Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
1 70 35 / 14 13- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica del 29.1.2014 273/2014 Sentenza n. Reg. gen. n. 31913/2013 composta dai signori dott. Antonio Prestipino Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Luigi Lombardo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di OL AR, n. a Brindisi il 19.04.1985, attualmente detenuto per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Ladislao Massari, avverso la sentenza n. 2330/2012 della Corte d'Appello di Lecce, prima sezione penale, in data 24.05.2013; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa che ha concluso riportandosi al ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 11.07.2012 appellata dall'imputato OL AR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva, rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed euro 450,00 di multa.
2. La pronuncia di primo grado si fondava principalmente sulla scorta delle intercettazioni effettuate anche a mezzo di un registratore consegnato ai due denuncianti, LA BR IN e LA AR, nonché sulle ulteriori risultanze investigative confluite nel dibattimento attraverso le deposizioni dei militari IA, CA e AM;
il Tribunale, disattesa in quanto assolutamente falsa, reticente e di contrasto con le residue risultanze di prova - la versione dell'ultima ora resa in dibattimento dalle parti lese nel vano tentativo di minimizzare la condotta degli imputati ed escludere ogni partecipazione del OL, perveniva all'affermazione della responsabilità di quest'ultimo per il reato contestato ritenuto aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991. 3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, nell'interesse di OL AR veniva proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 234 e 266 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 619 e 110 cod. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 7 1. n. 203/1991 (terzo motivo); -violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 63, comma 4 cod. pen. e 597, comma 3 cod. proc. pen. (quarto motivo). In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come il presente procedimento avesse tratto origine dalla denuncia presentata nei primi mesi dell'anno 2008 dalle persone offese cui aveva fatto seguito l'installazione di telecamere presso il cantiere edile dei LA ed un'attività di captazione, effettuata anche a mezzo di un registratore consegnato ai denuncianti. Le predette registrazioni dovevano considerarsi assolutamente inutilizzabili, in quanto affette da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, come 2 riconosciuto a più riprese dalla Suprema Corte che aveva ritenuto che in tal modo si finisse per realizzare un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come lo stesso avrebbe concorso nella condotta estorsiva tentata "per essersi presentato presso il cantiere dei LA ... asserendo di essere in collegamento con tali ST DO, ST DY, ST IE e RD GI con la frase "siano tutti una cosa tutti di *** Sant'IA siamo" avanzava nuova richiesta di guardania ancora una volta non accolta dalla persona offesa". Invero, l'esclusione che lo stesso giudice di primo grado aveva operato in ordine all'originaria aggravante delle più persone riunite, dimostra con non fosse possibile ipotizzare il concorso del OL nella tentata estorsione. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come la statuizione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 fosse passibile di severa critica in quanto infondata in fatto e in diritto. Invero, da un adeguato esame delle modalità dell'azione compiuta, si poteva evincere al più la particolare carica - minatoria delle frasi pronunciate per sostenere la pretesa antigiuridica, ma non la mafiosità dell'iter criminoso. Appariva inoltre indubbio come il mero e vago richiamo alla possibilità di lavorare "belli e puliti" non potesse assumere valenza decisiva ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola, non essendosi operato nell'ipotesi concreta uno specifico riferimento individualizzante. In relazione al quarto motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello di Lecce avesse riconosciuto, in riforma dell'impugnata sentenza, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, operando tuttavia nel trattamento sanzionatorio un aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 maggiore rispetto a quello operato dal primo giudice, finendo per realizzare una sorta di reformatio in peius non ammissibile in grado di appello a fronte dell'impugnazione del solo imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato in relazione al primo profilo di doglianza ed 3 inammissibile in relazione agli altri: da qui l'obbligatorietà di una pronuncia di rigetto.
5. In relazione al primo motivo, evidenzia il Collegio come nella sentenza impugnata si dia atto che, a seguito della denunzia sporta nei primi mesi del 2008 dai LA, furono avviate articolate indagini, "1 consistite anche nell'installazione di telecamere presso il cantiere nonché in un'attività di captazione effettuata anche a mezzo di un registratore consegnato ai denuncianti". Lamenta il ricorrente come le predette registrazioni debbano considerarsi assolutamente inutilizzabili, in quanto affette da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. La censura è infondata. Deve premettersi che, in via di principio, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni (Cass., Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999-dep. 19/05/1999, Iacovone ed altro, rv. 213476; Id., n. 3252 del 14/02/1994-dep. 18/03/1994, Pino ed altri, rv. 199175; Cass., Sez. 6, n. 6633 dell' 08/04/1994-dep. 06/06/1994, Giannola ed altro, rv. 198526). Al riguardo, è stato evidenziato dalle Sezioni Unite che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, "... difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti;
in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234, comma 1 cod. proc. pen., che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone о cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;
il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass., Sez. un., n. 36747 del 28/05/2003-dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, rv. 225466). Completamente diversa è l'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti. In giurisprudenza, a fronte di decisioni che hanno escluso l'esistenza di decisivi elementi differenziali tra la fonoregistrazione effettuata d'iniziativa del privato con apparato nella sua diretta disponibilità e quella ottenuta con un apparecchio fornito dagli inquirenti (Cass., Sez. 2, n. 42486 del 05/11/2002-dep. 17/12/2002, Modelfino, rv. 223351), in altre occasioni si è ritenuta, invece, l'inutilizzabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria;
