Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 7035
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Sentenza 29 gennaio 2014

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La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 7035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7035
    Data del deposito : 29 gennaio 2014

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