Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005) di acquisire ulteriori dati in ordine alla condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora il m.a.e. e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di rinvio che aveva ritenuto irrilevanti i dati richiesti dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata in ordine alla irrevocabilità della sentenza da eseguire ed al requisito della doppia punibilità, alla luce di quanto emergeva dalle pronunce dell'autorità estera, dalla relazione illustrativa di accompagnamento del m.a.e. e dal testo delle norme penali straniere violate).
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto esplicita richiesta, la corte d'appello deve disporre la sua consegna con la duplice condizione della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del reinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito di tale nuovo giudizio. (Nella specie, relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo comma lett. r), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena).
In tema di mandato di arresto europeo, sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria romena per i reati di omessa dichiarazione di redditi soggetti a tassazione e di annotazioni nelle scritture contabili di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità prevista dalla legge italiana. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, l'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, purché le stesse risultino analogicamente assimilabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2015, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 18/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 323
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4166/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT UR, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/12/2014 della Corte di Appello di Venezia;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. STRANIERI Susanna, in sostituzione dell'avv. CANILI Riccardo), che riportandosi ai motivi di impugnazione- ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il 16.4.2014 in provincia di Vicenza ufficiali di polizia giudiziaria italiana hanno sottoposto ad arresto provvisorio per fini di consegna comunitaria il cittadino italiano RT UR nato, colà residente, perché raggiunto da mandato di arresto europeo emesso il 20.2.2014 dal Tribunale rumeno di AR per l'esecuzione della condanna alla pena di quattro anni di reclusione, infettagli con sentenza contumaciale del Tribunale di AR del 12.12.2013, confermata in punto di responsabilità dalla sentenza della Corte di Appello di Timisoara in data 19.2.2014, che ha ridotto la pena detentiva nell'anzidetta misura di quattro anni di reclusione.
1.1. Le due conformi sentenze definitive rumene hanno dichiarato il RTnato colpevole di due reati fiscali, unificati dalla continuazione (la Corte di Appello ha applicato il più favorevole regime del cumulo giurì dico), previsti della L. n. 241 del 2006, art. 9, comma 1, lett. b) e lett. c) - art. 41 c.p. rumeno e art. 5
nuovo c.p. rumeno, puniti entrambi con pena da due a otto anni di reclusione, realizzati nella sua qualità di amministratore della società Nice Sportwear s.r.l. (già IE Romania s.r.l. fino al 2007) avente per oggetto la "fabbricazione di articoli confezionati da tessili" e risultata operare in rapporto con due soli clienti: la società italiana IE Italia S.p.A. e la società ucraina IE Ucraina s.r.l., gestite e amministrate entrambe dallo stesso RTnato. In sintesi il RTnato è stato riconosciuto responsabile delle due condotte illecite consistite:
1) nella omessa indicazione-dichiarazione in tutto o in parte, per gli anni 2006-2010, nelle scritture obbligatorie della società NA Nice Sportwear s.r.l. del redditi realizzati dalla società e sottoposti ad imposizione fiscale, sottraendo all'erario rumeno la somma di lei rumeni 992.205 (corrispondente a circa 270.000 Euro);
2) nella registrazione nelle scritture contabili obbligatorie della società, negli stessi anni, di spese fittizie o relative ad operazioni commerciali insussistenti.
1.2. Convalidato L. n. 69 del 2005, ex art. 13 l'arresto del RTnato (non consenziente alla consegna senza formalità all'A.G. NA) a cura del Presidente della competente Corte di Appello di Venezia, che ha applicato allo stesso la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., la stessa Corte lagunare con sentenza resa il 17.7.2014 ha respinto la richiesta di consegna oggetto del m.a.e. rumeno. Decisione adottata in base al rilievo della mancata comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria NA, entro il prefissato termine di trenta giorni, dei dati integrativi di conoscenza richiesti, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, con ordinanza emessa nell'udienza del 12.6.2014. Dati
occorrenti "per stabilire l'irrevocabilità della sentenza oggetto del m.a.e. rumeno e per stabilire la punibilità in Italia dei reati fiscali".
2. Accogliendo il ricorso del Procuratore Generale di Venezia, questa Corte con sentenza del 19.8.2014 (Sezione Feriale, n. 36068/2014) ha annullato con rinvio la decisione reiettiva dell'euromandato rumeno. Annullamento determinato dal pregiudiziale fondato rilievo formulato dal ricorrente P.G. in ordine alla natura meramente ordinatoria (non perentoria, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Venezia) del termine "stabilito" dai giudici della consegna per la ricezione dei dati di informazione suppletiva chiesti a norma della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, (in rel. L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6). Natura più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Sez. 6^, n. 7310 del 13.2.2014, Remenyi, Rv. 258814), a tacere dell'ulteriore f notazione che il termine ordinatorio di trenta giorni fissato per là trasmissione dei dati integrativi non può che decorrere dal momento in cui la richiesta pervenga all'autorità estera e non dalla data della stessa richiesta (nel caso di specie individuata in quella dell'ordinanza istruttoria del 12.6.2014).
3. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza del 15.12.2014 richiamata in epigrafe ha adottato le seguenti statuizioni:
a) ha "respinto" la richiesta di consegna (rectius "ha rifiutato la consegna") del RTnato all'autorità giudiziaria NA ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), accogliendo la subordinata richiesta dello stesso RTnato di "eseguire" in Italia la pena infittagli con la sentenza di condanna NA oggetto del m.a.e. emesso nei suoi confronti;
b) ha riconosciuto l'efficacia esecutiva in Italia della sentenza del 19.2.2014 della Corte di Appello di Timisoara che ha condannato il RTnato alla pena di quattro anni di reclusione;
c) per l'effetto ha disposto l'esecuzione in Italia di detta pena inflitta al RTnato.
3.1. In primo luogo la Corte di Appello ha giudicato definibile allo stato degli atti giudiziali rumeni già disponibili il giudizio sulla domanda di consegna del RTnato, anche senza l'acquisizione degli ulteriori dati conoscitivi sollecitati alle autorità rumene. Ulteriori dati valutati inconferenti ai fini della verifica della doppia punibilità dei reati tributari ascritti al prevenuto in Romania;
verifica comunque esperibile, del resto, nel rispetto delle condizioni limitative, tutte ricorrenti nel caso in esame, previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2, proprio in tema di doppia punibilità afferente ai reati fiscali, attesa la piena "assimilabilità per analogia" (come recita il citato art. 7, comma 2) dei reati tributari attribuiti al RTnato in Romania con evasioni di imposte penalmente rilevanti secondo la legge penale italiana.
In secondo luogo la Corte lagunare ha escluso, da un lato, la significanza della mancata irrevocabilità della decisione oggetto dell'euromandato di arresto rumeno : (siccome attinta, giusta documentazione prodotta dalla difesa del RTnato, da ricorso per cassazione pendente innanzi all'A.G. NA), dovendo aversi riguardo (come statuito dalla giurisprudenza di legittimità) alla forza esecutiva della decisione che di certo connota la decisione de qua, ed ha escluso - d'altro lato- l'apprezzabilità delle doglianze del prevenuto in tema di violazione dei principi regolanti il giusto processo (art. 6, comma 3 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) siccome giudicato in contumacia e senza la possibilità di approntare idonea difesa, stante la sua possibilità, come da espressa previsione della normativa processuale penale NA richiamata nel m.a.e., di chiedere -una volta consegnato all'A.G. NA- la rinnovazione del giudizio con la sua personale partecipazione.
Possibilità, questa, che la Corte di Appello -in terzo e ultimo luogo- ha giudicato ? elisa o assorbita dalla accolta richiesta dello stesso consegnando di espiare in Italia la pena infittagli con la sentenza di condanna NA, di cui la stessa Corte ha dichiarato il formale "riconoscimento" ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (applicazione nell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive).
4. Con il ministero dei difensore di fiducia RTnato UR ha proposto ricorso;
per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, deducendo le violazioni di legge di seguito sintetizzate, tutte altresì scandite da difetto, insufficienza o palese illogicità della motivazione della sentenza.
4.1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16. Erroneamente i giudici della consegna hanno ritenuto che la procedura fosse definibile sulla base della documentazione già pervenuta a corredo del mandato di arresto rumeno, così violando il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 19.8.2014. Tale decisione aveva rilevato l'evidente illogicità della pregressa decisione della Corte di Appello di Venezia, che prima aveva ravvisato la necessità di acquisire elementi integrativi di conoscenza e poi aveva 1 deciso in assenza di detti elementi pur essenziali per la verifica del requisito della consegna costituito dal canone di doppia punibilità dei reati ascritti al RTnato e comunque per lo stesso riconoscimento della sentenza penale NA.
Al di là della natura ordinatoria o perentoria del termine stabilito per la trasmissione dei dati supplitivi, la documentazione già presente in atti non avrebbe potuto considerarsi esaustiva ai fini del giudizio sulla consegna. Al di là della irrilevante risposta fatta pervenire dall'A.G. NA il 13.8.2014, limitatasi a comunicare la completezza degli atti già allegati al m.a.e. rumeno. L'omessa pertinente risposta (dell'A.G. NA avrebbe imposto il rigetto della richiesta di consegna ai sensi del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1 e art. 6, comma 6, mancando gli utili dati di cognizione sia sulla irrevocabilità della sentenza di condanna NA, sia sulla doppia punibilità dei reati contestati al ricorrente.
