Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 41396
CASS
Sentenza 13 ottobre 2009

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Massime1

Le relazioni redatte dalla Polizia giudiziaria a seguito delle attività di osservazione, controllo e pedinamento effettuate in territorio estero sono utilizzabili nel procedimento penale anche se non siano state precedute da una richiesta di assistenza giudiziaria. (Fattispecie inerente ad un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato dalla Polizia italiana nel territorio di Malta).

Commentario1

  • 1PG all'estero, prova valida senza rogatoria (Cass. 41396/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2024

    Il servizio di O.C.P., realizzabile da chiunque abbia capacità intellettiva e non richiedente dotazione di poteri giuridici, non incide nella sovranità territoriale dello Stato in cui viene esercitato e che quindi non è necessaria una rogatoria per il suo svolgimento all'estero. Cortesia internazionale consiglia che l'autorità di polizia del Paese estero, in cui si intende effettuare il servizio, venga avvertita di simile intenzione, ma tale Cortesia riguarda semmai il buon andamento dei rapporti tra Stati e non ha riflessi sulle posizioni soggettive dei soggetti privati interessati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE , (data ud. 13/10/2009) 28/10/2009, n. 41396 Composta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 41396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41396
Data del deposito : 13 ottobre 2009

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