24 ottobre 1989
31 ottobre 2017
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133 , 133- bis e 133- ter del codice penale .
3. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale ; se in detto stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
(( 4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. )) 5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in ((euro)) al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento ((, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis)) .
Commentari • 13
- 1. Cassazione penale n. 26683/2002https://www.brocardi.it/ · 240.04813
(massima n. 1) In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.
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Giurisprudenza • 86
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2018, n. 47856Provvedimento: […] Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso che l'art. 735 cod. proc. pen. richieda che il reato riceva un trattamento identico o analogo nei due ordinamenti e ha ritenuto che la pena può essere rideterminata (sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 133, 133 bis e 133 ter cod. pen.) solo se non è stata stabilita nella sentenza straniera, diversamente l'unica condizione alla recezione della pena determinata nella sentenza straniera è che questa non ecceda il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. […]Leggi di più...
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