Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111, comma quinto, cost., nella parte in cui subordina l'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato al carattere di novità della prova richiesta, atteso che tale restrizione non comporta alcuna compressione del diritto al contraddittorio nell'ambito di un rito che la parte accetta liberamente si svolga con formazione contratta della prova.
L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (Fattispecie in cui il giudice era stato tempestivamente informato dell'impedimento sopravvenuto nel corso della celebrazione del giudizio abbreviato e ciononostante, nell'ambito di processo soggettivamente cumulativo, non aveva sospeso il procedimento nei confronti dell'imputato celebrando comunque due udienze in sua assenza, l'una dedicata alla discussione delle difese dei coimputati e l'altra poi rinviata per lo sciopero degli avvocati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS CE - Consigliere - N. 823
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 7314/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RO N. IL 28/08/1948;
2) IA OR N. IL 03/03/1943;
3) IN RI N. IL 02/03/1962;
4) RD FR N. IL 24/11/1963;
5) AN NI N. IL 16/02/1963;
avverso SENTENZA del 30/04/2004 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA AN che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di CA e ER, il rigetto di quelli di AR, DI, AN;
Uditi i difensori Avv. TARTAGLINO Luigi di Torino e SPITALERI Massimiliano di Catania, difensori di AN, chiedono l'annullamento della sentenza;
l'avv. DIDDI di Roma, in sostituzione dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), difensore di ER, chiede l'annullamento della sentenza.
FATTO
Con sentenza in data 30 aprile 2004 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14 marzo 2001 dal Tribunale di Torino, tra l'altro, rideterminava la pena inflitta a AN AN, ER UR e DI FR (ai quali ultimi due concedeva le attenuanti generiche), che contestualmente assolveva dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per i residui reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione e cessione di vari e consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti (del tipo eroina e, solo per lo DI, anche hashish) confermando la condanna inflitta a AR LO e CA IO per gli analoghi reati (tutti commessi in Torino dal febbraio al luglio 1997).
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione tutti i suddetti imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. Per AN AN, si solleva in via pregiudiziale la (già proposta) questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 5 per contrasto con il combinato disposto dall'art. 111 Cost., comma 5, e art. 24 Cost.; si denunzia, poi, la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per omesso avviso, nel giudizio di 1^ grado, all'imputato legittimamente impedito (arrestato e detenuto in Spagna) della fissazione d'udienza, norma stabilita ex artt. 178 e 179 c.p.p. a pena di nullità; e, infine, la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 con riferimento all'accusa di violazione dell'art. 73 L. Stup., attesa l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del solo collaborante LZ SE, prive di riscontri. Con atto depositato il 4 marzo 2009, il (nuovo) difensore di fiducia del AN ha proposto motivi nuovi (con documenti allegati), ribadendo ed approfondendo l'eccezione di nullità sollevata con il ricorso principale e ha dedotto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ed in particolare di quella n. 2194 del 19 giugno 1997 sull'autovettura in uso allo LZ (p. 103 sent.) poiché era illegittima la creazione di una linea di ascolto ad hoc fuori dei locali della Procura, come avvenuto, e la convalida della captazione (disposta dal P.M. in via d'urgenza) da parte del GIP riguardava LZ CO e non CE. Per ER UR, si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione dal reato continuato di spaccio di stupefacenti, avendo la Corte territoriale dato un giudizio di attendibilità del collaborante LZ nonostante le sue contraddizioni che avrebbero dovuto far ritenere non riscontrata la chiamata in correità; analoga censura viene dedotta in ordine alla commisurazione della pena, sia per quella base di partenza superiore al minimo edittale sia quanto agli aumenti applicati ex art. 81 c.p.. Per AR LO, si rappresenta la violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3,
adducendo "l'erronea valutazione da parte del Giudice d'Appello dei presupposti di riconoscimento di credibilità intrinseca delle dichiarazioni dello LZ, imputato di reato connesso", che erano state "parzializzate" si da enucleare le singole affermazioni da un contesto generale;
analogamente, si contesta il collegamento del nome di "LO" pronunciato nel corso di una conversazione intercettata al AR e, di conseguenza, lo scarso valore probatorio del riferimento al detto nome di battesimo nel corso di diverse intercettazioni telefoniche.