4.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c). La sentenza impugnata ha valutato in modo improprio il requisito della irrevocabilità della sentenza di condanna NA, in assenza - per altro, come già dedotto- delle necessarie informazioni al riguardo, non pervenute dall'A.G. NA. Nè può reputarsi conferente la decisione di legittimità indicata nella memoria del Procuratore Generale distrettuale e richiamata nella sentenza impugnata (Sez. 6^, n. 42159 di 16.11.2010, Cinque, Rv. 248689), che attiene ad un caso di giudizio In absentia dell'imputato (davanti all'A.G. francese) del tutto diverso dai caso riguardante il RTnato, che non si duole della sua mancata citazione nel giudizio rumeno di primo grado, ma della mancata concessione della possibilità (termini a difesa invocati dal f difensore di fiducia richiedente differimento dell'udienza del 12.12.2013 davanti al Tribunale rumeno di AR) di articolare una adeguata difesa.
4.3. Inosservanza e erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 1 e 2. La Corte lagunare ha errato nel ritenere soddisfatta, per analogia, la condizione di doppia punibilità dei reati attribuiti al RTnato, ritenendoli assimilabili ai delitti previsti della D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4, pur in assenza di ogni elemento di certezza al riguardo e segnatamente dei profili attinenti al superamento delle soglie di punibilità previste dalla disciplina penale italiana.
Al RTnato si contesta di aver portato in detrazione negli anni di imposta dal 2006 (anno per il quale il reato sarebbe comunque già prescritto) al 2010 talune spese non fiscalmente deducibili. Tale condotta integra, per la legge italiana, una ipotesi di illecito amministrativo con corrispondente recupero di imposta e irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Nè è possibile inferire la pretesa "assimilabilità" di parte dei fatti contestasti al RTnato alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, come ritenuto dai giudici Veneti, poiché nella gestione della società NA facente capo al ricorrente non si sono verificati i casi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Sicché al RTnato può eventualmente riferirsi soltanto una condotta di dichiarazione infedele o incompleta (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 o 5). Reati per i quali non solo è prevista una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione (secondo il limite derogatorio della doppia punibilità fissato dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2), ma è altresì richiesto il superamento di specifiche soglie di punibilità. Superamento che non è possibile ipotizzare in mancanza dei dati informativi non comunicati dall'A.G. NA, che nell'Imputazione si limita a contestare una evasione di imposta complessiva (cumulativa di tutti gli anni di imposta sottoposti a verifica fiscale) pari a circa Euro 224.770. A prescindere dalla ricordata già intervenuta prescrizione del reato di evasione relativo all'anno d'imposta 2006, in rapporto a tale globale evasione di imposta l'equivalente danno per l'erario rumeno risulta "comunque garantito" dall'avvenuto sequestro del capannone industriale della società NA Nice Sportwear s.r.l. e dei conti correnti societari, sottoposti a connesso pignoramento giudiziario.
4.4. Inosservanza e erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r).
La sentenza impugnata ha disposto l'esecuzione in Italia della condanna inflitta in;
Romania al "cittadino italiano" RTnato UR, come dallo stesso in subordine richiesto. Nondimeno la Corte veneziana non ha proceduto alla rideterminazione della pena "conformemente" al diritto interno italiano, come stabilisce la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r),. I soli reati puniti dalla legge italiana "assimilabili" a quelli per cui il ricorrente è stato condannato in Romania sono, a tutto concedere, quelli previsti del D.Lgs. n. 74 del 2005, artt. 4 o 5.
Reati puniti con la pena massima della reclusione non superiore a tre anni. Il riconoscimento della sentenza NA e la pedissequa esecuzione della pena nello Stato italiano avrebbe imposto la determinazione della espianda pena comunitaria in misura non eccedente i tre anni di reclusione, in tal modo rettificandosi l'entità della pena stabilita dai giudici rumeni. A tale conclusione conduce senza incertezze la giurisprudenza di legittimità, che opera un esplicito richiamo all'applicazione analogica dell'art. 735 c.p.p., la pena da eseguirsi In Italia non potendo superare il limite previsto per lo stesso fatto reato dalla legge italiana (Sez. 6^, n. 4413 del 29.1.2014, Nalbariu, Rv. 258259; Sez. 6^, n. 46845 del 10.12.2007, Pano, Rv. 238330).
4.5. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g) e lett. v).
La Corte di Appello non ha correttamente valutato le deduzioni del RTnato relative alla violazione dei diritti fondamentali dell'imputato fatti registrare dal processo penale rumeno e in particolare dalla sentenza pronunciata in absentia il 12.12.2013 dal Tribunale di AR (confermata dalla decisione della Corte di Appello di Timisoara, salva la riduzione della pena). Il ricorrente, dopo essere stato interrogato per rogatoria nel 1 novembre del 2011 dal g.i.p. del Tribunale di Vicenza (allorché ha fornito chiarimenti e atti relativi alla gestione della società NA), ha ricevuto comunicazione della citazione in giudizio per l'udienza del 12.12.2013, quale imputato di reati di evasione fiscale, soltanto nei primi giorni del dicembre 2013, disponendo così di un tempo assai limitato per organizzare in un Paese straniero una pur minima attività di difesa. Nondimeno egli ha provveduto a nominare un difensore di fiducia rumeno (l'avvocato tributarista Seran Bogdan) che ha tempestivamente depositato in Tribunale una motivata istanza di concessione di un termine per la preparazione della difesa. Istanza che il Tribunale ha immotivata mente respinto, procedendo comunque al giudizio, previa nomina di un difensore di ufficio all'assente RTnato.
