(( 2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. )) 3. ((Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e')) punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima ((...)) inferiore a dodici mesi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) .
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.