Sentenza 10 aprile 2015
Massime • 2
Il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni (art. 605, comma secondo, n. 2 cod. pen.) sia quanto all'elemento oggettivo, poiché, nel primo caso, l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia quanto all'elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell'agente sia diretta sin dall'inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen. opera, in presenza di motivi non esclusivamente personali, a favore degli imputati che non abbiano proposto ricorso per cassazione nel caso di riqualificazione del fatto in un titolo di reato meno grave di quello per cui vi era stata condanna, dovendosi escludere la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 6 CEDU, qualora gli imputati siano stati messi in condizione, nell'ambito dell'intera vicenda processuale, di svolgere le proprie difese in ordine alla predetta riqualificazione. (Fattispecie in cui quest'ultima era stata oggetto di discussione nel giudizio d'appello ed era stata valutata nella sentenza impugnata).
Commentario • 1
- 1. Testimoni trattenuti in caserma: è sequestro di persona (Cass. 36885717)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2015, n. 30971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30971 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 30 9 7 1/ 1 5 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ☐ imposto dalla legge In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1236 Dott. Aniello NAPPI - Presidente- Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - UP - 10/4/2015 Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - R.G.N. 32245/2014 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Consigliere - Dott. Angelo CAPUTO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: F.S. nata a "omissis" S.S. nata a "omissis" il 1. S.A. nato a "omissis", il "omissis" C.M. nato a "omissis" A.G. nato a "omissis" C.G. nato a "omissis" F.P. nato a "omissis" il "omissis" D.B.M. nato a "omissis" "omissis" nonché sul ricorso presentato dal difensore e procuratore speciale della parte civile: B.E.F.A. hato in "omissis" avverso la sentenza del 31/1/2014 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
O S C U R AT A udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del D.B. nonché per il C. limitatamente ai capi G) e H), e per la F. limitatamente ai capi F) G) ed I) ed il rigetto nel resto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. De Arcangelis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento proposto nell'interesse della medesima parte;
udito per il responsabile civile l'avv. Collura, che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile;
uditi per gli imputati gli avv.ti Fusaro, Stefani, Cappelluto, Magri, Mazzacuva, Bartolini, Corini e Bova, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato, nei limiti che di seguito si dirà, la condanna dei sopra rubricati imputati per i reati, come loro rispettivamente contestati, di lesioni gravi e aggravate, ingiurie, violenza privata, tentata costrizione a commettere un reato, perquisizione arbitraria, alcuni dei quali aggravati dal movente razziale, calunnia aggravata, sequestro di persona aggravato, falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico, tutti commessi dagli stessi imputati nella loro qualità di appartenenti al corpo di Polizia Municipale del Comune di Parma e ai danni di B.E.F.A. nonché limitatamente a quelli - A.D. N.V. edi cui ai capi H ed I) - anche o solo ai danni dei minori In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale assolveva invece F.S. F.P. e dai reati di cui ai capi A), H) e 13) ultima parte;
A.G. dagli ultimi due reati menzionati;
C.G. dal reato di cui al capo F), annullava la sentenza di condanna nei suoi confronti per tutti i reati di cui al capo I) e lo condannava invece per quello di cui al capo H) dal quale era stato in precedenza assolto, provvedendo inoltre ad una complessiva rimodulazione delle pene irrogate in prime cure. Infine dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile B. avverso il rigetto da parte del Tribunale della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Comune di Parma. La vicenda riguarda le violente modalità con cui venne effettuato quello che avrebbe dovuto essere nelle intenzioni degli imputati l'arresto del "palo" di uno spacciatore di droga all'interno di un parco di Parma, non rivelatosi come tale in seguito, e che, secondo i giudici di merito, aveva attirato in maniera superficiale le attenzioni degli operanti solo in ragione del suo aspetto. Sempre nella ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, questi veniva bloccato a terra e violentemente percosso dopo che aveva reagito fuggendo al tentativo degli agenti (che operavano in borghese) di O S C U R AT A sottoporlo ad un controllo senza però prima qualificarsi. Successivamente veniva accompagnato presso il comando della Polizia Municipale - e nel tragitto sottoposto ad ulteriori violenze dove veniva illegalmente segregato in camera di sicurezza e foto- - segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti, nonchè sottoposto ad una perquisizione personale degradante oltre che a dileggi a sfondo razziale ed infine rilasciato a fronte dell'evidenza della sua estraneità all'oggetto dell'operazione di polizia, senza che venisse redatto alcun verbale relativo a quello che nella sostanza era stato un arresto. Lo stesso veniva però denunziato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e falsamente ipotizzato al fine di giustificare sia le evidenti lesioni che gli erano state causate, sia la indebita limitazione della sua libertà personale. In tale ottica venivano dunque redatti dagli stessi operanti anche una serie di atti attestanti fatti mai accaduti o nei quali non veniva fatta menzione di alcune fondamentali circostanze che avrebbero rivelato quanto realmente accaduto. Alcune delle imputazioni riguardano invece una vicenda per così dire "minore" ad oggetto l'arbitrario fermo e accompagnamento di alcuni minorenni individuati nel corso della medesima operazione come presunti acquirenti di sostanze stupefacenti, azione che pure aveva richiesto di essere riportata in maniera non veritiera negli atti successivamente redatti.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati ed anche la parte civile.
3. Il ricorso proposto da quest'ultima articola due motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello della parte civile per la mancata presentazione delle sue conclusioni, osservando come la Corte territoriale si sia limitata sul punto a rilevare in maniera generica e apodittica che il difensore del SU non avrebbe specificato le proprie richieste in sede di discussione, senza però a sua volta specificare in cosa sarebbe consistita l'omissione addebitata atteso che oggetto dell'appello era l'accoglimento della domanda di condanna generica anche del responsabile civile in solido con gli imputati al risarcimento del danno rigettata in prime cure. In altri termini la richiesta della parte civile era e non poteva essere altro che quella dell'estensione al suddetto responsabile civile della condanna generica già disposta nei confronti degli imputati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia invece violazione di legge e correlati vizi della motivazione, rilevando come la decisione della Corte territoriale si ponga in contrasto con il principio per cui la revoca della costituzione di parte civile possa essere disposta solo nei casi tassativamente previsti dal secondo comma dell'art. 82 c.p.p., a nulla rilevando la rilevata mancata presentazione di conclusioni scritte, trattandosi di inadempimento che integra una mera irregolarità come contraddittoriamente rilevato dalla stessa sentenza impugnata. O S C U R AT A 4. Il ricorso proposto dai difensori di F.S. all'epoca dei fatti vice-comandante della Polizia Municipale di Parma e funzionario che ha diretto l'operazione esitata nei ז י fatti per cui è processo, si articola in quattro motivi.
4.1 Con i primi due vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione in merito alla valutazione della prova dei reati di calunnia e sequestro di persona.
4.1.1 In proposito si evidenzia l'omessa valutazione delle risultanze che dimostrano come la F. lasciò il comando della Polizia Municipale ben prima che il B. venisse denunziato dai suoi colleghi per resistenza a pubblico ufficiale (come attestato dall'orario in cui venne redatto il verbale ex art. 349 c.p.p.), talchè la stessa non può ritenersi concorrente nel reato di calunnia perpetrato ai danni della persona offesa, tanto più che contraddittoriamente la Corte territoriale l'ha assolta dal concorso nel reato di lesioni riconoscendo come ella non fosse presente nemmeno al momento in cui -per avervi gli operanti bloccarono il citato B. e dunque non fosse a conoscenza partecipato delle effettive modalità con le quali l'azione venne portata a termine.
4.1.2 Né il fatto che l'imputata abbia sottoscritto la comunicazione di notizia di reato del 30 settembre 2008 e il seguito del 2 ottobre 2008 è sufficiente ad affermare la sua consapevolezza dell'eventuale falsità e calunniosità della denuncia (tanto più tenendo conto del principio per cui il reato di cui all'art. 368 c.p. richiede la certa consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte dell'agente), essendosi ella limitata a riportare quanto riferitole dai propri sottoposti e a prendere atto delle lesioni subite dagli agenti F. e S. e specificamente refertate.
4.1.3 Non di meno la tesi dei giudici del merito per cui la falsa attribuzione alla persona offesa del menzionato reato sarebbe stata concertata tra tutti gli imputati, compresa dunque la F. sarebbe frutto di una deriva congetturale smentita dalle risultanze processuali ricordate. E prova ne sia il fatto che proprio dalla CNR del 30 settembre emerge come in una prima comunicazione della sera del 29 la resistenza era stata erroneamente addebitata al vero spacciatore effettivamente arrestato nel corso dell'operazione, aporia che evidenzia come non vi fu per l'appunto alcun concerto e come la F. si limitava a riportare all'autorità giudiziaria le informazioni che le venivano date dai suoi collaboratori. La sentenza avrebbe altresì trascurato il fatto che la F. non incontrò mai il B. presso i locali del comando, come del resto dichiarato anche da quest'ultimo.
4.1.4 Con specifico riguardo al sequestro di persona osserva poi il ricorso come l'imputata non avesse motivi di dubitare del racconto degli agenti intervenuti circa il fatto che avessero fermato il "palo" dello spacciatore, atteso che i sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti all'operazione avevano confermato la segnalazione per cui nel parco operavano alcuni spacciatori di colore e il B. privo di documenti d'identità, alla vista degli agenti si era dato alla fuga, talchè il suo fermo non era e non O S C U R AT A poteva essere considerato arbitrario, né dunque alla F. buò essere addebitato anche solo di non essere intervenuta per far cessare quella che non poteva essere considerata una ingiustificata privazione della libertà. Peraltro carente sarebbe anche l'elemento oggettivo del reato, atteso che il trattenimento del B. si è protratto per il tempo necessario alla sua doverosa identificazione e al chiarimento della sua posizione in ordine all'attività di spaccio nella quale era sembrato in un primo momento coinvolto. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto come la persona offesa solo alle 22 circa e quindi comunque dopo che la F. alle 21.22 aveva - lasciato il comando - fornì indicazioni utili alla sua esatta identificazione riferendo dove avesse lasciato i suoi documenti.