Si ripropone, altresì, invocando la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., la violazione di legge per erroneità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame dello LZ, che la Corte di appello aveva ritenuto consistere nel tipico "controesame" dibattimentale che segue l'esame del Pubblico Ministero.
Si denunzia, infine, la violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c)) con riferimento all'art. 521 c.p.p., comma 2, assumendo, al pari di quanto già fatto in sede d'appello, che il fatto asseritamente commesso dal AR è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, atteso che il ruolo del medesimo era stato compiutamente definito dallo LZ come quello di intermediario compensato a provvigione (e non già di detentore dello stupefacente come contestato).
Per DI FR, si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3 e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione, contestando che le dichiarazioni dello LZ, relative al detto imputato, siano riscontrate da quelle di PO ed RO e rilevando che le ulteriori circostanze addotte dalla Corte quali riscontri obiettivi proverebbero solo il rapporto di conoscenza (quasi una parentela) tra lo LZ e lo DI e quindi solo l'attendibilità intrinseca del dichiarante e così neppure costituirebbe riscontro l'intercettazione ambientale del 6.4.97 (pag. 112 sent). Si denunzia, inoltre, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 442 c.p.p. e art. 438 c.p.p., comma 5 in relazione al rigetto della richiesta del rito abbreviato condizionato all'esame del collaborante LZ SE, invocando l'applicazione diretta della diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.. Si deduce, infine, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena inflitta ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione interna), non essendo stato indicato il numero dei reati "satellite" ne' la consistenza degli stessi per giustificare l'aumento di pena applicato e ritenuto congruo.
Venivano depositate all'odierna udienza delle "note difensive" nell'interesse dello DI, invocando l'applicazione ai sensi dell'art. 2 c.p. della più favorevole L. 21 febbraio 2006, n. 49. Per CA IO, si deduce il vizio di motivazione definita illogica laddove qualifica inattendibili le dichiarazioni del CA circa la natura del credito vantato dallo LZ e rileva come la sentenza impugnata interpreti in modo univoco a carico dell'imputato in questione le intercettazioni telefoniche, dando per scontato e senza motivazione sul punto che il "SARO" che viene evocato in alcune di esse, sia proprio il CA.
DIRITTO
Quanto alla pregiudiziale eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 5 per contrasto con il combinato disposto dall'art. 111 Cost., comma V, e art. 24 Cost. nuovamente sollevata nell'interesse del AN, se deve anche in questa sede riconoscerne e ribadirne la manifesta infondatezza. La Corte d'appello ha ben argomentato al riguardo, peraltro in linea con il richiamato orientamento di questa Corte (Cass. pen. Sez. 2^, 23.1.2003, n. 11768, Rv. 225204), benché del tutto ignorato dal ricorrente nel corso della sua reiterata esposizione della medesima eccezione.
