Sentenza 12 settembre 2017
Massime • 1
In tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato".
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni ambientali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/09/2017, n. 46953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46953 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2017 |
Testo completo
46953- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/09/2017 Presidente - Sent. n. sez.1504/17 PATRIZIA PICCIALLI GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.11061/2017 ALESSANDRO RANALDI Rel. Consigliere - GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI VA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/12/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH Udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso per Il Proc. Gen. BALSAMO ANTONIO conclude per l'inammissibilita' del ricorso di IN NI;
conclude per il rigetto dei ricorsi di RO LA e RI VA. Udito il difensore L'avvocato PICCARDI MARGHERITA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato MONTESORO MICHELE del foro di ROMA come da nomina a sostituto processuale che deposita, in difesa di RI VA si riporta ai motivi di gravame. A L'avvocato D'AMICO FABRIZIO del foro di riporta integralmente ai motivi di ricorso. L'avvocato LUNGARINI SANDRO del foro VA si riporta ai motivi del ricorso 2 ROMA in difesa di RO LA si di CIVITAVECCHIA in difesa di IN dei quali chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, in data 7 dicembre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 13 aprile 2010, il Tribunale di HI aveva condannato alle pene ritenute di giustizia NN NI per i reati a lui ascritti ai capi Be C della rubrica, e UD OA e NN RI per il reato loro ascritto al capo C, ed aveva assolto il OA dal reato a lui ascritto al capo B per non aver commesso il fatto. Per l'esattezza, e per quanto qui d'interesse, la Corte distrettuale ha riformato la sentenza di primo grado con particolare riguardo al reato di cui al capo B, riguardo alla sussistenza del quale non si é ritenuta raggiunta la prova;
per l'effetto ha assolto il NI da tale reato perché il fatto non sussiste e modificato in tal senso la formula assolutoria relativa al OA;
ed ha conseguentemente rideterminato la pena a carico del NI, riducendo quella applicata al OA e confermando le statuizioni a carico del RI. Ambedue le imputazioni si riferiscono a grosse operazioni di importazione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo hashish, aggravate dALingente quantità e dal concorso di più persone (artt. 110 cod.pen., 73 commi 1, 4 e 6 e 80, d.P.R. 309/1990) e contestate come commesse nel gennaio del 2006 (capo B) e nell'aprile dello stesso anno (capo C). Il disvelamento di tale attività d'importazione, appreso dagli organi inquirenti per il tramite di fonte confidenziale, avveniva mediante l'impiego di un apparato investigativo costituito dalle attività di un ufficiale di P.G. operante sotto copertura, nonché da quelle di un informatore ER IA nominato ausiliario di P.G.; dALacquisizione di - intercettazioni telefoniche e di conversazioni registrate fra presenti;
ed infine da relazioni e servizi di OCP. In sostanza le importazioni avevano come base un rimessaggio presso la foce del Tevere, denominato "dar Balena". Con riferimento ALepisodio di cui al capo C, si perveniva al sequestro di un ingente quantitativo di hashish (oltre due tonnellate lorde) proveniente da Malta e trasportato con l'impiego dell'imbarcazione LO AD. Viceversa, l'esecuzione dell'operazione di trasporto di cui al capo B (ipotizzata sulla base di una serie di elementi deponenti per un'attività preparatoria della stessa, nei mesi antecedenti il gennaio 2006) non ha trovato conferma univoca, motivo per cui la Corte d'appello ha assolto per insussistenza del fatto tutti gli imputati cui tale reato era ascritto. cui posizione rileva in questa sede, il NI é risultato essere partito per Malta Me La sentenza d'appello si sofferma ad analizzare il ruolo dei singoli compartecipi nel reato di cui al capo C. Con particolare riguardo agli imputati la 2 il 13 marzo 2006, ove acquistava l'imbarcazione il 21 dello stesso mese e di ciò informava i complici;
quindi la LO AD partiva da Malta il 5 aprile. La Corte di merito valorizza poi le conversazioni tra il NI e i concorrenti, in cui il primo impartisce ai secondi istruzioni operative in prossimità dell'arrivo dell'imbarcazione. Quanto al OA, egli si reca a Malta assieme al NI e viene monitorato dalla P.G. mentre si allontana dal peschereccio LO AD a bordo di un gommone dopo il trasbordo della merce, il 14 aprile 2006, dandosi poi alla fuga dopo lo spiaggiamento del gommone. Infine, viene esaminata la posizione del RI, emersa dalle attività d'intercettazione in concomitanza con l'arrivo della merce e dalla sua identificazione, da parte della P.G., la notte tra il 14 e il 15 aprile 2006 sul luogo dello sbarco.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono il RI, il OA e il NI, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso del RI si articola in tre motivi, preceduti da ampia premessa riassuntiva.