4.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta analoghi vizi con riguardo ai diversi falsi per cui è intervenuta condanna, rilevando come le circostanze narrate negli atti in contestazione o non siano oggettivamente false nel loro nucleo essenziale ovvero non si possa ritenere che si tratti di falsi consapevoli per le ragioni già esposte nei motivi precedenti. Ed in tal senso la motivazione della sentenza avrebbe omesso di occuparsi della prova del dolo dell'imputata, il quale non è in re ipsa una volta accertata l'oggettiva falsità dell'atto, ma necessita di autonomo e specifico accertamento.
4.3 Ulteriori violazioni di legge e vizi di motivazione vengono infine denunziati con il quarto ed ultimo motivo in merito alla commisurazione della pena e alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
5. Il ricorso proposto dai difensori di C.G. articola sei motivi.
5.1 Con i primi tre vengono dedotti errata applicazione della legge penale, violazione di legge e correlati vizi della motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo G).
5.1.1 Sotto un primo profilo il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia ritenuto attribuibile al C. I sequestro del B. solo ipotizzando che egli si fosse potuto rendere conto dell'illiceità del suo trattenimento e per di più soltanto in un secondo momento, evidenziando in tal modo come il giudizio formulato non si sia fondato sulla ritenuta acquisizione della prova certa della sua responsabilità, senza per di più tenere conto delle risultanze processuali in grado di evidenziare come il C. non aveva partecipato alla "cattura" della persona offesa e come, durante il suo trattenimento, si era più volte assentato dal comando.
0. il reato sia stato5.1.2 Sotto altro profilo il ricorrente rileva come al sostanzialmente addebitato a titolo di concorso omissivo in reato commissivo in maniera del tutto apodittica, atteso che la sentenza non ha spiegato le ragioni per cui lo stesso è stato ritenuto in concreto titolare di una posizione di garanzia rilevante ai sensi ed ai fini dell'art. 40 cpv. c.p. O S C U R AT A 5.1.3 Posizione di garanzia la cui configurabilità nel caso di specie il ricorso peraltro esclude, atteso che la stessa non può ritenersi discendere dal generale dovere di impedire la consumazione di reati connesso alla qualifica dell'imputato, pena l'indeterminata estensione del precetto gravante sull'operatore di polizia con corrispondente violazione del principio di legalità; né risulta che l'imputato rivestisse una posizione apicale o comunque sovraordinata rispetto ai presunti concorrenti nel reato o che una qualsiasi disposizione normativa gli attribuisse specifici compiti di protezione nei confronti del soggetto passivo dell'azione criminosa. In definitiva doveva riconoscersi che l'imputato, ammesso e non concesso che egli fosse consapevole dell'illiceità del trattenimento del B. non era titolare di alcun potere impeditivo di condotte tenute da colleghi che gli erano pari in grado e che agivano secondo le direttive impartite dai comuni superiori e dunque non poteva essere ritenuto responsabile di aver omesso di interrompere la consumazione del reato.
5.2 Con il quarto motivo analoghi vi vengono denunciati con riguardo alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo H). In proposito il ricorrente lamenta sostanzialmente il difetto di motivazione da parte della Corte territoriale, che nel rinviare all'esposizione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di primo grado ha dimenticato come dalle stesse il Tribunale abbia invero tratto l'assoluzione dell'imputato. Ed invero la sentenza impugnata avrebbe in ogni caso omesso l'analitica confutazione degli argomenti dispiegati dal giudice di prime cure per giungere alle menzionate conclusioni di cui la giurisprudenza di legittimità onera il giudice d'appello che intenda riformare un verdetto liberatorio. Comunque, lamenta ancora il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei minori persone offese, i quali non hanno attribuito al C. il ruolo di partecipe "attivo” nelle violenze e negli abusi subiti al momento del loro fermo. Ed infatti anche il N. si è dimostrato più propenso a identificare nel piuttosto che nell'imputato l'agente che avrebbe C. colpito con un pugno 1 A. il quale peraltro ha individuato l'autore del comportamento violento nel S.
5.3 Con il quinto motivo ulteriori violazioni di legge vengono dedotte in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub G) ed H). In tal senso il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che l'oramai intangibile riconoscimento della continuazione operato dal Tribunale nei confronti dei C. coimputati non può che giovare anche al senza che rilevi il fatto che egli nel primo grado di giudizio era stato assolto da uno dei reati ritenuti connessi e dunque non aveva usufruito della più favorevole disciplina del cumulo giuridico.
5.4 Con il sesto ed ultimo motivo si lamenta che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato all'imputato le attenuanti generiche già concessegli in primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, peraltro non dando conto O S C U R ATA di tale decisione nel dispositivo, giustificata in motivazione in maniera insufficiente con riguardo alle circostanze favorevoli considerate dal giudice di prime cure.
6. I ricorsi proposti nell'interesse di A.G. S.A. e S.S. con unico atto dal comune difensore articolano quindici motivi.
6.1 Con i primi cinque vengono riproposte le eccezioni processuali già sottoposte alla Corte territoriale con i gravami di merito e da questa rigettate con motivazione ritenuta non conforme a diritto.
6.1.1 In tal senso i ricorrenti lamentano innanzi tutto l'illegittima acquisizione ex art. 234 c.p.p. ed utilizzazione senza il loro consenso degli atti del procedimento disciplinare intentato a loro carico (e soprattutto delle memorie difensive redatte dagli imputati) in quanto lo stesso sarebbe stato avviato dopo che erano insorti indizi di reità nei loro confronti e senza che venissero avvisati della facoltà di non far pervenire gli scritti richiesti e di farsi assistere da un difensore.
6.1.2 In secondo luogo viene dedotta violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata audizione, sia in primo grado che in appello, del dr. P. e del dr. C. in qualità di consulenti in ragione dell'asserita loro incompatibilità conseguente al fatto che già i due professionisti erano stati escussi come testimoni, quando in realtà era in questa veste che non avrebbero potuto essere sentiti, atteso che l'assunzione della qualifica di testimoni è stata posteriore a quella di consulente di parte, risalendo la loro nomina all'udienza preliminare.
6.1.3 Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono violazione di legge rilevando come nella discussione finale in primo grado aveva preso la parola non solo il difensore della parte civile, ma altresì il suo sostituto processuale con la conseguenza che, risultando la suddetta parte rappresentata da due difensori in violazione dell'art. 100 c.p.p., le relative conclusioni dovevano ritenersi come non presentate e la costituzione di parte civile doveva intendersi revocata.
6.1.4 Con il successivo motivo viene lamentata l'illegittimità dell'ordinanza emessa all'udienza dell'8 marzo 2011 dal Tribunale per regolamentare il controesame della parte civile da parte della difesa limitando illegittimamente la stessa nell'esercizio del proprio diritto con conseguente nullità delle prove assunte successivamente all'adozione della suddetta ordinanza.
6.1.5 A conclusione di questo primo gruppo di motivi viene infine eccepita l'illegittimità delle ordinanze con le quali il Tribunale ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale del 5 luglio 2011 e quella di revoca del pronunziato rigetto, nonostante l'impedimento prospettato dal difensore, dovuto a concomitante impegno professionale in altro procedimento con imputato detenuto, dovesse ritenersi legittimo. Non di meno si lamenta l'illegittimità della mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. O S C U R A T A 6.2 Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano invece il difetto di motivazione da parte della Corte territoriale sui rilievi svolti dall'avv. Genovesi con la memoria depositata il 15 novembre 2013 nel giudizio d'appello.
6.3 Con il settimo motivo viene dedotta l'errata applicazione della legge penale con riguardo al reato di cui al capo A).
6.3.1 Sotto un primo profilo viene contestata la qualificazione giuridica di lesioni volontarie accolta dai giudici del merito in luogo di quella di lesioni colpose prospettata dalla difesa, rilevandosi in proposito come anche il capo d'imputazione presuppone che gli operanti abbiano agito credendo che il B. fosse il "palo" dello spacciatore poi effettivamente arrestato. Errore questo caduto sul fatto ed inevitabilmente destinato a ripercuotersi sulla configurabilità del dolo del reato ai sensi dell'art. 47 c.p. Non di meno non può escludersi che gli imputati, stante la distanza a cui si trovavano e vedendo che dopo il suo intervento la persona offesa si era data alla fuga, abbiano ritenuto che il collega F. si fosse regolarmente qualificato, agendo dunque nella convinzione sussistessero i presupposti per bloccare il fuggitivo, la quale, se determinata da un errore rimproverabile, è per l'appunto in grado di determinare esclusivamente una loro responsabilità per il reato di cui all'art. 590 c.p.
6.3.2 Sotto altro profilo viene evidenziato che anche volendo accogliere la tesi accusatoria per cui il F. avrebbe omesso di qualificarsi non per negligenza professionale, ma per disprezzo razziale nei confronti della vittima, solo questi avrebbe agito con dolo, dovendosi quindi ammettere che il comportamento degli altri imputati, ingannati dalla condotta del collega, andrebbe sussunto nello schema dell'art. 48 c.p. Né la condotta del poteva ritenersi oggettivamente prevedibile da parte dei F. ricorrenti, il che escluderebbe altresì la possibilità di configurare un loro concorso colposo nel reato doloso altrui.
