Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2015, n. 8132
CASS
Sentenza 18 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005) di acquisire ulteriori dati in ordine alla condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora il m.a.e. e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di rinvio che aveva ritenuto irrilevanti i dati richiesti dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata in ordine alla irrevocabilità della sentenza da eseguire ed al requisito della doppia punibilità, alla luce di quanto emergeva dalle pronunce dell'autorità estera, dalla relazione illustrativa di accompagnamento del m.a.e. e dal testo delle norme penali straniere violate).

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto esplicita richiesta, la corte d'appello deve disporre la sua consegna con la duplice condizione della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del reinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito di tale nuovo giudizio. (Nella specie, relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo comma lett. r), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena).

In tema di mandato di arresto europeo, sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria romena per i reati di omessa dichiarazione di redditi soggetti a tassazione e di annotazioni nelle scritture contabili di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità prevista dalla legge italiana. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, l'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, purché le stesse risultino analogicamente assimilabili).

Commentari3

  • 1Email non risposta basta per rifiuto MAE processuale? (Cass.18711/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2020

    Quando il giudice non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti: in caso di mancata trasmissione non sempre l'autorità giudiziaria italiana deve respingere l'esecuzione, in quanto la mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta non impedisce a quella autorità di decidere comunque “nel merito” sulla base della documentazione a disposizione. In tema di mandato d'arresto Europeo, la corte d'appello, nel caso in cui disponga di acquisire documentazione o informazioni …

     Leggi di più…

  • 2Legittimo MAE processuale per interrogatorio (Cass. 10251/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 marzo 2018

  • 3MAE, non necessaria la risposta alla richiesta di informazione suppletive (Cass. 43135/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2015, n. 8132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8132
Data del deposito : 18 febbraio 2015

Testo completo