Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2014, n. 9764
CASS
Sentenza 20 febbraio 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005) di acquisire copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora il mandato di arresto europeo e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa. (Fattispecie relativa a decisione di rifiuto di consegna in cui la Corte d'Appello si era limitata ad evidenziare l'inutile decorso del termine previsto per la ricezione della documentazione richiesta).

Commentari2

  • 1Quando è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa di acquisire…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2020

    (Ricorso rigettato) Il fatto La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, aveva disposto farsi luogo alla consegna all'Autorità Giudiziaria rumena che ne aveva fatto richiesta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Darabani per i reati di violazione di domicilio, aggressione e lesioni personali volontarie, per l'esecuzione in Romania della pena detentiva inflitta all'arrestato con sentenza con cui gli era stata comminata una pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione,detratto il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la decisione summenzionata proponeva ricorso per …

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  • 2Carceri inumane? MAE da rifiutare (Cass. 23277/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Se fonti conoscitive qualificate sanciscono che le carceri dello Stato emittente un MAE (qui: Romania) sono sovraffollate, malsane e con scarsa luce ed aerazione, non è necessario dimostrare il pericolo attuale e concreto che il consegnando fosse esposto al rischio di pratiche inumane o torture ma vanno richieste informaioni supplementari che possano escludere il rischio di sotoposizione a trattamenti inumani o degradanti, dovendo in difetto l'AG italiana rifiutare "allo stato degli atti" la consegna. Cassazione penale VI, Sent., (ud. 01/06/2016) 03-06-2016, n. 23277 SENTENZA sul ricorso proposto da: B.O., nato in (OMISSIS); avverso la sentenza del 18/04/2016 della Corte di appello di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2014, n. 9764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9764
Data del deposito : 20 febbraio 2014

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