3.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione, contestando (contrariamente a quanto dedotto dalla Corte di merito) di avere mai conversato con i supposti concorrenti CI e CI la sera del 14 aprile - conversazioni di cui peraltro manca riscontro in atti - e di avere mai avuto in uso l'utenza cellulare 339-2236162, peraltro mai trovata in suo possesso, da cui le conversazioni incriminate sarebbero transitate. Il ricorrente deduce inoltre che la notte del 14, quando fu visto in prossimità del luogo dello sbarco, egli stava pescando (circostanza fatta constare fin da subito, al pari di altri sospettati poi usciti dalla scena del crimine) e che nei suoi confronti non é stata mai fatta alcuna perizia fonica. La ricostruzione delle conversazioni nell'immediatezza dell'arrivo della merce induce poi a ritenere, secondo l'esponente, che non fu il RI il soggetto al quale venne chiesto di aprire il cancello ALarrivo della merce. Deduce ancora il ricorrente che le perquisizioni a suo carico ebbero tutte esito negativo, e nega altresì di essere fuggito la sera dell'arrivo della merce.
3.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, pur a fronte del ruolo marginale riconosciuto in capo al medesimo dalla Corte d'appello e della posizione ben diversa rispetto a quella dei compartecipi.
3.3. Con il terzo motivo infine, e per analoghe ragioni, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, invocandone la rideterminazione nei minimi edittali. 3 4. Il ricorso del OA si articola in due motivi.
4.1. Con il primo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata ripetizione della perizia fonica in appello: tale attività si sarebbe resa necessaria in quanto il riconoscimento del OA, da parte degli operanti, nella conversazione con il NI al momento dello spiaggiamento dello stupefacente era avvenuto su basi del tutto congetturali;
così come del tutto congetturale é l'asserto che fosse il OA alla guida del gommone e che egli si fosse dato successivamente alla fuga. In sintesi, lamenta il deducente, le conclusioni tratte dalla Corte d'appello a carico del OA furono basate su mere deduzioni logiche e sulla sola deposizione testimoniale del teste di P.G. Recchia.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di lege processuale in relazione al legittimo impedimento dell'imputato a comparire ALudienza del 6 marzo 2008, con conseguente nullità dell'ordinanza resa in tale udienza e di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di condanna. Il OA, in tale occasione, era agli arresti domiciliari e non poté esercitare il suo diritto a presenziare, essendo stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in un orario non utile per la presenza in udienza (avuto riguardo alla distanza dal luogo ove egli era ristretto) e il fatto che egli abbia successivamente rinunciato a partecipare ALudienza non sanava, comunque, il detto impedimento.