Palesi appaiono le violazioni del diritto di difesa realizzate nel processo rumeno in pregiudizio del RTnato, cui non è stato consentito (in aperta violazione dell'art. 6, comma 3 della Convenzione E.D.U. e, quanto alla legittimità della sua consegna da parte dell'A.G. italiana, degli artt. 24 e 111 Cost.), di "interloquire in contraddittorio circa il merito delle accuse e di poter indicare e portare prove e testimonianze a sua discolpa". Il riferimento operato dalla sentenza di appello a talune decisioni della Cassazione e alla presenza di mezzi impugnatori previsti dal sistema processuale rumeno non può eludere la predetta violazione del diritto di difesa del RTnato, che i giudici della consegna avrebbero dovuto verificare "in concreto" e non semplicemente in astratto sulla base della rilevata presenza di strumenti di difesa (mezzi di impugnazione) nel sistema penale rumeno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RTnato UR è parzialmente fondato con riferimento al solo quinto e ultimo motivo di impugnazione, nei precisi limiti che saranno chiariti e che impongono una agevole correzione additiva del dictum decisorio della impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia.
2. Il primo motivo di ricorso (violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1 e art. 6, comma 6) è manifestamente infondato.
Con lineare giudizio di fatto, immune dalle discrasie valutative lamentate con il ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha considerato ampiamente possibile la definizione della procedura passiva di consegna instaurata nei confronti del ricorrente alla luce dei copiosi elementi informativi già versati in atti (in particolare le due sentenze di condanna rumene, la relazione illustrativa che ha accompagnato il mandato di arresto rumeno, il testo delle norme penali rumene violate e integranti i due reati ascritti al cittadino italiano). Nessuna elusione ex art. 627 c.p.p., comma 3, del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio della sentenza della Corte veneta del 17.7.2014 è stata compiuta dalla decisione oggi impugnata.
Per la semplice ragione che la sentenza di annullamento del 19.8.2014 di questa S.C. non ha fissato alcun peculiare principio di diritto in margine alla procedura di consegna del ricorrente. La decisione ha soltanto rilevato l'errore della sentenza annullata nel considerare perentorio il termine stabilito per la comunicazione dei dati informativi chiesti all'autorità NA ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, e la susseguente contraddittorietà della sentenza nel credere di poter comunque decidere sulla non punibilità in Italia dei reati fiscali ascritti al RTnato, in funzione della cui verifica erano stati sollecitati gli ulteriori elementi di conoscenza.
Non risponde al vero, come acriticamente si sostiene nel ricorso, che la sentenza della Corte di Appello non si sia espressa se non sommariamente sulla superfluità dei dati documentali richiesti all'A.G. NA e in fatto non pervenuti, poiché la decisione opera esplicito rinvio all'approfondita analisi dei temi della irrevocabilità della sentenza di condanna NA e del principio della doppia punibilità dei reati tributari contestati al ricorrente. Nel prosieguo della commendevole dettagliata motivazione della sentenza impugnata, infatti, si enunciano con estrema chiarezza le ragioni che hanno indotto la Corte a valutare inutile o irrilevante l'acquisizione delle notizie chieste dal precedente collegio della stessa Corte con l'ordinanza del 12.6.2014. Precisa innanzitutto la sentenza oggetto di ricorso che la mancata risposta dell'A.G. NA (che con nota del 13.8.2014 ha comunicato di aver riferito tutti i dati concernenti le illecite condotte del consegnando) scaturisce dalla mancata comprensione degli altri elementi conoscitivi cui abbia inteso fare riferimento la Corte italiana. Di qui, in secondo luogo, l'agevole constatazione della vaghezza della richiesta di chiarimenti formulata il 12.6.2014. Come si osserva nel ricorso, il m.a.e. deve essere respinto (L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6) quando l'autorità estera disattenda "una richiesta motivata" di integrazione documentale dell'A.G. italiana. Ora la lettura del verbale di udienza del 12.6.2014 della Corte veneta rende palese come la formulazione della domanda di dati aggiuntivi sollecitati all'A.G. NA sia affatto priva di congrua e intellegibile motivazione (si accenna in modo generico alla irrevocabilità della sentenza di condanna e all'entità della falsa dichiarazione del redditi societari rumeni, ndr per ciascuno degli anni di imposta in contestazione). Di qui, ancora e infine, la considerazione della duplice erroneità delle incertezze alimentate, rispetto agli elementi di valutazione già disponibili, dal precedente collegio della Corte in ordine alla irrevocabilità e alla doppia punibilità. Profili che la sentenza impugnata approfondisce in relazione alle corrispondenti specifiche censure formulate dalla difesa del RTnato, oggi replicate in altrettanti motivi di ricorso (motivi secondo e terzo).
