Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'interesse dei proprietari di un immobile, che avevano ottenuto dal giudice ordine di demolizione di opere abusive eseguite dal proprietario di un immobile confinante, ad agire per la dichiarazione di nullità della vendita del suo immobile stipulata dal confinante al fine di sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di demolizione, giacché detta vendita non poteva in alcun modo pregiudicare l'esecuzione coattiva del provvedimento del giudice - avendo il giudicato efficacia anche nei confronti degli aventi causa dalle parti del processo - e dunque inutile si rivelava il nuovo giudizio).
Commentari • 3
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Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano Giudice Dott. Cesare Marziali [Decreto Legislativo 5/2003 - Controversie di rito societario - Procedimento sommario per controversie su obbligazioni Parmalat - Competenza del Giudice della Sezione Distaccata] Fatto Con ricorso depositato il 18.6.05 , ai sensi dell'art. 1, lett. d) e 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, Tizio L., Tizio M., Tizio O. e Caio E. esponevano che, avendo nella loro disponibilità la somma di euro 116.000 ricavata da una vendita e volendo destinarla ad un investimento sicuro, decidevano di rivolgersi alla Cassa di Risparmio di Fermo, banca con la quale non avevano intrattenuto alcun tipo di rapporto sino a quel momento; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P02721/02 LA CORTE SUPREMA D C SS Datone I mulliter SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20007/98 - Presidente PONTORIERI Dott. Franco 6446 Consigliere Cron. Dott. Antonio VELLA - 719 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. - -- Rel. Consigliere Ud.03/10/01 Dott. OV SETTIMJ - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta popie studio dal Sig. SENTENZA per diritti L.
1.55 sul ricorso proposto da: 12-5 CARCELLI 2002 ERE RO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SFORZA A, difeso dall'avvocato MACARIO LUCIANO, giusta Richiesta copia studio. Fors dal Sig.. delega in atti;
1.55 per diritti L. il 2.5 FEB. 2002. ricorrente - IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE NOVIELLI MARIA, LATORRETEODORO, STELLA, Richiesta copia studio CARONE GE dal Sig. elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso per diritti L. 1.55 || 2.5 FEB. 2002. la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi IL CANCELLIERE dall'avvocati PIETRO URSINI, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LUCIO RICCARDI, UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio 2001 DNN controricorrenti dal Sig. per diritti L 155 - 1296 25 FEB. 2002 il -1- IL CANCELLIERE nonchè
contro
RO ROSA, RO TEODORA, RO VITA;
intimate con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 718/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. OV SETTIMJ;
udito l'Avvocato Luciano MACARIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RO + 1 c/ RO +2 RG 20007/98 -1 Oggetto: azione di mullita exart, 1421 ce;
difetto d'interesse- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 9.8.95 EO RO, Stel- la AT e RI VI, comproprietari d'un immo- bile in Ceglie del Campo a confine con altro apparte- premesso che costei aveva nente ad SA RA - fatto eseguire delle opere sul proprio edificio senza edilizia ed in violazione la prescritta concessione delle norme poste dal PRG di Bari;
che, adita per tal motivo la competente autorità giudiziaria, essi ne ave- vano ottenuto un ordine di demolizione delle opere abu- sive;
che, allo scopo di sottrarsi all'esecuzione di detta decisione, l'RA, con rogito per notar Ver- nice del 16.10.92, aveva alienato l'immobile al proprio convenivano l'RA ed il figlio OV RO - RO innanzi al tribunale di Bari onde sentir di- chiarare la nullità del contratto di compravendita tra di essi stipulato e, comunque, l'inefficacia e la simu- lazione dello stesso, con la correlativa condanna soli- dale dei convenuti al risarcimento dei danni da liqui- darsi in separata sede ed al pagamento delle spese del giudizio. Mentre l'RA restava contumace, si costitui- fondatezza dell'avversa va il contestando la RO pre-tesa e chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 16.9.96, il tribunale di Bari - rile- vato che oggetto della compravendita era stato un manu- fatto realizzato senza la necessaria concessione edili- RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 - 2 zia e ritenuto che non si potesse tener conto della concessione in sanatoria prodotta dal convenuto succes- sivamente al deposito della comparsa