Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini dell'accertamento della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 legge n. 69 del 2005, la corte d'appello è tenuta a verificare anche d'ufficio la corrispondenza tra gli illeciti contemplati nei due diversi sistemi penali, se la difesa del consegnando nulla abbia eccepito in proposito.
In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma secondo, legge n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato emesso dall'autorità giudiziaria tedesca per il reato di omessa dichiarazione di imposte. (Fattispecie relativa ad una serie di operazioni di vendita di scarti di metallo di proprietà di una società tedesca, effettuate senza la preventiva iscrizione dei beni nella contabilità sociale, con la conseguente evasione dell'IVA all'importazione nella misura del 19%).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 3. Legittimo MAE processuale per interrogatorio (Cass. 10251/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2011, n. 12204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12204 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/03/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 448
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 10461/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC DI, nato a [...] il [...], residente ad ME (in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sulla scorta del mandato di arresto Europeo n. 56 GS 2 JS 1515/10 emesso dall'Autorità Giudiziaria Tedesca il 12 ottobre 2010, per oltre cinquanta reati, qualificati come "malversazione ed evasione fiscale", consumati tra l'ottobre 2009 ed il giugno 2010, puniti con pena pari nel massimo ad anni tre e mesi nove di reclusione);
avverso la sentenza 24 febbraio 2011 della Corte di appello di Catanzaro la quale ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna, subordinando la stessa consegna alla condizione che il AC, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato Italiano per scontarvi la pena che sarà eventualmente inflitta nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria Tedesca;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, avv. De Luca Giuseppe che si è associato alle richieste del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AC DI ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, contro la sentenza 24 febbraio 2011 della Corte di appello di Catanzaro la quale ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna, subordinando la stessa consegna alla condizione che il AC, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato Italiano per scontarvi la pena che sarà eventualmente inflitta nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria Tedesca in relazione ai reati "di malversazione ed evasione fiscale", consumati tra l'ottobre 2009 ed il giugno 2010 in territorio tedesco. 1.)la vicenda processuale e la decisione della Corte di appello impugnata.
Convalidato l'arresto di AC DI - eseguito dai Carabinieri di Roseto Capo Spulico in esecuzione di mandato di arresto Europeo n. 56 G5 2 JS 1515/10 emesso dall'Autorità Giudiziaria Tedesca il 12,10.2010 - ed applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del 14.2.2011, all'udienza camerale il AC negava il suo consenso alla consegna. La corte distrettuale nella sua decisione di accoglimento della domanda di consegna (subordinata) ha premesso:
a) che il AC è indagato per una serie di violazioni finanziarie, poste in essere in territorio tedesco tra l'ottobre 2009 ed il giugno 2010, nello svolgimento dell'attività di vendita di rottami metallici, in concorso con la ditta UR Rohstoff - VerwertUng GmbH (MRV);
b) che i reati contestati risultano essere quelli di "malversazione ed evasione fiscale";
c) che nella specie si versa quindi in tema di mandato di arresto Europeo agli effetti dell'esercizio dell'azione penale, regolato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c). 2.) I motivi di ricorso.
Con un unico articolato motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, considerato che la corte distrettuale non ha svolto la necessaria indagine d'ufficio sulla sussistenza del requisito della doppia punibilità, non essendo chiara la corrispondenza tra il contestato "reato di favoreggiamento contro il commercio" e l'omologa incriminazione nel sistema penale dello Stato italiano.
Con ulteriori doglianze si evidenziano le circostanze:
a) che il procedimento sia nato per iniziativa del cittadino italiano, imprenditore, che si è sentito "compromesso con un collega di lavoro, e, per onestà si è rivolto alla autorità giudiziaria tedesca autodenunciandosi";
b) che la durata della misura cautelare potrebbe essere superiore alla pena che verrà inflitta;
c) che il consegnando soffre, oltre che di celiachia, anche di Morbo di Claster, sindrome claustrofobica ostativa alla misura della custodia cautelare in carcere.
