Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine ordinatorio di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69, decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza della Corte d'appello che aveva fatto decorrere il termine dal giorno in cui era stato adottato il provvedimento istruttorio, ed aveva attribuito al termine stesso natura sostanzialmente perentoria, omettendo di motivare sulla possibilità di pronunciarsi, comunque, alla luce dei documenti a disposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2014, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 13/02/14
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 353
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 3862/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
ME DR, alias EC EP, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/01/2014 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'interessato l'avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta di consegna contenuta di cui ai due mandati di arresto Europeo emessi il 31/07/2012 ed il 16/08/2012 dal Tribunale di Pest (Ungheria) nei confronti del cittadino serbo EM DR, in relazione ai provvedimenti cautelari adottati da quella autorità giudiziaria straniera nei riguardi dello stesso nell'ambito di due distinti procedimenti aventi ad oggetto i reati di evasione, furti aggravati e false generalità.
Rilevava la Corte di appello come l'autorità ungherese, benché formalmente richiesta con provvedimento del 09/12/2013, non avesse trasmesso, nello stabilito termine di trenta giorni, la documentazione di cui era stato sollecitato l'invio.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 25, per avere la Corte territoriale disatteso la sollecitazione di trasmettere la decisione sulla richiesta ungherese di consegna all'autorità giudiziaria belga, tenuto conto che, in precedenza, la medesima Corte aveva già accolto altra richiesta di consegna del EM formulata, con apposito mandato di arresto Europeo, dal tribunale di SA (consegna che era stata, tuttavia, subordinata all'espiazione in Italia della pena definitiva per la quale il EM si trovava già detenuto in carcere).
2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, e art. 16, per avere la Corte distrettuale respinto la richiesta di consegna del EM formulata dall'autorità giudiziaria ungherese, benché il termine di trenta giorni per la trasmissione della documentazione integrativa, decorrente dal momento in cui l'autorità straniera aveva ricevuto quella sollecitazione, non fosse ancora decorso, e nonostante tale autorità avesse già inviato, il 07/01/2014, una prima risposta in inglese contenente l'indicazione delle informazioni richieste.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.1. Del tutto priva di pregio è la prima doglianza del P.G. in quanto la L. n. 69 del 2005, art. 25, nel disciplinare il divieto di consegna o di estradizione passiva, contiene una norma chiaramente finalizzata a salvaguardare il rispetto del principio di specialità di cui al successivo art. 26 della stessa legge, dunque ad evitare che, di regola, l'autorità giudiziaria dello Stato straniero che ha emesso il mandato di arresto Europeo possa procedere alla consegna o all'estradizione del medesimo soggetto verso uno Stato terzo, pure membro dell'Unione Europea, in relazione ad un reato diverso, ma commesso anteriormente alla consegna, da quello per il quale la Corte di appello italiana ha accolto la richiesta di consegna. Si tratta, dunque, di disposizione che riguarda le situazioni nelle quali eccezionalmente è possibile derogare al principio di specialità e nelle quali è possibile la stessa Corte di appello italiana, in accoglimento di apposita istanza, può accordare l'assenso alla consegna della persona interessata ad altro Stato membro dell'U.E.; e che non stabiliva affatto - così come il P.G. ricorrente ha sostenuto - un obbligo per l'autorità giudiziaria italiana di trasmettere la richiesta di consegna, o la eventuale sentenza su tale richiesta, all'autorità giudiziaria belga, che già aveva visto accolta dalla Corte di appello una precedente richiesta di consegna adottata nei riguardi del medesimo soggetto.
3.2. Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a mente del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, e art. 16, l'autorità giudiziaria straniera deve dare corso alla richiesta dell'autorità italiana, inviata per il tramite del Ministero della giustizia, di trasmissione di documentazione integrativa, è si ordinatorio - nel senso che si tratta di un limite temporale destinato solo a imporre una certa celerità nella procedura - talché il mancato rispetto di quel termine, che ovviamente non può determinare direttamente un obbligo in capo all'autorità straniera, non preclude all'autorità giudiziaria italiana di rinviare la decisione in luogo dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda della consegna: ma, nel momento in cui esso viene fissato, deve essere rispettato dalla medesima Corte di appello, con un calcolo della sua decorrenza che non può che avere come suo dies a quo quello in cui la richiesta è pervenuta all'autorità giudiziaria straniera, non potendo non essere considerati gli eventuali ritardi nella sua trasmissione all'estero, imputabili all'autorità ministeriale (così Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235350; sostanzialmente conformi, in seguito, Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, El Moustaid, Rv. 247784; Sez. 6, n. 25829 del 19/06/2008, Bairam, Rv. 240327; Sez. 6, n. 13463 del 28/03/2008, Lubas, Rv. 239425; nonché Sez. F, n. 33633 del 28/08/2007, Bilan, Rv. 237054; Sez. F, n. 33327 del 21/08/2008, D'Onorio, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 13463, del 28/03/2008, Arnoldas, non mass. sul punto;
e Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, Ruocco, non mass. sul punto).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Venezia non ha fatto corretta applicazione, omettendo di verificare in quale data l'autorità giudiziaria ungherese avesse ricevuto la richiesta di trasmissione della documentazione integrativa (che, dagli atti, parrebbe essere stata inoltrata dal Ministero italiano a quello omologo di Ungheria non prima del 30/12/2013), erroneamente calcolando il termine di trenta giorni, fissato per ricevere quella documentazione, con decorrenza dalla data del 09/12/2013 di adozione del relativo provvedimento istruttorio, ed attribuendo a quel termine un carattere di sostanziale perentorietà, avendo i Giudici veneziani preso atto esclusivamente dell'avvenuta scadenza ed avendo omesso di motivare circa l'impossibilità di pronunciarsi, comunque, sulla richiesta di consegna sulla base della documentazione a disposizione.
4. La sentenza annullata va, dunque, annullata con rinvio, per nuova deliberazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla normativa in materia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuova deliberazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014