Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
Le relazioni redatte dalla Polizia giudiziaria a seguito delle attività di osservazione, controllo e pedinamento effettuate in territorio estero sono utilizzabili nel procedimento penale anche se non siano state precedute da una richiesta di assistenza giudiziaria. (Fattispecie inerente ad un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato dalla Polizia italiana nel territorio di Malta).
Commentario • 1
- 1. PG all'estero, prova valida senza rogatoria (Cass. 41396/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2024
Il servizio di O.C.P., realizzabile da chiunque abbia capacità intellettiva e non richiedente dotazione di poteri giuridici, non incide nella sovranità territoriale dello Stato in cui viene esercitato e che quindi non è necessaria una rogatoria per il suo svolgimento all'estero. Cortesia internazionale consiglia che l'autorità di polizia del Paese estero, in cui si intende effettuare il servizio, venga avvertita di simile intenzione, ma tale Cortesia riguarda semmai il buon andamento dei rapporti tra Stati e non ha riflessi sulle posizioni soggettive dei soggetti privati interessati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE , (data ud. 13/10/2009) 28/10/2009, n. 41396 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 41396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41396 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
413 9 6 / 09
M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale
Udienza pubblica composta dagli Ill.mi signori: 13 ottobre 2009 dott. Giovanni De Roberto Presidente 66 Antonio Stefano Agrò Consigliere r. g. n. 6330/09
Giorgio Colla "
sent. n.1674 64 Giovanni Conti 66 66 Carlo Citterio 66
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da ZO NI, CO IU, ES PI, CO TO e DA
D'OT contro la sentenza 17 ottobre 2008 della Corte d'Appello di Roma.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Francesco CO Bua che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Francesco Caroleo Grimaldi, Massimo Lauro e Cesare Placanica.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del
Tribunale, ha ritenuto DA D'OT, CO TO, ES PI, ZO NI ed CO
IU responsabili del reato di cui al capo C) dell'imputazione, perché in concorso tra loro (e con altri per i quali si è proceduto separatamente) trasportavano, importavano ed illecitamente detenevano 2.164,900 kg di hashish pervenuti attraverso un'imbarcazione salpata da Malta, giunta in prossimità della costa laziale nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2006.
2. Contro tale pronunzia ricorre DA D'OT il quale si duole della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione laddove sono state ritenute utilizzabili le relazione di servizio di osservazione, controllo e pedinamento (O.C.P.) effettuate dalla polizia italiana nel territorio di Malta.
L'attività in parola era diretta alla formazione di un mezzo di prova atipico previsto dall'art. 189 c.p.p., secondo quanto del resto affermato da Cass. sez.II, 26 gennaio 2005 n.2353, con la conseguenza che per il suo svolgimento in territorio estero si imponeva l'attivazione di una rogatoria. Né influiva su tale conclusione l'asserita, ma non certificata, presenza di agenti maltesi a fianco di quelli italiani, dato che nella specie non è prevista l'ipotesi di “indagini congiunte", con pieno vigore dunque della Convenzione di
Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria. D'altronde questa attività di indagine era stata espletata su iniziativa dell'Autorità italiana per un procedimento pendente in Italia, sicché non potrebbe nemmeno ipotizzarsi il caso di indagini dello Stato estero, offerte all'Italia su iniziativa di questo. Patente era dunque l'inutilizzabilità ex art.729 c.p.p., tanto più che le relazioni non erano state trasmesse dall'autorità straniera, con ulteriori problemi in ordine alla loro autenticità.
Con un secondo motivo il D'OT censura di manifesta illogicità l'argomentazione con cui la sentenza impugnata afferma che il ricorrente era la persona incaricata dal TO di portare il denaro a Malta, nonostante la stessa sentenza abbia riconosciuto fondato il rilievo difensivo in ordine all'impossibilità di identificare nel ricorrente la persona alla quale il 28 marzo 2006 il TO aveva chiesto di partire per l'isola.
La Corte al riguardo avrebbe invertito l'onere della prova pretendendo che fosse il D'OT a spiegare la ragioni alternative del suo soggiorno e rifugiandosi comunque in ulteriori elementi tratti da telefonate nelle quali non è affatto certo che il D'OT sia l'interlocutore e perché non titolare delle utenze interessate e per mancanza di una perizia fonica (peraltro richiesta in appello) e per la documentata presenza di un terzo (tal
De AR) cui erano stati affidati quegli incombenti tecnici che si voleva dover svolgere il ricorrente. In conclusione l'accertamento della responsabilità sarebbe stato affidato a semplici congetture.
3. Ricorre CO TO che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto utilizzabile il materiale probatorio, relazione o intercettazione tra presenti, raccolto ad opera di un agente sotto copertura.
