Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l'interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Ne consegue che la eventuale celebrazione di un nuovo giudizio presso tale Stato farebbe perdere "ipso iure" il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all'autorità richiedente in applicazione dell'art. 19, comma primo, lett. c), della L. n. 69/2005. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona estradata per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase).
Commentari • 2
- 1. Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
Nel procedimento estradizionale passivo non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente: l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA …
Leggi di più… - 2. Serio pericolo per i diritti fondamentali per MAE: che fare? (Cass. 47893/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9151 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 415
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 5453/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE RI IC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/01/2013 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI RI Giuseppina, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pietro Asta, che ha chiesto il rinvio per consultazione con la cliente e, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava non sussistenti le condizioni per la consegna della cittadina rumena SE RI IC all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, che aveva emesso in data 3 febbraio 2012 (Tribunale di Iasi) mandato di arresto Europeo per l'esecuzione della condanna alla pena di anni sette di reclusione pronunciata con sentenza in data 22 febbraio 2011 dal Tribunale di primo grado di Iasi, divenuta definitiva a seguito di sentenza in data 15 dicembre 2011 della Corte di appello di Iasi, in quanto riconosciuta colpevole dei reati di falso documentale e di trasferimento di denaro senza autorizzazione, p. e p. dall'art. 215, comma 1, e art. 290 c.p. rumeno, commessi in Iasi dall'anno 2006 all'anno 2008. 2. Osservava la Corte di appello che la SE aveva stabile dimora, quanto meno a partire dall'anno 2011, nel territorio nazionale, e in particolare nel comune di Chiusi, ove viveva, unitamente al figlio minore, nell'abitazione di Bruna Monami, prestando a favore di questa la mansione di collaboratrice domestica, e che la di lei madre era residente in Chianciano Terme;
sicché, avuto riguardo alla sentenza della Corte cost. n. 227 del 2010, che aveva inciso sulla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), estendone la previsione ai cittadini dell'Unione Europea, doveva disporsi che la pena inflittale fosse scontata in Italia, con conseguente rifiuto della consegna all'a.g. rumena.
3. Ricorre per cassazione la SE, con atto personalmente sottoscritto, con il quale si duole della decisione della Corte di appello, con la quale è stata statuita la esecuzione in Italia della pena inflittale dall'a.g. rumena con sentenza contumaciale, della quale essa non aveva avuto conoscenza, così privandola della possibilità di avanzare istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione davanti all'a.g. rumena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La ricorrente precisa di non dolersi del punto della decisione della Corte di appello relativo al rifiuto della sua consegna all'a.g. rumena ma esclusivamente del punto relativo alla disposta esecuzione della pena in Italia, sostenendo che, essendo stato il processo celebrato in Romania di natura contumaciale, essa non aveva avuto modo di proporre impugnazione.
Questa deduzione non può proporsi, come motivo di ricorso avverso la decisione della consegna, direttamente davanti all'a.g. italiana, che si è limitata a prendere atto della esecutività del titolo di condanna posto a fondamento del M.A.E..
È il caso di precisare, sulla base degli atti trasmessi dall'a.g. dello Stato di emissione, che la SE è comparsa davanti al Tribunale di primo grado di Iasi, sottoponendosi a interrogatorio con l'assistenza del suo difensore di fiducia, e formulando le sue difese anche alla udienza conclusiva del dibattimento (v., nella traduzione italiana, M.A.E., p. 4, e sentenza di primo grado, pp. 11, 12, 14). D'altro canto, la SE, in sede di udienza per la identificazione davanti alla Corte di appello di Firenze (v. fol. 29), ha dichiarato di essere a conoscenza della condanna e di avere nominato un difensore che stava "seguendo il processo". Non risulta, invece, sulla base degli atti, se il giudizio di appello sia stato svolto in absentia, come dedotto dalla ricorrente.
Ora, in tema di giudizio contumaciale, relativamente al quale viene in questione la previsione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art.19, comma 1, lett. a), (corrispondente a quella di cui all'art. 3 del
Secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estradizione), va osservato che, in base all'art. 522, cod. proc. pen. rumeno, comma 1, la persona estradata per essere sottoposta a una pena derivante da una sua condanna in absentia, può, su sua richiesta, essere giudicata nuovamente dalla stessa corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase;
e tale previsione appare conforme alle esigenze di garanzie implicate dalla citata norma (v. Sez. 6, del 07/04/2006, Miculas;
Sez. 6, n. 29993 del 31/05/2007, Holenda;
Sez. 6, n. 46224 del 26/11/2009, Prodan, Rv. 245452). Consegue che alla SE, ove la condanna inflittale, come dedotto, sia stata effettivamente pronunciata a seguito di giudizio contumaciale, è assicurata la facoltà di proporre davanti all'a.g. rumena domanda diretta a essere sottoposta a nuovo giudizio. Se ciò avvenisse, la condanna inflittale perderebbe ipso jure il carattere di esecutività, e previa formale comunicazione in tal senso da parte dell'a.g. rumena, la SE dovrebbe essere consegnata alla medesima autorità, venendo in questione l'applicazione dell'art. 19 cod. proc. pen., comma 1, lett. c).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro trecento. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69 art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 21febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013