Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 1
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Commentari • 3
- 1. La registrazione di una conversazione tra presenti è utilizzabile nel processo penale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 giugno 2023
Sì, lo ha affermato la Seconda sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40148/22. Ed invero, la registrazione di una conversazione tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello …
Leggi di più… - 2. Cliente registra di nascosto nello studio legale (Cass. 20384/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2022
Nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui anche all'interno di uno studio legale, pur se effettuata di nascosto dal cliente che vi ha partecipato o comunque è stato ammesso ad assistervi. In ambito penale, le intercettazioni regolate dagli artt. 266 c.p.p. e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo …
Leggi di più… - 3. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2016, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
0385 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2679 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43586/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricors proposto da: AD IG N. IL 27/09/1966 DE IL CI N. IL 14/01/1988 avverso la sentenza n. 7236/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.France Zacco che ha concluso per l'inammissibilità dei ricos;
udito l'evv. Nicole Ottevieni, difensore degli imputati, che びhe chiesto l'eccoglimento dei ricots"; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità - la sentenza con la - quale, in data 26 febbraio 2014 -, il GUP del Tribunale di Frosinone monocratica aveva dichiarato IG AD e CI DE IL, in atti generalizzati, colpevoli di concorso in usura aggravata (capo A. per entrambi;
capo C. per il solo AD), condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto. Contro tale provvedimento, gli imputati (con l'ausilio di un difensore iscritte all'apposito albo speciale) hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, per ciascuno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I e II violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. (i ricorrenti lamentano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ovvero delle captazioni di conversazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa di concerto con la PG, in assenza del provvedimento autorizzativo ritenuto necessario); III, IV, V illogicità e contraddittorietà della motivazione (quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa;
al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 6, c.p., in riferimento alla riparazione del danno;
all'esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti, da rideterminare, all'esito del riconoscimento delle attenuanti appena menzionate, nel senso della prevalenza delle attenuanti). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono, nel complesso, infondati.
1. Vanno, per esigenze di carattere logico-giuridico, esaminate preliminarmente le doglianze di carattere processuale riguardanti la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni ovvero delle captazioni di conversazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa di concerto con la PG, con impianti dalla stessa forniti su autorizzazione verbale del P.M., in assenza del provvedimento h c autorizzativo che la difesa ritiene necessario, costituenti oggetto dei primi due motivi, entrambi infondati.
1.1. E' noto al collegio che, secondo un orientamento, la registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale, che richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del Pubblico Ministero (Sez. II, n. 19158 del 20/03/2015, Rv. 263526: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini dell'utilizzabilità delle registrazioni la mera autorizzazione orale del P.M.). Nel medesimo senso si è anche ritenuto che la registrazione di conversazioni effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato con postazioni ricetrasmittenti attraverso le quali la PG procede all'ascolto delle stesse e alla contestuale memorizzazione, non mera forma di costituisce una documentazione dei contenuti del dialogo nè una semplice attività investigativa, bensì un'operazione di intercettazione di conversazioni ad opera di terzi, come tale soggetta alla disciplina autorizzativa dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità probatoria di tale registrazione, ove preceduta dalla sola autorizzazione del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 39378 del 23/03/2016, Rv. 267806). Altro orientamento ritiene, in senso contrario, che la registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione (Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 265624: in motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti è qualificabile quale prova documentale anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria).
1.2. Il contrasto risulta già segnalato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo (Relazione n. 2016/1/026).
1.3. Il collegio non ritiene necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite, che risultano già essersene occupate ed averla risolta (Sez. un., n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466), affermando la correttezza del 2 secondo orientamento, con argomentazioni tuttora attuali, che il collegio condivide ed intende ribadire.
1.3.1. A parere della citata decisione delle Sezioni Unite, La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce sempre che non si tratti della - riproduzione di atti processuali prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. >>. Le registrazioni tra presenti costituiscono, quindi, prove documentali, sottratte al regime previsto per le intercettazioni telefoniche ed ambientali dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. Invero, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la registrazione di colloqui, in qualsiasi modo avvenuta, ad opera di uno degli interlocutori non è riconducibile al concetto d'intercettazione, in difetto della compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (il cui contenuto viene al contrario legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste), e della "terzietà" del captante;
pertanto, deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti;
in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori>>. 3 La conseguenza è che l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., che qualifica come "documento" tutto ciò che rappresenta "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo": il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale>>.
1.3.2. Il principio secondo il quale la registrazione fonografica di un colloquio ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo costituisce prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, sia essa intercorsa tra presenti o telefonicamente, è stato successivamente ribadito da numerose decisioni, anche con riferimento specifico a fattispecie nelle quali il privato autore dell'intercettazione del colloquio al quale partecipava come interlocutore si era attivato su indicazione della polizia giudiziaria e/o con mezzi messi a disposizione dagli inquirenti (ad es., Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv. 250534; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256; Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Foglia, Rv. 243741, che ha ritenuto utilizzabile sia pur per l'adozione del provvedimento - di cautela personale - la registrazione delle conversazioni intervenute fra la persona offesa ed alcuni degli indagati, effettuata tramite il telefono cellulare della predetta, lasciato in funzione al fine di consentire l'immediato intervento delle forze dell'ordine qualora la vittima fosse stata aggredita;
Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814, per la quale, in particolare, non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova: tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).
1.3.3. Né le decisioni che esprimono l'orientamento contrario rispetto a quello qui accolto esprime argomentazioni "nuove" o comunque diverse da quelle già esaminate dalle Sezioni Unite, che possano in ipotesi rendere opportuna una nuova rimessione della questione all'esame del Supremo collegio di legittimità.
1.3.4. Deve, pertanto, concludersi, sul punto, che la registrazione di colloqui tra presenti eseguita d'iniziativa da uno dei privati interlocutori costituisce prova documentale, non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 266 ss. c.p.p., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, ed abbia la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
2. Le comuni doglianze riguardanti le rispettive affermazioni di responsabilità reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e sono, comunque, manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (f. 2 della sentenza impugnata) valorizzando le dichiarazioni rese dalla p.o., incensurabilmente ritenute attendibili, nonché confermate da quanto emergente dalle conversazioni intercettate, come detto pienamente utilizzabili, e dal rinvenimento dei titoli. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel 5 processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati, mentre, in concreto, i ricorrenti si limitano a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.
3. Del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581, lett. c), c.p.p., perché meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, sono infine, le comuni doglianze riguardanti, nel complesso, il conclusivo trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato a fondamento delle contestate statuizioni, unitamente alla descritta gravità dei fatti, i precedenti penali dai quali risultano gravati entrambi gli imputati, ostativi sia al riconoscimento delle attenuanti generiche sia alla modifica in termini più favorevoli del "bilanciamento" tra circostanze concorrenti operato dal primo giudice, sia la complessiva determinazione della pena, per entrambi con riferimento più prossimo ai limiti edittali minimi. Agli imputati risulta già riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.
4. Il rigetto totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 21 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 26 GEN. 2017. DICA H Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli