Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
Non viene in applicazione l'art. 18, lett. g) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna se la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla richiesta di consegna presentata dalle autorità francesi sulla base di una sentenza contumaciale passibile di opposizione e pertanto ancora provvisoria.
Commentari • 2
- 1. Non è impugnabile l’ordinanza con cui la Corte d’Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 agosto 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: L., 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per la consegna dell'arrestato alla A.G. della Francia che ne aveva fatto richiesta con mandato di arresto Europeo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Colmar basato sulla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale Correzionale di Colmar con la quale questi era stato condannato alla pena di 18 mesi di reclusione per sette episodi di furto aggravato in abitazione o in esercizi commerciali in concorso con altri soggetti. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore del …
Leggi di più… - 2. Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020
Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 234
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 000445/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO SA, N. IL 05/03/1984;
avverso SENTENZA del 03/12/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria francese di SL SA, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 17.10.2006 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Douai per concorso in furto aggravato. Il mandato di arresto europeo era fondato su un mandato di arresto emesso dalla Corte di Appello di Douai il 6.9.2006, all'esito del procedimento penale di secondo grado, conclusosi con sentenza di condanna dell'attuale ricorrente alla pena di un anno di reclusione per il predetto reato, pronunciata dalla stessa Corte.
2) Lo SL ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea applicazione di norme processuali penali, con particolare riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g).
Il ricorrente deduce che, ai sensi della citata disposizione di legge, il giudice italiano può dare esecuzione alla consegna solo nel caso in cui lo Stato richiedente abbia rispettato le norme minime di un processo equo, condotto con l'osservanza dei diritti minimi dell'accusato. Nel caso di specie, vi è stato un grave pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto lo SL, allontanato dal territorio dello Stato francese dopo la sentenza di primo grado, non ha mai ricevuto alcuna notifica della citazione per il giudizio di appello promosso dal Procuratore della Repubblica. La consegna, pertanto, doveva essere rifiutata.
Il ricorrente, inoltre, fa presente di aver proposto, in data 30.6.2007, presso la competente autorità giudiziaria francese, richiesta di opposizione avverso la sentenza penale pronunciata nei suoi confronti. Sostiene che, di conseguenza, non sussiste un titolo definitivo idoneo a sorreggere la richiesta di consegna. DIRITTO
1) Il ricorso è infondato.
Come è noto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lettera a), qualora il mandato di arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena comminata mediante decisione pronunciata in absentia e senza che l'interessato sia stato citato ne' altrimenti informato dell'udienza che ha portato alla decisione, la consegna da parte dell'autorità giudiziaria italiana è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca rassicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio.
Nel caso di specie, dall'esame del mandato di arresto europeo si evince che il ricorrente non è stato citato o altrimenti informato circa la data e il luogo dell'udienza che ha portato alla decisione di condanna presa in contumacia, ma che l'autorità richiedente ha garantito che, in caso di opposizione a tale decisione, la causa verrà interamente riesaminata.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto di poter dare esecuzione al mandato di arresto europeo, avendo fornito l'Autorità richiedente idonee rassicurazioni ai sensi della menzionata L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a). 2) Poiché la predetta norma prevede espressamente la possibilità di dare esecuzione, in presenza delle indicate rassicurazioni, al mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in absentia dell'imputato, non appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui la sua mancata citazione nel procedimento penale di secondo grado svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto comportare il rifiuto della consegna da parte del giudice italiano, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g). Questa Corte, d'altro canto, ha già avuto modo di rilevare che la sentenza di condanna in contumacia ha, secondo l'ordinamento giuridico francese, un carattere di provvisorietà che esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del principio fondamentale di difesa dell'imputato. La sentenza di condanna pronunciata in contumacia ("par defaut"), senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, infatti, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare nuovo giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa. Tale tipo di sentenza, pertanto, non costituisce negazione del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e dei principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, ma assicura, sia pure in maniera differita, un'evoluzione processuale assolutamente rispettosa di tali diritti e di tali principi (Cass. Sez. 6, 8.7.2000 n. 1850; Cass. Sez. 6, 1.3.1999 n. 809). Le doglianze del ricorrente, incentrate sulla violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, risultano pertanto prive di fondamento, dato il carattere provvisorio della sentenza resa in contumacia dall'autorità francese, soggetta, in base all'ordinamento dello Stato richiedente, ad opposizione dell'interessato. Non rileva, d'altro canto, la mancanza di un titolo giudiziario definitivo, dedotta dal ricorrente. Dall'esame diretto degli atti, infatti, si evince che il mandato di arresto europeo è stato adottato sulla base del mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria francese in data 6.9.2006, contestualmente alla sentenza di appello, e quindi in forza di un idoneo provvedimento cautelare.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, va disposta l'immediata trasmissione, anche a mezzo telefax, del presente provvedimento al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Visto la L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, dispone l'immediata trasmissione, anche a mezzo telefax, del presente provvedimento al Ministero della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008