5. Il ricorso del NI consta di nove motivi.
5.1. Con il primo, ampiamente illustrato, si lamenta violazione di norme processuali con riguardo ALutilizzo di intercettazioni basate su notizie illegittimamente acquisite per il tramite di attività captativa eseguita dal confidente ER IA, successivamente nominato ausiliario di P.G., mediante l'impiego di strumentazione messagli a disposizione da parte della polizia giudiziaria e successive annotazioni di servizio redatte dallo stesso IA. Deduce l'esponente che le acquisizioni intercettive si fondavano su attività captativa irritualmente svolta dal detto confidente, e per analoghe ragioni erano state ritenute inutilizzabili dal Giudice per l'udienza preliminare le intercettazioni relative alla posizione del coimputato De BE e disposte prima della nomina del IA ad ausiliario di P.G., avvenuta il 30 agosto 2005. Tra queste vi sono quelle disposte con i decreti autorizzativi del 26, 27 e 29 agosto 2005 ed eseguite successivamente, fino al 4 ottobre 2005, in prosecuzione delle precedenti: in specie l'esponente lamenta l'utilizzazione, nella sentenza di primo grado, delle conversazioni tra il IA e il De BE del 14 settembre 2005, h. 11:40, e del 28 settembre 2005, h. 11:06 (richiamate rispettivamente alle pagine 11 e 14 della sentenza del Tribunale di HI). Neppure potevano essere dichiarate utilizzabili, peraltro, le intercettazioni che erano state disposte 4 successivamente, in quanto eseguite in prosecuzione delle precedenti. Poiché il IA ricevette la designazione ad ausiliario di P.G., le dichiarazioni confessorie da lui acquisite dovevano ricadere sotto il divieto di testimonianza de relato che caratterizza le deposizioni della polizia giudiziaria sui contributi dichiarativi;
né può valere l'argomento formalistico secondo il quale la nomina ad ausiliario di P.G. non sarebbe in realtà conforme a quanto stabilito dALart. 97 d.P.R. 309/1990: argomento smentito dalle autorizzazioni alle operazioni di intercettazioni, che avevano quella nomina quale presupposto. Quand'anche però tale assunto dovesse essere fatto valere, dovrebbero essere espunte dal fascicolo processuale tutte le relazioni di servizio redatte dal IA, anche perché vi sarebbe l'insuperabile problema dell'attribuzione soggettiva delle comunicazioni agli effettivi interlocutori, determinata sulla base dei formali intestatari delle utenze, in quanto é stata rigettata la richiesta di procedere a una perizia fonica.
5.2. Con il secondo, ampio motivo di ricorso l'esponente lamenta vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova con riguardo ALaffermata responsabilità del NI in riferimento al residuo reato di cui al capo C. Ripercorrendo gli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito, il ricorrente ne analizza i contenuti e le valutazioni operate dai giudici di primo e secondo grado, con particolare riguardo alle conversazioni riguardanti un incontro avvenuto il 9 febbraio 2006 con il coimputato Aller, che sarebbe stato chiamato a dirimere i dissidi intercorsi tra il NI da un lato, e il CI e il CI dALaltro, in relazione a somme di danaro che il primo pretendeva dai secondi;
nell'interpretazione del deducente il NI sarebbe del tutto estraneo rispetto alle iniziative di CI e CI, e le prove raccolte non consentirebbero di affermare in modo univoco la sua posizione di concorrente nel reato. Sintetizzando, il deducente sollecita una valutazione dei criteri di logicità e correttezza del ragionamento operato in sede di merito in ordine al quadro indiziario disponibile a carico del NI, sostenendo poi che tali criteri non siano stati in realtà rispettati, sia con riguardo ALassunto che il NI avrebbe tenuto informati i compartecipi dell'acquisto dell'imbarcazione, sia con riguardo al fatto che egli avrebbe affidato la spedizione del carico di hashish al IA e ALTO (poi arrestati); analizzando alcune risultanze probatorie, l'esponente giunge alla conclusione che, al più, poteva addebitarsi al NI un mero atteggiamento di connivenza non punibile, ma non una posizione di concorrente nel reato, non risultando comprovato al di là di ogni ragionevole dubbio che egli abbia fornito un qualche apporto ALillecito o rafforzato l'altrui proposito criminoso. 5 5.3. Con il terzo motivo di ricorso l'esponente lamenta mancanza di motivazione da parte della Corte di merito con riguardo alle argomentazioni dedotte in sede d'appello circa le già segnalate carenze probatorie in ordine alla partecipazione del NI al reato a lui ascritto al capo C.
5.4. Con il quarto motivo l'esponente lamenta travisamento della prova, argomentando l'incontestabile differenza fra i risultati probatori e le motivazioni poste a base del convincimento di colpevolezza del NI (il riferimento é in particolare ad alcune conversazioni alle quali il giudice di merito ha dato un'interpretazione difforme da quella reale), nonché l'omessa valutazione di prove determinanti per la decisione.
