Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto "esecutivo", la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r), L. n. 69 del 2005 - in forza del quale la Corte d'appello dispone l'esecuzione in Italia della pena irrogata al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia - presta un sostanziale consenso al riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, ed è pertanto priva di interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, il carattere "non equo" del processo definito con la sentenza straniera da eseguire. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, su richiesta dell'interessato, il giudice della procedura m.a.e. può subordinare la consegna non solo alla celebrazione di un nuovo processo, ma anche al rinvio in Italia dell'interessato per l'esecuzione della pena eventualmente inflitta all'esito del nuovo giudizio).
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Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive). Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 46304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46304 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1747
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 44245/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LA OD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 1/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza dell'1/10/2014 con la quale la Corte d'appello di Genova ha rifiutato la consegna di LA OD in favore della richiedente Autorità giudiziaria romena, disponendo che sia eseguita in Italia la sanzione inflitta allo stesso LA dalla Corte d'appello di Galati.
Nel provvedimento impugnato, dopo la verifica della condizione di doppia punibilità (il ricorrente è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il delitto continuato di truffa aggravata), la Corte territoriale ha positivamente accertato il radicamento in Italia dell'interessato, accogliendo quindi la domanda volta all'esecuzione della pena nel territorio nazionale, previa riconoscimento della sentenza straniera di condanna.
2. Ricorre il Difensore dell'interessato, svolgendo un'ampia premessa in fatto, mediante la quale, in sintesi, nega che LA abbia inteso sottrarsi al processo, del quale non era stato a conoscenza ed al quale non aveva dunque potuto partecipare, così restando privo della possibilità di esercitare il diritto di difesa. Si nega altresì che il LA avesse designato un difensore fiduciario nell'ambito del processo a suo carico.
Su questi presupposti, assume il ricorrente la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. v), poiché la celebrazione del processo penale in assenza dell'interessato, dopo l'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, dovrebbe considerarsi pratica contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Infatti, ed ormai, il processo deve essere necessariamente sospeso ogni qual volta non vi sia prova certa che l'imputato abbia avuto notizia della relativa celebrazione (art. 419 c.p.p. e segg.). La tesi sarebbe stata sottoposta alla Corte territoriale, cui era stata denunciata anche la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dalla della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), con richiesta di procedere eventualmente ad accertamenti circa l'effettiva inconsapevolezza del ricorrente in merito al giudizio instaurato nei suoi confronti in Romania.
Solo in via di estremo subordine era stata prospettata l'eventualità di un riconoscimento della sentenza di condanna a fini di esecuzione in Italia della pena inflitta.
Tutto ciò premesso, si denuncia violazione delle norme già indicate, e si denuncia altresì mancanza di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle istanze principali della difesa, ed agli argomenti posti a loro fondamento: istanze ed argomenti che non sono neppure menzionati nel testo del provvedimento, al pari della sollecitazione ad integrare gli atti nel caso di dubbi circa l'inconsapevolezza dell'interessato in merito al processo celebrato in suo danno.
D'altra parte, accertato il fondamento delle tesi difensive, dovrebbero ritenersi mancanti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera di condanna.
Il Difensore del LA chiede dunque in via principale che la sentenza della Corte d'appello sia riformata, nel senso del rifiuto dello Stato italiano di consegnare l'interessato, senza ulteriori conseguenze per il medesimo. In subordine viene sollecitato l'annullamento con rinvio del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto dal necessario interesse all'impugnazione da parte del LA. Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Non ritiene invece la Corte di disporre il pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. A norma infatti dell'art. 616 c.p.p., nel testo risultante dall'addizione intervenuta mediante la sentenza della Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186, la condanna al versamento della somma in questione deve essere omessa quando non risulti che il ricorrente abbia dato luogo, per sua colpa, alla causa di inammissibilità. Nel caso di specie la sanzione si connette ad una recente e complessa evoluzione del quadro normativo, tra l'altro non completamente armonica, di talché la carenza di un interesse idoneo a legittimare l'impugnazione, nella prospettiva segnata dell'art. 568 c.p.p., comma 4, non poteva apparire evidente.
