Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17474 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula A 1 7474 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. nn. 4957/2000 e 6071/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 41110 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Udienza 2 luglio 2002 " ConsigliereGuido VIDIRI Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 4957/2000) proposto da: AEROSERVICE s.r.l. (in concordato preventivo), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Mazzocchi ed elettivamente domiciliata in Roma alla via che lo rapp. Te e difende Luigi Calamatta n. 16 presso l'avv. Alberto Scalia) giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
3225
contro
RI SS e UZ LO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanna Morso e Gian Luca Marucchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma al Lungotevere Mellini n. 39, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale"; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e UR EN, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Vacirca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 195, giusta procura a margine del "controricorso";
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso incidentale (r.g. 6071/2000) proposto da: RI SS e UZ LO, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- ricorrenti in via incidentale -
contro
AEROSERVICE s.r.l. (in concordato preventivo), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata e ricorrente principale - 2 avverso la sentenza del Tribunale di Aosta-Sezione Lavoro n. 158/99 del 29 novembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 11/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Alberto Scalia, Sergio Vacirca e Giovanna Morso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per "l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale;
l'assorbimento, in subordine l'inammissibilità e, in ulteriore subordine, il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale;
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore- Giudice del Lavoro di Aosta NZ MA, SI ER, MA LO, CA ZO e MO IL Zonca, convenivano in giudizio la s.r.l. “Aeroservice" chiedendo l'applicazione, per il conteggio delle ore di lavoro straordinario, del c.c.n.l. metalmeccanici, anzichè delle norme integrative aziendali inserite dalla società convenuta, o da altre società collegate, nelle varie lettere individuali di 3 assunzione, norme integrative che avrebbero dovuto essere applicate in via residuale, non costituendo esse un contratto aziendale, e solo nelle parti più favorevoli ad essi lavoratori subordinati (il NZ, il ZO e il ER chiedevano anche la cd. "indennità c.i.t." che asserivano spettare loro essendo in possesso del certificato di idoneità tecnica c.i.t. - mentre il ER soltanto chiedeva, oltre al compenso per il lavoro straordinario ed all'indennità "c.i.t.", anche un compenso per avere svolto le funzioni di “responsabile tecnico"). Si costituiva in giudizio la s.r.l. "Aeroservice" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Pretore dopo avere riunito i ricorsi - rigettava le - su impugnativa proposta unicamente da cennate domande, ma SI ER, NZ MA e CA ZO e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Aosta (quale Giudice del Lavoro di- secondo grado) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna(va) la s.r.l. Aeroservice al pagamento della somma di L. a R 33.963.990 a favore di ER SI, della somma di L. 23.044.134 a favore di ZO CA, della somma di L. 25.621.970 a favore di NZ MA, oltre interessi e rivalutazione per tutti, e dichiara(va) interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio>>. 4 Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) in applicazione dell'art. 2077 cod. civ., con -id est, calcolo riferimento alla specifica clausola oggetto di causa dello straordinario - trova applicazione il c.c.n.l. metalmeccanici, in luogo del contratto aziendale, in quanto è il primo a prevedere condizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro>>; *) il lavoratore non potrà operare un mix tra le due discipline, applicando allo straordinario previsto dal c.c.n.l. la maggiorazione stabilita dal contratto aziendale, per il fondamentale principio che ogni obbligazione rimane disciplinata dalla sua fonte>>; *) trattandosi di rapporto di lavoro soggetto al regime della cd. stabilità reale, trova 8 applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale prevista 28 dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. - ritualmente eccepita dall'appellata - per tutti i crediti anteriori ai cinque anni dalla notificazione della domanda>>; *) quanto alla