Articolo 7 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 maggio 2005
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Versione
20 febbraio 2021
Art. 7. (Casi di doppia punibilita). 1. L'Italia ((da')) esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale ((, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato)) .
(( 2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. )) 3. ((Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e')) punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima ((...)) inferiore a dodici mesi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) .
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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