Affatto Incensurabile, quindi, si mostra la determinazione della Corte di Appello sulla possibilità di definire la procedura di consegna del RTnato in base agli atti e alle fonti di conoscenza già disponibili. Merita aggiungere, d'altro canto, che costituisce dato pacifico per la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che debba reputarsi pienamente legittima la decisione di consegna indotta da un euromandato di arresto per l'esecuzione di una sentenza di condanna assunta dal giudice italiano, anche nel caso in cui lo Stato di emissione non dia puntuale seguito alla eventuale richiesta di elementi integrativi, se lo stesso mandato di arresto estero e gli atti ad esso allegati contengano tutti i dati conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione medesima, ponendo il giudice in condizione di apprezzare adeguatamente la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali legittimanti, secondo la disciplina nazionale interna (L. n. 69 del 2005), la decisione sulla consegna chiesta da altro Stato membro U.E. per finalità di esecuzione penale (cfr.:
Sez. 6^, n. 15223 del 3.4.2009, Burlacu, Rv. 243081; Sez. 6^, n. 9764 del 20.2.2014, Candu, Rv. 259116).
3. In logica connessione con le notazioni appena espresse palese si configura la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso concernente la non irrevocabilità, per gli effetti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), della sentenza di condanna
NA pronunciata nei confronti del RTnato.
Il ricorrente confonde o sovrappone, assimilandole, le nozioni di esecutività ed irrevocabilità di una decisione penale. Nozioni non omologabili, costituendo diritto ricevuto nell'ordinamento processuale penale italiano che una sentenza irrevocabile è sempre esecutiva, ma che una sentenza dotata di forza esecutiva può non essere ancora qualificata dalla irrevocabilità, cioè dalla immutabilità del decisum (artt. 648 e 650 c.p.p.)- La differenza delle due nozioni assume peculiare rilievo nella applicazione della disciplina della procedura passiva di consegna regolata dalla L. n. 69 del 2005. Come ha puntualizzato la giurisprudenza di questa S.C.,
opportunamente richiamata dalla sentenza impugnata a riprova della Irrilevanza delle anteriori richieste di chiarimenti all'A.G. NA su tale punto e senz'altro pertinente (al contrario di quanto si afferma nel ricorso) al caso del RTnato, quando uno Stato membro della U.E. abbia emesso un m.a.e. per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza restrittive, occorre ed è sufficiente che la richiesta sia fondata su una sentenza di condanna munita di forza esecutiva. Ciò perché l'art. 8, par. 1, lett. C), della decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2002/584/GAI del 13.6.2002 ha inteso attribuire rilevanza alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione tra gli Stati membri della U.E. finalizzato alla consegna delle persone ricercate per essere sottoposte ad esecuzione di condanne (così Sez. 6^, n. 42159 del 16.11.2010, Cinque, Rv. 248689).
Si è infatti osservato al riguardo che se, da un lato, la L. n. 69 del 2005, sembra aver dato corretta attuazione allo strumento europeo, prevedendo tra i titoli che consentono la consegna, la "sentenza esecutiva" (art. 6^, con cui si statuisce che il m.a.e. deve contenere informazioni circa l'esistenza di una sentenza esecutiva), dall'altro lato in talune disposizioni si prendono in considerazione le "sentenze irrevocabili" (art. 1, comma 3 e art. 17, comma 4).
Si tratta all'evidenza di un difetto di coordinamento presente nella legge, che non può che essere risolto in base ad una interpretazione conforme alle dichiarate finalità dello strumento europeo (realizzare "un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale"). Con l'ulteriore ovvia inferenza, quindi, che diviene irrilevante ai fini della consegna allo Stato estero l'eventuale circostanza della impugnabilità della sentenza di condanna su cui è fondato il m.a.e., quando la stessa sia dotata di forza esecutiva, come nel caso della sentenza NA a carico del ricorrente, che pure ha presentato ricorso per cassazione avverso la stessa tuttora pendente davanti all'A.G. NA (cfr. Sez. 6^, n. 2745 del 19.1.2012, Pistoia, Rv. 251787). Evenienza che riceve, del resto, conferma nel fatto che l'A.G. NA (Tribunale di AR) ha emesso il 20.2.2014, trasfondendolo nell'euromandato di arresto rumeno, il provvedimento interno di esecuzione della sentenza di condanna nei confronti del RTnato (provvedimento omologabile all'ordine di esecuzione di pene detentive disciplinato nel sistema processuale italiano dall'art. 657 c.p.p.).