5.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione, deducendo in generale che la Corte d'appello, come già il Tribunale, ha argomentato in modo sommario e superficiale, fondando la propria decisione su mere congetture, anziché sull'unico dato, costituito dALintendimento di frodare CI e CI, ossia coloro i quali gli avevano commissionato l'acquisto del natante.
5.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta posizione di concorrente nel reato attribuita al NI: assunto fondato su un errore di diritto e su un convincimento del tutto vago, cui non corrisponde uno specifico ruolo del prevenuto nella realizzazione della fattispecie criminosa;
non vi é invece prova di alcun suo coinvolgimento nel procacciamento dello stupefacente, né in contatti con ambienti legati al traffico di stupefacenti.
5.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento, in favore del NI, dell'attenuante di cui ALart. 114, comma 1, cod.pen., in regime di prevalenza o almeno di equivalenza rispetto ALaggravante dell'ingente quantità, avuto riguardo al fatto che il suo contributo causale al reato sarebbe stato comunque affatto marginale e di minima importanza.
5.8. Con l'ottavo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte del suo atteggiamento collaborativo e della mancanza di pericolosità sociale, testimoniata dalla revoca della misura di prevenzione in precedenza applicatagli.
5.9. Con il nono e ultimo motivo si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giudicato comunque eccessivo. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' opportuno premettere che alcuni dei motivi di ricorso, nei quali formalmente si contestano vizi di motivazione della sentenza impugnata (o violazioni della legge processuale in ordine alla valutazione delle prove), risultano in realtà contenere essenzialmente doglianze propositive di questioni di mero fatto, in termini non consentiti in questa sede, essendo escluse dal novero delle doglianze proponibili in sede di legittimità quelle tese ad attaccare la persuasività delle argomentazioni rese dai giudici di merito, o a prospettare un'interpretazione alternativa del materiale probatorio.
1.1. In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un - logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o 7 con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). Avuto riguardo alla ricorrente proposizione, nelle lagnanze in esame, di una pretesa violazione della legge processuale che regola la valutazione delle prove ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., é opportuno ricordare che é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se é fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dALart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri, Rv. 258153).
1.2. In alcuni motivi di ricorso si denuncia altresì il travisamento della prova, vizio che tuttavia é ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684); con il corollario che la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). Un diverso modo di procedere si risolverebbe in una impropria e, per quanto già osservato, improponibile - - riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacatoCato sulla motivazione, essendo, come si é detto, preclusa al giudice di [merito, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli 8 adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
1.3. Le precisazioni in esame valgono in particolare per il primo motivo del ricorso RI e per i motivi dal secondo al sesto del ricorso NI, che devono tutti ritenersi infondati, al limite dell'inammissibilità: si tratta, in linea generale, di doglianze riferite a questioni meramente fattuali o che si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti sottostanti, o ancora espressive di critiche di merito con riguardo alle valutazioni formulate dalla Corte distrettuale in ordine alla ricostruzione probatoria dei fatti: valutazioni che, in realtà, risultano adeguatamente illustrate e sorrette da un percorso logico esente da vizi, insufficienze o contraddittorietà e che regge, pertanto, al vaglio demandato a questa Corte di legittimità.
1.4. I principi appena enunciati valgono anche per quanto concerne la questione del riconoscimento personale del OA, prospettata nel primo motivo del ricorso di quest'ultimo, almeno nella parte in cui essa si presenta come propositiva di una valutazione alternativa del materiale probatorio;
quanto, poi, ALulteriore questione (anch'essa proposta con il motivo in esame) relativa alla mancata esecuzione di una perizia fonica nel corso del giudizio di appello,é bastevole ribadire quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite, secondo le quali la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, é un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820): situazione sicuramente non configurabile nel caso in esame.
2. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso OA, relativo al dedotto impedimento del medesimo a comparire in relazione al tempo concessogli per spostarsi dal luogo di restrizione domiciliare a quello di celebrazione dell'udienza. Come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, sulla base del fatto che, in occasione dell'udienza camerale di primo grado del 6 marzo 2008, OA ricevette l'autorizzazione ad allontanarsi il giorno prima dell'udienza stessa (alle 12,30 del 5 marzo) e fu autorizzato ad allontanarsi alle ore 7 del mattino successivo. Orbene, nell'assunto (che non risulta peraltro documentato) che l'orario di udienza fosse effettivamente quello delle 09.00/09.30 come sostenuto nel ricorso, l'interessato avrebbe avuto tutto il tempo di manifestare la sua difficoltà a raggiungere tempestivamente l'aula d'udienza, trasmettendo o facendo trasmettere apposita comunicazione in tal senso. 9 Non risulta peraltro che l'imputato abbia segnalato in alcun modo (neppure per facta concludentia) il suo intendimento di presenziare ALudienza. Ma soprattutto deve considerarsi che, avendo l'imputato manifestato espressamente la sua rinuncia a comparire ALudienza, l'ipotizzabile nullità derivante dal suo impedimento a comparire risulta sanata. Ed invero, l'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire ALudienza non può poi invocare l'applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez. 6, n. 17137 del 11/04/2013, G, Rv. 256248; cfr. anche Sez. 4, n. 19733 del 19/03/2009, Caccamese e altri, Rv. 243965).
3. Gli ultimi due motivi del ricorso RI e gli ultimi tre motivi del ricorso NI attingono invece questioni riguardanti il rispettivo trattamento sanzionatorio. Anche in questi casi si tratta di doglianze prive di pregio.
3.1. Quanto al diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza di cui ALart. 114 cod.pen., oggetto del settimo motivo del ricorso del NI, deve parlarsi in realtà di manifesta infondatezza: in senso contrario alla prospettazione del deducente stanno, infatti, le peculiarità del ruolo, tutt'altro che defilato, ricoperto dal NI nella vicenda, ampiamente illustrate dalla Corte territoriale, la quale infatti, nel commisurare la pena, parla espressamente del suo "ruolo rilevante" (pag. 21 sentenza impugnata). Del resto, ai fini del diniego dell'invocata attenuante, non sussiste il dovere di una motivazione esplicita, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto (cfr. Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Zito e altro, Rv. 240364; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto e altro, Rv. 268176).
3.2. Quanto alle ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (diniego della prevalenza delle attenuanti generiche per il RI, oggetto del suo secondo motivo di ricorso;
mancata concessione delle attenuanti generiche al NI, oggetto del suo ottavo motivo di ricorso;
in generale, trattamento sanzionatorio giudicato eccessivo, nell'ultimo motivo dei ricorsi RI e NI), esse sono infondate. La Corte di merito ha formulato diffusamente valutazioni relative ALoggettiva gravità degli addebiti che hanno trovato conferma nel giudizio di merito e ha espressamente richiamato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen. sia in ordine alla gravità dei fatti, sia alla posizione dei singoli imputati (evidenziando, come si é detto, il ruolo rilevante del NI e ritenendo congrua, quanto al RI, il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, concesse già da parte del Tribunale). 10 E' qui il caso di ricordare che, nella motivazione del trattamento sanzionatorio, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche;
e cfr. anche Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
4. Una trattazione a parte merita, conclusivamente, il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del NI. Si tratta di motivo infondato, per quanto si dirà di qui a breve, ma che affronta una tematica di notevole interesse sulla quale, anche al di là dello specifico rilievo nel caso di cui trattasi, é opportuno chiarire alcuni aspetti di portata generale.
4.1. Ci si riferisce, in primo luogo, al valore probatorio della registrazione fonografica di una conversazione effettuata da uno dei partecipi al colloquio, specie quando si tratti di conversazione finalizzata ALacquisizione di elementi d'indagine da parte di soggetto a tal fine utilizzato (ad esempio come infiltrato) dalla polizia giudiziaria. In secondo luogo, si rende opportuno un chiarimento in ordine ALutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate in data antecedente al decreto di nomina del confidente ER IA quale ausiliario di P.G. (nomina intervenuta il 30 agosto 2005) ed eseguite in data successiva. Infine si pone il problema di esaminare l'utilizzabilità delle relazioni di servizio annotate dal IA soggetto che non é stato possibile ascoltare come teste , nelle quali sono riportati i contenuti delle conversazioni captate dal medesimo.