6.4 Sempre con riguardo al capo A) con l'ottavo motivo viene denunciato vizio di S.motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della per concorso omissivo, rilevandosi come la Corte territoriale non abbia dimostrato l'effettiva percezione della stessa della condotta dolosa altrui e la sua consapevole omissione dell'azione impeditiva che si rendeva necessaria, peraltro nemmeno precisata in concreto. In tal senso osserva il ricorso come in realtà l'imputata non potesse ritenersi titolare di alcuna particolare posizione di garanzia, avendo agito nell'ambito di una operazione ordinata e costantemente coordinata dai suoi superiori e non potendosi configurare in capo alla medesima un indiscriminato (e indeterminato) obbligo di protezione dei consociati da estendersi perfino alla prevenzione anche dei reati dei suoi colleghi, che peraltro sarebbero stati gravati dal medesimo obbligo.
6.5 Con il nono motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito al reato di cui al capo F), evidenziandosi in proposito l'insussistenza del dolo specifico della contestata calunnia, potendosi O S C U R A T A B. (e addebitare al più ai ricorrenti l'errata qualificazione della condotta tenuta dal cioè la sua fuga) ai sensi dell'art. 337 c.p.
6.6 Con il decimo ed undicesimo motivo i ricorrenti lamentano ulteriore erronea applicazione della legge penale in merito al mancato riconoscimento della scriminante anche solo putativa dell'adempimento di un dovere con riguardo al reato di cui al capo G).
6.6.1 Premesso che la mera presenza degli imputati nei locali del comando della Polizia Municipale è condotta inidonea ad integrare anche solo ai sensi dell'art. 40 cpv c.p. il delitto in questione, ciò che la Corte territoriale non avrebbe considerato è che il SU venne ivi accompagnato non in stato di arresto, bensì ai sensi degli artt. 11 I. n. 191/1978 e 4 T.U.L.P.S. per procedere alla sua identificazione e dunque ivi legittimamente trattenuto per il tempo necessario a tale incombente, comunque inferiore a quello concesso a tale scopo altresì dall'art. 349 c.p.p. Ma anche qualora volesse ritenersi che gli operanti avessero di fatto proceduto ad un vero e proprio arresto, ciò rientrava astrattamente nell'ambito dei poteri attribuiti alla Polizia Municipale in funzione di polizia giudiziaria dal combinato disposto degli artt. 57 comma 2 lett. b) c.p.p. e 5 comma 1 lett. a) I. n. 65/1986, nonchè delle disposizioni del d.P.R. n. 309/1990. In tal senso quella a cui hanno partecipato gli imputati deve essere considerata una normale operazione antidroga nell'ambito della quale gli stessi hanno agito in presenza dei presupposti di legge e adempiendo ai propri dover, senza che rilevi in qualche modo la mancata redazione dei verbali attestanti l'arresto e la B.perquisizione effettuati nei confronti del 6.6.2 L'errore nell'individuazione del B. come concorrente nell'attività di spaccio (di cui gli operanti hanno potuto rendersi conto solo dopo la sua effettiva identificazione), lungi dal compromettere il quadro di legittimità nel cui ambito gli imputati hanno operato, al più comporta la necessità di configurare la menzionata scriminante dell'adempimento del dovere come putativa, integrando una evidente ipotesi erronea di rappresentazione della situazione scriminante, la cui sussistenza deve essere valutata con giudizio ex ante e non ex post come fatto dalla Corte territoriale per escludere ricorressero gli estremi dell'adempimento di un dovere putativo. Qualora dovesse ritenersi che nel compiere il proprio dovere gli imputati abbiano ecceduto, si tratterebbe comunque di eccesso colposo riconducibile alla previsione dell'art. 55 c.p. e dunque irrilevante ai fini della configurabilità del delitto doloso previsto dall'art. 605 c.p.
6.7 Con il dodicesimo motivo viene dedotta l'errata applicazione della legge penale in relazione all'affermata responsabilità degli imputati per i reati di cui al capo I), atteso che non è possibile attribuire agli stessi i falsi ideologici commessi in atti nei quai gli stessi non hanno attestato alcunché per non averli sottoscritti. Ed in tal senso O S C U RATA apodittica sarebbe l'affermazione che la redazione degli stessi sia stata il frutto di concertazione collettiva tra tutti gli imputati al fine di commettere il reato calunnia.
6.8 Con il tredicesimo motivo sempre in riferimento alle imputazioni di falso i ricorrenti ribadiscono come si tratterebbe al più di condotte colpose e dunque penalmente - irrilevanti commesse quale conseguenza dell'errore di fatto iniziale sull'identità del B. comunque nell'adempimento di un dovere putativo.
6.8.1 Non di meno, anche volendo ritenere che i ricorrenti abbiano agito con il dolo necessario per la consumazione dei suddetti reati, la loro condotta sarebbe comunque scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, trovando applicazione il principio del nemo tenetur se detegere sostanziale.
6.8.2 Sotto altro profilo i ricorrenti contestano la qualifica degli atti pubblici oggetto di contestazione nel capo I) come fidefacienti, ad eccetto dell'annotazione a firma del F. nonché come quelli specificamente indicati ai punti 4, 5 e 7 del suddetto capo non possano ritenersi tipici ai sensi dell'art. 479 c.p., atteso che l'unica condotta omissiva ivi punita riguarda la mancata attestazione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, mentre nel caso di specie ciò che viene imputato è l'omessa indicazione della presenza di persone o di attività svolte e comportamenti tenuti.
6.9 Con il quattordicesimo motivo e nell'esclusivo interesse del S. si rileva come la prova della responsabilità di quest'ultimo per i reati di cui al capo H) sia stata illogicamente tratta dalle testimonianze dei minori A. N. e M. nonostante la loro evidente inattendibilità, avendo in tal senso trascurato di considerare che il primo all'esito della sua deposizione è stato deferito per falsa testimonianza;
il terzo è stato ripetutamente ammonito nel corso della sua deposizione, poi rinviata al giorno seguente perché si presentasse munito di difensore perché autore di dichiarazioni auto indizianti e il secondo ha ammesso di aver letto gli articoli di stampa sulla vicenda prima di essere sentito nel corso delle indagini preliminari e si è consultato con gli altri prima di deporre. Deposizione nel corso della quale peraltro ha ammesso di aver taciuto circostanze rilevanti sui fatti a sua conoscenza. Non di meno erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto configurabili i reati di cui al menzionato capo H) avendo il S. operato in esecuzione di una direttiva emessa dalla Procura presso il Tribunale dei minori e comunque l'accompagnamento dei suddetti minori doveva ritenersi legittimamente operato a fini identificativi e ai sensi dell'art. 75 d.P.R n. 309/1990. 6.10 Con il quindicesimo ed ultimo motivo i ricorrenti infine deducono vizi della motivazione in merito alle statuizioni civili. Del tutto ingiustificata sarebbe la liquidazione della provvisionale disposta nel primo grado di giudizio in assenza di accertamenti medico-legali idonei a comprovare l'entità del danno subito dal B. mentre la Corte territoriale avrebbe altrettanto ingiustificatamente svalutato il referto del pronto soccorso, facente fede fino a querela di falso, attestante la reale misura O S C U R A T A delle conseguenze riportate dalla persona offesa e conseguentemente l'interruzione del nesso causale tra le condotte degli imputati e le lesioni riscontrate dal consulente di parte civile.
7. Il ricorso proposto nell'interesse del D.B.M. articola cinque motivi.
7.1 Con il primo motivo vengono dedotti plurimi travisamenti della prova. Con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla consumazione del reato di cui al capo A), il ricorrente lamenta in particolare che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare numerose prove (tra cui le riprese di una telecamera di sicurezza, le informative e le relazioni, il rapporto del coimputato S. le dichiarazioni del coimputato del teste A. e di A.A. ), tutte inequivocabilmente C. convergenti nell'evidenziare come l'imputato non abbia partecipato al fermo del B. in quanto contestualmente impegnato con l'agente C. nell'inseguimento e nell'arresto del menzionato A. Non di meno, nel valutare le dichiarazioni della teste B. come prova a carico la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come nel corso della sua deposizione la stessa teste avesse finito per smentire che uno degli uomini che aveva visto aggredire il B. vestisse un giubbino di jeans, particolare che per l'appunto aveva portato ad identificare uno dei tre con il D.B. Quanto alla dichiarazione della persona offesa per cui a "placcarlo" per primo sarebbe stato l'uomo vestiti tutto di "jeans", la stessa sarebbero frutto di un equivoco, atteso che il S. si è autoaccusato del gesto e questi era vestito di blu, talchè è logico ritenere che, attesa la repentinità dell'azione, il B. possa essere caduto in errore.
7.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito ai reati contestati sub F) ed I), rilevando come gli stessi siano stati attribuiti anche al D.B. sulla base di una mera presunzione priva di alcuna base fattuale. Vero è invece che in alcuno degli atti attraverso cui sarebbe stata commessa la calunnia l'imputato è stato indicato come protagonista dei fatti che si assumono falsamente attestati proprio perché egli rimase estraneo al fermo de B. e dunque a tutto concedere difetterebbe quantomeno la prova della sua consapevolezza che le circostanze esposte nei suddetti atti non corrispondessero al vero. Quanto poi al falso sub 13) la circostanza che i minori soggetti passivi dei reati di cui al capo H) si siano recati spontaneamente al comando è frutto dell'autonoma elaborazione della F. atteso che la stessa non è indicata nella relazione dell'imputato, mentre con riguardo a quello sub 14) ancora una volta da tale relazione emerge come egli non abbia affatto omesso di indicare come presente all'operazione la F.
