Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 46845
CASS
Sentenza 10 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione spettante alla Corte di appello in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere esaminata la richiesta di esecuzione della pena in Italia, eventualmente formulata dal cittadino, in quanto nell'ipotesi di mandato d'arresto europeo emesso per finalità sia processuali che esecutive, l'individuazione del luogo di esecuzione della pena (in Italia, o nello Stato membro di emissione) è influenzata dalle indicazioni provenienti dallo stesso interessato. (Fattispecie in cui, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nei confronti di un cittadino italiano condannato con sentenza definitiva, era stata disposta la consegna nonostante egli avesse espressamente formulato la richiesta di espiazione della pena in territorio italiano).

In tema di mandato d'arresto europeo, deve essere rifiutata la consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità richiesto dall'art. 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, allorquando il fatto addebitato alla persona ricercata sia sussumibile nell'ipotesi, non prevista dalla legge italiana come reato, dell'emissione di assegni senza provvista e in difetto di autorizzazione. (Fattispecie in cui, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania per i reati di truffa ed appropriazione indebita, è stata esclusa la fattispecie di truffa richiamata, dall'art. 8, comma primo, lett. v), L. n. 69 del 2005).

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione spettante alla Corte di appello in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, l'esecuzione della sentenza estera riceve una regolamentazione del tutto peculiare, in quanto la stessa non deve essere formalmente riconosciuta, discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002. Ne consegue che, ai fini della formazione di un valido titolo esecutivo, la Corte di appello deve non solo tenere conto dell'opzione esercitata dall'interessato circa il luogo di esecuzione della pena, ma anche ricorrere in via analogica all'applicazione dei criteri fissati dall'art. 735 cod. proc. pen., in conformità alle regole del diritto interno richiamate dalla disposizione di cui all'art. 18, comma primo, lett. r), della legge sopra citata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 46845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46845
    Data del deposito : 10 dicembre 2007

    Testo completo