Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna disposta ai fini dell'esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità rumene, in cui la S.C. ha escluso l'incompatibilità con l'art. 6 C.E.D.U. dell'art. 171 del codice di procedura penale rumeno - che prevede l'obbligatorietà dell'intervento di un difensore per reati le cui pene siano superiori nel massimo a cinque anni di reclusione - sul presupposto che la persona richiesta in consegna era a conoscenza del procedimento penale a suo carico ed aveva già ammesso l'addebito).
Commentari • 3
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2012, n. 25303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25303 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1129
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23080/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI GI, nato ad [...]-Constanta (Romania) il 15/04/1988;
avverso la sentenza emessa il 18-26/04/2012 dalla Corte di Appello di Torino ai sensi della L. 22 aprile 2005 n. 69, artt. 17 e 18;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 2.3.2012 il cittadino rumeno TR GI è stato arrestato da ufficiali di p.g. di Susa per fini di consegna comunitaria, perché attinto da mandato di arresto europeo emesso il 6.6.2011 dal Tribunale rumeno di Harsova per l'esecuzione della condanna alla pena di sei mesi di reclusione infettagli per il reato di lesioni volontarie, punito dall'art. 180 C.P. rumeno, con sentenza del Tribunale di Harsova del 15.4.2008, come modificata dalla sentenza definitiva del Tribunale di quella stessa città del 3.5.2011, che ha convertito nella corrispondente pena detentiva l'originaria pena pecuniaria di 2.500 lei rumeni non eseguita dal TR. L'arresto del TR ("sentito" e non consenziente ad una sua consegna senza formalità) è stato convalidato ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 13 il 5.11.2010 con coeva applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla p.g.. Con la sentenza resa il 26.4.2012 la Corte di Appello di Torino, nel ritenere sussistenti le condizioni di legge proprie della procedura passiva di consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, ha deliberato di rifiutare la consegna del TR alla richiedente autorità giudiziaria rumena, disponendo - giusta subordinata richiesta dello stesso consegnando - l'esecuzione della pena detentiva riportata in Romania dal TR in Italia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art.18, lett. r), come rimodulato con sentenza della Corte Costituzionale
n. 22/2010 (illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di altro Paese membro della U,E. effettivamente e legittimamente residente in territorio italiano). Decisione adottata in base al ritenuto radicamento sociale e familiare del TR in Italia, in cui risiede l'intero suo nucleo familiare, avuto altresì riguardo ai congiunti dati costituiti: dalla disponibilità da parte del TR di una casa in locazione a Susa, dal suo svolgimento di attività lavorativa ancorché precaria, dall'assenza a suo carico di precedenti penali e di pendenze giudiziarie.
Quanto al merito della regiudicanda oggetto del m.a.e, esecutivo rumeno, la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di legittimità della consegna postulati dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 (reato punito anche dalla legge italiana come lesione volontaria: doppia punibilità) ed ha respinto i rilievi del difensore del TR in punto di addotta elusione del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), per asserita violazione dei diritti minimi dell'accusato tutelati dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in rapporto alla natura contumaciale dei due giudizi svoltisi in Romania nei confronti del TR ed al mancato intervento in entrambi tali giudizi di un difensore dell'accusato. Premesso che l'art. 6 CEDU, richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art.18, lett. g), non sancisce come necessaria nel processo penale la presenza di un difensore dell'accusato, che può alternativamente difendersi di persona o per mezzo di un difensore di sua scelta, la Corte territoriale ha osservato che l'art. 171 c.p.p. rumeno rende obbligatoria l'assistenza di un difensore quando la pena prevista per il reato contestato all'imputato sia superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, salvo che lo stesso giudice reputi l'imputato comunque non in grado di difendersi utilmente da solo. Il reato di cui all'art. 180 c.p. rumeno, per il quale il TR è stato condannato in via definitiva dall'A.G. del suo Paese, è punito con pena massima di due anni di reclusione. Sicché l'art. 171 c.p.p. rumeno non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU. Nè i diritti di difesa del TR sono stati violati a causa della natura contumaciale dei giudizi rumeni, situazione che gli consente -come espressamente chiarisce il m.a.e. rumeno del 6.6.2011- di richiedere un nuovo giudizio in praesentia.
2. Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto personale ricorso per cassazione GI TR, delineando i motivi di censura di seguito sintetizzati.
2.1, Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g). La sentenza rumena per la cui esecuzione è stato emesso il m.a.e. non può ritenersi la conseguenza di un processo equo e rispettoso dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 CEDU. Nei due giudizi rumeni il TR non soltanto non è stato presente, non avendo contezza del loro svolgimento, ma non è stato neppure assistito o comunque rappresentato da un difensore (anche di ufficio). L'assenza dell'imputato dal giudizio gli ha precluso la possibilità di difendersi di persona proprio ai sensi dell'art. 171 c.p.p. rumeno, disposizione richiamata dalla stessa sentenza impugnata, ma in concreto resa inefficace dall'assenza dell'imputato ("...è evidente che il TR non sia stato messo nelle condizioni di difendersi da sè, in quanto non informato della pendenza dei procedimenti, ne' di fruire dell'assistenza di un difensore che potesse rappresentarlo").
2.2. Violazione della L. 69/2005, art. 18, lett. v). La sentenza di condanna rumena contiene statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano con particolare riferimento alla garanzia del contraddittorio processuale (art. 111 Cost.) e alla inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato
(art. 24 Cost.) per le ragioni già esposte con il precedente motivo di ricorso (giudizio contumaciale;
mancata assistenza di un difensore). A ciò aggiungendosi che la sentenza del Tribunale di Harsova del 3.5.2011, che ha convertito in pena detentiva l'iniziale pena pecuniaria comminata al TR e da questi non eseguita, opera un "ragguaglio punitivo" contrario al principio di libertà personale dettato dall'art. 13 Cost. In vero, da un lato, l'art. 660 c.p.p. in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria richiede un rigoroso accertamento dell'impossibilità di esazione della somma, soltanto l'insolvibilità del condannato consentendo la conversione della pena in pena alternativa alla detenzione. Da un altro lato la "traslazione compensativa" operata dal giudice rumeno converte un'ammenda di 2500 lei rumeni, pari a circa Euro 570,00, in sei mesi di reclusione in patente contrasto con la L. n. 689 del 1981, art. 102 che individua come parametro di ragguaglio Euro 38,00 al giorno ed Euro 25,00 al giorno in riferimento, rispettivamente, alle sanzioni della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.
3. Il ricorso del TR deve essere rigettato per infondatezza delle censure.
3.1. Correttamente la Corte di Appello di Torino ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), in relazione all'art. 6 CEDU, alla luce della non obbligatorietà della presenza di un difensore dell'accusato in un processo penale stabilita da tale disposizione sovranazionale. Mette conto rimarcare che la natura contumaciale dei due giudizi celebrati in Romania nei confronti del ricorrente non diviene causa di possibile rifiuto della consegna eurocomunitaria, allorché - come già chiarito da questa Corte regolatrice proprio in relazione alla disciplina processuale rumena - l'ordinamento dello Stato emittente il m.a.e. consenta al condannato in absentia di richiedere un nuovo giudizio una volta venuto a conoscenza della decisione di condanna (cfr.: Cass. Sez. 6, 26.11.2009 n. 46224, Prodan, rv. 245452; Cass. Sez. 6, 20.12.2010 n. 45523, Isofache, rv. 248967). Giova al riguardo evidenziare che l'unico profilo di apparente criticità del giudizio di ritenuta compatibilità del ricordato art.171 c.p.p. rumeno (non obbligatorietà dell'intervento di un difensore dell'imputato per reati con pene non superiori ai due anni di reclusione) con il sistema delle garanzie stabilite dall'art. 6 CEDU, vale a dire il profilo della presunta ignoranza da parte del TR della pendenza del procedimento rumeno nei suoi confronti