Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 1
L'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire all'udienza non può poi invocare l'applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2013, n. 17137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17137 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/04/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 688
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5570/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. , nato a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 21/04/2012 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da A..G. per la restituzione nel termine per appellare la sentenza del 21/04/2012, con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Rilevava il Tribunale come non sussistesse alcuna causa di forza maggiore o di caso fortuito che potesse giustificare la richiesta difensiva, tenuto conto che il processo si era svolto in assenza dell'imputato il quale, benché detenuto per altra causa, aveva sistematicamente rinunciato a comparire alle relative udienze.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il G. , con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge, per non avere il Tribunale tenuto conto che la sua assenza nel corso del processo era stata causata dalle sue precarie condizioni di salute, che avevano determinato un impedimento a comparire, condizioni che era onere dell'amministrazione penitenziaria segnalare adeguatamente all'autorità giudiziaria.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto il relativo motivo dedotto è manifestamente infondato. È pacifico, infatti, che la espressa rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza o alle udienze del processo che lo riguarda comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, la inoperatività delle disposizioni sull'impedimento a comparire dello stesso imputato, di cui all'art. 420 ter codice di rito.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione dell'imputato detenuto che rifiuta di assistere al processo, diventano irrilevanti le condizioni di salute del prevenuto ovvero altre situazioni che astrattamente avrebbero potuto configurare altrettante ipotesi di un legittimo ed assoluto impedimento dell'imputato a comparire. Nella decisione del Tribunale di Catania, oggetto del ricorso, di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare, non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione delle norme che regolano la materia.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013