Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
La presenza del pubblico ministero all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo all'esito della quale, in accoglimento della richiesta da lui avanzata, sia disposta l'applicazione di una misura cautelare, esclude che possa attribuirsi fondamento all'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso dall'indagato per la dedotta impossibilità, da parte della difesa, di prendere previa visione degli atti a sostegno di detta richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/12/2006
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1700
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 29695/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NE, nato il [...], AC DM, nato il [...] e PR LA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame Milano in data 8 maggio 2006;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di AC NE, AC DM e RE LA, tutti arrestati in flagranza di reato, eccepiva la nullità dell'interrogatorio ex art. 391 c.p.p. per non aver potuto prendere visione degli atti posti dal P.M. a fondamento della richiesta di convalida dell'arresto e della contestuale richiesta di misura cautelare;
chiedeva perciò declaratoria d'inefficacia della misura cautelare custodiale effettivamente applicata.
Il G.I.P. respingeva la richiesta, e contro l'ordinanza appellavano gli indagati ex art. 310 c.p.. Il Tribunale del riesame respingeva il gravame, osservando che la situazione prodromica all'interrogatorio di convalida divergeva da quella dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. In tale ultimo caso la misura cautelare veniva applicata senza alcun preventivo contraddittorio, mentre nel caso di misura successiva all'arresto, l'udienza di convalida conteneva elementi di contraddittorio idonei ad informare l'indagato dell'addebito.
Contro l'ordinanza ricorrono gli indagati a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 293 c.p.p., comma 3, art. 391 c.p.p. e art. 111 Cost.. Osservano i ricorrenti che questa Sezione,
con sentenza 23 febbraio 2006 n. 10492, ha ritenuto equipollenti l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e quello in sede di convalida ex art. 391 c.p.p., comma 3, sicché l'impossibilità per il difensore dell'arrestato di accedere agli atti sui quali si fonda la richiesta di misura cautelare determinerebbe una violazione del diritto di difesa, con nullità dell'interrogatorio dell'arrestato e perdita d'efficacia della misura cautelare eventualmente applicata. Il ricorso non è fondato.
Questa Sezione si è pronunciata sulla materia di che trattasi dapprima con sentenza 3113 del 9 luglio 2004, imp. Cernica, nella quale affermò che "nell'ipotesi in cui l'ordinanza cautelare sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art.391 c.p.p., di talché l'interrogatorio dell'indagato precede e non segue l'applicazione della cautela, nessun deposito precedente ad esso è concepibile, ne' alcuna lesione del diritto della difesa ad essere informata si può verificare, attesa la contestualità procedimentale dell'enunciazione, da parte del P.M., dei motivi dell'arresto o del fermo, dell'illustrazione delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio - le cui regole, ai sensi dell'art. 65 c.p.p. - impongono la comunicazione degli elementi a carico e, infine, dell'audizione del difensore, che dunque è abilitato a interloquire cognita causa in merito alla domanda cautelare".
Questa impostazione mira a garantire il diritto dell'arrestato all'informazione e alla conseguente effettiva difesa, pur senza appesantire il procedimento di convalida con adempimenti formali, come il deposito e la connessa facoltà di estrarre copie, che potrebbero in concreto rivelarsi incompatibili con i ristrettissimi termini di garanzia che lo caratterizzano.
La sentenza n. 10492 del 2006, più volte citata dal ricorrente, esamina il caso dell'udienza di convalida e contestuale richiesta di misura cautelare tenutasi in assenza del P.M., rilevando che tale assenza, pur legittima, può determinare l'irragionevole lesione del diritto alla difesa, privandola del diritto al contraddittorio che invece sarebbe stato realizzato con la presenza dell'organo dell'accusa. Entrambe le pronunce, al di là della specificità dei casi esaminati,si ispirano alla necessità di garantire concretamente il diritto di difesa, verificando la compiuta informazione dell'arrestato e la sua possibilità di contraddire "cognita causa" alla richiesta cautelare. Tale verifica prescinde da qualsiasi formalità particolare, peraltro non prevista dalla legge, e può consistere in qualsiasi circostanza di fatto che consenta all'arrestato la propria consapevole difesa. Tra tali circostanze la stessa sentenza n. 10492 del 2006 ha esplicitamente annoverato la presenza del P.M. all'udienza, perché idonea di per sè a garantire l'informazione e il contraddittorio. Allo stato, la Corte non ha motivi per discostarsi da tale insegnamento, al quale aderisce, e che comporta il rigetto del ricorso. Nel caso di specie, infatti, il P.M. era presente in udienza, e tanto basta a considerare soddisfatte le esigenze di difesa dell'arrestato rispetto alla contestuale domanda cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007