7.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia analoghi vizi con riguardo all'imputazione di cui al capo G). Sotto un primo profilo viene evidenziata l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 605 c.p. anziché del successivo art. 606, atteso che il sequestro O S C U RA T A di persona è reato doloso e la tesi accolta dai giudici dell'appello per cui la privazione della libertà personale del B. avrebbe acquisito la sostanza del reato contestato solo in un secondo momento si scontra con l'irrilevanza del dolo susseguente. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo spiegato in cosa sarebbe consistita la condotta concorsuale attribuibile all'imputato e quando sarebbe maturato in capo al medesimo il dolo necessario a sostenerla. Infine la sentenza avrebbe omesso di confutare l'obiezione difensiva per cui gli imputati avrebbero agito nella convinzione di adempiere al proprio dovere e in particolare che il D.B. che come detto non aveva partecipato alle concitate fasi del fermo della persona offesa abbia fatto affidamento sulla regolarità del comportamento dei colleghi, atteso che egli si è limitato a guidare la vettura con la quale il B. è stato accompagnato al comando, circostanza insufficiente a far ritenere la sua consapevolezza di eventuali abusi perpetrati ai danni dello stesso da altri nell'ambito di una operazione che aveva portato all'arresto di un "vero" spacciatore.
7.4 Con il quarto ed il quinto motivo vengono dedotti ulteriori errate applicazioni della legge penale e vizi di motivazione in riferimento ai reati contestati al capo H). In tal senso il ricorrente denunzia il difetto assoluto di motivazione da parte della Corte territoriale sul sesto motivo d'appello, rilevando come con esso si fosse evidenziata l'assenza di prova di qualsiasi contributo concorsuale dell'imputato alla consumazione dei suddetti reati, nonché il difetto della sua consapevolezza dell'eventuale irregolarità delle modalità con le quali i propri colleghi avevano eseguito nei confronti dei minori accertamenti che ai suoi occhi, nel contesto dato, non potevano apparire indebiti.
7.5 Con il sesto motivo, infine, il ricorrente lamenta gli stessi vizi in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche, statuizione che non avrebbe tenuto conto degli elementi valorizzati dal giudice di primo per la decisione di segno opposto adottata dal medesimo. C.M. articola otto motivi.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di 8.1 Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione in merito all'effettività del concorso dell'imputato nella causazione al B. della lesione all'occhio, l'unica attribuita dal consulente del pubblico ministero all'azione di terzi e non alla caduta, F. rilevando come il hella sua relazione non abbia escluso di aver urtato accidentalmente al volto la persona offesa, la quale peraltro non ha saputo specificare chi l'abbia colpito, e come il C. nemmeno possa essere ritenuto mero concorrente morale nel reato, non essendo stato accertato in che momento la lesione venne provocata e dunque se ciò avvenne quando egli aveva già raggiunto il B. Sotto altro profilo la motivazione del provvedimento impugnato si fonderebbe, quanto all'effettiva entità della lesione, sulla congetturale svalutazione della diagnosi e della prognosi svolte nell'immediatezza dei fatti al pronto soccorso e sul travisamento delle O S C U RATA conclusioni del citato consulente, che invece concordano, quanto all'assenza della frattura che invece ha poi determinato la necessità di un intervento chirurgico, con A. quanto rilevato dalla dr.ssa Ulteriormente immotivato sarebbe poi il rigetto dell'istanza ex art. 603 c.p.p. di procedere ad una nuova audizione di quest'ultima, finalizzata non già, come ritenuto dalla Corte, ad accertare eventuali gesti di autolesionismo da parte del B. quanto, piuttosto, a risolvere la contraddizione tra risultanze mediche tra loro incompatibili.
8.2 Con il secondo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con riguardo al reato di violenza privata di cui al capo E), il cui autore, secondo la sentenza, sarebbe stato identificato nell'imputato dal B. In tal senso il ricorso evidenzia come i giudici d'appello non avrebbero tenuto conto, sebbene sollecitata sul punto con gravame di merito, di come per la prima volta a dibattimento questi indicò l'autore del reato nell'agente con la felpa a righe, avendolo in precedenza sempre indicato in colui che aveva preso in consegna la sua bicicletta, che pacificamente dalle risultanze processuali emerge essere stato il F. così come sempre il F. era colui che la persona offesa vide al pronto soccorso. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta altresì l'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante razziale fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del teste AL. la cui attendibilità non è stata correttamente valutata alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa e del fatto che nessuna delle altre persone che erano presenti ha udito o visto quanto riferito dal menzionato teste.
8.3 Con il terzo motivo viene contestata la configurabilità del reato di sequestro di persona di cui al capo G), ma soprattutto la sua attribuibilità all'imputato nel difetto assoluto di motivazione sul ruolo concorsuale allo stesso attribuibile e sulle oggettive circostanze che dimostrano invece come egli abbia cercato di affrettare gli adempimenti relativi alla foto-segnalazione del B. e comunque abbia avuto contezza della sua reale identità solo dopo le 22. In ogni caso i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati al più ai sensi dell'art. 606 c.p. ovvero, più correttamente, ai sensi dell'art. 610 c.p. atteso che la compressione della libertà della persona offesa ha riguardato un unico atto del processo di autodeterminazione.
8.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione in merito ai reati di cui al capo H), essendosi sul punto limitata la Corte territoriale a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, nonostante le persone offese non abbiano mai o di aver subito violenza dal dichiarato di essere state perquisite dal C. medesimo.
8.5 Con il quinto motivo e in relazione al reato di calunnia di cui al capo F) viene nuovamente contestato il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, evidenziandosi come la sentenza non spieghi a che titolo l'imputato possa essere ritenuto concorrente nel reato, tanto più che al momento della redazione e della spedizione degli atti che ne sarebbero stati strumento non era presente, né ha prestato O S C U R A T A alcun contributo informativo utile alla loro formazione, mentre le relazioni di servizio considerate decisive dai giudici del merito per provare la configurabilità del reato non sono state contestate come atti attraverso i quali lo stesso sarebbe stato realizzato.
8.6 Analoghe doglianze vengono svolte con il sesto motivo con riguardo ai falsi contestati al capo I). Non di meno quanto alla supposta falsità della CNR del 30 settembre 2008 la motivazione della sentenza sarebbe altresì contraddittoria avendo dato atto che tratta visi di documento corredato dalle sole annotazioni del F. e della S. e formato dalla C. sulla base di quanto riferito esclusivamente dal primo, non comprendendosi dunque a che titolo dovrebbe risponderne il C. Non di meno il ragionamento probatorio seguito dalla Corte sarebbe illogico nella misura in cui la stessa afferma che le relazioni di servizio avrebbero contribuito a formare gli atti falsi, senza considerare che le comunicazioni all'autorità giudiziaria oggetto di contestazione sono state redatte e inviate in data antecedente alle suddette relazioni. I giudici del merito avrebbero poi omesso di rilevare come nella relazione di servizio dell'imputato non si fa cenno alcuno ad una ipotizzata resistenza attiva del B. ma solo alla sua fuga (fatto pacificamente vero per come accertato nel processo), né si attribuiscono le lesioni dallo stesso riportate ad una causa accidentale. Ancora, con riguardo all'ipotizzata falsità della dicitura utilizzata per l'inserimento dei dati della persona offesa nello SPIS, la sentenza avrebbe travisato le emergenze processuali, dalle quali risulta che il suddetto inserimento venne effettuato dall'agente P. su indicazione del collega F.
8.7 Con il settimo motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi della motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando come i giudici territoriali non abbiano preso in considerazione nella loro integralità i parametri oggettivi e soggettivi rilevanti nei confronti dell'imputato ed abbiano per contro valorizzato elementi già integrate le riconosciute aggravanti, valutate dunque in tal senso due volte ai fini della determinazione della pena.
8.8 Con l'ottavo ed ultimo motivo viene infine censurata la motivazione con cui la sentenza ha confermato l'esclusione del responsabile civile Comune di Parma decisa dal Tribunale, nonostante l'operazione nel corso della quale sarebbero stati commessi i reati sia stata ritenuta legittima dalla Corte territoriale e i fatti in contestazione si siano in larga parte svolti all'interno dei locali del comando della Polizia Municipale e durante il servizio di vigilanza di una persona fermata da appartenenti al suddetto corpo.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di F.P. articola sei motivi.
9.1 Con il primo si lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in relazione al reato di cui al capo A). In proposito osserva il ricorrente come all'imputato sia contestato il concorso nel suddetto reato alternativamente a titolo commissivo od omissivo. Sotto questo secondo profilo contesta allora la titolariţa O S C U R A T A da parte del F. di una posizione di garanzia in riferimento alle aggressioni al bene giuridico oggetto di protezione compiute dai propri colleghi a lui non gerarchicamente subordinati. Con riferimento all'ipotesi di concorso diretto, invece, obietta come la sentenza abbia configurato una sorta di responsabilità collettiva ritenendo ingiustificatamente irrilevante, sul piano giuridico, l'accertamento della paternità delle singole condotte che hanno concorso a determinare l'evento lesivo. Ed in proposito la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare nella sua completezza la ricostruzione dei fatti svolta dall'imputato, dalla quale emerge, in maniera incompatibile con le altre risultanze processuali, come egli sostanzialmente non abbia partecipato alla fase del fermo nel corso della quale sarebbero state cagionate al SU le lesioni contestate.
9.2 Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta poi vizi della motivazione con riguardo all'imputazione di cui al capo C), concernente gli illeciti consumati a bordo dell'auto di servizio e nei locali del comando della Polizia Municipale e contestati esclusivamente al F.
