Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
L'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - che prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini della misura custodiale nel caso di contestazioni a catena - è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice sull'attività del pubblico ministero anche in riferimento al termine di durata dello stato di privazione della libertà dell'imputato; di contro, nella fase dibattimentale, o dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, non è prevista la possibilità di retrodatazione, in quanto il termine di fase decorre dal decreto di citazione a giudizio, come espressamente previsto dall'art. 303 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2003, n. 32360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32360 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Ilario AT Martella Consigliere
3. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
4. Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per correzione materiale proposto da:
OR OL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 16/10/2002, del Tribunale di Salerno;
sentita la relazione del Consigliere Ilario AT Martella;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. Con provvedimento in data 13/11/2002, il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto nell'interesse di OR OL avverso il provvedimento del 14/8/2002, con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza presentata dal OR il 26/6/2002, volta ad ottenere la perdita di efficacia, ex art. 297 comma 3 c.p.p. - ora per allora - della misura coercitiva della custodia cautelare applicata con ordinanza emessa il 21/6/2002, per avvenuto decorso alla data del 26/5/2002, dei termini relativi alla fase delle indagini preliminari.
Osservava in premessa il Tribunale che il OR OL, nell'ambito di altro procedimento (recante il n. 2551/96), era stato raggiunto, il 16/5/1998, da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno il precedente 8/5/1998, essendosi ritenuta la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., misura successivamente revocata il 18/11/1998.
Per tale reato il OR, con decreto emesso il 27/3/1999, veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore che, quindi, con sentenza del 30/3/2001, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, condanna confermata dalla Corte di appello con sentenza del 27/3/2002. 2. Rilevava il Tribunale che il OR nel presente procedimento era stato raggiunto, in data 28/11/2001, da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in data 21/6/2001 in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo 1), 629 cpv. c.p. (capo 5) commesso in danno di Di AT PI e 74 D.P.R. 309/90 (capo 9). Con sentenza emessa il 15/6/2002, all'esito di giudizio abbreviato, il G.I.P. assolveva il OR dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 4 (capo per il quale non era stata emessa ordinanza custodiale) e 9 e, ritenutolo responsabile del solo reato di cui al capo 5 (629 cpv. c.p.), lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa.
3. Il OR, con istanza del 26/6/2002, premesso che si trovava in stato di custodia cautelare esclusivamente in ragione dell'ordinanza eseguita il 28/11/2001, chiedeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p. e, quindi, di ritenere la decorrenza dei termini di custodia cautelare dall'esecuzione dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 2551/1996, atteso che tra il reato associativo, ivi rubricato, per il quale era intervenuta condanna, confermata anche in secondo grado, e la fattispecie estorsiva commessa in danno del Di AT PI per la quale era intervenuta condanna in primo grado, sussisteva il vincolo della continuazione, avendo l'associazione tra i suoi fini proprio quello di vessare le attività economiche-commerciali operanti nell'agro Nocerino-Sarnese.
Peraltro, l'ipotesi estorsiva ascrittagli, iniziata nel 1997, non gli poteva essere addebitata oltre il 12/11/1997, data in cui egli era tratto in arresto per altri fatti.
Ciò stante, i termini erano decorsi alla data del 26/5/2002, per cui a decorrere da questa, in base all'art. 303 comma 1 lett. a) c.p.p., doveva essere dichiarata la inefficacia della misura custodiale.
4. Il giudice a quo, nel confermare il provvedimento di rigetto del G.I.P., riteneva che nella fattispecie non potesse configurarsi un'ipotesi di divieto della cosiddetta contestazione a catena, la cui ricorrenza, come è noto, richiede che sussistano i seguenti presupposti: A) che i fatti siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza custodiale;
B) che risultino connessi al fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico;
C) che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare. Si evidenziava, quindi, che con riferimento al requisito di cui sub A), le condotte estorsive commesse in danno del Di AT PI, contemplate nella seconda ordinanza custodiale, andassero ben oltre l'epoca di emissione della prima ordinanza (dall'aprile del 1997 all'aprile del 1999).
Neppure ricorreva la connessione al fatto per il quale era stata emessa la prima ordinanza, così da ritenersi configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico, in quanto era carente la prova delle identità del momento genetico per tutti i reati sussumibili, ex art. 81 cpv. c.p. e, pertanto, dell'identità e disegno criminoso dei medesimi.
Nel caso di specie non vi era alcuna prova, alla stregua delle risultanze fattuali, degli elementi potenzialmente integranti la unicità del disegno criminoso tra il reato associativo e il reato di estorsione ascritto a OR OL.
Peraltro, in presenza della pronuncia del giudice di 1° grado di accertamento della responsabilità dell'imputato per la condotta rubricata, il Tribunale, in sede incidentale, non avrebbe potuto riconsiderare i fatti e ritenere la condotta del OR cessata ad una data diversa da quella della contestazione.
5. Con il proposto ricorso, il OR eccepisce: nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 297 comma 3 dello stesso codice.
In particolare, si sostiene che, per i fatti estorsivi per cui egli aveva riportato condanna, il maggior elemento indiziario era costituito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Archetti Massimo, in sede di interrogatorio reso il 18/9/1998 in separato procedimento e precedentemente alla data di emissione del decreto che disponeva il giudizio (27/3/1999), interrogatorio regolarmente acquisito agli atti nel procedimento de quo, tanto da essere espressamente richiamato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Nè poteva esservi dubbio sulla ricorrenza del collegamento ex art.12 lett. b) c.p.p., stante l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo e l'ipotesi estorsiva, non solo nell'ambito del presente procedimento, ma anche nel corpo del precedente giudizio relativo alla prima ordinanza custodiale. Peraltro, sia nel presente procedimento, che in quello avente ad oggetto la condotta associativa per la quale il OR OL aveva riportato condanna, il giudicante aveva sottolineato come l'estorsione a Di AT PI fosse, ormai, consuetudine delle consorterie criminose agenti nell'agro Nocerino-Sarnese. Ciò stante si ritiene ricorressero tutti e tre i requisiti proceduralmente previsti al fine di consentire l'applicabilità della cosiddetta "decorrenza custodiale a catena".
6. Il ricorso non ha fondamento.
Indipendentemente da ogni questione relativa alla connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p., risulta - per vero - assorbente, per escludere ogni ipotesi di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, la constatazione che tale retrodatazione risulta reclamata dalla difesa del OR, solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna avvenuta il 15/6/2002. In effetti, nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare può essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, non già nel corso del dibattimento o dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'art. 303 c.p.p. stabilisce infatti i termini di durata massima della misura cautelare, in relazione ad ogni fase del giudizio. Per la fase delle indagini preliminari, il dies a quo coincide proprio con il giorno dell'applicazione della misura cautelare. Con riguardo alla fase dibattimentale, invece, il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio e non è prevista la possibilità di retrodatazione (cfr.: Cass. 6/2/1998 n. 437, Di Fabio).
La ragione della "omissione" legislativa è da ricercare nel fatto che il controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo p.m. dominus del procedimento. Non sussistendo eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio, la "omissione" legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio di arbitrarietà. Occorre, pertanto, dedurre che l'art. 297, comma 3, c.p.p. - in mancanza di una specifica disposizione di legge - è inapplicabile alla fase successiva all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 LUGLIO 2003.