Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005) di acquisire copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora il mandato di arresto europeo e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa. (Fattispecie relativa a decisione di rifiuto di consegna in cui la Corte d'Appello si era limitata ad evidenziare l'inutile decorso del termine previsto per la ricezione della documentazione richiesta).
Commentari • 2
- 1. Quando è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa di acquisire…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2020
(Ricorso rigettato) Il fatto La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, aveva disposto farsi luogo alla consegna all'Autorità Giudiziaria rumena che ne aveva fatto richiesta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Darabani per i reati di violazione di domicilio, aggressione e lesioni personali volontarie, per l'esecuzione in Romania della pena detentiva inflitta all'arrestato con sentenza con cui gli era stata comminata una pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione,detratto il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la decisione summenzionata proponeva ricorso per …
Leggi di più… - 2. Carceri inumane? MAE da rifiutare (Cass. 23277/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Se fonti conoscitive qualificate sanciscono che le carceri dello Stato emittente un MAE (qui: Romania) sono sovraffollate, malsane e con scarsa luce ed aerazione, non è necessario dimostrare il pericolo attuale e concreto che il consegnando fosse esposto al rischio di pratiche inumane o torture ma vanno richieste informaioni supplementari che possano escludere il rischio di sotoposizione a trattamenti inumani o degradanti, dovendo in difetto l'AG italiana rifiutare "allo stato degli atti" la consegna. Cassazione penale VI, Sent., (ud. 01/06/2016) 03-06-2016, n. 23277 SENTENZA sul ricorso proposto da: B.O., nato in (OMISSIS); avverso la sentenza del 18/04/2016 della Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2014, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/02/2014
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 387
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 4376/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
NC JE IC, n. a Drobeta Turnu Sevrin (Romania) il 9 gennaio 1992;
contro la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 9/01/2014;
- letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di consegna di NC JE IC, avanzata dall'autorità giudiziaria della Romania con il mandato di arresto europeo emesso il 22 marzo 2013, per l'esecuzione della sentenza 28 novembre 2012 della Pretura di Drobeta Turnu Sevrin, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Craiova che aveva mutato la qualificazione giuridica del fatto che aveva condannato il NC alla pena di tre anni di reclusione per il reato di furto.
2. Risulta dalla sentenza impugnata che, all'udienza del 5 dicembre 2013, mancando agli atti copia delle sentenze poste a fondamento del mandato di arresto europeo, la Corte veneziana aveva ravvisato la necessità di acquisirle. Alla successiva udienza del 9 gennaio 2014, preso atto della scadenza del termine di giorni trenta, fissato dallo stesso collegio giudiziario per l'adempimento da parte dell'autorità romena, la Corte territoriale ha ritenuto di dare applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1 negando la consegna del NC.
3. Contro tale decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, e art. 16, comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va innanzitutto ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima la decisione di consegna in forza di un NI.A.E. esecutivo anche se non sia stata allegata (o acquisita successivamente) la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Cass. Sez. F, n. 33600 del 01/09/2009, Paraschivu, Rv. 244388; Sez. 6, n. 4054 del 23/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394).
3. La corte di appello, infatti, anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 5 per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma 4) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo (Cass. Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428).
4. Nella sentenza impugnata non si fa menzione dell'impossibilità di effettuare i necessari controlli direttamente sul mandato di arresto. I giudici d'appello si limitano a dare atto - ritenuta la necessità di acquisire le copie delle sentenze poste a fondamento del M.A.E. esecutivo - che "scaduto il termine di giorni trenta fissato dalla Corte, non risulta che sia pervenuta la documentazione richiesta". Non sono però state rispettate le procedure previste per l'acquisizione degli atti indispensabili per la decisione di consegna di cui all'art. 6, comma 1 della stessa Legge.
È stato, infatti, omesso di informare l'autorità giudiziaria dello Stato estero che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituiva condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione. Di tale indispensabile avvertimento non c'è traccia ne' nella nota 6 dicembre 2013, trasmessa dalla Corte d'appello di Venezia al Ministero della giustizia (uff. 2 estradizioni) ne' nella successiva richiesta rivolta dal Ministero della giustizia all'autorità giudiziaria della Romania. Il Ministero della giustizia ha, peraltro, omesso di informare l'Autorità giudiziaria romena che la trattazione del M.A.E. da parte della Corte d'appello di Venezia era stata rinviata all'udienza del 9 gennaio 2014.
L'Autorità giudiziaria romena non è stata, perciò, messa in grado di conoscere la scadenza del termine posto dall'autorità giudiziaria italiana e di valutare i tempi della propria risposta, ciò che contrasta con i doveri di leale collaborazione che informano tutta la disciplina della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e della L. 22 aprile 2005, n. 69. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014