5. Con particolare riguardo al primo aspetto, vi é da segnalare un contrasto di giurisprudenza che ha recentemente formato oggetto di apposita relazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte (Rel. N. 26/16).
5.1. Brevemente riassumendo i termini della questione, vi é un primo filone interpretativo (allo stato prevalente) secondo il quale la registrazione fonografica di una conversazione (ad es. telefonica) effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione;
ciò in quanto difettano, in siffatta ipotesi, 11 la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante (Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 36747, Torcasio, Rv. 225466; Sez. 6, 16 marzo 2011, n. 31342, Renzi, Rv. 250534). Sulla base di detto indirizzo si é affermato che la registrazione della conversazione tra presenti é qualificabile quale prova documentale anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria (Sez. 5, 29 settembre 2015, n. 4287, Pepi, Rv. 265624; Sez. 6, 24 febbraio 2009, n. 16986, Abis, Rv. 243256; Sez. 1, 22 gennaio 2013, n. 6339, Pagliaro, Rv. 254814). Anche in epoca recente, nel solco dell'indirizzo in esame, é stato ribadito che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 21/10/2016, dep. 2017, Spada e altro, Rv. 269089).
5.2. Si oppone a tale indirizzo un diverso orientamento, emerso recentemente in particolare con riguardo ALipotesi di registrazione tra presenti sollecitata dagli inquirenti, in base al quale si assume che la natura di vero e proprio atto d'indagine della registrazione, eseguita su impulso della polizia giudiziaria, ne comporti l'utilizzabilità a condizione che vi sia stato un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, 7 aprile 2010, n. 23742, Angelini, Rv. 247384; Sez. 6, 6 novembre 2008, n. 44128, Napolitano, Rv. 241610; Sez. 2, 29 gennaio 2014, n. 7035, Polito, Rv. 258551; Sez. 2, 20 marzo 2015, n. 19158, Pitzulu, Rv. 263526). In base alle differenti declinazioni del filone in esame, non può qualificarsi come prova documentale la registrazione formatasi non già al di fuori del procedimento, bensì nell'ambito delle indagini e con precise finalità probatorie: più in particolare, le registrazioni di colloqui tra presenti eseguite su indicazione della polizia giudiziaria, pur non determinando una lesione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, andrebbero comunque ad incidere sulla tutela del diritto alla riservatezza. Ora, sebbene quest'ultimo diritto non goda della medesima tutela approntata dALart. 15 Cost., la sua compromissione renderebbe necessaria secondo - l'orientamento in esame - una forma di garanzia minima costituita dALadozione di un'autorizzazione emessa dal pubblico ministero che legittimi l'operato della P.G. e renda utilizzabile la prova così formata. 12 5.3. Di recente, la Terza Sezione penale della Corte (nella sentenza 39378 del 23 marzo 2016) ha esaminato un'ipotesi particolare, costituita dalla conversazione tra la vittima di reati di violenza sessuale e l'imputato, ALinterno dell'autovettura di quest'ultimo, mediante apparecchio di fonoregistrazione fornito alla parte offesa dalla P.G., con la peculiarità che detta conversazione veniva direttamente e contemporaneamente ascoltata e registrata dalla Polizia giudiziaria per mezzo di un collegamento dell'apparecchiatura fornita alla persona offesa a due ricetrasmittenti in dotazione alla P.G.. In forza di quest'ultima peculiarità, tale ipotesi, secondo la richiamata sentenza, era qualificabile come una vera e propria intercettazione di conversazione da parte di terzi estranei ad essa, come tale soggetta alla disciplina autorizzativa dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc.pen., in quel caso pacificamente non osservata.