9.2.1 In proposito la prova della responsabilità dell'imputato, al di là degli sforzi della Corte di rinvenire inesistenti riscontri in dichiarazioni testimoniali che hanno avuto ad oggetto accadimenti antecedenti a quelli in contestazione, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile senza che la sentenza sia stata in grado di superare le obiezioni in tal senso sviluppate nei motivi d'appello. Quanto agli epiteti a sfondo razziale, i giudici dell'appello avrebbero erroneamente attribuito all A. la fonte dell'accusa, atteso che questi, come puntualmente segnalato con il gravame di merito, non aveva identificato nell'imputato l'autore degli stessi.
9.2.2 E del tutto illogicamente la sentenza avrebbe poi svalutato le spiegazioni offerte dall'imputato in merito all'intenzione sottesa alla dicitura impressa sulla busta contenente gli effetti personali del B. peraltro confortate dagli esiti della deposizione dell A. di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto sul punto, nonostante anch'essa fosse stata evidenziata nell'atto d'appello.
9.2.3 Sempre con il secondo motivo viene poi dedotta l'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 3 I. n. 205/1993, atteso che l'odio razziale non deve caratterizzare il movente interno della condotta criminosa, bensì la finalità esterna di quest'ultima. Ed in tal senso la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire alcuna giustificazione sulla effettiva sussistenza del requisito in oggetto nel caso di specie.
9.3 Con il terzo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti in merito al fatto che, prima di inseguire e bloccare il B. il F. non abbia intimato di fermarsi qualificandosi in maniera idonea, ritenuto presupposto del contestato reato di calunnia. In proposito i giudici del merito avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni del coimputato C. il quale ha invece affermato che vide il collega estrarre il portafogli mostrando presumibilmente al B. il tesserino di riconoscimento, come, O S C U R A T A quelle dello stesso F. il quale ha sempre dichiarato di essere certo che la persona offesa avesse visto il suddetto tesserino e comunque di aver gridato "Fermo Polizia", intimazione peraltro ripetuta poco dopo dall S. Ed in tal senso illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui afferma in maniera congetturale che gli imputati abbiano deliberatamente omesso di qualificarsi in quanto ciò avrebbe reso più agevole sorprendere il presunto "palo". Non meno disancorata dalle risultanze processuali sarebbe poi l'affermazione della calunniosità della denuncia per il reato di M. B. e emerge in maniera resistenza, atteso che dalle deposizioni dei testi inequivocabilmente come il B. sia fuggito e abbia cercato ripetutamente di divincolarsi.
9.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito all'imputazione di cui al capo G). In proposito la sentenza ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come sequestro di persona invece che ai sensi dell'art. 606 c.p. in ragione del difetto della volontà da parte degli imputati di mettere l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, circostanza dedotta dalla mancata redazione di un verbale di arresto o anche solo di una denunzia per il reato di spaccio di stupefacenti per il quale lo stesso sarebbe stato eseguito. In tal senso la Corte avrebbe però erroneamente ed apoditticamente escluso che l'accompagnamento del B. al comando fosse avvenuto non a seguito del suo arresto, ma ai soli fini della sua identificazione ex art. 11 I. n. 191/1978, essendo egli risultato privo di documenti. Accompagnamento che per conforme giurisprudenza può avvenire in maniera coattiva se il soggetto non identificabile si rifiuta opponendo resistenza anche solo passiva e che si è protratto per il tempo strettamente necessario a procedere all'identificazione del B. e alle operazioni inerenti il suo foto- segnalamento, dovendosi escludere dunque che la limitazione della sua libertà personale possa integrare la fattispecie di cui all'art. 605 c.p.
9.5 Con il quinto motivo viene denunciato il travisamento della prova in riferimento ai reati di cui al capo I) avendo la Corte territoriale sostanzialmente ignorato le risultanze processuali comprovanti l'intrinseca veridicità delle circostanze narrate nell'annotazione allegata alla CNR del 30 settembre 2008, di cui peraltro contesta la natura di atto fidefaciente, non trattandosi di atto geneticamente destinato alla prova di fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale con riguardo alle circostanze relative alla B.refertazione dei colleghi coinvolti nel fermo del 9.6 Con il sesto ed ultimo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti in merito alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 10. Nell'interesse di F. S. A. S. C. e C. sono stati proposti motivi nuovi o depositate memorie, con cui vengono stanzialmente ribaditi i temi evidenziati nei rispettivi ricorsi soprattutto con riguardo alla eccepita insussistenza O S C U R A T A o inconfigurabilità a carico dei summenzionati imputati dei reati di sequestro di persona, di quelli di cui al capo H) ove contestato e dei falsi di cui al capo I. In proposito i ricorrenti richiamano però le osservazioni svolte da altra sezione della medesima Corte territoriale nella sentenza (la cui motivazione è stata allegata) con cui è stato deciso l'appello degli originari coimputati F. e V. nei confronti dei quali si era proceduto nelle forme del rito abbreviato, per i quali in ordine ai suindicati reati i giudici territoriali sono giunti a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata. F. ha infine11. Con memoria trasmessa in data 8 aprile 2015 la difesa del invocato l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis c.p. come introdotto dal d. lgs. n. 28/2015 con particolare riferimento ai reati contestati ai capi C) ed H). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito verranno illustrati.
2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con i primi cinque motivi del ricorso presentato nell'interesse degli imputati A. S. le quali S. e sono peraltro infondate o inammissibili.
2.1 Manifestamente infondata è quella proposta con il primo motivo. Ferma l'acquisibilità al processo penale degli atti di procedure amministrative ispettive o di vigilanza (Sez. 6, n. 10996 del 17 febbraio 2010, Vanacore e altro, Rv. 246686), devono ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p. solo quegli atti eventualmente compiuti senza le garanzie previste dal codice di rito dopo l'emergenza di indizi di reato che siano diretti ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, tra i quali certamente non rientrano le memorie difensive inoltrate dai soggetti destinatari dell'inchiesta amministrativa, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state sollecitate dall'autorità inquirente. Peraltro va evidenziato come nemmeno secondo la legge processuale penale la presentazione di memorie da parte dell'indagato deve essere preceduta da qualsiasi tipo di avviso, mentre l'art. 237 c.p.p. prevede come sia comunque consentita l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento - comunque proveniente dall'imputato, con ovvio riferimento a quelli formati fuori dal processo.
2.2 L'eccezione di cui al secondo motivo risulta innanzi tutto generica nella misura in cui i ricorrenti non precisano la decisività delle prove di cui lamentano la mancata assunzione. La stessa risulta altresì infondata. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire come il consulente di parte non sia incompatibile con l'ufficio di testimone, nulla prevedendo in tal senso l'art. 197 c.p.p. (Sez. 5, n. 32045 del 10 giugno 2014,, O S C U R A T A Colombo e altro, Rv. 261652). Posto dunque che i soggetti di cui il ricorrente aveva chiesto la riaudizione nella veste di consulenti tecnici già avevano legittimamente testimoniato nel processo, correttamente la Corte territoriale ha escluso tale possibilità ispirandosi al combinato disposto degli artt. 225 comma 3 e 222 lett. d) c.p.p. Ed infatti il fattore "cronologico" invocato dai ricorrenti è del tutto irrilevante, prevalendo sempre e comunque l'assunzione della qualifica di testimone, l'unica in grado di determinare una incompatibilità prevista dalla legge processuale.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Non è dubbio che la parte civile può partecipare al giudizio con il ministero di un solo difensore e che, laddove l'attività difensiva sia in concreto svolta da due difensori, ciò costituisca una violazione del disposto dell'art. 100 c.p.p. Tale violazione peraltro integra una mera irregolarità, priva di sanzione processuale. Né ha qualche fondamento la tesi dei ricorrenti per cui la partecipazione alla discussione orale sia del difensore della parte civile che del suo sostituto comporti l'inesistenza delle conclusioni scritte comunque depositate dal primo e allegate al verbale d'udienza, adempimento sufficiente ad assolvere la condizione imposta dal secondo comma dell'art. 523 c.p.p. e ad impedire l'effetto revocatorio della costituzione invocato con il motivo di ricorso.
2.4 Inammissibile in quanto generico è poi il quarto motivo. Infatti i ricorrenti, come già avvenuto con l'analoga doglianza proposta con il gravame di merito correttamente ritenuta generica dalla Corte territoriale, non ha precisato in cosa si sarebbero sostanziate le effettive limitazioni imposte dal Tribunale (solo evocate nel ricorso) e soprattutto in quali termini sarebbe stato in concreto impedito alla difesa di porre alle fonti dichiarative le domande necessarie al completamento del suo controesame. Non di meno va osservato che il giudice di prime cure come si evince dal contenuto - dell'ordinanza dibattimentale richiamata dai ricorrenti -ha legittimamente esercitato il potere-dovere specificamente demandatogli dal sesto comma dell'art. 499 c.p.p. di regolare il ricorso alle domande suggestive nel controesame nei limiti in cui le stesse potessero risultare funzionali all'attendibilità della deposizione. Va infatti osservato come dall'espresso divieto contenuto nel terzo comma dell'articolo citato di porre domande suggestive nel corso dell'esame diretto del testimone non può dedursi -come sostanzialmente pretenderebbe il ricorrente - il diritto ad un indiscriminato ricorso alle medesime nel corso del controesame, dovendo, a mente del successivo sesto comma, comunque essere assicurata la genuinità delle risposte e la lealtà dell'esame (in senso lato inteso) del testimone, nonché, soprattutto, rimanendo vietate ai sensi del secondo comma dello stesso articolo le domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte (Sez. 3, n. 7373 del 18 gennaio 2012, B., Rv. 252134).