pretesa indennità legata al possesso del c.i.t., non esiste nella legge e nella contrattazione collettiva alcun titolo idoneo a costituire obbligato al pagamento il datore di lavoro, [per cui], non esistendo alcun idoneo titolo per tale credito ed essendo del tutto ultroneo il riferimento all'art. 36 Cost., le domande degli appel- lanti - su questo punto non possono che essere rigettate>>; *) così per quanto concerne la pretesa indennità aggiuntiva per l'attività di "responsabile del controllo" vantata dal ER che non trova alcun 5 titolo, [per cui], apparendo già inglobata nella retribuzione allo stesso corrisposta, nulla a questo titolo può essere preteso dall'appellante>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. "Aeroservice" propone ricorso sostenuto da tre motivi. Resistono con “controricorso" SI ER e CA ZO che, contestualmente, hanno proposto "ricorso incidentale" affidato a quattro motivi. L'altro intimato MA NZ resiste con separato "controricorso", sostenuto da memoria ex art. 378 doc. proc. civ.. Il difensore dei "controricorrenti e ricorrenti incidentali” ha pre- sentato osservazioni scritte ex ultimo comma dell'art. 379 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti у г я contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II. Con il primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata viene censurata per "erronea applicazione di norme di diritto" in quanto nel caso in cui un contratto aziendale preveda una compiuta regolamentazione del rapporto di lavoro facendo riferimento solo in via aggiuntiva e residuale al contratto nazionale collettivo di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 2077 cod. civ. e, poichè nella specie l'intero istituto retributivo collettivo aziendale era sicuramente più vantaggioso per il lavoratore rispetto a quello collettivo nazionale, il 6 Tribunale non avrebbe potuto discernere parte della retribuzione rego- lamentandola con la normativa nazionale, ma avrebbe dovuto applicare esclusivamente e globalmente l'istituto previsto da quella aziendale>>. -Con il secondo motivo la società ricorrente denunziando "mancanza di motivazione" - addebita al Giudice di appello di non avere motivato per qual motivo avrebbe effettuato siffatta scelta e per qual motivo di avere di fatto disatteso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio che, con cognizione di causa e analisi dei dati, aveva ritenuto globalmente più favorevole per i lavoratori il contratto collettivo aziendale rispetto a quello collettivo nazionale>>. Con il terzo motivo del ricorso principale la sentenza del Tribunale di Aosta è censurata per "manifesta contraddittorietà" in quanto il Giudice di appello, mentre da una parte ha effettuato un mix applicando il c.c.n.l. dei metalmeccanici al calcolo del lavoro straordinario (mentre per tutto il rapporto compresa la retribuzione ha riconosciuto l'applicabilità del contratto collettivo aziendale), dall'altra parte ha ammonito il lavoratore dall'operare un mix tra le due discipline motivando il divieto con il fondamentale principio che ogni obbligazione rimane disciplinata dalla sua fonte>>. Con il primo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti denunziando "erronea motivazione relativa all'applicazione del solo c.c.n.l. metalmeccanici" - censurano la sentenza impugnata in quanto, 7 dando per pacifici sia l'inesistenza dell'asserito contratto aziendale sia la circostanza che esso non risultava nè concordato nè sottoscritto dai resistenti e/o da loro rappresentati, l'unico contratto legittimamente applicabile al rapporto de quo non poteva che essere il c.c.n.l. metalmeccanici e ciò non perchè fosse più favorevole ai ricorrenti ma perchè era l'unico contratto indicato dalla datrice>>. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti in via incidentale - denunziando "insufficiente ed errata motivazione della mancata liquidazione delle maggiorazioni previste dalle norme integrative individuali per il lavoro svolto oltre le 220 ore mensili" - si dolgono della decisione del Tribunale contenuta nella gravata sentenza di applicare, per il calcolo del compenso loro spettante per il lavoro straordinario svolto, soltanto il c.c.n.l. metalmeccanici senza prendere ل ا گ ی in alcuna considerazione le maggiorazioni previste nelle norme integrative individuali per il lavoro svolto oltre le 220 ore mensili>>. Con il terzo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti - denunziando "insufficiente ed errata motivazione oltre che mancata applicazione dell'art. 2078 cod. civ. e dell'art. 36 Cost. in merito al rigetto delle domande relative all'indennità c.i.t. e a quella per la funzione svolta dal ER