Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9151
CASS
Sentenza 21 febbraio 2013

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In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l'interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Ne consegue che la eventuale celebrazione di un nuovo giudizio presso tale Stato farebbe perdere "ipso iure" il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all'autorità richiedente in applicazione dell'art. 19, comma primo, lett. c), della L. n. 69/2005. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona estradata per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9151
Data del deposito : 21 febbraio 2013

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