2.5 Infondato è infine il quinto motivo, atteso che i giudici del merito hanno correttamente fondato il rigetto dell'istanza di rinvio in ragione della mancata precisazione dei motivi per cui il difensore non poteva farsi sostituire in uno dei due O S C U R A T A procedimenti cui non poteva contemporaneamente partecipare, ispirandosi all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte qui condiviso - per cui è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto (ex multis Sez. 3, n. 26408 del 2 maggio 2013, Convertini, Rv. 256294). Quanto invece alla mancata concessione di un termine a difesa al difensore nominato d'ufficio in sostituzione l'eccezione è manifestamente infondata atteso che sono gli stessi ricorrenti ad ammettere come nel caso di specie il giudice non sia tenuto a riconoscere il suddetto termine.
3. Venendo alle altre censure avanzate con i ricorsi degli imputati vanno preliminarmente esaminate quelle relative alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo G) per la loro vocazione estensiva e la loro potenziale ricaduta sulla valutazione dei motivi che concernono la configurabilità del concorso dei singoli imputati nella sua consumazione. In tal senso devono ritenersi parzialmente fondate le C. doglianze avanzate con il terzo motivo dei ricorsi del D.B. e del nonchè con il quarto del ricorso F.
3.1 In proposito deve innanzi tutto osservarsi come sia indubitabile che gli imputati (o quantomeno alcuni di essi) abbiano proceduto ad una illecita limitazione della libertà personale del B. abusando dei propri poteri. In tal senso infondate risultano le doglianze a vario titolo avanzate dei ricorrenti in merito alla titolarità da parte degli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei medesimi poteri coercitivi riconosciuti dal alle altre forze di pubblica sicurezza. Nel caso di specie non si discute infatti di carenza assoluta di tali poteri in capo agli operanti, bensì delle modalità con cui gli stessi sono stati esercitati in concreto. E' dunque del tutto irrilevante la cornice in cui gli imputati hanno agito e il fatto che essi avessero in astratto facoltà di arrestare un soggetto sorpreso nella flagranza di un reato per il quale la legge legittima l'intervento precautelare.
3.2 La Corte territoriale ha poi diffusamente argomentato, attraverso puntuali e coerenti ancoraggi al compendio probatorio di riferimento, sull'insussistenza del presunto errore di fatto in cui sarebbero caduti gli imputati, asseritamente convinti che B. fosse effettivamente il complice dello spacciatore contestualmente arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia.
3.2.1 Le obiezioni svolte dagli imputati e riproposte nei ricorsi si risolvono infatti nell'affermazione che essi non avrebbero dovuto rispondere del reato di sequestro di persona (e secondo alcuni dei ricorrenti di alcuna altra fattispecie correlata alla privazione della libertà del B. per difetto del dolo richiesto per la sua sussistenza, in quanto il loro processo volitivo sarebbe stato in radice viziato da una distorta percezione della realtà, sostanzialmente estrinsecatasi in una sorta di "errore di O S C U R A T A persona", ovvero perché avrebbero agito sotto l'ombrello della scriminante di cui all'art. 51 c.p., eventualmente configurabile nella sua declinazione putativa, sempre in ragione dell'erronea percezione di cui si è detto.
3.2.2 In proposito deve ricordarsi come l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato, consistendo in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base;
mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (ex multis Sez. 6, n. 32329 del 25 giugno 2010, Sakellariou, Rv. 248092).
3.2.3 Nel caso di specie, alla luce degli elementi enucleati dalla motivazione della sentenza, non è in dubbio che sin dall'inizio il B. è stato individuato come il "potenziale" complice dello spacciatore esclusivamente in quanto persona di colore, come tale era il soggetto che nei sopralluoghi effettuati nel parco nei giorni precedenti era stato ritenuto essere tale. In altri termini alcun elemento giustificava la "convinzione" degli operanti che il B. fosse uno spacciatore, non essendo stati acquisiti nel momento in cui hanno agito né pervero successivamente elementi - - idonei ad avvalorarla. Essi hanno "deciso" che si trattava di uno spacciatore e non l'hanno "scambiato" per tale sulla base di dati fattuali idonei a giustificare un presunto errore di percezione.
3.2.4 E' dunque evidente che essi hanno gravemente limitato la libertà personale della persona offesa ben consapevoli di non possedere elementi idonei a giustificare tale azione, ma al preciso scopo di ricercarli, come correttamente ritenuto dai giudici del merito. L'erronea convinzione (ma sarebbe il caso di qualificarla come "intuizione") di trovarsi di fronte ad uno spacciatore è conseguentemente irrilevante, non essendo caduto l'errore sui presupposti eventualmente in grado di giustificare un intervento coercitivo (nemmeno nei confronti di colui che eventualmente si fosse effettivamente rivelato essere il "complice" che si andava cercando), né avendo lo stesso viziato il processo volitivo così come effettivamente sviluppatosi.
3.3 Se sono dunque infondate le censure dei ricorrenti di cui si è dato conto, colgono invece nel segno, come accennato, quelle che contestano la qualificazione del fatto come sequestro di persona aggravato dall'abuso di poteri piuttosto che ai sensi dell'art. 606 c.p.
3.3.1 In proposito va ricordato come, per il tradizionale orientamento di questa Corte, il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (consistente nella privazione della libertà di un soggetto), ma si differenziano per l'elemento soggettivo, che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere O S C U R A T A la persona offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo caso è diretto comunque a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente, sia pure privandola della libertà in maniera illegale (ex multis Sez. 6, n. 23423 del 26 marzo 2010, Giua, Rv. 247383). Di recente si è peraltro rivelato nella giurisprudenza di legittimità anche altro orientamento per cui la fattispecie di cui all'art. 605 si distinguerebbe da quella prevista dal successivo art. 606 c.p. perché, mentre nella prima ipotesi, l'abuso generico dei poteri connessi alle funzioni è un elemento solo circostanziale e quindi occasionale della condotta criminosa, nella seconda ipotesi viene punito proprio l'abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto;
stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto (Sez. 5, n. 11071/15 del 9 ottobre 2014, Solimene e altri, Rv. 262874; Sez. 5, n. 6773/06 del 19 dicembre 2005, Drago ed altri, Rv. 234001).
3.3.2 In realtà i due orientamenti solo apparentemente risultano in contrasto, risultando in qualche modo complementari. Non è infatti in discussione il fatto che entrambe le fattispecie si sostanzino nella privazione della libertà personale del soggetto passivo, condotta nella quale si accentra il disvalore delle due incriminazioni. Ulteriore elemento che le accomuna è il connotato modale che caratterizza tale condotta e cioè l'abuso dei poteri inerenti le funzioni dell'agente, il che consente di affermare che oggetto di tutela in entrambi i casi è altresì l'interesse di natura pubblicistica alla legalità dell'operato dello stesso pubblico ufficiale.
3.3.3 L'elemento che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 606 c.p. rispetto a quella di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere di cui all'art. 605, comma secondo n. 2 c.p. è individuabile nel fatto che l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, come pacificamente si ricava dalla lettera della prima delle due disposizioni citate. Condivisibilmente, dunque, le sentenze D. S. e hanno affermato che la prima fattispecie in esame si distingue dalla seconda già sul piano dell'elemento oggettivo nel senso in precedenza illustrato. Ciò però non esclude che, come invece sostenuto dall'orientamento maggioritario, anche sul versante dell'elemento soggettivo si registri una differenza o, più correttamente, si riveli la specialità dell'art. 606 c.p. Ed infatti per abusare del potere d'arresto è innanzi tutto necessaria la volontà di procedere ad un arresto (pur nell'accezione lata che il termine assume per costante giurisprudenza e dottrina in seno all'incriminazione de qua) e, dunque, quando ad agire sia un ufficiale od un agente di polizia giudiziaria, di compiere un atto che comporta ab origine l'intenzione di mettere il soggetto ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Conclusione che anche in questo caso si ricava agevolmente dalla lettera della norma incriminatrice, che punisce il pubblico ufficiale "che procede ad un arresto". Non rilevano finalità esterne alla fattispecie, al più in grado di caratterizzare il movente del reato, ma è necessario che l'agente abbia voluto effettuare un intervento coercitivo tipico, qualificato come tale O S C U R A T A dalle norme procedurali che lo disciplinano e che contestualmente definiscono altresì la connotazione abusiva delle modalità di esercizio del potere attribuito (o non attribuito) al pubblico ufficiale. Ed in tal senso non può dubitarsi che nello specifico la volontà di effettuare un arresto (in senso proprio inteso) si caratterizza per la sua proiezione verso la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'arrestato.
3.4 Alla luce di quanto fin qui illustrato deve concludersi che, come eccepito nei motivi di ricorso in esame, il fatto contestato agli imputati integri la fattispecie di cui all'art. 606 c.p. e non già quella più grave di cui all'art. 605 comma secondo n. 2 c.p. ritenuta in sentenza.
3.4.1 Ed infatti il B. venne di fatto arrestato nella "ipotizzata" flagranza del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e in palese difetto dei presupposti di legge che avrebbero consentito tale misura, come si evince dalla dinamica dei fatti descritta in sentenza da cui emerge che egli venne fisicamente bloccato, ammanettato, tradotto al comando di polizia municipale, dove subì ispezione corporale e alcuni degli imputati cercarono di fargli confessare il reato che non aveva commesso e dove vennero effettuati i rilievi foto segnaletici e dove infine venne ristretto in una cella di sicurezza in compagnia del "vero" spacciatore fermato nel corso della medesima operazione.