di responsabile tecnico del controllo❞ addebitano al Tribunale un decisivo errore poichè una volta che detto Tribunale aveva appreso anche dalla lettura del ricorso e dell'atto 8 di appello che non esistevano, nel settore aeronautico privato nè leggi nè contratti collettivi nazionali nè, nella fattispecie, un contratto aziendale, in base alla documentazione prodotta e agli articolati capitoli di prova, che nemmeno lui aveva ritenuto di ammettere, non poteva esimersi dal pronunciarsi su queste domande, liquidando, anche in via analogica e/o equitativa, le somme ritenute eque, avendo a sua disposizione sufficienti documenti e riferimenti, per svolgere pienamente l'alta funzione attribuitagli dal legislatore>>. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti in via incidentale - denunziando “errato ed inadeguato richiamo all'art. 2948 n. 4 cod. civ." - rilevano che i due contratti individuali di lavoro in questione, sostituiti unilateralmente dalle varie datrici che si sono succedute nel tempo con comunicazioni, ai due lavoratori dipendenti, a posteriori dell'intervenuta sostituzione non potevano in alcun modo essere ritenuti garantiti da stabilità ... [per cui] non si può condividere il richiamo del Tribunale all'art. 2948 cod. civ. con la conseguenza che nessuna prescrizione può considerarsi intervenuta per nessuno dei due lavoratori dipendenti>>. III -. I tre motivi del ricorso principale - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati per quanto di ragione. 9 Pervero, del tutto erroneamente il Tribunale di Aosta ha ritenuto applicabile l'art. 2077 cod. civ. alla fattispecie in esame nel raffronto tra il "contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici” e il "contratto aziendale" (e, quindi, applicabile il cennato c.c.n.l. in quanto contenente condizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto al contratto aziendale), mentre l'art. 2077 cod. civ. è riferibile esclusivamente ai rapporti tra contratti collettivi di qualunque livello (e, di conseguenza, anche a livello aziendale) e contratto individuale, sicché è da escludersi l'applicabilità di detta norma ai rapporti tra diversi contratti collettivi (cfr. Cass. n. 5204/1988, Cass. n. 2021/1988, Cass. n. 4517/1986). In particolare, si rimarca che i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi per cui, non applicandosi ad essi la normativa dell'art. 2077 cod. civ. (che, vale ribadirlo, regola soltanto i rapporti tra contratto collettivo e contratto D individuale), la nuova disciplina contenuta in un contratto aziendale può modificare anche in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale (Cass. n. 2363/1998). Non avendo il Tribunale tenuto presente il principio di diritto dinanzi statuito, ne consegue che il ricorso principale va accolto per quanto di ragione. 10 Infatti, non possono che restare assorbite le ulteriori censure proposte dalla s.r.l. AEROSERVICE, in quanto l'eventuale disamina delle relative doglianze richiede che il Giudice di rinvio si pronunzi ante omnia sulla questione concernente la successione tra contratto aziendale e contratto collettivo nazionale attesa la non applicabilità nella specie della disciplina sancita dall'art. 2077 cod. civ.. IV/a . Deve, invece, essere respinto il ricorso incidentale proposto da SI ER e CA ZO. Per quanto concerne il primo ed il secondo motivo del cennato ricorso incidentale da valutare congiuntamente poichè attinenti la pretesa errata applicazione, da parte del Tribunale di Aosta, di disposizioni contrattuali (collettive e individuali) - le relative censure si appalesano inammissibili, in quanto nell'ambito del ricorso non sono trascritte le "lettere di assunzione" (con la meramente dedotta indicazione della fonte collettiva, secondo i ricorrenti, applicabile) e le R Q c.d. “pattuizioni individuali” (a cui si dovrebbe fare riferimento per il calcolo della maggiorazione del lavoro straordinario). In ogni caso, si rimarca che la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, 11 perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottraggono le censure in esame con cui è stato denunziato del tutto genericamente “l'errata motivazione relativa all'applicazione del solo c.c.n.l. metalmeccanici" (primo motivo) e “insufficiente ed errata motivazione 12 della mancata liquidazione delle maggiorazioni previste nelle norme integrative individuali per il lavoro svolto oltre le 220 ore mensili” (secondo motivo). come èSotto diverso profilo il ricorso non può consistere avvenuto per le doglianze proposte dai ricorrenti senza la completa indicazione e trascrizione nel “corpo” del ricorso delle disposizioni contrattuali per le quali è stata richiesta