Il ricorrente, in particolare, ritiene errata l'affermazione per cui l'atto di nomina 30 agosto 2005 del confidente SE RI ad ausiliario di P.G. sarebbe privo di valenza giuridica, affermazione che ha l'effetto di aggirare il diritto degli imputati di non rendere dichiarazioni autoindizianti agli organi inquirenti. Il RI invece, forte dell'investitura operata dalla D.I.A. con l'avallo dell'A.G., ha depositato atti qualificati come
"relazioni di servizio", raggiungendo quel risultato che anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno voluto scongiurare.
Con un secondo motivo il TO si duole del difetto di motivazione, giacché nel provvedimento impugnato non risulta spiegato dove e come nelle conversazioni intercettate appaia che il ricorrente ha importato la droga. Infine con un terzo motivo lamenta il vizio di motivazione nella determinazione della pena, a fronte della condotta tenuta dopo la commissione del reato, consistente in un rigido programma di disintossicazione.
4. Ricorre ES PI il quale, con ampia argomentazione, ribadisce il primo motivo del ricorso
TO, ricordando la sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione 4 ottobre 2007, intervenuta in sede cautelare, e sottolineando come a seguito della sua pronunzia siano emersi numerosi elementi che connotano l'attività del RI quale quella di un ausiliario di P.G. e non quale "fonte comune non deputata ad attività investigative" secondo quanto è dato leggere nella decisione impugnata. D'altronde - aggiunge - se al RI non fosse stata riconosciuta tale veste egli, nonostante la mancata formale iscrizione, sarebbe comunque persona indagabile, con i relativi divieti di testimonianza.
Con un secondo motivo il PI deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al negato dissequestro del denaro, sequestro disposto a fini probatori e non (come erroneamente ritenuto) ex art.12 sexies 1. n.356 del 1992.
5. Ricorrono con atto congiunto ZO NI ed CO IU i quali si dolgono dell'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto un loro contributo causale alla commissione del reato di cui al capo C) dell'imputazione e nella parte in cui non ha comunque ritenuto ravvisare nella loro condotta l'attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art.114 c.p.
Con un secondo motivo lamentano che le attenuante generiche non siano valutate come prevalenti.
Considerato in diritto
1. I ricorsi non sono fondati.
Muovendo da quello del D'OT, va subito osservato che le relazioni formate a seguito di osservazione, controllo e pedinamento (O.C.P.), altro non sono che la redazione in forma scritta delle constatazioni operate dai pubblici ufficiali nel corso del relativo servizio. Constatazioni che non comportano alcuna manifestazione autoritaria di potere di indagine, sia essa caratterizzata da un'invadenza nella sfera di riservatezza (ascolto a distanza, teleriprese e via dicendo), sia essa, tanto più, connotata da una limitazione di libertà garantite (intercettazioni, perquisizioni e via dicendo).
Ne deriva che il servizio di O.C.P., realizzabile da chiunque abbia capacità intellettiva e non richiedente dotazione di poteri giuridici, non incide nella sovranità territoriale dello Stato in cui viene esercitato e che quindi non è necessaria una rogatoria per il suo svolgimento all'estero. Piuttosto, cortesia internazionale consiglia che l'autorità di polizia del Paese estero, in cui si intende effettuare il servizio, venga avvertita di simile intenzione, ma tale cortesia riguarda semmai il buon andamento dei rapporti tra Stati e non ha riflessi sulle posizioni soggettive dei soggetti privati interessati. Tanto premesso, si deve ancora osservare che nelle relazioni in esame è comunque implicito che sia stato dato avviso alla polizia maltese delle operazioni di O.C.P. descritte e che il D'OT, nello scegliere il rito abbreviato, ha accettato che venissero utilizzate le relazioni scritte del servizio di O.C.P., in luogo della testimonianza in dibattimento degli agenti che le hanno redatte.
Osservazioni queste che conducono alla reiezione del primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo del D'OT è invece inammissibile, consistendo nella ripetizione delle censure già avanzate in appello contro la sentenza di primo grado e respinte alle pagine 39 -47 della sentenza impugnata.
L'ulteriore lamentela di irragionevolezza di tale motivazione è semplicemente assertiva e tende ad una terza lettura degli atti in questa Sede.
3. Comune ai ricorrenti TO e PI è la censura di inutilizzabilità del materiale probatorio, su cui si basano gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, perché tale materiale sarebbe stato raccolto sulla scorta di autorizzazioni ad intercettazioni a loro volta viziate, in quanto rilasciate a seguito di relazioni di polizia che si fondavano su notizie illegittimamente acquisite dal confidente e poi ausiliario SE RI.