2. Come si è visto in precedenza, il ricorso nell'interesse del LA si poggia su due argomentazioni fondamentali. La prima è che il procedimento celebrato in Romania, dal quale è scaturita la sentenza della cui esecuzione si tratta, sarebbe stato celebrato in contumacia e, comunque, senza idonea garanzia del diritto ad un equo processo, di talché sussisterebbe la causa di rifiuto di consegna prevista alla lettera g) della L. n. 69 del 2005, art. 18. Di più, alla luce, delle modifiche introdotte nella disciplina nazionale del giudizio in absentia mediante la L. 28 aprile 2014, n. 67, la sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria rumena, nell'asserita inconsapevolezza dell'interessato, non potrebbe dare luogo ad una esecuzione mediante procedura m.a.e.: essa infatti conterebbe "disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano" (lettera v) della L. n. 69 del 2005, art. 18). La questione indicata da ultimo appare manifestamente infondata. La causa di rifiuto invocata dal ricorrente non attiene alle procedure di produzione del provvedimento giurisdizionale da eseguire, ma ai contenuti del provvedimento medesimo (ad esempio, l'inflizione di una sanzione con contenuti afflittivi incompatibili con la dignità della persona, o congenitamente priva di funzionalità rieducativa), i quali devono appunto contrastare con principi fondamentali del nostro sistema penale. D'altra parte la sospensione del procedimento penale nei confronti di persone che non risultino averne avuta contezza, con le modalità concretate attraverso il nuovo testo degli artt. 419 c.p.p. e segg., non può considerarsi certamente espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico nazionale e del sistema convenzionale di tutela dei diritti dell'uomo. Com'è noto, la giurisprudenza della Corte edu non ha affermato in radice l'incompatibilità tra le garanzie apprestate dall'art. 6 della Convenzione e forme processuali di celebrazione in absentia del procedimento penale, essendo sufficiente che l'ordinamento giuridico, nel suo complesso, contenga strumenti idonei a garantire che, prima dell'esecuzione di una pena inflitta, il soggetto interessato possa ottenere un nuovo giudizio, che si svolga in sua presenza o comunque con la sua partecipazione. Problema questo che l'Italia ha per lungo tempo risolto, o almeno fronteggiato, attraverso modifiche sostanziali della disciplina della rimessione in termini per l'impugnazione (estesa addirittura ai casi in cui lo stesso giudizio impugnatorio avesse già avuto luogo, per iniziativa del difensore), tale che il condannato in contumacia, alle condizioni e secondo la procedura dell'art. 175 c.p.p., era comunque ammesso ad ottenere un nuovo e partecipato giudizio circa la sua responsabilità. Altri Paesi - è altrettanto noto - hanno risolto il problema attraverso forme varie di azzeramento della procedura e della sentenza contumaciale o di rinnovazione, almeno parziale, del giudizio. È il caso tra l'altro della Romania, il cui ordinamento prevede un vero e proprio meccanismo di "purgazione", consistente nella ripetizione del processo a richiesta del condannato (tra le altre, Sez. 6^, Sentenza n. 25303 del 21/06/2012, rv. 252724). Dunque, resta vero che il giudizio contumaciale, anche quando in ipotesi celebrato contro soggetto inconsapevole, non è strutturalmente incompatibile con le garanzie convenzionali, e d'altra parte non produce decisioni che contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento. Per questo verso, dunque, il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato, ciò che avrebbe potuto rilevarsi ancorché la Corte territoriale abbia espresso in merito una motivazione insufficiente, dato che, nella procedura per il mandato di arresto europeo, la Corte di legittimità è investita di compiti di complessiva rivalutazione del caso concreto.
3. La Corte territoriale, avvalendosi di una prova ritenuta adeguata dello stabile radicamento del LA nella realtà nazionale italiana, ed accogliendo la domanda avanzata in tal senso dal diretto interessato (sia pure a titolo di subordine), ha disposto la esecuzione in Italia della sentenza pronunciata in Romania, dando luogo quindi ad un rifiuto di consegna a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r). Si è trascurata, dai Giudici territoriali, la recente giurisprudenza secondo cui "la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ... disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/ 909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro" (Sez. 6^, Sentenza n. 20527 del 14/05/2014, rv. 259785; nello stesso senso Sez. 6^, Sentenza n. 4413 del 29/01/2014, rv. 258259).
In questa prospettiva sorgono necessità di adeguamento alla luce della interazione tra due sistemi normativi che il legislatore non si è (ancora) curato di coordinare, quello cioè della procedura di consegna semplificata (m.a.e.) e quello per domande di riconoscimento di sentenze emesse da giudici dell'Unione che, per loro natura, non sono finalizzati all'esecuzione diretta delle pene relative. Ciò che coinvolge il divieto di riconoscimento per sentenze contumaciali in assenza di formali certificazioni, che attengono in sostanza alla consapevolezza del condannato il quale pure sia stato processato in contumacia (del citato D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, lett. i), e coinvolge d'altra parte gli effetti del consenso al riconoscimento, come regolati dall'art. 10 dello citato D.Lgs..
