Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 3927
CASS
Sentenza 23 gennaio 2008

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Massime1

Non viene in applicazione l'art. 18, lett. g) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna se la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla richiesta di consegna presentata dalle autorità francesi sulla base di una sentenza contumaciale passibile di opposizione e pertanto ancora provvisoria.

Commentari2

  • 1Non è impugnabile l’ordinanza con cui la Corte d’Appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 agosto 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: L., 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per la consegna dell'arrestato alla A.G. della Francia che ne aveva fatto richiesta con mandato di arresto Europeo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Colmar basato sulla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale Correzionale di Colmar con la quale questi era stato condannato alla pena di 18 mesi di reclusione per sette episodi di furto aggravato in abitazione o in esercizi commerciali in concorso con altri soggetti. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore del …

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  • 2Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020

    Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 3927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3927
Data del deposito : 23 gennaio 2008

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