Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura (nella specie era stato riconosciuto, in sede di merito, che i fatti di cui alle due ordinanze erano legati dal vincolo della continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 18305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18305 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 770
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43513/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SE;
avverso l'ordinanza 10 ottobre 2006 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito, per l'indagato, l'avv. Pietro Asta.
FATTO E DIRITTO
1. IN SE ricorre contro l'ordinanza 10 ottobre 2006 con la quale il Tribunale di Milano confermava il provvedimento della locale Corte di appello che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza dell'art. 297 c.p.p., comma 3, alla data di esecuzione di una precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12 marzo 2003 relativa alla violazione del testo unico sugli stupefacenti per la quale era intervenuta condanna passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.
Lamenta violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, per operare la retrodatazione anche nel caso in cui una delle misure abbia riferimento a titolo non più esistente, pure considerando che la sentenza di secondo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alla prima ordinanza ed i fatti di cui alla seconda ordinanza.
Il ricorso è fondato.
2. Il giudice a quo ha richiamato una decisione di questa stessa Sezione stando alla quale la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, presuppone che i procedimenti attinenti alle diverse ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lettera b), siano in itinere, tale disciplina non essendo applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (Sez. 6^, 26 maggio 2003, Monteforte). Tale linea interpretativa non può essere condivisa.
3. Successivamente alla pronuncia adesso rammentata le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 22 marzo 2005, Rahulia) hanno fissato i seguenti principi di diritto circa il modello entro cui opera l'art.297 c.p.p., comma 3, nel senso che:
a) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure;
b) quando, nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso"
procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza;
tanto che, nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la regola della retrodatazione è applicabile sia nel caso in cui da un' unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, sia in quello in cui i procedimenti diversi riguardino autonome iniziative del pubblico ministero, assunte anche dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, purché riguardanti fatti che erano già emersi nel corso delle indagini;
c) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.
Successivamente, con sentenza n. 408 del 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche ai fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
Ha precisato la Corte che non può residuare spazio alcuno in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possano essere fatti decorrere i termini di custodia in caso di pluralità di titoli e di fatti di reato cui essi si riferiscono;
cosicché, se il legislatore "ha ritenuto di dover stabilire ... meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui fra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione giuridica, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".
4. Ora, appare evidente che quel che rileva ai fini dell'applicazione della norma di cui si denuncia il vulnus è la decorrenza del termine relativo alla seconda ordinanza senza che possa valere - se non nell'area della determinazione del dies a quo - la decorrenza della prima. Il vizio del provvedimento denunciato appare, appunto, accentrarsi proprio sul rilievo assegnato all'ordinanza 12 marzo 2003, considerato che le sorti del primo procedimento non possono, certo, assumere il valore dirimente ad esse assegnate dal giudice a quo. Salvo, ovviamente, a quo. Salvo, ovviamente, i casi in cui all'esito del giudizio di cognizione, sia pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, con intuibili riverberi (non solo nella sede esecutiva, ma anche) nella sede cautelare. In caso contrario si finirebbe per sfuggire alla disciplina di cui all'art.297 c.p.p., comma 3, proprio laddove la prima vicenda cautelare si sia conclusa in senso favorevole per l'indagato.
L'intrinseco rapporto di dipendenza tra i due titoli cautelari appare, in ogni caso, comprovata dall'esigenza unitaria che è alla base precetto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in funzione della sua ratio di garanzia, secondo un modello che deve necessariamente prescindere dalla diversità dei paralleli titoli cognitori tanto che proprio la detta ratio conduce ad escludere, sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, che possa qui trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite stando al quale la questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà (Sez. un., 20 luglio 2004, Litteri).
4. Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuova deliberazione. Il giudice del rinvio si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati e, più in particolare, delibererà quanto alla esistenza della invocata connessione ed al decorso dei termini di custodia cautelare per i fatti addebitati con la seconda ordinanza considerando la vicenda cautelare concernente la prima. Non trascurando, peraltro, quanto statuito da un' ulteriore decisione della Sezioni unite di questa Corte - non ancora depositata all'atto della pronuncia della presente sentenza - che (stando alla redatta informazione provvisoria), in continuità con quanto già affermato nella sentenza Rahulia del 22 marzo 2005, ed in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 408 del 2005, hanno precisato che nell'ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti non sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. un., 19 dicembre 2006).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuova deliberazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007