4. Il motivo di ricorso (terzo) incentrato sulla violazione del principio di doppia punibilità L. n. 69 del 2005, ex art. 7, non è fondato per le medesime corrette ragioni esposte nella sentenza impugnata, che anche per tal verso rende conto della incongruenza della verifica suppletiva al riguardo ipotizzata dal precedente collegio decidente della Corte di Appello di Venezia.
4.1. La ricostruzione delle illecite condotte di evasione tributaria attribuite al RTnato nella veste di amministratore della "sua" società di diritto rumeno Nice Sportwear s.r.l. resa possibile dalle due estese conformi decisioni di condanna rumene, correlate alle disposizioni di legge rumene violate, e in particolare dalla sentenza contumaciale di primo grado del Tribunale di AR (atteso che la Corte di Appello di Timisoara, condividendo le valutazioni del Tribunale, ha unicamente ridotto la pena inflitta all'imputato per i due reati tributali) non lascia incertezze sulla natura dei due reati e sulla loro piena assimilabilità ai delitti previsti del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4.
Giova premettere per chiarezza espositiva che, come si precisa nel ricorso, la società NA del ricorrente ha avuto contatti con la società (madre) italiana dello stesso RTnato, effettuando attività "in conto produzione di capi di maglieria sportiva", e che l'operatività della società NA ha integrato un classico esempio di "delocalizzazione" d'impresa, dando vita alla dislocazione della produzione di manufatti e capi di abbigliamento in Romania (inferiori costi del lavoro) attraverso la lavorazione di tessuti provenienti dalla società italiana. Come si desume dalle sentenze rumene, gli unici operatori industriati ("clienti") con cui la società NA ha intrattenuto rapporti commerciali sono state la società italiana IE Italia S.pA. di Vicenza amministrata dal RTnato e la società ucraina IE Ucraina s.r.l. pure amministrata dal RTnato.
Ciò posto, conforme alle emergenze del processo penale rumeno (evidenziate dalle due sentenze rumene), deve considerarsi la deduzione della Corte di Appello di Venezia per cui le condotte antigiuridiche del ricorrente hanno realizzato i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4.
4.2. Reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, punito con pena da uno a sei anni di reclusione, per fraudolente dichiarazioni dei redditi societari (negli anni d'imposta 2006-2010) mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è configurabile l'ipotesi lieve di cui dell'art. 2, comma 3, (oggi abrogato dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), l'ammontare degli elementi passivi fittizi essendo ampiamente superiore all'importo annuo di euro 154.937 (per il solo anno 2006 risulta pari ad Euro 220.000, come si desume dalle due sentenze rumene). Non risponde al vero, come si sostiene nell'odierno ricorso, che non vi sia traccia della annotazione nelle scritture della società NA di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. È sufficiente leggere la sentenza del Tribunale di AR per rilevare come la società NA -oltre a mendaci o comunque non documentati costi della manodopera locale- abbia utilizzato a più riprese, ad esempio, fatture apparentemente emesse dalla corrispondente società IE Ucraina relative ad operazioni commerciali mai avvenute (giusta le testimonianze raccolte presso la società ucraina attraverso commissione rogatoria internazionale).
Reato di cui al D.Lgs. del 2000, art. 4, punito con pena da uno a tre anni di reclusione, per infedeli dichiarazioni del redditi, allorché -come nel caso della società NA del RTnato - l'evasione di imposta superi l'importo di Euro 103.291 e l'ammontare degli elementi attivi del reddito sottratti all'imposizione sia superiore al dieci per cento del complessivo ammontare degli elementi attivi indicati nella dichiarazione fiscale.
In riferimento a tale secondo reato, che - quanto a pena edittale - rispetta al pari del primo reato la condizione prevista in tema di doppia punibilità dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 comma 2, (reclusione pari o superiore a tre anni), le descritte soglie di punibilità non assumono rilevanza ai fini della consegna del RTnato in virtù del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2. Tale norma introduce una deroga alla generalizzata applicabilità del canone della doppia punibilità per i reati tributari (ovvero concernenti imposte, tasse, dogane, cambio). Di guisa che per tali specifici reati, purché analogicamente assimilabili a fattispecie criminose punite anche dalla legge italiana (quali appunto I fatti reato previsti del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4), non si rende necessaria la ricorrenza di un perfetto criterio di doppia punibilità e, dunque, nel caso in esame, del raggiungimento della medesima soglia di punibilità che sarebbe necessaria per sanzionare in Italia l'illecita condotta fiscale del contribuente. Le considerazioni sviluppate in proposito dalla sentenza impugnata trovano pieno supporto nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr.: Sez. 6^, n. 6901 del 13.2.2007, Ammesso, Rv. 235559; Sez. 6^, n. 45666 del 29.12.2010, Juran, Rv. 249220; Sez. 6^, n. 12204 del 24.3.2011, Placonà, Rv. 249644).