6. Venendo al caso di specie, non si é trattato di conversazioni direttamente e immediatamente ascoltate dalla polizia giudiziaria, ma di conversazioni tra il IA e soggetti indagati (in specie il De BE, gestore del rimessaggio Dar Balena) nelle quali il IA agiva da informatore sotto la diretta vigilanza di un ufficiale di P.G. sotto copertura, che in alcune occasioni lo accompagnava presso il rimessaggio. Le conversazioni venivano registrate e successivamente trascritte sulla base di autorizzazioni a loro volta fondate su relazioni di servizio, relative al contenuto delle conversazioni, redatte da soggetto (il IA ER) che, fino al 30 agosto 2005, agiva in condizioni di anonimato;
perciò, fino a tale data, tali conversazioni sono state ritenute illegittimamente acquisite e il materiale precedentemente raccolto é stato ritenuto inutilizzabile (vds. pag. 6 sentenza Tribunale di HI 13 aprile 2010). Alla data del 30 agosto 2005, si é posto il problema della designazione del IA quale ausiliario di P.G., dalla quale secondo il ricorrente dipenderebbe l'inutilizzabilità anche delle successive conversazioni da questi raccolte, in quanto qualificabili come testimonianze occulte de relato.
6.1. Al riguardo, infatti, il ricorrente non solo lamenta che siano state utilizzate alcune intercettazioni autorizzate prima del 30 agosto 2005 (data in cui il IA ER sarebbe stato nominato ausiliario di polizia) ed eseguite in epoca successiva (fino al 4 ottobre dello stesso anno), sebbene fino alla data del 30 agosto 2005 le intercettazioni venissero disposte sulla base di confidenze rese da fonte anonima (tale era, fino a quella data, il IA); ma lamenta altresì che anche le intercettazioni successivamente disposte sarebbero inutilizzabili perché, in virtù della nomina ad ausiliario, le relazioni da lui elaborate in base alle dichiarazioni raccolte in tale qualità costituivano testimonianze de relato, come 13 lu tali inutilizzabili alla luce dei principi affermati dalla citata sentenza a Sezioni Unite Torcasio, in base alla quale non é consentito aggirare surrettiziamente il divieto di testimonianza de relato di cui ALart. 195, comma 4, cod. proc.pen., divieto valevole non solo con riguardo alle dichiarazioni recepite dalla polizia in sede di sommarie informazioni, ma anche con riferimento alle dichiarazioni che si sarebbero dovute comunque nelle forme di cui ALart. 351 dello stesso codice di rito.
6.2. A tale ultimo proposito, come opportunamente osservato dalla Corte di merito a pagina 8 della sentenza impugnata, questa Corte (con sentenza della 6 Sezione, n. 41396 R.G. del 13 ottobre 2009) ha già avuto modo di chiarire i termini della questione nell'ambito di vicenda processuale strettamente correlata a quella in esame e proprio con riferimento alle acquisizioni investigative operate dal IA, osservando come la suindicata prospettazione difensiva (fatta propria, in allora, dagli originari coindagati CI e CI) «muova da una visione distorta della sentenza Torcasio, i cui risultati sono ininfluenti nel caso di specie. Infatti le affermazioni di principio elaborate dalle S.U. riguardano l'ipotesi in cui l'infiltrato raccolga in maniera subdola confidenze sul vissuto dell'interlocutore, il quale, privo di garanzie, si lasci ad affermazioni su attività compromettenti. Ora diverso é il caso in esame in cui il IA riferisce, non de relato ma in prima persona, anche e soprattutto di attività in via di svolgimento e da lui immediatamente percepite, attività sulla testimonianza delle quali la qualifica di ausiliario di p.g. non é certo ostativa. Sulla base degli indizi tratti dalle "relazioni di servizio" del IA ben potevano quindi richiedersi e rilasciarsi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, intercettazioni i cui risultati erano utilizzabili e ben potevano essere posti a fondamento delle ulteriori indagini e degli accertamenti su cui si fonda la sentenza impugnata».
