Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, è irrilevante ai fini della consegna per l'estero la circostanza della impugnabilità della sentenza di condanna su cui è fondato il m.a.e., quando la stessa sia dotata di forza esecutiva, poiché l'art. 8, par.1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola "esecutività", non certo alla "irrevocabilità" della sentenza. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità francesi, basato su una sentenza di condanna pronunciata in primo grado e non ancora definitiva, in quanto espressamente definita appellabile).
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto. (Fattispecie relativa ad una segnalazione S.I.S. basata su un mandato d'arresto "interno" emesso dalle autorità francesi, sostituito nel corso della procedura di consegna da un m.a.e. fondato sulla sentenza di condanna in primo grado e sul contestuale mandato di arresto emesso dal giudice di prime cure).
Commentari • 8
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Non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto: ciò, però, a condizione che la modifica sia fondata su una emendatio libelli contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la relativa verifica. Corte di Cassazione Sez. VI penale, sentenza 34990 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 16/09/2024 SENTENZA sul …
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La carenza assoluta di motivazione nella sentenza di condanna determina un vizio genetico del mandato di arresto europeo, che pertanto non può trovare esecuzione. Corte di Cassazione sezione II penale Num. 33558 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 07/09/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: BM nato a ** il **/1975 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8/06/2021 la CORTE di APPELLO di FIRENZE rifiutava la consegna alla Repubblica di POLONIA di MB, chiesta con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/01/2012
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 111
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 125/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS UN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/11/2011 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito, per il ricorrente, l'avv. Meineri G., in sostituzione dell'avv. F. Bosco, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna del cittadino italiano UN IS richiesta, con mandato di arresto Europeo, dalle autorità giudiziarie francesi per il suo perseguimento per i reati di falsificazione di documenti amministrativi e detenzione di documenti amministrativi contraffati, con la condizione del suo ritrasferimento nello Stato, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c). La Corte di appello esponeva che la procedura aveva avuto inizio con l'arresto di p.g. del IS il 27 ottobre 2011, sulla base di una segnalazione SIS, relativa ad un mandato di arresto "interno" emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Grande istanza di Nizza in data 1 aprile 2010 per i reati di ricettazione, falsificazione di documenti amministrativi e detenzione ed uso di documenti amministrativi. Il 4 novembre 2011 le autorità francesi trasmettevano il m.a.e., che si fondava sulla sentenza di condanna del 14 ottobre 2011 emessa dal Tribunale di Grande istanza di Nizza, non ancora definitiva, in quanto espressamente definita appellabile, e sul contestuale mandato di arresto emesso dal Tribunale. Nel merito, la Corte di appello riteneva che la sostituzione del titolo interno nel corso della procedura di consegna non costituisse motivo ostativo alla consegna, trattandosi della medesima azione giudiziaria avviata nei confronti del IS che aveva avuto ad epilogo medio tempore la sentenza di condanna, e che comunque la finalità perseguita dalle autorità francesi - il perseguimento del consegnando - non fosse mutata, stante la natura ancora non esecutiva della sentenza di condanna.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il IS, deducendo la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c).
Il ricorrente lamenta che erroneamente il mandato di arresto Europeo sarebbe stato definito processuale, poiché in esso si fa riferimento all'esecuzione della pena, così violando la L. n. 69 del 2005, art.1, in quanto la sentenza di condanna non era ancora irrevocabile.
Inoltre, mentre l'arresto è stato effettuato su un m.a.e. emesso in data 1 aprile 2010, qualificato come "mandato di arresto interno", la pronuncia di consegna si basa su un m.a.e. emesso successivamente in data 31 ottobre 2011. Quindi se il provvedimento era solo interno e non un m.a.e. non poteva essere eseguito l'arresto di p.g., e poi lo stesso essere convalidato.
In ogni caso, una volta iniziata la procedura su un determinato m.a.e., sullo stesso provvedimento doveva essere pronunciata la consegna.
Infine, il m.a.e. del 31 ottobre 2011 era privo di motivazione, in contrasto con la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è inammissibile.
2. La censura con la quale si deduce una sorta di illegittima mutatio libelli da parte delle autorità francesi è manifestamente infondata, posto che non costituisce impedimento alla consegna - e comunque non lede alcun diritto difensivo (dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione) - la circostanza - del tutto fisiologica con l'evolversi del processo in corso nello Stato di emissione - che, prima della udienza della Corte di appello fissata per la decisione sulla consegna, il titolo su cui si fonda la richiesta sia formalmente sostituito dallo Stato di emissione da altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto (cfr. in tema di estradizione, Sez. 6, Sentenza n. 4293 del 12/12/2008, dep. 30/01/2009, Ndoci, Rv. 242643, nel quale il titolo originariamente costituito dalla sentenza di condanna di primo grado era stato sostituito dalla sentenza di condanna emessa nella fase di appello).
3. Del tutto privo di pregio è l'assunto secondo cui la sentenza di condanna non potrebbe costituire titolo per la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 1, perché non ancora irrevocabile. La Corte di appello ha diffusamente spiegato la peculiarità del sistema processuale francese che prevede che con la sentenza di condanna di primo grado ancora appellabile possa essere disposto l'arresto dell'imputato.
Orbene, la natura esecutiva della sentenza in esame (come espressamente indicato nello stesso m.a.e.) rende irrilevante che la stessa sia ancora impugnabile, posto che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, conferisce rilevanza alla sola esecutività, e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza.
Tuttavia, nel caso in esame, va tenuto conto dell'interesse del consegnando a non rinunciare ad un nuovo grado di merito nello Stato membro emittente, che fa sì che il mandato sia parificato dallo Stato di esecuzione ad un mandato di arresto Europeo processuale, con l'apposizione - come è avvenuto nella specie -della speciale condizione prevista a favore del cittadino e del residente dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), (cfr. Corte di giustizia, sent. 21/10/2010, C-306/09, I.B.). In tal senso, il presente caso differisce da altro nel quale questa Corte ha stabilito la natura esecutiva di un m.a.e., basato su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva ed impugnabile soltanto con un gravame straordinario limitato alle sole questioni di diritto (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689). Pertanto correttamente, la Corte di appello ha conferito natura processuale al mandato di arresto in esame.
4. Egual sorte ha la doglianza relativa alla violazione della L. n.69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t). La norma ora citata richiede che il provvedimento cautelare, in base al quale il mandato d'arresto Europeo è stato emesso, e non quest'ultimo, sia motivato. In ogni caso, il mandato di arresto interno si fondava sulla sentenza di condanna che dava ampia motivazione sulle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.
5. Quanto infine alle doglianze relative alla convalida dell'arresto di p.g., va ribadito che avverso la decisione sulla consegna non possono essere formulati motivi di ricorso attinenti all'applicazione della misura cautelare o a qualsiasi altro atto estraneo al giudizio di consegna (tra le tante, Sez. 6, n. 32516 del 22/9/2006, Jagela). La consegna che non è affatto preclusa da eventuali vizi attinenti all'attesto di p.g. o comunque allo status libertatis, che avrebbero dovuto essere fatti valere a suo tempo contro i relativi provvedimenti con apposito ricorso, ex art. 719 cod. proc. pen., come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c., (Sez. 6, n. 7915 del 03/03/2006, Napoletano;
Sez. 6, n. 17918 del 28/04/2009, Bandi).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma stimata equa di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende, curando la cancelleria gli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005 art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012