e ciò sul rilievo che, in tal modo, si verrebbe a realizzare un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni (Cass., Sez. 6, n. 44128 del 06/11/2008-dep. 26/11/2008, Napolitano e altri, rv. 241610). Ad avviso di questo Collegio, per la soluzione della questione - recependo anche il suggerimento offerto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 320 del 2009 occorre prendere le mosse dalla pronuncia delle 5 Sezioni Unite nella sentenza n. 26795/2006 (Sez. un., n. 26795 del 28/03/2006-dep. 28/07/2006, Prisco, rv. 234267), nella quale, con riferimento alla materia delle videoregistrazioni, è stata rimarcata la distinzione esistente tra "documento" e "atto del procedimento" oggetto di documentazione. In tale decisione è stato chiarito che le norme sui documenti, contenute nel codice di procedura penale, sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e, comunque, non in vista e in funzione del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso. Da ciò si è dedotto che solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare, quindi, una prova documentale;
laddove quelle effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini costituiscono "documentazione dell'attività investigativa", e sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se riconducibili a un'altra categoria probatoria, che, in particolare, per le videoriprese, può essere individuata in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, n. 23742 del 07/04/2010- dep. 21/06/2010, Angelini, rv. 247384). Allo stesso modo, ad avviso di questo Collegio, la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa forniti, non costituisce un "documento" formato fuori del procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma rappresenta, piuttosto, la "documentazione di un'attività d'indagine", dato l'uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene realizzato. Ne discende che una simile attività, venendo ad incidere sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost., a differenza della registrazione effettuata d'iniziativa di uno degli interlocutori, richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ma tale controllo diversamente da quanto sostenuto dal - non implica la necessità di osservare le disposizioni ricorrente - relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., in quanto le registrazioni fonografiche, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, non possono essere assimilate, nemmeno nell'ipotesi considerata, alle intercettazioni telefoniche o ambientali e non 6 possono, quindi, ritenersi sottoposte alle limitazioni ed alle formalità proprie di queste ultime. Non par dubbio, infatti, che le intercettazioni si rivelano particolarmente invasive della sfera di segretezza delle comunicazioni: il che determina la necessità dell'autorizzazione del giudice. Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, al contrario, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata;
sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Cass., Sez. un., n. 6 del 23/02/2000-dep. 08/05/2000, D'Amuri, rv. 215841), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass., Sez. un., n. 26795 del 28/03/2006, cit.). Il provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia esso un giudice o un pubblico ministero, è altresì idoneo a garantire il rispetto dell'art. 8 della CEDU, nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, offrendo un'adeguata tutela contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella vita privata. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che l'accertamento in ordine all'esistenza o meno di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria come presidio di controllo legittimante l'attività di registrazione in contestazione richiederebbe, anche alla luce della mancata proposizione della questione in sede di appello, l'espletamento di un'indagine di fatto non demandabile alla Corte per due ordine di motivi: il primo, perché la doglianza sul punto non afferisce alla mancanza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente le connotazioni di cui sopra;
il secondo, per i limiti intrinseci del giudizio 7 di legittimità in punto accertamenti di fatto, consentiti esclusivamente in presenza di una dedotta inutilizzabilità di un atto, specificamente indicato e sicuramente presente nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità: diversamente, come detto, si finirebbe per attribuire al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali al presente giudizio (cfr., Cass., Sez. 4, n. 6222 del 19/12/2008-dep. 19/12/2008, AN e altri, rv. 243768).
6. In relazione al secondo motivo, afferente la dedotta assenza di prova del concorso del OL, argomentando in particolare dall'avvenuta esclusione da parte del giudice di primo grado dell'aggravante delle più persone riunite, circostanza che a detta del ricorrente renderebbe - - quella pronuncia contraddittoria, la sentenza di secondo grado offre sul punto motivazione congrua e totalmente scevra da vizi, avendo evidenziato come l'accordo tra il OL e gli altri personaggi che si presentarono dai LA era dimostrato da due inconfutabili circostanze di fatto: la prima, costituita dalla visita del OL del 9 maggio 2008 espressamente anticipata dal RD il giorno precedente;
la seconda, costituita dalla conversazione del 9 maggio 2008 che offre contezza della piena consapevolezza del OL del rifiuto fino a quel momento opposto dai LA ai correi, come impone di ritenere l'esclamazione contenuta nell'incipit della conversazione ("... cos'è successo ? Non ti serve nessun guardiano, cose ?"). Su queste premesse, la Corte d'Appello di Lecce riconosce come l'aver escluso l'aggravante delle più persone riunite non può minare la correttezza dell'assunto del concorso del OL posto che, secondo la ricostruzione accreditata, il reato concorsuale fu perpetrato per fasi progressive laddove le minacce e le intimidazioni furono esplicitate da singoli soggetti.
7. In relazione al terzo motivo, la motivazione della Corte d'Appello è pienamente congrua e giustificata avendo la stessa considerato il tenore minaccioso di alcune frasi usate dal RD ponendole in collegamento con quelle secondo le quali i soldi richiesti sarebbero stati destinati ad una persona detenuta, un papà, alla proposta del OL di svolgere servizio di guardania con la possibilità di lavorare "belli e puliti" ed al continuo richiamo operato sia dal RD che dal OL alla comune appartenenza del gruppo di Sant'IA, continuamente 0 8 0 h c evocando e ribadendo lo specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria, così da indurre la persona offesa a ritenere che l'intera azione criminale fosse sostenuta da un gruppo di spessore mafioso.
8. In relazione al quarto motivo, vi è - al pari del secondo e del terzo motivo manifesta infondatezza, avendo correttamente la Corte - d'Appello precisato che l'irrogazione del suindicato aumento di pena per l'art. 7 d.l. n. 152/1991 in misura superiore a quello applicato dal giudice di primo grado non determina violazione del divieto di "reformatio in peius" in quanto, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, residuando l'unica aggravante ad effetto speciale, non opera più il limite di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen., sicchè l'individuazione del quantum di pena diventa libero.
9. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.1.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Prestipino Ply DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 FEB 2014, ME E IL CANCELLIERE Claudia Pianelli N O I F A S