Versione
14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
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Art. 13. (Convalida). 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia ((e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1)) . Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' ((e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis)) . Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 ((e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura)) .
3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) . La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' ((e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis)) . Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 ((e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura)) .
3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) . La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
Commentari • 28
- 1. Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020 · 11.461997
[…] I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 28127Provvedimento: […] Nel ricorso presentato dall'avvocato Marco Accapezzato, difensore di AR BO, si chiede l'annullamento dell'ordinanza di convalida dell'arresto provvisorio di BO emessa ex art. 13 legge n. 69/2005 dalla Corte di appello di Roma deducendo l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto. 2. […]Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 582 cod. proc. pen.·
- spedizione ricorso·
- forma vincolata impugnazione·
- telefax·
- art. 583 cod. proc. pen.·
- art. 179 cod. proc. pen.·
- condanna cassa delle ammende·
- posta elettronica certificata·
- art. 13 legge n. 69/2005·
- presentazione ricorso