conclusionale dichiarava la nullità del rogito notar IC ai sensi dell'art. 40 L. 47/85 e condannava i convenuti al paga- mento delle spese. Avverso tale decisione SA RA e Gio- vanni RO proponevano appello, deducendo che già nella precedente fase del giudizio, nelle more tra la precisazione delle conclusioni e la decisione, era in- tervenuta la concessione in sanatoria e, pertanto, non sussisteva più la causa di nullità del rogito 16.10.92, doveva considerarsi immune da il quale, in ogni caso, vizi, atteso che aveva ad oggetto il trasferimento del- la proprietà del solo piano terra del fabbricato, pree- sistente al 1967 e, quindi, non richiedente alcuna con- cessione edilizia, non anche le ulteriori parti dell'e- dificio originariamente realizzate in difetto della ne- cessaria concessione edilizia. Resistevano il RO, la AT e la VI chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza 7.7.98, la corte d'appello di Bari - ritenuto che, per il principio dell'accessione, l'og- getto del rogito 16.10.92 avesse finito con il compren- dere non solo la parte "regolare" del fabbricato, ma anche quella abusiva;
che, di conseguenza, l'atto in questione fosse soggetto alla sanzione di nullità pre- RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 -3 vista dall'art. 40 comma 2° L 47/85; che il provvedi- avesse efficacia mento amministrativo in sanatoria non retroattiva e, pertanto, non potesse elidere il vizio dell'atto dispositivo posto in essere in epoca anterio- che l'art. 5 del DL 400/95, re alla emanazione;
sua dettato dal legislatore al riguardo, non potesse espli- care alcun effetto, non essendo intervenuta la necessa- rigettava l'appello proposto ria conversione in legge - condannandoli al paga- dal RO e dalla RA, mento delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza OV RO proponeva ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Resistevano EO RO, LL AT e RI VI con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. Dispostasi da questa Corte, con ordinanza 3.11.00, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell'RA, nelle more deceduta, all'uopo provvedeva ritualmente il RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denunziando violazione dell'art.2, commi 57 e 61, della L 23/12/96 n 662 in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto nullo il contratto senza tener conto delle per rogito IC 16.10.92 circostanze di fatto allegate e provate;
abbia erronea- mente ritenuto l'irretroattività del provvedimento am- RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 concessione in sanatoria e l'inef- ministrativo di ficacia dell'art. 5 del D.L. 400/95 in quanto non con- vertito in legge;
non abbia riconosciuto alla L. 662/96 il carattere di "legge di sanatoria o convalida", senza tener conto di quanto disposto nei commi 61 e 57 del- l'art. 2 della legge stessa, i quali sanciscono la sa- natoria degli atti nulli, già stipulati, aventi ad og- getto immobili abusivi, sempre che la nullità non sia con sentenza passata in giudicato e stata dichiarata che sia intervenuta concessione in sanatoria, presuppo- sti ricorrenti nel caso in esame;
non abbia considerato Corte Costituzionale, con la quanto stabilito dalla sentenza n.84 del 21/3/96, in ordine all'inapplicabili- tà della caducazione retroattiva degli effetti d'un de- creto legge, ove le norme contenutevi permangano nell' ordinamento in quanto riprodotte nella loro espressione testuale, o comunque nella loro identità percettiva es- senziale, da altra disposizione successiva quali la legge di conversione o la legge di sanatoria. Sebbene le surriportate ragioni svolte dal ricor- rente possano anche risultare pertinenti ove limitate alla questione dibattuta nel presente giudizio, avente ad oggetto gli effetti dello ius superveniens sulla nullità d'un contratto di compravendita relativo ad im- mobile edificato senza il previo ottenimento della pre- scritta autorizzazione amministrativa, ritiene, tutta- via, questa Corte di non poter pervenire alla decisione RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 A un vizio di fondo del ricorso nel merito, ostandovi dell'incoato giudizio, attinente ad una fondamentale condizione dell'azione quale l'interesse ad agire. Vizio siffatto, non rilevato dai giudici di primo e secondo grado, non può essere ignorato anche in sede di legittimità, anche perché, derivando da disposizione d'interesse pubblico processuale intesa alla concreta applicazione del principio dell'economia dei giudizi, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo salvo sul punto non siasi formato un giudicato (e plu- ribus Cass.