Infatti, l'art. 438 c.p.p., comma 5 (richiesta di abbreviato condizionato) nella parte in cui prevede che la prova pretesa ad integrazione deve avere il carattere della novità, non può ritenersi comportare una restrizione tale da comprimere il diritto al contraddittorio. Al riguardo si rileva che il giudizio abbreviato costituisce un giudizio a prova contratta scelto liberamente dalle parti che accettano che il giudizio si svolga sulla base di quanto già accertato senza la formazione di prova dibattimentale (Cass. pen. Sez. Un. 30.6.2000 n. 12, ud. 21.6.2000, Tammaro). La prescrizione costituzionale cui probabilmente la parte fa riferimento nel formulare l'eccezione di violazione del contraddittorio, è forse più propriamente l'art. 111 Cost., comma 4 e non l'art. 111 Cost., comma 5 che prescrive: "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova". Detto principio peraltro è pienamente ottemperato con la celebrazione del procedimento con il rito ordinario, cui la parte ha comunque sempre diritto, essendo il giudizio abbreviato con formazione contratta della prova una libera e non obbligata scelta della parte. È da aggiungere al riguardo che già la Corte Costituzionale, esaminando una pretesa violazione dell'art. 111 Cost., comma 5, ha affermato l'insussistenza di violazione del principio del contraddittorio ogni volta che la parte presti il proprio consenso a formazione della prova non in contraddittorio (Corte Cost. ord. 27.7.2001 n. 326). Ciò in forza dello stesso art. 111 Cost. che al comma 5 prescrive:
"la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato ...". Quanto alle censure concernenti l'illegittimità del diniego dell'ammissione al rito abbreviato condizionato avanzata nell'interesse di DI e AR, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Infatti, l'integrazione probatoria di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5, non può consistere in una verifica generale degli esiti delle indagini preliminari, sotto forma di ripetizione degli stessi atti compiuti dagli inquirenti, o in un'assunzione di nuove prove su aspetti già ampiamente chiariti dalle indagini;
richiedendosi, perciò, e invece, una lacuna investigativa su oggetti essenziali della prova, o, almeno, la necessità di approfondire aspetti importanti ma scarsamente valorizzati nella fase delle indagini preliminari. Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione dello LZ, le cui dichiarazioni era state già assunte in sede di indagini. Con l'introduzione della L. 16 dicembre 1999, n. 479 l'imputato ha sempre diritto ad essere giudicato con rito abbreviato, con l'unica eccezione prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 5, allorché la richiesta del prevenuto sia condizionata ad una integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione ed incompatibile con le finalità del rito alternativo (Cass. pen. Sez. 1^, 12.3.2001 n. 11272, c.c. 20.12.00, Rv. 218577). Nella concreta fattispecie la decisione di rigetto del rito richiesto deve ritenersi conforme a legge e non illogica nel suo contenuto, in quanto le prove richieste in integrazione (le dichiarazioni della madre e del fratello dell'imputato) erano già in atti suscettibili di immediata valutazione nel procedimento a prova contratta. In proposito è bene fare riferimento anche a quanto ha già statuito la Corte Costituzionale nell'ordinanza 27 luglio 2001 n. 326, decisione che sottolinea come la norma parli di "integrazione probatoria", rimarcando così, anche sul piano terminologico, il carattere aggiuntivo ("integrazione") della prova che l'imputato intende fare assumere nel giudizio abbreviato.
Si ritiene, invece, fondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.. riproposta nell'interesse del AN. Infatti, in tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 3, in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile proprio nel caso specifico, in cui l'imputato, dopo aver presenziato alle udienze iniziali dal 13 gennaio 2000 al 6 luglio 2000 e successivamente assentatosi per sua libera scelta, sia stato tratto in arresto in data 10 dicembre 2000 in Spagna ed ivi ristretto (per un ordine di carcerazione a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Torino) in attesa dell'espletamento delle pratiche di estradizione (e ciò fino all'11.1.2001, come precisato dal difensore). Tale circostanza fu comunicata dal P.M. al Tribunale all'udienza del 12 dicembre 2000. Il AN non fu avvisato (e non tradotto) della fissazione dell'udienza del 12 dicembre 2000 (in cui si svolse solo la discussione delle difese di AR e DI) e tanto meno di quella immediatamente successiva del 18 dicembre 2000, poi rinviata per "sciopero" degli avvocati (come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, a pag. 94).