4.3. Privo di pregio, infine, è il subordinato rilievo afferente alla addotta intervenuta prescrizione (secondo la legge italiana) dei reati ascritti al RTnato almeno per quel che riguarda l'anno d'imposta 2006. Ineccepibilmente la Corte di Appello ha considerato inconsistente la censura, osservando come la corrispondente causa di rifiuto (totale o parziale) della consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. n), (essersi già verificata la prescrizione del reato o della pena) operi a condizione che i reati oggetto del mandato di arresto comunitario "potevano essere giudicati in Italia". Condizione che, sia essa applicabile o meno alle sole richieste di consegna per ragioni processuali (azione penale) o anche alle richieste di consegna per fini di esecuzione penale (Sez. 6^, n. 20526 del 14.5.2014, Monello, Rv. 259784; Sez. 6^, n. 21322 del 15.5.2014, Alfieri, Rv. 260014), certamente non può essere ravvisata in relazione ai reati fiscali ascritti al RTnato in Romania.
5. Il quarto motivo di ricorso afferente alla omessa rideterminazione della pena inflitta al RTnato in Romania, una volta dispostane (riconosciuta previamente la sentenza di condanna NA) l'esecuzione in Italia, non è fondato. Infondatezza che discende dall'assunto difensivo, erroneo per quel che si è chiarito nell'analisi del precedente motivo di ricorso (antea, 4), secondo cui i reati ascrivibili al ricorrente sarebbero al più soltanto quelli previsti del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, puniti entrambi con pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione. Misura, questa, alla cui stregua andrebbe ridefinita, in base alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), la pena, da eseguirsi in
Italia, di quattro anni di reclusione irrogata dall'A.G. NA. Impregiudicato il previo riconoscimento della sentenza di condanna estera di cui sia disposta l'esecuzione in Italia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), (cfr: Sez. 6^, n. 4413
del 29.1.2014, Nalbariu, Rv. 258259; Sez. 6^, n. 20527 del 14.5.2014, Vatrà, Rv. 259785), nel caso in esame non si pone alcun problema di necessario "adattamento" (o rideterminazione) della pena da eseguire nei termini dettati dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 5 (sul reciproco riconoscimento di sentenze penali europee che irrogano pene detentive). Per l'assorbente decisivo rilievo della perfetta compatibilità dell'inflitta pena NA di quattro anni di reclusione con la pena prevista in Italia per il più grave reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. La pena NA si inserisce in pieno nella medesima cornice edittale prevista per il tale reato "italiano" (il D.Lg. n. 74 del 2000, art. 2, prevede la pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).
6. Fondati debbono ritenersi i rilievi enunciati con il quinto e ultimo motivo di ricorso (addotta inosservanza dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g e lett. v, per violazione delle regole del giusto processo) limitatamente alla incompatibilità o alternatività ritenuta dalla Corte di Appello di Venezia tra l'applicato istituto della esecuzione in Italia della pena inflitta al RTnato in Romania con il peculiare strumento, previsto dalla normativa penale NA (ed espressamente richiamato nel m.a.e. oggetto del ricorso in esame), di ed. sanatoria del giudizio contumaciale rumeno costituito dalla richiesta del condannato -ad avvenuta sua "consegna" estradizionale o eurocomunitaria - di rinnovazione del giudizio contumaciale con la sua partecipazione (in praesentia) e la possibilità di esporre compiutamente le ragioni a propria difesa.
6.1. Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato a più riprese come non integrino cause di rifiuto della consegna comunitaria a norma dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g) e lett. v), per asserita lesione dei diritti fondamentali dell'accusato siccome giudicato nell'alveo di un processo "non giusto" (non conforme al dettato degli artt. 24 e 111 Cost.), le sentenze contumaciali di condanna di Stati europei, i cui ordinamenti -come nel caso della Romania (giusta il richiamato istituto di cui all'art. 171 c.p.p. rumeno)- contemplino la possibilità di rinnovazione del giudizio in preasentia e con pienezza di esercizio del diritto di difesa (Sez. 6^, n. 3927 del 23.1.2008, Salkanovic, Rv. 238395; Sez. 6^, n. 46224 del 1.12.2009, Prodan, Rv. 245452; Sez. 6^, n. 25303 del 21.6.2012, Mitrea, Rv. 252724).
Ciò precisato, è vero che astrattamente si pongono in apparente conflitto la censura del consegnando sul carattere non giusto del processo al cui esito è stato condannato con sentenza resa oggetto di un euromandato di arresto e la sua coeva richiesta di espiare l'inflitta pena nello Stato adito dalla richiesta di consegna esecutiva comunitaria. Tant'è che si è affermato come una siffatta seconda richiesta, implicando il riconoscimento e l'accettazione degli effetti della sentenza estera da parte dello stesso condannato, finisca per caducare il suo interesse a far valere le censure contro la decisione estera perché frutto di un supposto processo non equo (Sez. 6^, n. 49084 del 4.12.2013, Czenke, Rv. 258084; Sez. 6^, n. 46304 del 5.11.2014, Danila, Rv. 260826).