Ritiene il Collegio che il soggetto del quale sia stata richiesta la consegna mediante un mandato europeo c.d. "esecutivo", che si determini ad invocare la causa di rifiuto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), presti un sostanziale consenso al riconoscimento della sentenza straniera, che assume rilevanza a fini di verifica dei presupposti richiesti, allo stesso fine, dalla recente normativa in materia. È chiaro infatti che in tanto la consegna può essere rifiutata, nei confronti del cittadino dell'Unione "radicato" nel territorio nazionale, in quanto venga disposta l'esecuzione in Italia della pena inflitta dallo Stato richiedente.
Ciò non implica che nella procedura m.a.e., compresa la relativa fase di legittimità, l'interessato non possa discutere della ricorrenza di cause diverse di rifiuto della consegna, il cui riconoscimento da parte del giudice della procedura comporti l'esaurimento della stessa procedura senza conseguenze negative (cioè, ne' consegna ne' esecuzione della pena in Italia). Ma la deduzione della causa che si fonda sul riconoscimento a fini esecutivi della sentenza straniera implica il riconoscimento della sentenza medesima.
4. La ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento rende sostanzialmente esatta, nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale affinché venga eseguita in Italia la pena inflitta al LA dallo Stato richiedente.
Nè potrebbe ritenersi, neppure ammettendo l'apprezzamento d'ufficio di una questione che non è stata direttamente posta dalla Difesa del ricorrente, che fosse d'ostacolo al riconoscimento il disposto del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, comma 1, lett. i), che esclude l'accoglimento della relativa domanda quando non sia positivamente escluso che la sentenza contumaciale sia stata pronunciata nei confronti di un soggetto inconsapevole.
È infatti ormai consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, l'opinione che difetti l'interesse ad opporsi all'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna per ragioni connesse alla regolarità del procedimento celebrato all'estero (e dunque l'interesse ad impugnare una decisione in materia) da parte del soggetto che abbia chiesto ed ottenuto, appunto, di espiare la pena nel territorio nazionale, poiché proprio tale richiesta esprime, se non altro per implicito, l'accettazione degli effetti del provvedimento (Sez. 6^, Sentenza n. 49084 del 4/12/2013, rv. 258044;
Sez. F, Sentenza n. 32773 del 13/08/2012, rv. 253125).
5. Dai principi affermati discende che il soggetto attinto da una richiesta di consegna con procedura m.a.e. è abilitato a prospettare la ricorrenza di cause di rifiuto della consegna medesima. Quando però la domanda volta al rifiuto si fondi - come sempre con riguardo al dedotto radicamento nel territorio nazionale - sul consenso al riconoscimento della sentenza straniera per la cui esecuzione il m.a.e. è stato emesso, il soggetto perde l'interesse a dedurre le cause di rifiuto opponibili nella procedura direttamente regolata dal D.Lgs. n. 162 del 2010, poiché l'interazione tra i due sistemi configura una sorta di diretta sollecitazione, ad opera dell'interessato, al riconoscimento medesimo. Manca in particolare di interesse al ricorso, nei confronti di una decisione della Corte territoriale che abbia deliberato il rifiuto di consenso ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), colui che intende far valere censure asseritamente pertinenti al difetto di equità della procedura culminata con la sentenza da eseguirsi.
Va ricordato in chiusura, ed al fine di lumeggiare i tratti effettivi del sistema in corso di assestamento, come la soluzione non comporti una alternativa insuperabile, per interessato, tra il diritto di contestare l'equità della procedura ed il diritto a scontare in Italia la pena inflitta in esito alla procedura medesima. Questa Corte ha già stabilito, infatti, che su richiesta dell'interessato (eventualmente anche subordinata) il giudice della procedura m.a.e. può subordinare la consegna non solo all'attivazione degli strumenti di "purgazione" della contumacia, ma anche al rinvio dell'interessato in Italia, a fini di esecuzione della pena che in ipotesi venga inflitta all'esito del nuovo giudizio (Sez. 6^, Sentenza n. 36590 del 19/09/2012, rv. 253274).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014