Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Sussiste il reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto dal secondo comma dell'art. 328 cod. pen. nel comportamento del sindaco che omette di rispondere ad una richiesta a lui rivolta di conoscere il nominativo del funzionario che aveva curato una pratica contro il cui esito era stato proposto ricorso amministrativo, anche se non rientrava nei suoi compiti specifici, sussistendo in capo a lui l'obbligo di segnalazione alla struttura competente, ed anche se non era stata inoltrata da parte del privato una diffida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2003, n. 17645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17645 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1 Dott. Raffaele Leonasi Componente
2 Dott. Ilario Martella "
3 Dott. Nicola Mito "
4 Dott. Carlo Piccininni "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS NT n. il 19.4.1940 a S. Margherita Belice;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19.10.2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Carlo Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Caroleo Grimaldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 19.10.2001 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva condannato NT SS alla pena di L. 400.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p., contestatogli per aver omesso di rispondere a SI SC, che con nota del 20.3.1997 aveva chiesto di conoscere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento relativo al ricorso straordinario da lei proposto avverso due provvedimenti concernenti la concessione di contributi per la ricostruzione di immobili, per i danni cagionati dal terremoto.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il SS, il quale denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sotto diversi profili, ed in particolare: a) per il fatto che la pratica in questione non era di competenza del sindaco, ma della commissione speciale istituita ai sensi dell'art. 5 178/86, e che dalle dichiarazioni rese dal legale dell'ente era emerso che non vi era stata delega nei confronti di alcun funzionario per l'istruttoria della pratica;
b) l'esigenza della SC era stata soddisfatta con la nota del 20.3.1997 (con la quale si era provveduto a comunicarle che la questione era stata curata dal legale del Comune); c) l'istante SC aveva piena conoscenza della situazione, per essere dipendente dell'Ente; d) non vi era stata la diffida ad adempiere, pur normativamente prevista. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In proposito si osserva infatti che il giudice del merito ha correttamente osservato come la SC avesse interesse a conoscere il nome del funzionario del Comune che aveva predisposto la documentazione inoltrata per la decisione del ricorso da lei proposto, attesa la pretesa incompletezza della stessa e tenuto quindi conto delle conseguenze che dalle dette lacune potevano in astratto derivare, e come la prima risposta fosse stata sostanzialmente elusiva poiché inidonea allo scopo indicato, circostanza che per l'appunto aveva dato luogo alla seconda istanza. A questa ulteriore richiesta il Sindaco non ha poi dato corso, e tale comportamento omissivo è stato come presupposto idoneo ad integrare gli estremi del reato contestato.
Si tratta dunque di una valutazione ancorata ai riscontri obiettivi emersi, formulata con criteri di logicità e coerenza, non censurabile sul piano della ragionevolezza e della completezza delle argomentazioni svolte.
Né assumono rilevanza in senso contrario le censure proposte al riguardo dal ricorrente poiché l'eventuale incompetenza del Comune - e quindi del Sindaco - non avrebbe potuto sollevare quest'ultimo - come è stato osservato dal giudice del merito - dall'obbligo di segnalazione alla struttura competente;
la dedotta conoscenza privata delle notizie richieste non inciderebbe comunque sul dovere di risposta da parte del pubblico ufficiale interpellato (nel caso in questione il Sindaco); non è necessario, ai fini della configurabilità del reato in esame, l'invio di una diffida da parte del privato, essendo al contrario sufficiente l'inoltro di una richiesta, come verificatosi nella specie.
Il ricorso va conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle di parte civile, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile in questa fase, che liquida in complessivi 1.300,00 (milletrecento) euro di cui E. 1.250,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 24.2.2003.
Depositato in cancelleria il 14 aprile 2003 .