6.2. Nondimeno nel caso in esame il ricorrente RTnato, sia nel procedimento di consegna davanti alla Corte territoriale, sia nel presente giudizio di legittimità (come ha ribadito nell'odierna discussione il suo difensore), ha esplicitamente chiarito di non voler "rinunciare" o prestare acquiescenza ai rilievi critici formulati sulla violazione dei suoi diritti di difesa nel giudizio svoltosi in sua assenza innanzi al Tribunale di AR, la cui decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Timisoara.
La Corte di Appello di Venezia con la sentenza impugnata, pur dando atto del "diritto" del RTnato di richiedere "entro dieci giorni dalla consegna" una nuova celebrazione in Romania del processo svoltosi in sua assenza, ha eliso o rimosso siffatta possibilità, valutandola superata o assorbita, quale sorta di doglianza subordinata, dalla pur corretta statuizione dell'esecuzione della pena in Italia. In tal modo la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'evenienza per cui in concreto l'impostazione difensiva del ricorrente postula, se mai, come subordinata rispetto alla doglianza sull'ingiustizia del processo rumeno, proprio la ridetta eseguibilità della pena in Italia.
In proposito occorre, allora, richiamare le decisioni con cui questa S.C. ha statuito che, quando la persona richiesta in consegna con mandato di arresto europeo per finalità di esecuzione di una pena inflitta con sentenza contumaciale estera (di Stato membro della U.E.) abbia formulato istanza di esecuzione della pena in Italia L. n. 69 del 2005, ex art. 18, comma 1, lett. r), la stessa è tenuta a manifestare espressamente -come in concreto è avvenuto nel caso del ricorrente RTnato (alla luce del quinto motivo del suo ricorso per cassazione e di quanto già in precedenza dedotto nel procedimento passivo di consegna)- il suo eventuale interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale. Ne discende che, in simili casi, la Corte di Appello può e deve procedere alla consegna, apponendo la clausola del rinvio della persona interessata in Italia ai fini dell'esecuzione della pena eventualmente applicata all'esito del giudizio rinnovato nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo. Consegna connotata, quindi, dalla duplice rinnovazione del giudizio in absentia secondo le norme proprie dello Stato richiedente (Romania) e del successivo rinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata in di tale nuovo giudizio (v.: Sez. 6^, n. 19052 del 11.5.2011, Holboceanu, Rv. 250115; Sez. 6^, n. 36590 del 19.9.2012, Grigore, Rv. 253274).
È perfino superfluo osservare che la rilevata ammissibilità di una consegna, pur in presenza di una sentenza straniera dotata -come visto per il RTnato- di forza esecutiva, "finalizzata alla sola rinnovazione del giudizio e con la contestuale apposizione della clausola del reinvio per eseguire nei territorio nazionale la sanzione eventualmente applicata in esito al giudizio rinnovato di fatto" (come chiarisce la citata sentenza Grigore), produce inevitabili effetti assimilabili a quelli propri della consegna per finalità di esercizio dell'azione penale, che si sovrappongono a quelli rivenienti dalla genetica consegna per fini di esecuzione penale (arg., altresì, da: Sez. 6^, n. 9151 del 21.2.2013, Amoasei, Rv. 254473; nonché da Sez. 6^, n. 46304 del 5.11.2014, Danila, Rv. 260826, che in motivazione puntualizza come il giudice della procedura di consegna passiva possa subordinare la consegna non solo alla celebrazione di un nuovo processo, ma anche al rinvio in Italia dell'interessato per l'esecuzione della pena eventualmente inflitta o ribadita al termine del nuovo giudizio).
Di conseguenza l'impugnata decisione della Corte di Appello di Venezia deve essere emendata in parte qua con l'additiva statuizione della previa consegna alla richiedente autorità giudiziaria NA per la rinnovazione dei giudizio contumaciale, espressamente prevista dalla disciplina processuale NA, alla condizione della effettiva consegna (presenza fisica) del richiedente condannato in contumacia. Con la pedissequa coerente clausola (condizione) dell'esecuzione in Italia, già deliberata dalla Corte di Appello di Venezia, della pena eventualmente inflitta (o confermata) dopo il rinnovato giudizio in praesentia. Esecuzione da disporsi ovviamente previo riconoscimento, a norma del D.Lgs. n. 161 del 2010, della "nuova" sentenza penale estera.
A tale emenda o correzione, conforme alle istanze censorie del ricorrente RTnato espresse con il quinto motivo di ricorso, può e deve procedere direttamente, nei termini di cui in dispositivo, questa Corte di Cassazione quale giudice dell'impugnazione anche di merito della procedura passiva di consegna conseguente ad un euromandato di arresto europeo.
La cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata dispone la consegna di RTnato UR all'Autorità Giudiziaria NA per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015