È indubbio (lo riconosce la stessa Corte territoriale, escludendo la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 420 quinquies c.p.p.) che il AN, nel periodo in cui si trovò in vinculis, non manifestò espressamente alcuna volontà di non presenziare alle udienze e di acconsentire che le stesse fossero tenute in sua assenza. Ora, non si può condividere la tesi della Corte torinese, laddove ha ritenuto la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di cui all'art. 420 quater c.p.p., comma 6, e quindi solo l'omessa separazione del giudizio (ex art. 18 c.p.p.) relativo al AN con rinvio ad altra udienza (quella in cui sarebbe stato presente:
del 5 febbraio 2001) per la successiva riunione. Infatti, l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento (cfr. Cass. pen. Sez. 1^, 24.6.1992 n. 9721, Rv. 191891), Inoltre, è stato affermato che, in materia di assenza dell'imputato; non può trarsi dalla sua "mera inerzia, più o meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell'imputato medesimo) l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza" (Cass. pen. Sez. 6^, 16.3.1998, n. 4096 Rv. 210221). Orbene, l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 420 ter c.p.p. nella piena conoscenza del legittimo impedimento dell'imputato, tempestivamente comunicato al Giudicante, costituisce violazione concernente l'intervento dell'imputato e determina quindi una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione, com'è appunto avvenuto nel caso di specie, essendo stata eccepita già con l'atto appello (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 21.12.2000, n. 8594). Ne consegue la nullità delle ordinanze di rinvio emesse alle udienze del 12 e 18 dicembre 2000 e degli atti successivi (ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1), ivi comprese le sentenze di 1^ e 2^ grado nei confronti del AN.
L'accoglimento di tale preliminare ed assorbente censura esime dall'indagine in ordine alle ulteriori doglianze, comportando direttamente l'annullamento senza rinvio della sentenza di 1^ grado in relazione alla posizione del AN, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il nuovo giudizio (atteso il disposto dell'art. 185 c.p.p., comma 3). Tutti i ricorsi presentati nell'interesse degli altri imputati sono inammissibili. Quanto alla censura avanzata nell'interesse del AR, concernente la pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, si osserva come la medesima censura sia stata prospettata prima al Tribunale e poi alla Corte torinese che l'ha affrontata, ravvisandone l'infondatezza, con dovizia di argomentazioni.
È stato così motivatamente ritenuto dai giudici di merito che le risultanze di causa provavano che il AR, anche a voler dare per certo che egli non avesse alcun magazzino, rappresentava qualcosa di più di un semplice mediatore, come potrebbe inferirsi da una frase proferita dallo LZ, essendo certo che egli aveva la disponibilità di fatto dello stupefacente, tanto che lo rivendeva allo LZ, facendoglielo consegnare, di regola, da altri: a tal fine la Corte torinese ha evidenziato, riportando taluni stralci delle dichiarazioni dello LZ, l'assoluta inadeguatezza della funzione di "mediatore" quale svolta dal AR, atteso che, invece, il medesimo rivendeva allo LZ lo stupefacente che aveva in precedenza acquistato da altri, così ponendo in essere due distinti negozi.
Delle argomentazioni del Giudice d'appello in ordine a detta censura non tiene alcun conto il ricorrente, sicché, oltre a ribadirsi in questa sede l'assenza di alcuna violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p. e, pertanto, la manifesta infondatezza della censura, deve comunque rilevarsi l'aspecificità della stessa. Infatti "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4^, 29.3.2000, n. 5191). Quanto a tutte le altre doglianze mosse sia sotto il profilo della violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3 sia sotto il profilo del vizio motivazionale, si rileva come si risolvano per un verso, in censure di merito afferenti la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di appello appare logica e congruamente articolata e, per altro verso, s'appalesino manifestamente infondate, oltre che ripetitive di argomentazioni già poste all'attenzione della Corte torinese e da quella correttamente e con esauriente motivazione disattese. Nè è inutile ricordare in proposito che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 4^, 19.6.2006, n. 38424). Ne consegue che, non ogni possibile incongruenza logica nell'apparato motivazione della sentenza di merito, è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura apodittica. Peraltro, non solo risulta approfonditamente vagliata dal Giudice a quo l'attendibilità intrinseca del collaborante LZ, sia con argomentazioni del primo Giudice richiamate nell'impugnata sentenza, sia con ulteriori autonome controdeduzioni alle censure in tal senso mosse, che non risultano nemmeno adeguatamente confutate;
ma sono state anche esaminate partitamente le singole posizioni dei ricorrenti in ordine ai riscontri esterni alle dichiarazioni dello LZ.
