Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2003, n. 32360
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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L'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - che prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini della misura custodiale nel caso di contestazioni a catena - è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice sull'attività del pubblico ministero anche in riferimento al termine di durata dello stato di privazione della libertà dell'imputato; di contro, nella fase dibattimentale, o dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, non è prevista la possibilità di retrodatazione, in quanto il termine di fase decorre dal decreto di citazione a giudizio, come espressamente previsto dall'art. 303 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2003, n. 32360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32360
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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