Va ricordato che tale doglianza era stata originariamente articolata in due segmenti: con un primo si affermava inutilizzabile il materiale probatorio raccolto fino al 30 agosto 2005 perché le autorizzazioni si fondavano sui dicta di un confidente fino ad allora anonimo. Con un secondo si aggiungeva che era inutilizzabile anche il materiale acquisito successivamente a tale data (nelle quale il confidente s'era rivelato quale SE RI ed era stato nominato ausiliario di p.g.) perché il RI, in virtù dell'investitura ricevuta, era diventato una longa manus della polizia e le relazioni da lui elaborate riferivano testimonianze de relato e confidenze confessorie che aggiravano i divieti di legge, nel senso deprecato da S.U. 24 settembre 2003,
36747, Torcasio.
4. Va ancora ricordato che i due segmenti hanno avuto diversi esiti processuali.
In sede di merito infatti si è riconosciuta l'inutilizzabilità del materiale raccolto fino al 30 agosto 2005, in quanto appunto fondato su confidenze di anonimo. Per contro sono stati ritenuti utilizzabili gli elementi successivamente acquisiti, in quanto, a detta della sentenza impugnata, il RI non era mai formalmente diventato ausiliario di p.g., con la conseguenza che, agendo come privato ("fonte comune") ben poteva ricevere confidenze confessorie e riferime de relato. Notizie sulle quali potevano poi fondarsi le autorizzazioni alle intercettazioni, dalle quali ultime è scaturito il materiale probatorio impiegato negli accertamenti contenuti nella decisione impugnata.
5. Ora è proprio sull'affermazione della mancata acquisizione della qualità di ausiliario che vertono le doglianze oggi in esame, volendosi da un lato che l'opinione della Corte d'Appello, non argomentata, sia frutto di formalismo (si dovrebbe considerare la funzione svolta dal RI e non la validità amministrativa dell'investitura) e dall'altro che tale affermazione non è affatto risolutiva ai fini dell'utilizzabilità. Ciò in quanto, a postulare la veste privata del confidente, si sarebbe dovuto allora concludere che egli era un soggetto indagabile come concorrente nei reati e che le sue affermazioni erano per altro verso inutilizzabili perché autoindizianti.
6. Ritiene tuttavia la Corte di non dover ulteriormente indugiare in simile prospettiva, osservando come essa muova da una visione distorta della sentenza Torcasio, i cui risultati sono ininfluenti nel caso di specie.
Infatti le affermazioni di principio elaborate dalle S.U. riguardano l'ipotesi in cui l'infiltrato raccolga in maniera subdola confidenze sul vissuto dell'interlocutore, il quale, privo di garanzie, si lasci ad affermazioni su attività compromettenti. Ora diverso è il caso in esame in cui il RI riferisce, non de relato ma in prima persona, anche e soprattutto di attività in via di svolgimento e da lui immediatamente percepite, attività sulla testimonianza delle quali la qualifica di ausiliario di p.g. non è certo ostativa.
Sulla base degli indizi tratti dalle "relazioni di servizio" del RI ben potevano quindi richiedersi e rilasciarsi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, intercettazioni i cui risultati erano utilizzabili e ben potevano essere posti a fondamento delle ulteriori indagini e degli accertamenti su cui si fonda la sentenza impugnata.
7. Infondati sono gli ulteriori motivi del TO.
Il contenuto delle intercettazioni su cui si basa la sua condanna non sottointeso, ma è illustrato nella sentenza impugnata alle pagine 29 e seguenti della motivazione.
E' poi incensurabile in questa Sede (e non è stata nemmeno confutata) la valutazione in base alla quale, alla pagina 31, non sono state concesse attenuanti generiche ed è stata determinata la pena.
8. Infondato è l'ulteriore motivo del PI, in quanto, irrilevante l'origine probatoria del sequestro, si tratta nella specie di confisca, disposta d'ufficio ex art. 12 sexies 1. n.356 del 1992, della quale sono stati indicati i presupposti, non contestati nemmeno in questa Sede.
9. Privi di fondamento sono i motivi avanzati congiuntamente dal NI e dal IU.
In punto di ricostruzione del fatto la sentenza impugnata già contiene ampia risposta alle doglianze che sono state nuovamente proposte in questa Sede. Dipuro merito è la questione del valore che le attenuanti generiche debbano avere nella comparazione delle circostanze.
Le condotte concorsuali descritte nella sentenza non corrispondono ad un minimo contributo causale, ma essendo finalizzate all'acquisizione dell'ingente quantitativo di stupefacenti arrivato dal mare, conferiscono, se così può dirsi, un apporto medio al perfezionamento del reato.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2009
Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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