Nè alcuna illogicità si ravvisa nelle osservazioni svolte dall'impugnata sentenza a proposito delle dichiarazioni rese dal CA, circa la natura del debito verso lo LZ, attesa la meticolosa ed esauriente spiegazione data al riguardo dalla Corte territoriale. È poi esaurientemente, sebbene in via implicita, stata spiegata l'identificabilità del RO (che poi è palesemente il diminutivo di IO) con il CA dal contesto e consecuzione delle conversazione richiamata, con riferimento al denaro relativo al credito dello LZ nei suoi confronti. Così risulta incontestabile il riscontro alle dichiarazioni dello LZ individuato nelle ammissioni di PO ed RO che, pur non coinvolgendo direttamente lo DI, confermano la prassi dello LZ di far tenere la droga in deposito presso altri;
del resto, le dichiarazioni del predetto riguardo allo DI sono altresì riscontrate da elementi obiettivi (possesso di un motofurgone APE, su cui lo LZ disse esser stati trasbordati i 50 kg. di hashish) e la concessione gratuita allo LZ da parte dello DI dell'alloggio di via Agnelli. Ancora, quanto al AR, sono palesemente logiche e convergenti le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, circa il coinvolgimento nei traffici illeciti del predetto e circa l'identificazione nella sua persona del "LO" nel corso delle conversazioni intercettate, a fronte delle analoghe censure mosse in sede di appello.
Del pari, risultano riscontrate a sufficienza le dichiarazioni rese dallo LZ con riferimento al ER attraverso plurime intercettazioni ambientali dettagliatamente e con estrema obiettività esaminate dal giudice a quo e riscontri obiettivi (quali la Golf color bordeaux - o amaranto - in uso al ER). Inammissibili sono, altresì, le censure relative alla misura della pena prospettate nell'interesse del ER e dello DI, risolvendosi anche queste in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae anche sullo specifico punto, tenuto conto della discrezionalità riservata al giudice di merito nella determinazione della pena e la partenza da una pena base non particolarmente lontana dal minimo edittale vigente all'epoca, ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
È appena il caso di evidenziare che nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza quella stabilita per i reati - satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. e che non necessita di apposita motivazione: ad ogni modo, nel caso di specie, sia per il ER che per lo DI non solo sono stati specificamente richiamati per la determinazione della pena base plurimi criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma è stata anche valutato come congruo il modesto aumento di un anno di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per il ER e di 10 mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa in rapporto al "numero e alla concreta consistenza dei detti reati "satellite"".
Quanto alla problematica dello jus superveniens (peraltro espressamente sollevata, in limine, nell'interesse dello DI), astrattamente rilevante nel caso in esame in quanto la pena inflitta si riferisce a un traffico di eroina (reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), fattispecie per la quale la novella legislativa di cui alla L. n. 46 del 2006 ha ridotto il minimo edittale da otto a sei anni sei di reclusione, rileva il Collegio che non è nella specie applicabile la regola stabilita dall'art. 2 c.p., comma 3 in riferimento all'entrata in vigore della predetta nuova e più favorevole normativa in materia di trattamento sanzionatorio per i reati concernenti le droghe pesanti.
Infatti, la precisata inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e pertanto preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole;
il tutto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (v. in particolare Cass., sez. un., 25 febbraio 2004 Chiasserini;
Id., 22 novembre 2000, De Luca;
Sez. 6^, 2.10.2006 n. 36305, rv. 235246, Guaresi;
16.10.2006, n. 37648 Rv. 234610, Rizzo). E ciò a parte il rilievo che la riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, operata dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, non assume rilievo nel giudizio di legittimità,
quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore (come nel caso di specie), poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo (Cass. pen. Sez. 4^, 11.3.2008, n. 24353, Rv. 240778). All'inammissibilità dei ricorsi di ER UR, AR LO, DI FR e CA IO consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e della somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella resa nei confronti di AN AN dal Tribunale di Torino il 14 marzo 2001; dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009