Versione
14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
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Art. 22. (Ricorso per cassazione). (( 1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale .
2. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1. )) 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro ((dieci)) giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale . L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il ((secondo)) giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia)) .
(( 5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale . Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. )) (( 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'. ))
2. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1. )) 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro ((dieci)) giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale . L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il ((secondo)) giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia)) .
(( 5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale . Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. )) (( 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'. ))
Commentari • 217
- 1. Il legislatore interviene sul mandato di arresto europeo: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2021 · 14.352501
[…] Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 L'art. 18 del d.lgs. n. 10/2021 modifica l'art. 22 della legge n. 69/2005 nei seguenti termini: “1. All'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, […] in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura ovvero qualora, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 22-bis della legge n. 69/2005. […]
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- 1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/08/2024, n. 32675Provvedimento: […] udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO rilevato che il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 10 luglio 2024 e notificata al difensore del consegnando, Avvocato Roberto Craveia, in data 11 luglio 2024 e il successivo 12 luglio a RN GI: sicché il suddetto termine scadeva il 17 luglio per il difensore e il 18 luglio per l'interessato; […]Leggi di più...
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