Art. 13. (Convalida). 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia ((e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1)) . Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' ((e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis)) . Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 ((e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura)) .
3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) . La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.