3.4.2 Non è poi in dubbio che gli imputati volessero procedere ad un arresto. Non solo l'intera operazione "antidroga" pianificata dalla F. era finalizzata proprio ad individuare gli spacciatori che erano stati segnalati operare nel parco comunale, ma la stessa si è effettivamente conclusa, come già accennato, con l'effettivo (legittimo) arresto di uno di essi. Non va dimenticato poi che gli imputati hanno operato con modalità che rivelano di per sé l'intenzione di arrestare il B. ritenuto come detto senza alcuna effettiva giustificazione - il "palo" dello spacciatore già fermato.
3.4.3 Dallo stesso inserimento del nominativo della persona offesa nella banca dati delle forze dell'ordine come soggetto identificato per detenzione di stupefacenti emerge un ulteriore conferma del perché il B. venne bloccato e accompagnato al comando e di quale fosse la volontà degli operanti. Né può dubitarsi che gli imputati non abbiano effettuato l'arresto, pur abusando dei propri poteri, con l'intenzione di mettere la persona fermata a disposizione dell'autorità giudiziaria, come per l'appunto evidenzia la sequenza di avvenimenti sopra descritta. Intenzione poi non concretizzatasi solo perché essi, una volta resisi conto del clamoroso abuso perpetrato, hanno preferito non formalizzare l'arresto e rapidamente liberarsi dello "scomodo arrestato" restituendogli la libertà, ma non prima di avergli fatto sottoscrivere un verbale di identificazione dove si è cercato di giustificare l'intera operazione addebitandogli il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3.4.4 Da ultimo va affrontata l'obiezione sollevata con il decimo motivo del ricorso di A. S. e S. e nello stesso quarto motivo del ricorso del F. e cioè O S C U R A T A che in realtà gli operanti non avrebbero effettuato nemmeno un arresto, ma si sarebbero limitati ad effettuare un accompagnamento a fini identificativi. Obiezione la cui infondatezza è già stata implicitamente confutata dalla Corte territoriale laddove ha ricordato che il B. aveva immediatamente riferito dove si trovassero i suoi documenti già al momento in cui venne ammanettato al parco. Circostanza negata dagli imputati (o quantomeno da alcuni di loro), ma che ha trovato preciso riscontro negli accertamenti successivamente eseguiti. Come osservato dai giudici d'appello, anche al di là delle dichiarazioni della persona offesa, è del tutto logico ritenere che effettivamente il giovane avesse declinato le proprie generalità e avesse chiesto di poterle comprovare recuperando i documenti lasciati nel vicino istituto scolastico, atteso che questa era la realtà come poi è stato verificato. Non di meno deve ribadirsi che i fatti esposti in sentenza rivelano come coloro che operarono quel sabato del 2008 vollero effettuare (e di fatto effettuarono) un arresto. Ed a quanto già illustrato in precedenza deve aggiungersi l'eccitazione manifestata dal F. che si fece fotografare con il suo "trofeo", comportamento difficilmente spiegabile se egli avesse proceduto ad un routinario accompagnamento per identificazione piuttosto che al suo "primo" arresto, così come la già ricordata restrizione del B. In cella in compagnia dello spacciatore, scelta operativa anch'essa incompatibile con la mera necessità di identificare la persona offesa.
4. Così riqualificato il fatto di cui al capo G), dello stesso devono rispondere gli imputati F. S. A. F. e D.B. e dunque anche S. C. quelli per cui la questione relativa al titolo di reato configurabile non ha costituito specifico oggetto di censura nei rispettivi ricorsi. Posto infatti che il reato di cui all'art. 606 c.p. è meno grave di quello per cui è stata pronunziata condanna deve applicarsi il disposto di cui al primo comma dell'art. 587 c.p.p. attesa la natura non personale dei motivi proposti sul punto dal D.B. dal C. e dal F. Né può ipotizzarsi a causa della operata riqualificazione una violazione del diritto di difesa degli imputati non ricorrenti sul punto così come configurato dall'art. 6 CEDU, giacchè, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sussiste violazione del diritto di informazione dell'imputato sulla qualificazione giuridica del fatto solo se nell'ambito dell'intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni per svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione (CorteEDU sent. 1 marzo 2001, LO vs. Ungheria, Corte EDU 16 aprile 2002, QU RT vs. Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, DM vs. Francia, Corte EDU 24 giugno 2004, TE vs. Belgio, Corte EDU 24 gennaio 2006, GO e altri vs. Francia e CorteEDU 7 marzo 2006, QU vs. Francia;
Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). In tal senso deve infatti osservarsi come non solo in alcuni dei ricorsi la questione era stata oggetto di specifica prospettazione - talchè anche gli altri ricorrenti erano a conoscenza del fatto O S C U R A T A -che il giudice di legittimità era stato investito della medesima - ma la stessa questione era stata oggetto di discussione nel giudizio d'appello ed affrontata nella sentenza impugnata.
4.1 Quanto alle doglianze svolte nei ricorsi in merito alla configurabilità del concorso dei singoli imputati nel reato di cui al capo G), infondate al limite dell'inammissibilità sono quelle proposte dalla F. La Corte territoriale ha infatti argomentato in maniera tutt'altro che illogica sulle ragioni per cui deve ritenersi che l'imputata sia divenuta consapevole dell'illecita limitazione della libertà personale del B. apparato giustificativo la cui coerenza non viene meno alla luce della disposta riqualificazione del fatto, atteso il menzionato rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 605 e 606 c.p. e la indubbia natura permanente anche del reato configurato da quest'ultima disposizione (in proposito va infatti precisato come la consumazione di quest'ultimo si protragga pacificamente per tutto il tempo dell'illecita limitazione della libertà personale del soggetto passivo). Le obiezioni difensive in parte si esauriscono nella mera riproduzione di quelle già confutate dai giudici dell'appello e in altra parte già hanno avuto risposta in precedenza - così è per quelle relative al presunto errore di persona e all'altrettanto presunta tardività del momento in cui la persona offesa avrebbe fornito indicazioni utili alla sua identificazione, che si risolvono a loro volta nell'assertiva negazione della veridicità di quanto invece riferito dal B. e che non tengono delle considerazioni svolte in proposito dalla sentenza impugnata. Con riguardo infine alla sostenuta contraddittorietà tra l'assoluzione della F. dal reato di cui al capo A) e l'intervenuta condanna per i fatti di cui al capo G) ancora una volta la ricorrente non si confronta con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, né tiene conto della diversa natura dei due delitti contestati.
4.2 Già si è rilevata in precedenza l'infondatezza dei rilievi svolti con il decimo e l'undicesimo motivo del ricorso di S.A. e S. in ordine alla asserita legittimità dell'arresto del B. ed alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., da cui discende altresì l'inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 55 c.p. pure evocata dai ricorrenti. Ed allo stesso modo sono state confutate le obiezioni svolte nel quarto motivo del ricorso di F. per altro verso accolto quanto alla contestazione della qualificazione giuridica del fatto. -4.3 Nello stesso senso a parte l'accoglimento delle censure sulla qualificazione giuridica del fatto - già hanno trovato in parte confutazione le doglianze avanzate con il terzo motivo del ricorso del D.B. il cui contributo concorsuale è stato correttamente configurato dalla Corte territoriale in virtù della sua partecipazione alla fase dell'arresto del B. mentre meramente assertiva risulta l'obiezione fondata sul presunto affidamento dell'imputato nella correttezza del comportamento tenuto dai colleghi.
4.4 Generiche sono invece le censure mosse con il terzo motivo del ricorso del C. anche in questo caso fatte salve quelle relative alla qualificazione giuridica, O S C U R A T A del fatto già ritenute fondate nella parte relativa alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 606 c.p. le quali non si confrontano con le argomentazioni, tutt'altro che illogiche, articolate dalla Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni. Irrilevante è poi che l'imputato abbia avuto contezza della effettiva identità della persona offesa solo in seguito, atteso che, come già si è osservato, la circostanza non ha inciso sull'illiceità dell'intervento coercitivo. Parimenti irrilevante è il fatto che il C. si sia adoperato per affrettare i tempi di foto-segnalazione. A parte che si trattava di adempimento a cui il B. hemmeno avrebbe dovuto essere sottoposto, la successiva eventuale resipiscenza dell'imputato non è certo in grado di elidere la consapevolezza di aver agito in difetto delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale. Manifestamente infondata è infine la pretesa di ulteriore derubricazione del fatto nel reato di violenza privata, atteso che, come già ampiamente rilevato, è la libertà personale del B. ad essere stata limitata e non solo al momento in cui venne bloccato e ammanettato nel parco, ma anche nella fasi successive, giacchè egli è stato trasportato in vinculis al comando della polizia municipale e qui trattenuto contro la sua volontà e senza possibilità di allontanarsi.
4.5 Colgono invece nel segno le censure svolte con il ricorso del C. in merito all'affermazione della sua responsabilità anche per il reato di cui al capo G).
4.5.1 La sentenza infatti si limita sostanzialmente ad ipotizzare la possibilità che egli si fosse reso conto della natura abusiva del trattenimento del B. pur non avendo egli partecipato alla sua cattura o alla sua traduzione presso il comando, né risultando un qualche suo effettivo coinvolgimento nella "gestione" dell'arrestato.