e dei connessi due giudizi svoltisi a suo carico in Romania, non ha ragion d'essere, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso. Come non manca di segnalare la sentenza impugnata, dalla semplice lettura della sentenza rumena emessa il 15.4.2008 dal Tribunale di Harsova, la sola in realtà che si occupa del merito della regiudicanda ascritta al TR (la successiva sentenza del 3.5.2011 dello stesso Tribunale limitandosi a ratificare la dinamica sanzionatoria riveniente dal mancato pagamento nel termine prefissato della sanzione pecuniaria) emerge che: 1) nella fase delle indagini il TR è stato edotto dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico anche per effetto della querela presentata dalla persona offesa dal reato di lesioni da lui commesso;
2) il TR ha ammesso l'addebito, dichiarandosi "dispiaciuto" per il reato commesso (circostanza che, in uno alla sua giovane età, gli è valsa un trattamento sanzionatorie mite, scandito appunto dalla sola pena pecuniaria). Se ne inferisce, allora, che non il ricorrente non può addurre oggi di aver ignorato la pendenza del giudizio penale rumeno, cui si è invece scientemente sottratto, trasferendosi in Italia nel 2008.
Se, per quanto chiarito, deve escludersi l'ipotesi che il processo contumaciale penale violi l'art. 6 della CEDU, rendendo iniquo il giudizio, allorché l'ordinamento dello Stato emittente il m.a.e. contempli istituti processuali volti a garantire la possibilità di un nuovo processo, è agevole osservare che l'impugnata decisione della Corte di Appello di Torino non è incorsa in alcuna violazione del disposto della L. 69/2005, art. 18, lett. g), evocato dal ricorrente. Con l'ulteriore conseguenza della conformità all'art. 6 CEDU della disciplina dettata dall'ari 171 c.p.p. rumeno applicata al ricorrente (reato procedibile senza l'obbligatoria presenza di un difensore non indicato dall'imputato). Disciplina resa vieppiù pertinente nel caso di specie, del resto, dall'ammissione dell'addebito resa dal TR rimarcata dalla sentenza penale di condanna rumena.
3.2. Analoghi esiti valutativi si impongono per il secondo motivo di ricorso, che in verità costituisce mero ripetitivo corollario del primo motivo di doglianza.
Deve solo evidenziarsi che la disciplina della fase esecutiva sanzionatoria, rimessa alla peculiare normativa di ciascuno Stato membro della U.E., non può definirsi per l'ordinamento processuale italiano oggetto di implicita costituzionalizzazione in rapporto all'art. 13 Cost., norma impropriamente evocata in subiecta materia dal ricorrente con riguardo ai criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie non eseguite. Non basta. La sentenza rumena del 3.5.2011 (che ha convertito l'ammenda inflitta al TR nella pena di sei mesi di reclusione, applicando specifiche disposizioni del codice processuale penale rumeno: artt. 63 e 71) ha preso atto - al pari di quanto richiesto nell'ordinamento italiano ex art. 660 c.p.p. - di una situazione di effettiva insolvibilità del TR, resa permanente dal suo volontario abbandono (consapevole del giudizio penale in corso nei suoi confronti) del territorio nazionale rumeno. Nè, a tutto voler concedere, può giudicarsi causa virtualmente ostativa - ex L. 69 del 2005, art. 18, lett. v), - alla esecuzione in Italia, "conformemente al diritto interno italiano" (come prevede la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r, applicato al TR), del mandato di arresto rumeno per ragioni espiative, l'eventuale assenza nell'ordinamento rumeno di misure alternative alla sanzione penale detentiva ovvero di strumenti giudiziali di risocializzazione e rieducazione del condannato (cfr. Cass. Sez. 6, 6.4.2011 n. 16492, Gherca, rv. 250040). Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del TR al pagamento delle spese processuali del presente giudizio. La cancelleria curerà la comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012