7. Nel condividere tale impostazione, il Collegio osserva che essa chiarisce in larga parte gli aspetti problematici sopra indicati. Invero, non si pone un problema di legittimità delle acquisizioni probatorie operate per il tramite del IA, indipendentemente dalla formale acquisizione o meno della qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria;
le "relazioni di servizio" dallo stesso raccolte ben potevano fondare il rilascio di autorizzazioni delle operazioni di intercettazione, i cui risultati erano quindi utilizzabili. Può soggiungersi che l'acquisizione di elementi di prova attraverso attività sotto copertura avvalendosi di un ausiliario ha ricevuto disciplina legislativa in epoca successiva alle riferite investigazioni, sulla base del testo dell'art. 97, comma 4, d.P.R. 309/1990, nel testo modificato con decreto legge n. 272/2005, convertito con legge n. 49/2006; ma soprattutto che (come correttamente osservato alle pagine 8-10 della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di 14 HI il 13 aprile 2010) la posizione del IA quale soggetto infiltrato, indipendentemente dalla sua qualifica di ausiliario, non può assimilarsi a quella di appartenente alla Polizia giudiziaria, con conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc.pen.. 8. A fronte di tutto quanto precede, peraltro, deve constatarsi che, sia con riguardo alle captazioni autorizzate dopo il 30 agosto 2006, sia con riguardo alle intercettazioni eseguite in dipendenza di autorizzazioni rilasciate prima del 30 agosto 2005 (con decreti del 26, del 27 e del 29 agosto 2005, ossia in un periodo in cui il IA agiva ancora quale fonte anonima), é dirimente la circostanza che il ricorrente non fornisce elementi in base ai quali le conversazioni citate nel motivo di ricorso in esame abbiano avuto diretta e specifica influenza sul formarsi del coacervo probatorio relativo al capo C, quale emerge non solo dalla sentenza impugnata, ma anche dalla sentenza di primo grado (vds. pp. 31 e ss. sentenza Tribunale di HI del 13 aprile 2010). Non viene chiarito, infatti, dal ricorrente quali sarebbero le conversazioni (colpite dalla pretesa inutilizzabilità) in base alle quali sarebbe colpito da invalidità il coacervo probatorio relativo al residuo reato di cui al capo C, in larga parte basato anch'esso su (ulteriori) intercettazioni di conversazioni. La doglianza infatti si riferisce nell'essenziale a conversazioni intervenute ALinizio delle indagini, molti mesi prima che venissero attivate le investigazioni per la seconda importazione di hashish, oggetto appunto dell'imputazione sub C;
e ciò assume rilevanza ai fini della tenuta dell'accusa alla luce della c.d. prova di resistenza. Il fatto, poi, che le investigazioni riferite al reato superstite siano in qualche modo derivate da quelle di cui si contestano i denunciati vizi processuali (ci si riferisce in particolare alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, o annotate, da soggetto sotto copertura) non riveste rilievo alcuno ai fini dell'utilizzabilità del materiale probatorio successivamente raccolto: si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, qui condiviso, secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo é dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili;
ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non é inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015 - dep. 2016, Ferminio e altri, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010 - dep. 2011, Galasso, Rv. 249240). 15 9. Analogo discorso vale per le relazioni di servizio redatte dal IA (che non é stato mai sentito quale testimone in dibattimento, per le ragioni esposte dal Tribunale di HI a pag. 10 della sentenza di primo grado) di cui il ricorrente lamenta il "disinvolto ingresso" nel fascicolo dibattimentale, ma che in alcun modo risultano aver specificamente direttamente fondato il e convincimento di colpevolezza del NI quanto al capo C: invero, sebbene la sentenza di primo grado che costituisce un unicum argomentativo con quella - d'appello, confermativa della responsabilità del ricorrente per il capo in esame riporti ampiamente i riferimenti probatori su cui si é basata l'affermazione di penale responsabilità, deve constatarsi che, né alle pagine da 31 in poi (quelle riferite alla seconda importazione, per cui v'é condanna), né alle pagine precedenti é dato rinvenire il richiamo ad alcuna delle relazioni di servizio redatte dal IA, né può affermarsi che alcuna di tali relazioni sia stata posta a base della decisione oggetto di doglianza. 10. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Patrizia Piccialli) (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria Oggi. 12 OTT. 2017 Il Funzionario Giudizia Patrizia 16