Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di contestazioni "a catena", la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta dal giudice con riferimento alla misura adottata per prima, opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2009, n. 19047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19047 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00311
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 043596/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) V.G.;
avverso ORDINANZA del 20/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.i.p. presso il Tribunale di Bari applicava a V.
G. la misura cautelare carceraria in ordine al reato di cui a due ipotesi di violenza sessuale nei confronti delle figlie minori. Con ordinanza del 20 11.2008 il Tribunale di Bari in sede di riesame rigettava l'istanza di revoca o attenuazione della misura con la seguente motivazione:
1) al V. era stata già applicata altra misura carceraria il 30.1.2007, poi sostituita il 27.6.2007 con quella domiciliare, per il reato commesso a danno di una delle figlie, V.R.
A., minore degli anni 15, per cui il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio e nel corso dell'udienza preliminare erano stati sospesi i termini di custodia cautelare dal 27.9.2007 al 20.12.2007 (giudizio conclusosi col rito abbreviato);
2) nuova misura carceraria veniva emessa il 25.2.2008, eseguita il giorno successivo, per violenza sessuale nei confronti dell'altra figlia, Va.Ro., minore di anni sei, ed il 20.5.2008 i due procedimenti venivano riuniti;
3) il difensore aveva eccepito che alla data del secondo arresto erano scaduti i termini di fase ex art. 297 c.p.p., comma 3 in quanto, trattandosi di contestazioni a catena, la decorrenza scattava dalla prima misura (30.1.2007);
4) il G.i.p. rigettava la richiesta in quanto il 27.9.2007 era stata disposta la sospensione dei termini di fase e fino al 20.12.2007 ex art. 304 c.p.p., comma 4, sicché i termini delle due ordinanze andavano unificati anche sotto tale profilo, per cui il termine di fase scadeva nell'Aprile 2008, cioè in epoca successiva all'emissione del provvedimento di giudizio immediato per il secondo procedimento (11.3.2008), donde il passaggio di fase ed il novo termine massimo di durata;
5) il Tribunale rigettava l'appello non condividendo la tesi difensiva secondo cui la sospensione nel primo procedimento non poteva riverberarsi sul secondo;
6) infatti, fermo restando che se per reati connessi vengano emesse più ordinanze in tempi diversi il parametro cui fare riferimento è l'inizio dell'esecuzione della prima ordinanza, venendo le successive attratte da essa, per cui in caso di sospensione questa vale anche per le ordinanze successive, non potendo esse causare una artificiosa diluizione dei termini di fase ed un trattamento più favorevole rispetto a quello in cui fatti diversi fossero stati contestati con la stessa misura.
Proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto appresso:
a) in sede di appello il Tribunale non aveva condiviso il giudizio del G.i.p. ma aveva commesso il grossolano errore che l'istanza fosse stata presentata per la fase del dibattimento o durante tale fase, dopo che era intervenuto il decreto di giudizio immediato;
b) tale errore era stato rilevato dal Tribunale del Riesame con l'ordinanza ora impugnata, che evidenziava che la decadenza era stata eccepita per la fase delle indagini preliminari: ma dopo due mesi compì un incredibile capovolgimento, ribaltando il proprio convincimento;
c) il Tribunale aveva precisato che la decadenza della seconda misura era avvenuta per la fase delle indagini preliminari (30.1.2008), data di scadenza dopo un anno di tale fase;
d) la seconda misura ex art. 297, comma 3 era scaduta il 30.1.2008 ed il decreto di giudizio immediato era dell'11.3.2008;
e) tale decreto era di circa due mesi dopo (11.3.2008), per cui il termine massimo per la fase delle indagini era scaduto;
f) non era valido il giudizio espresso del Tribunale secondo cui la sospensione dei termini per il primo processo valeva anche per il secondo, stante l'autonomia delle due ordinanze, tranne che per il termine di decorrenza iniziale, trattandosi di cause del tutto avulse l'una dall'altra, come nel caso che per il primo reato i termini siano più lunghi che per il secondo tanto più che la riunione era avvenuta il 20.5.2008. cioè nella fase del giudizio. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato e la dichiarazione di decadenza della misura cautelare relativa al proc. pen. n. 12627/07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che per i reati in esame il termine di scadenza della custodia cautelare è di un anno, che la prima ordinanza era del 30.1.2007, e che la seconda era del 25.2.2008, eseguita il giorno successivo, l'art. 297 c.p.p., comma 3 dispone che i termini di detta custodia decorrono per il secondo provvedimento dal giorno di esecuzione o notifica del primo: quindi, sarebbe illogico far retrocedere l'inizio dell'esecuzione della seconda misura alla data della prima, per poi non tenere conto degli sviluppi di essa, e, nella specie, della sospensione dei termini ex art. 304 c.p.p., comma 4. Infatti, una volta unificato il regime detentivo a quello del primo procedimento sarebbe ingiustificato farlo per gli aspetti favorevoli all'inquisito, esimendolo però da quelli comportanti una maggiore durata, e quindi considerando per un verso unica detta detenzione per l'inizio di essa e, per altro verso, separandola contraddittoriamente in caso di suo prolungamento per sospensione: ne' la norma prevede ciò, per cui essa va interpretata nel senso logico.
Su tale punto non esistono precedenti specifici e, tuttavia, quanto qui affermato è desumibile con sufficiente certezza dai principi enunziati in casi analoghi da questa Corte. Ed invero, le SS.UU. (31.5.2007 n. 23381, rv. 236.394) hanno affermato che nei procedimenti cumulativi la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluni dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), opera anche nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al citato art. 407. Nella stessa linea di discorso si pone anche la decisione della Sez. 6^, 281.2000, rv. 215.428, secondo cui è contrario ad ogni orientamento giurisprudenziale il concetto che il provvedimento di sospensione debba riguardare le singole posizioni processuali e non la complessità dei processi oggettivamente intesi. Se ne deve dedurre che se ciò è valido per le posizioni processuali differenti, a fortiori l'unitarietà deve valere per due procedimenti relativi alla stessa persona e connessi al punto che essi non solo sono stati riuniti, ma che per di più i termini della custodia conseguita all'ordinanza cautelare emessa nel procedimento separato è stata fatta decorrere dalla stessa data di custodia derivante da quella emessa nel primo procedimento, che è appunto quello nel cui ambito è stata disposta la sospensione.
In definitiva, il principio che deve regolare questa materia è quello secondo cui la sospensione ed i termini di custodia cautelare non riguardano solo l'ordinanza per la quale è stata specificamente disposta, bensì la complessità del processo oggettivamente intesa. Da ciò deriva, come sopra premesso e tornando al caso in discussione, che sarebbe del tutto incoerente, per un verso, chiedere - ed ottenere come nella specie - che, in forza del divieto di contestazione a catena, i termini della misura successiva vengano fatti coincidere con quelli della prima (quando il procedimento era oggettivamente diverso) e, per altro verso, sostenere, una volta che i procedimenti siano stati riuniti, che si è in presenza di altro procedimento quando la unitarietà del giudizio non sia più conveniente per gli effetti che derivano dalla sospensione colà dichiarata.
Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009