Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna è carente di interesse ad opporsi all'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in altro Stato dell'Unione Europea deducendo che la stessa è stata emessa all'esito di un processo non equo (nella specie, perché celebrato "in absentia"), se ha chiesto ed ottenuto di espiare la pena in Italia, così implicitamente accettando gli effetti della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 49084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49084 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1880
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 48041/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CZ EO OL, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/10/2013 della corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari dichiarava non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 21/05/2012 dalla Pretura di Carei (Romania) nei confronti del cittadino rumeno NK EO OL, tratto in arresto in Italia con provvedimento poi convalidato nei termini di legge, con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in seguito revocata.
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione alla sentenza definitiva con la quale la Pretura di Carei aveva condannato il NK alla pena di anni due di reclusione per il reato di furto di attrezzatura da pesca e di grano, commesso in Romania nella notte tra l'1 ed il 2/02/2011; come tale reato corrispondesse a quello previsto dal nostro ordinamento di furto aggravato;
ed ancora, come sussistesse una ragione di rifiuto della consegna in quanto lo NK, che aveva chiesto che quella pena fosse eseguita in Italia, conformemente al diritto interno, era risultato stabilmente dimorante nel nostro Paese, con un radicamento reale e non estemporaneo con la realtà del territorio dello Stato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo NK, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. D'Ambrosio Paolo, il quale, formalmente con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, artt. 17, 18 e 19, artt. 730 e 734 c.p.p., per avere la Corte di appello omesso di considerare che vi era una causa ostativa al riconoscimento di quella sentenza di condanna, prevista dalla lett. g) del citato art. 18 e dalla lett. a) del successivo art. 19, per essere stata la stessa emessa in contumacia e senza che l'imputato fosse informato dell'esistenza di quel processo a suo carico;
e per avere la Corte territoriale provveduto ad operare il riconoscimento dell'anzidetta sentenza straniera senza che fosse stata attivata la specifica procedura prevista dai richiamati artt. 730 c.p.p., e segg.. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4. Il motivo del ricorso, nella parte in cui l'interessato si è doluto dell'omessa applicazione della disciplina codicistica del riconoscimento delle sentenze penali straniere di condanna, è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la disposizione dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 comma 1, lett. r) - secondo la quale la richiesta di consegna, contenuta in un mandato di arresto esecutivo, va rifiutata laddove la stessa riguardi un cittadino italiano o un cittadino di altro Paese membro dell'UE, residente ovvero dimorante in Italia (così per effetto della sentenza additiva Corte cost. n. 227 del 2010), nel quale caso la pena va eseguita in Italia conformemente al diritto interno del nostro paese - per un verso esclude che la Corte di appello italiana possa esercitare un potere valutativo discrezionalmente esercitabile in ordine alla eseguibilità nello Stato della condanna;
per altro verso, rappresenta una regolamentazione del tutto peculiare dell'esecuzione della sentenza estera nell'ambito della disciplina interna del MAE, conformata alla riferita decisione-quadro, che è vincolante per gli Stati membri dell'Unione Europea, talché la sentenza estera non deve essere formalmente "riconosciuta", discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla decisione - quadro (così Sez. 6^, n. 46845 del 10/12/2007, Pano, Rv. 238328;
conf. Sez. 6^, n. 7812 del 12/2/2008, Tavano, non mass. sul punto;
Sez. 6^, n. 7813 del 12/02/2008, Finotto, non mass. sul punto).
5. Lo stesso motivo del ricorso, nella parte in cui lo NK si è lamentato del mancato rispetto della norma che prevede una causa di rifiuto per essersi svolto il processo rumeno, definito con la sentenza di condanna, in absentia, senza che fosse stata prevista la possibilità per l'imputato di difendersi, è inammissibile per carenza di interesse.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g) e art. 19, comma 1, lett. a), sono disposizioni chiaramente dirette ad evitare, rispettivamente, la consegna allo Stato richiedente del destinatario del mandato di arresto europeo (laddove risulti che il mandato sia stato emesso per dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile adottata all'esito di un processo non equo), ovvero a condizionare la consegna all'acquisizione di assicurazione circa la possibilità che il soggetto richiesto, dopo la consegna, possa domandare un nuovo processo nello Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo: disposizioni, dunque, della cui inosservanza evidentemente lo NK non ha ragione di dolersi dal momento che egli ha chiesto ed ottenuto che la pena comminata all'estero venga eseguita in Italia, così implicitamente accettando gli effetti di quella decisione.
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013