3.) le ragioni della decisione di questa Corte e i reati in materia di tasse imposte, dogana (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 2). Preliminarmente va premesso in fatto che la corte distrettuale non si è posta in modo espresso la questione della doppia punibilità. Si pone quindi il problema, rilevato che la questione non risulta neppure dedotta dal difensore in quella sede, se la corte distrettuale debba d'ufficio porsi e risolvere il tema della doppia punibilità nell'inerzia della difesa del consegnando. Ritiene questa Corte che, trattandosi di un requisito essenziale per la legittimità della decisione di consegna il giudice di merito abbia l'obbligo di effettuare la relativa verifica di corrispondenza tra illeciti contemplati nei due diversi ordinamenti penali. In proposito va però rammentato che la L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 contiene una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente comma 1, in quanto prevede che, nel caso di reati fiscali e di quelli in materia "di dogana e di cambio", non è richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro di emissione, imponendo, tuttavia, con riferimento ai soli reati fiscali, una valutazione di assimilabilità per analogia tra "tasse o imposte" previste in Italia e nello Stato richiedente, valutazione a cui si aggiunge l'ulteriore presupposto che la fattispecie di reato prevista in Italia sia punita con la pena della reclusione pari o superiore a tre anni, senza possibilità di prendere in considerazione le eventuali aggravanti. Inoltre, rispetto alla decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, che all'art. 4, par. 1 in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio, si proponeva di superare il principio della doppia punibilità - ribadito per i reati non contemplati nella lista di cui all'art. 2, comma 2 -, la normativa di attuazione interna italiana, almeno per i reati fiscali (tasse e imposte), ha fatto una scelta differente, introducendo una serie di requisiti restrittivi concernenti la natura della violazione (che deve essere assimilabile a quella prevista nello Stato richiedente), la tipologia della pena (che deve essere necessariamente la pena della reclusione) e il limite edittale massimo (pari o superiore a tre anni). Tanto premesso ed in relazione a questo regime rafforzato resta ferma anche la verifica circa la punibilità del fatto, nello Stato membro di emissione, con una pena o con una misura di sicurezza della durata non inferiore a dodici mesi (art. 7, comma 3) (cfr.:Sez. 6, n. 8449, del 14/2/2007 - 28/2/2007, Piaggio, non mass. sul punto): circostanza questa nella specie ampiamente realizzata.
Orbene, avuto riguardo alla concreta condotta contestata, a prescindere dalla qualificazione datane nel mandato di arresto Europeo, risulta che nella specie si versa in una realtà di evasione dell'IVA all'importazione, che trova corrispondente previsione sanzionatoria nel nostro sistema penale tributario, con armonica corrispondenza in punto di doppia punibilità L. 22 aprile 2005, n.69, ex art. 7 (cfr. in termini: Sez. 6, n. 6901, del 13/2/2007 -
19/2/2007, Ammesso, Rv. 23555). Nella specie si è trattato infatti di cinquanta operazioni di vendita di scarti di metallo, di proprietà della società tedesca "MRV", alla società del ricorrente AC, senza previa iscrizione dei beni nella contabilità della società, con derivata evasione dell'IVA all'importazione nella misura del 19%. Non si è quindi all'evidenza trattato -come invece sostenuto dal difensore- di un omesso pagamento dell'imposta sull'attività di impresa, fattispecie che non trova una corrispondente ipotesi di reato nell'ordinamento italiano (Sez. 6 n. 28139, del 4/7/2008 - 9/7/2008, Luongo, Rv. 240328) tenuto conto che in Italia l'omesso versamento dell'IRAP è punito a titolo di violazione amministrativa. Da ciò l'infondatezza del ricorso sul punto.
Quanto alle altre deduzioni difensive, concernenti la genesi del procedimento e la durata possibile della privazione dello status libertatis, nonché l'asserita sindrome da claustrofobia del consegnando, trattasi di rilievi privi di efficacia agli effetti della presente pronuncia e suscettibili di valutazione solo ad opera dell'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011