Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2011, n. 19052
CASS
Sentenza 11 maggio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di mandato d'arresto europeo, una volta avvenuta la consegna della persona richiesta in esecuzione di un mandato "processuale", la sua successiva sottrazione, consapevole e volontaria, alle misure cautelari disposte per assicurarne la presenza al processo nello Stato straniero, rende irrilevante la circostanza che questo sia stato successivamente celebrato "in absentia" ed impedisce, di conseguenza, l'applicazione della garanzia di cui all'art. 19, comma primo, lett. a), della L. n. 69 del 2005.

In tema di mandato d'arresto europeo, quando la persona richiesta in consegna per l'esecuzione di una sanzione applicata con sentenza contumaciale abbia formulato istanza di esecuzione della pena in Italia, essa è tenuta a manifestare espressamente il suo eventuale interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale. Ne consegue che, in tal caso, la corte d'appello deve procedere alla consegna, apponendo la clausola del rinvio della persona interessata nel nostro Stato, ai fini dell'esecuzione della pena eventualmente applicata all'esito del giudizio rinnovato all'estero. (Nel caso di specie, in cui era stata formalizzata la sola richiesta di scontare la pena in Italia, la Corte ha precisato in motivazione che la richiesta di scontare la pena in Italia è inconciliabile con la contestuale pretesa di un'automatica preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale straniero, a prescindere dalla presenza dell'interessato e dall'osservanza delle norme processuali dello Stato estero). (cfr. Corte di Giustizia U.E., C-306/09, I.B.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2011, n. 19052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19052
    Data del deposito : 11 maggio 2011

    Testo completo