7.6.99 n. 5593, 23.11.94 n. 9888), ipotesi che nella specie evidentemente non ricorre dacché né i giudici né le parti hanno neppur ravvisato la sussi- stenza del problema. La disposizione dell'art. 1421 CC, la cui applica- zione gli originari attori hanno invocata nell'intro- in virtù della quale la durre il presente giudizio, nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime, in vero, il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussisten- za d'un proprio interesse ad agire concreto ed attuale, con riferimento anche al- secondo le norme generali e l'art. 100 CPC;
pertanto, l'azione stessa non è propo- nibile in difetto della dimostrazione, da parte dell' attore, della necessità di ricorrere al giudice onde evitare il verificarsi d'una lesione del proprio dirit- to ed il conseguente danno alla propria sfera giuridi- RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 - 6 ca,mentre non rileva l'intento di perseguire un fine generale d'attuazione della legge né è sufficiente de- rimuovere una situazione d'incer- durre l'esigenza di tezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa pro- (e pluribus: duce un danno giuridicamente rilevante Cass. 11.1.01 n. 338, 1.7.93 n. 7197, 12.7.91 n. 7717, 17.3.81 n. 1553, 7.7.77 n. 3024). Non diversamente, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 CPC, con di- sposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conse- guire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sus- va identificato in sistenza d'un determinato diritto, una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giuri- sdizione l'attore soffrirebbe il pregiudizio d'una pro- pria situazione giuridica protetta;
ond'è ch'esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consi- stenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica d'una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (e pluribus: - 7・ RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 Cass.
5.3.01 n. 3157, 10.8.00 n. 565, 20.4.95 n. 4444, 21.6.93 n. 6859). Nella specie, per contro, un interesse degli ori- ginari attori ad agire, ex art. 1421 CC, onde ottenere la declaratoria della nullità del contratto di compra- vendita immobiliare intervenuto il 16.10.92 tra i con- -venuti interesse dagli stessi attori indicato nel ti- more che tale atto potesse essere loro opposto dall'ac- quirente in sede d'esecuzione della sentenza di parzia- le demolizione del medesimo immobile ottenuta nei con- - all'evidenza non sussiste, dac- fronti dell'alienante ché il richiesto accertamento si rammostra del tutto superfluo all'indicato fine. Ogni sentenza, in vero, fà stato e legittima la parte vincitrice all'esecuzione, ex artt. 2909 CC e 111 CPC nonché 475 CPC, in danno non solo dell'originaria controparte, nei cui confronti è stata emessa, ma anche così degli aventi causa, id est di coloro i quali su- bentrino post rem iudicatam alle parti nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quali ha inciso la sentenza stessa, come dei soggetti succeduti a titolo particolare nel diritto controverso in corso di giudi- e gli altri s'identificano con zio, giacché gli uni l'effettivo titolare del diritto in contestazione e non assumono una posizione distinta ed autonoma rispetto a quella del loro dante causa (e pluribus: Cass. 14.6.01 n. 8056, 12.11.97 n. 11153, 10.10.97 n. 9868, 15.11.93 A RO +1 c/ RO +2 RG 20007/98 n. 11272 in motivazione, 19.4.83 n. 2712, 27.1.81 n. 610, 4.6.68 n. 1687, 16.2.68 n. 551). Gli originari attori non avevano, dunque, necessi- tà alcuna, eppertanto interesse giuridicamente rilevan- tee tutelabile in via giudiziaria ex artt. 1421 CC e 100 CPC, a far dichiarare la nullità del contratto de quo al solo fine di procedere all'esecuzione della sen- tenza ottenuta precedentemente alla stipulazione dello La domanda introduttiva del presente giudizio va, stesso. dunque, respinta. Si ravvisano giusti motivi per compensare inte- gralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Decidendo sul ricorso, respinge la domanda proposta da RO EO, AT LL e VI RI con atto di citazione 9.8.85 nei confronti di RO OV ed Accettu- ra SA e compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Camera di Consiglio il 3.10.2001. DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat MAR 2002 Serie. Il President. E L aln. 11558. versate € 149 L E 002 S (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 109T 129,11 etting 456T 20,66 IL CANONCEL MERE C1 TOT. 149,77 Fran ces Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.5 FEB. 2002. IL CANCELLERE C1 IL CANCELLERE C1 4. ES Catania