Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d'appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno impone l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - dall'art. 10, comma quinto, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella applicata nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). (Fattispecie nella quale, essendo stato un cittadino rumeno condannato per guida senza patente alla pena di anni due di reclusione, la Corte ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di arresto, limite edittale massimo previsto nell'ordinamento nazionale).
Commentari • 2
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Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive). Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 29/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 212
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1046/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IU AD PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/11/2013 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna PEzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 22/11/2013 ha disposto non farsi luogo alla consegna di IU AD PE richiesta dall'autorità giudiziaria rumena, contestualmente stabilendo l'esecuzione nel nostro territorio della pena di anni due di reclusione inflitta allo stesso dalla sentenza definitiva pronunciata in quello Stato per il reato di guida senza patente.
2. Ha proposto ricorso la difesa di IU eccependo erronea applicazione della legge penale e processuale. Si deduce la necessità che venga disposta la conversione della sanzione comminata al ricorrente dall'autorità straniera con la misura dell'arresto prevista nel nostro ordinamento per il reato del quale è stata accertata la responsabilità dell'interessato, traendo da tale mancanza la nullità della pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r) prevede che si debba rifiutare la consegna quando il mandato di arresto risulti emesso nei confronti del cittadino italiano, o dello straniero radicato nel nostro territorio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010, e la Corte d'appello disponga l'esecuzione della pena nel nostro territorio, conformemente al diritto interno, circostanza che comporta l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato accertato in Italia.
3. Indiscussa, sulla base del contenuto della contestazione difensiva, la comparabilità del caso oggetto del giudizio dell'autorità rumena con la fattispecie di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15, u.p., atteso l'accertamento della consumazione da parte dell'interessato di tre violazioni della stessa specie nell'arco di un anno e sei mesi, si deve rilevare che per tale reato è prevista nel nostro ordinamento la sanzione massima di un anno di arresto.
4. La diversa natura della pena inflitta impone di eseguire la comparazione tra le sanzioni al fine di determinare quella da eseguire nel nostro territorio. In argomento, a fronte della mancanza di una specifica disciplina contenuta nella legge richiamata, non può che valutarsi la particolare finalità del mandato di arresto europeo esecutivo, che si sostanzia in una procedura semplificata per il riconoscimento dell'effetto della sentenza straniera, discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002 (Sez. 6, n. 34587 del 05/07/2013 - dep. 08/08/2013, Sollazzi, Rv. 256132), e richiamarsi il D.Lgs. 7 settembre 2010, n.161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione Quadro
2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
L'art. 10, comma 6, D.Lgs. cit. prevede, nell'ipotesi di incompatibilità tra durata e la natura della sanzione prevista nei due ordinamenti, che la Corte d'appello debba provvedere al suo adattamento secondo il criterio che la pena da eseguire non possa essere minore della sanzione prevista in Italia per reati simili, mentre la sanzione straniera deve agire come limite massimo per l'entità, con esclusione della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
5. Sulla base di tali principi deve adattarsi la pena comminata con la sentenza straniera oggetto del mandato di arresto europeo, nell'arresto nella misura di un anno, che costituisce il limite edittale massimo previsto nel nostro ordinamento, e non può essere superato, per il principio della doverosa compatibilita della pena eseguita nel nostro Stato al diritto interno.
La determinazione, priva di valutazioni di merito per il suo carattere automatico derivante dai limiti edittali del nostro ordinamento, ben può essere eseguita nel corso di questo giudizio.
6. In tal senso, in accoglimento del ricorso, relativo esclusivamente a tale aspetto, deve dichiararsi l'esecutività nel nostro ordinamento della pena dell'arresto nella misura di un anno.
7. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena da scontare in Italia, determinando tale pena in anni uno di arresto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014