una diversa interpretazione - nell'affermazione di mere opinioni sul contenuto degli accordi individuali e collettivi in questione non seguite da alcuna specifica censura sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che i ricorrenti non hanno nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. Comunque le censure sollevate con tali mezzi si risolvono in critiche sulla valutazione degli elementi di fatto e contrattuali acquisiti, involgendo così un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. A tal'uopo si evidenzia che il vizio di carenza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale, in quanto riveli, nel suo 13 insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento e non già quando essa rilevi - come per la sentenza impugnata - che il giudice ha valutato, sia pure in modo coinciso, gli elementi sottoposti al suo esame in modo diverso da quello preteso dalla parte (così, ex plurimis, Cass. n. 2714/1999): ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi processuali acquisiti, giacchè detto obbligo deve ritenersi ugualmente assolto quando dalla motivazione risulti che il convincimento del giudice si sia formato avendo presenti gli elementi processuali considerati nel loro complesso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6752/1992). IV/b . Parimenti inammissibile appare il terzo motivo del ricorso 벤 incidentale. Infatti, anche per tale motivo, i ricorrenti si richiamano inammissibilmente - dati i caratteri del giudizio di legittimità - ad “un motivo dell'atto di appello" (senza trascriverne il testo), a cd. "documentazione" (senza precisarne il contenuto), a "capitoli di prova" (senza specificarne l'articolazione): ciò in evidente violazione del principio di "autosufficienza del ricorso per cassazione" già in precedenza richiamato e che qui si ribadisce in uno alle considerazioni in tema di limiti della sindacabilità in cassazione delle valutazioni del giudice del merito sugli accordi contrattuali e dei limiti di deducibilità 14 (in sede di legittimità) dei vizi di motivazione della decisione di merito. In relazione agli ulteriori profili di censura contenuti nel terzo motivo del ricorso incidentale si rileva (giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve tro- vare ulteriore conferma) che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che- ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). 15 Con riferimento al cennato indirizzo giurisprudenziale, l'inammissibilità (come, nella specie, dinanzi accertata) delle censure proposte con il terzo motivo comporta l'infondatezza pure delle ulteriori doglianze con generico e, quindi, parimenti inammissibile richiamo all'art. 421 cod. proc. civ. (che si affida al potere discrezionale del giudice sottratto al sindacato di legittimità), all'art. 36 Cost. (sicuramente non applicabile nella specie) ed all'art. 2078 cod. civ. (su cd. "usi" neppure precisati dai ricorrenti incidentali) - che, pertanto, debbono essere respinte. IV/C Appare, infine, infondato anche il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto, avendo il Tribunale di Aosta statuito che i rapporti di lavoro in questione erano soggetti al regime della cd. stabilità reale>> - in contrasto a tale ricorstanza non è stato addotto, in ogni caso, un motivo di censura attinente specificamente ad un vizio di र motivazione relativo alla valutazione delle prove di parte del giudice a दि quo e, comunque, non è stato denunziato con il cennato motivo che specifiche richieste istruttorie erano state disattese in merito dal ", la legittima conseguenza da trarsi non poteva che essere Tribunale quella indicata dal Giudice di appello e, cioè, che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre anche in costanza di rapporto ed è, quindi, soggetto al termine sancito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5647/1989). 16 V -.In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata a seguito dell'accoglimento per quanto di ragione del D L E E G L G 1 - 5 A 3 1 - L 7 N E 8 . 3 3 O R D T T I I O I N S A E I D S L R T E A L ' 1 0 . ricorso principale - deve essere cassata e la causa va rimessa ad altro O E D E S O G , R R I N P T I S S A E , A T G A S A S I , D O I L A E S T O S A M B L N P D E O D I T E Giudice che si designa nella Corte di Appello di Torino che proce-- - derà ad un nuovo esame della controversia attenendosi al principio di diritto dinanzi enunciato e provvederà anche sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso, in Roma, il giorno 2 luglio 2002. Gorglich I wault Il Consigliere estensore Il Presidente AL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria 7D1C. 2017 IL CANCELLERE 17