Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro.
Commentario • 1
- 1. MAE ineseguito, va riconosciuta sentenza UE? (Cass. 8439/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2014, n. 20527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20527 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
EN 27 205 27 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA FRANCESCO IPPOLITO Dott. N. - Consigliere - 9.11 GUGLIELMO LEO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO Dott. N. 17441/2014 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VATRA' CATALIN N. IL 27/11/1973 avverso la sentenza n. 1/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del 28/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. OSCAR CEDRANGOLO, el he concluso per l'inammissibilitàper l'inammissbilità del ricorso. Udit i difensor Avv.; Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2014 la Corte d'appello di Messina, a seguito dell'arresto provvisorio operato in data 14 febbraio 2014, ha rigettato la richiesta di consegna di Vatrà Catalin all'Autorità giudiziaria rumena per l'esecuzione di un m.a.e. emesso in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni nove di reclusione, pronunziata dal Tribunale di Iasi in data 13 ottobre 2011 per il reato di rapina (ex art. 211 del codice penale rumeno), e poi confermata dalla locale Corte d'appello. Ritenuta la sussistenza della causa di rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, la Corte distrettuale ha disposto l'esecuzione della pena di anni nove di reclusione nei confronti del Vatrà, detratta la custodia cautelare fin qui sofferta.
2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione il Vatrà Catalin, deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 17, comma 5, della I. n. 69/2005, in quanto, sebbene la Corte d'appello abbia rifiutato la consegna, consentendo in tal modo di scontare la pena nel territorio italiano, la Corte d'appello ha ritenuto di non revocare la misura cautelare applicata. La decisione quadro 2002/584/GAI, peraltro, prevede che la persona da consegnare possa essere posta in stato di libertà e la stessa legge n. 69/2005 distingue la decisione sugli aspetti cautelari da quelli inerenti la consegna, tanto che può essere consegnata allo Stato emittente anche una persona a piede libero.
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. r), della I. n. 69/2005 ed all'art. 735 c.p.p., in quanto, pur riconoscendo l'eccessività della pena inflitta per il reato commesso rispetto ai parametri previsti nell'ordinamento italiano, la Corte d'appello ha mantenuto ed applicato la pena determinata secondo i parametri dell'autorità straniera, anziché procedere alla sua rideterminazione in virtù dei criteri fissati dall'art. 735 c.p.p., in conformità alle regole del diritto interno. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati. ли 4. Infondata, in primo luogo, deve ritenersi la doglianza incentrata sulla pretesa violazione dell'art. 17, comma 5, della L. n. 69/2005, ove si consideri la regula iuris da questa Suprema Corte enunciata (Sez. 6, n. 17960 del 17/04/2013, dep. 18/04/2013, Rv. 2551699), secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non deve provvedere alla revoca della misura cautelare a suo tempo applicata all'interessato, che mantiene la sua efficacia per consentire l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna straniera. Valutazione, questa, che la Corte territoriale potrà eventualmente modificare, qualora dovesse ravvisare, nelle more, la presenza di cause ostative al riconoscimento a norma dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, avuto riguardo alle considerazioni che più avanti si avrà modo di esprimere in questa Sede (v., infra, i parr. 5 e 6).
5. Fondato, di contro, deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da quelle in ricorso enunciate, il secondo motivo di doglianza ivi prospettato, dovendosi al riguardo considerare che con il D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Tale strumento normativo, entrato in vigore tra gli Stati membri dell'U.E. il 5 dicembre 2011, è stato recepito anche nell'ordinamento rumeno a decorrere dal 26 dicembre 2013 (L. n. 300/2013) ed è pertanto applicabile nelle relazioni intergiurisdizionali fra le competenti autorità del nostro Paese e quelle della Romania. Esso mira ad aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persone condannate (considerandum n. 9) ed ha, pertanto, la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. In tal senso, infatti, il considerandum n. 17 ha cura di precisare che, "laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali". Me 2 La genesi di tale strumento di diritto derivato va ricercata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2000 conformemente alle conclusioni di Tampere, ove si prevedeva la necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16). L'ambito applicativo dell'istituto del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (e ratificata in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334), sia con quello della Decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI. Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (ex artt. 5, comma 4, e 10, comma 4, del D. Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa. Nei rapporti fra gli Stati membri dell'U.E. che hanno attuato la Decisione quadro 2008/909/GAI, le corrispondenti disposizioni della su citata Convenzione di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell'art. 26 della pertinente Decisione quadro e dell'art. 25 del su citato D. Lgs. . Per quel che attiene, in particolare, al rapporto con la procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, occorre considerare il disposto di cui all'art. 24 del D. Lgs n. 161/2010, che estende l'applicazione del nuovo meccanismo procedurale ivi regolato alle ipotesi "affini" di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dagli artt. 18, comma 1, lett. r) e 19, comma 1, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69. La nuova disciplina normativa, infatti, si propone di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, con specifico riferimento alle evenienze della consegna in executivis (che è quella che viene in rilievo, giustappunto, nel caso in esame) e della consegna per finalità processuali dei cittadini e dei residenti in Italia, rispettivamente disciplinate ex artt. 18, lett. r), e 19, comma 1, lett. c), della su citata L. n. 69/2005. In tal senso, sulla base della regola di principio enunciata nel considerandum n. 12 e, soprattutto, della disposizione dettata dall'art. 25 della Decisione quadro 3 Me 2008/909/GAI, il cui contenuto si riferisce esplicitamente all'ipotesi della esecuzione delle pene a seguito di un m.a.e., può ricavarsi la generale regola di riparto secondo cui "fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione". Entro tale prospettiva, dunque, viene a collocarsi la norma di attuazione fissata dall'art. 24, comma 1, del D. Lgs. in oggetto, laddove si estende l'applicazione della nuova procedura di mutuo riconoscimento nell'esecuzione delle sentenze definitive di condanna alle fattispecie previste dagli artt. 18, comma 1, lett. r) e 19, comma 1, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69. Si tratta, come è noto, dell'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano, ovvero un residente o dimorante nel territorio italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 227/2010), che dovrebbe essere consegnato ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto europeo emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato. Nel primo caso, è consentito alla Corte d'appello di rifiutare la consegna purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;
nel secondo caso, invece, è possibile condizionare la consegna alla condizione che la persona, una volta processata ed, eventualmente, condannata, sia rinviata in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza Ne discende che la procedura del riconoscimento della sentenza da parte della Corte d'appello si rende necessaria, a norma dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 161/2010, nei casi specificamente previsti dagli artt. 18, comma 1, lett. r) e 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69. Ne consegue, ancora, che nelle evenienze or ora menzionate dovranno applicarsi, in quanto compatibili con il contenuto e le finalità dell'assetto normativo precedentemente delineato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI, le forme e i meccanismi procedimentali previsti dal D. Lgs. n. 161/2010, colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative, atteso che né la legge sul mandato d'arresto europeo, né la correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di ли riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento giuridico. Vengono in rilievo, in particolare, non solo gli apprezzamenti in merito alla sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, ma anche le verifiche inerenti ai criteri di compatibilità della pena ed ai motivi di rifiuto specificamente indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di cui agli artt. 10, 11 e 13 del D. Lgs. n. 161/2010, oltre al vaglio delle modalità di esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16-17) ed alle implicazioni riconnesse all'eventuale applicazione del principio di specialità (art. 18). Valutazioni, queste, che la Corte territoriale ha già in parte espresso laddove si è pronunziata in merito al profilo di compatibilità della pena irrogata nella sentenza straniera, al requisito della doppia incriminabilità e a quello di equità del processo a norma dell'art. 18, lett. g), della L. n. 69/2005 - ma che il mutato quadro normativo impone di allargare sul più ampio orizzonte delle condizioni, dei presupposti e dei motivi ostativi contemplati nelle su citate disposizioni del D. Lgs. n. 161/2010, richiedendone, evidentemente, una complessiva operazione di "rilettura", anche, se del caso, attraverso il ricorso alla procedura di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, sì come espressamente introdotta e regolata nell'art. 13 comma 2, del su menzionato D. Lgs. . Al riguardo, inoltre, giova rilevare che, ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non è sufficiente limitarsi alla mera indicazione che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorre sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento viene effettuato, tenuto conto, in particolare, della eventualità di un riconoscimento parziale (ex art. 10, comma 3), ovvero delle possibili conseguenze legate, ad es., alle preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art.
4 - bis Ord. Pen.. 6. Si tratta, dunque, di forme alternative di riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna di uno Stato membro, in quanto connotate dalle medesime finalità rieducative, ed in parte regolate dalla medesima disciplina normativa, ma originate da un diverso atto di impulso procedimentale, che ne determina anche una diversa "canalizzazione" ed un'autonoma progressione: la richiesta di consegna nell'ambito della procedura legata all'emissione del m.a.e., in un caso, la procedura di trasmissione all'estero, ovvero dall'estero (ex artt. 4 ss. del D. Lgs. n. 161/2010), nell'altro caso. Ciò comporta, peraltro, l'ulteriore conseguenza che, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo su citato, dovrà comunque farsi riferimento al regime normativo proprio della procedura di consegna regolata dalla L. n. 5 Ли 69/2005 (arg. ex art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 161/2010), sulla base del quadro di principii sinora delineato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte. Su taluni aspetti delle questioni qui considerate, del resto, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, dep. 30/01/2014, Rv. 258259) ha già avuto modo di pronunziarsi, affermando che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d'appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno impone l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - dall'art. 10, comma quinto, del D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella applicata nello Stato di emissione;
pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). Pertanto, in relazione alle su richiamate ipotesi, così come dal legislatore specificamente individuate, e limitatamente ai rapporti con quegli Stati membri (come la Romania) che hanno recepito nei loro ordinamenti la Decisione quadro 2008/909/GAI, deve applicarsi, ai fini qui considerati, la nuova base giuridica delineata dal D. Lgs. n. 161/2010 e non può venire in rilievo l'insegnamento giurisprudenziale, da questa Suprema Corte tradizionalmente elaborato, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), della L. n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dal D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 16364 del 27/04/2012, dep. 03/05/2012, Rv. 252193). Il principio, più volte affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 34587 del 05/07/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256132), secondo cui la sentenza emessa da uno Stato membro dell'Unione europea non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 731 cod. proc. pen., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002, conserva peraltro la sua attualità nei rapporti con quegli ordinamenti che non hanno ancora recepito il nuovo strumento normativo disciplinato dalla Decisione quadro 2008/909/GAI. ли 7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, affinchè proceda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, alle necessarie verifiche riconnesse all'applicazione del nuovo quadro normativo, uniformandosi ai principii in questa Sede statuiti. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, lì, 14 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesc dr. Gaetano De Amicis He atin DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG 2014MAG 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piela Esposite