4.5.2 In tal senso non viene in conto come pure ha cercato di sostenere il ricorrente - la delimitazione in astratto dei poteri impeditivi del pubblico ufficiale a fronte delle condotte illecite poste in essere da altri pubblici ufficiali, giacchè dall'assunzione in custodia di una persona discendono specifici obblighi di protezione nei suoi confronti anche in relazione alle condotte che eventualmente vengano perpetrate ai suoi danni da altri soggetti titolari dei medesimi obblighi. Ciò che rileva invece è che in concreto l'affermazione di responsabilità - in assenza di evidenze dirette del concorso anche solo omissivo dell'imputato - è stata fondata esclusivamente sulla (peraltro sporadica) C. presenza del nei locali del comando della polizia municipale nelle ore in cui vi venne trattenuto il B. Non si tratta dunque di rilevare un mero difetto della motivazione posta a sostegno della decisione, bensì di constatare che per stessa ammissione dei giudici dell'appello la piattaforma cognitiva consentirebbe di affermare la colpevolezza dell'imputato soltanto in ragione di un unico dato indiziario dal quale è stato illogicamente ricavato un significato probatorio che non gli è proprio.
4.6 Conclusivamente sul punto deve dunque disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del C. (con conseguente assorbimento del quinto motivo del suo ricorso), mentre nei confronti degli altri imputati del reato sub G), previa O S C U R A T A riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 606 c.p. in accoglimento dei rilievi svolti da alcuni dei ricorrenti in tal senso e rigetto degli altri motivi di ricorso formulati in relazione al suddetto capo, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
5. Proseguendo nell'esame dei ricorsi deve ritenersi inammissibile il sesto motivo del ricorso di A. S. S. e in quanto generico, atteso che è onere del ricorrente precisare in che termini la motivazione non abbia risposto, anche solo implicitamente, ai rilievi contenuti in una memoria depositata nel corso del processo, giacchè la mancata menzione della stessa nella sentenza non è di per sé indice del suo omesso esame, qualora le argomentazioni svolte dal giudice siano idonee a confutare anche le questioni poste con la suddetta memoria. In tal senso il motivo di ricorso risulta dunque privo della necessaria specificità nella misura in cui non precisa quali sarebbero le argomentazioni difensive non affrontate dalla Corte territoriale e che invece con la menzionata memoria le erano state sottoposte, giacchè tutte le questioni elencate nel motivo di ricorso sono state esplicitamente o implicitamente trattate dalla motivazione della sentenza. Va infatti ricordato che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 4 maggio 2011, Schowick, Rv. 250105).
6. Con riguardo al reato di lesioni di cui al capo A) - di cui rispondono tutti gli imputati e il C. sono innanzi tutto manifestamente infondati o generici il salvo la F. settimo e l'ottavo motivo del ricorso di A. S. Già si è detto trattando S. e del capo G) come e perché non sia rilevante il presunto errore evocato dai ricorrenti in ordine all'individuazione del B. come il complice dello spacciatore operante nel parco. Men che meno lo stesso rileva in riferimento al processo volitivo che ha sorretto l'azione che ha causato le lesioni subite dalla persona offesa, atteso che gli imputati hanno operato in difetto di qualsiasi elemento che consenta di qualificare la loro convinzione come un mero errore, senza che peraltro i ricorrenti siano riusciti a spiegare perché, qualora la persona offesa si fosse rivelata a posteriori effettivamente coinvolta nell'attività di spaccio di stupefacenti sol per questo dovrebbero ritenersi legittime le condotte lesive contestate. Peraltro la Corte territoriale ha ampiamente motivato, coerentemente alle risultanze processuali, sul ricorso gratuito alla violenza, O S C U R A T A ben oltre l'esigenza di contrastare la reazione della vittima, motivazione con la quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati. Frutto di mere congetture prive di qualsiasi ancoraggio oggettivo è poi l'obiezione per cui gli imputati avrebbero creduto che il collega F. si fosse regolarmente qualificato prima di esperire un primo tentativo di bloccare il giovane. In realtà anche sul punto la sentenza ha ampiamente illustrato le risultanze processuali che sono state ritenute idonee ad escludere tale eventualità con argomentazioni tutt'altro che illogiche e che in ogni caso il ricorso non ha specificamente confutato evidenziando un ulteriore difetto di correlazione. Quanto poi all'eccepita configurabilità della fattispecie di cui all'art. 48 c.p. si tratta di censura priva di qualsiasi pregio, non comprendendosi quale sarebbe l'inganno dolosamente F. ordito dal ai danni dei colleghi, i quali peraltro, a voler seguire il ragionamento difensivo, si sarebbero lanciati all'inseguimento del B. e lo avrebbero sottoposto ad un violento pestaggio senza nemmeno sapere perché. Se effettivamente dovesse concludersi in tal senso invero la loro responsabilità non solo non sarebbe esclusa, ma addirittura risulterebbe se possibile ben più grave. Generiche sono - infine le lamentele svolte con riguardo alla posizione della S. che correttamente la sentenza ha ritenuto corresponsabile innanzi tutto per aver omesso di esercitare i poteri che discendevano dal suo ruolo di operante più alto in grado nel frangente.
6.1 Sempre in riferimento al reato di cui al capo A) le censure proposte con il primo motivo del ricorso del D.B. sono in parte generiche, in quanto non correlate all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza, e in parte tese a sollecitare una rivisitazione nel merito di un compendio probatorio che i giudici del merito hanno valutato fornendo logica motivazione della stessa e di cui viene proposta semplicemente una lettura soggettivamente orientata e in larga parte assertiva, prospettando in maniera apodittica la decisività di evidenze che sarebbero state trascurate dai giudici dell'appello e la cui rilevanza è stata invece esplicitamente o implicitamente esclusa attraverso la linea argomentativa per l'appunto non compiutamente confutata dal ricorrente.
6.2 Parimenti versati in fatto sono i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso del C. In particolare sono poi manifestamente infondate le obiezioni legate all'inconfigurabilità del concorso morale dell'imputato in un'azione che ha avuto un evidente sviluppo collettivo nel senso che è stata originata dalla comune decisione di ricorrere alla forza per bloccare un inerme cittadino che gli imputati avevano arbitrariamente stabilito dovesse essere uno spacciatore. Meramente congetturali si rivelano poi le obiezioni legate alla segmentazione dell'azione che ha portato alla causazione delle lesioni e all'ipotizzata assenza dell'imputato al momento in cui venne inferto il colpo che determinò quella più grave. Generica infine è la denuncia del travisamento delle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero nella misura in cui il ricorrente non ne precisa la decisività, atteso che la Corte territoriale ha O S C U R A T A fondato le sue conclusioni sull'entità della lesione all'occhio soprattutto su quanto accertato e dichiarato dai medici che lo operarono.
6.3 Quanto poi alle doglianze in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sotto un primo profilo va richiamato il principio a tenore del quale il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064). Sotto un secondo profilo vale, altresì, ricordare che l'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando giudice non possa decidere allo stato degli atti;
il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920).
6.4 Nel caso di cui ci si occupa il ricorrente, nel denunciare la mancata acquisizione della prova che sarebbe dovuta consistere nella riaudizione del sanitario che visitò il B. nell'immediatezza dei fatti non spiega per quale via l'incombente avrebbe potuto influire in modo decisivo sull'esito del processo. In particolare la Corte territoriale ha registrato la contraddizione tra gli esiti della visita effettuata al pronto soccorso e la documentazione relativa alle cure anche chirurgiche cui ha dovuto sottoporsi la persona offesa, nonchè le conclusioni assunte dal consulente tecnico del pubblico ministero, ricomponendo l'apparente discrasia fra i diversi elementi probatori in maniera tutt'altro che illogica o congetturale, atteso che l'unico dato certamente oggettivo e non frutto di valutazioni soggettive è costituito proprio dalla menzionata documentazione, il cui significato può essere messo in discussione esclusivamente sostenendo che le lesioni successivamente rilevate non fossero esistenti al momento della visita e cioè sostenendo che volontariamente o accidentalmente se le sia procurate lo stesso ciò che però il ricorrente ha negato di voler affermare.B.
7. Conclusioni analoghe devono infine essere assunte in relazione al primo motivo del ricorso del F. dalla cui condotta è scaturita l'azione collettiva frutto del contributo e del sostegno di tutti gli imputati presenti e il cui sviluppo unitario, ai fini della configurabilità del suo concorso anche solo sotto il profilo dell'adesione morale ai comportamenti altrui, non può essere segmentato come pretenderebbe il concorrente. Peraltro dalla sentenza emerge come nella sua relazione l'imputato abbia ammesso di essere stato il probabile autore del colpo che raggiunse al volto il B. mentre il suo tentativo di accreditarne la mera accidentalità è stato logicamente ritenuto un mero O S C U R A T A espediente difensivo da parte dei giudici dell'appello alla luce delle dichiarazioni dei testimoni indipendenti sulla dinamica dell'azione.
8. Infondati o inammissibili sono anche i motivi proposti dai ricorrenti condannati per il reato di calunnia di cui al capo F).
8.1 Manifestamente infondate e generiche si rivelano le doglianze proposte con il nono motivo del ricorso di A. S. e S. Va innanzi tutto ribadito come il dolo necessario per la sussistenza del reato di calunnia è quello generico e non quello specifico evocato dai ricorrenti. Ciò non toglie che per integralo sia necessario che l'agente abbia agito con l'intenzione di accusare di un fatto penalmente rilevante colui che sa innocente. Dunque elemento portante dell'elemento soggettivo è l'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato di tale innocenza. In proposito questa Corte ha avuto modo ripetutamente di precisare come non possa ritenersi integrato il dolo quando la falsa incolpazione consegua ad un errore dell'agente circa profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, sempre che, però, tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta e consapevolmente forzata (ex multis Sez. 6, n. 22922 del 23 maggio 2013, P.G. e P.C. in proc. Zanardi, Rv. 256628).
8.2 Alla prima parte di questo principio si ispirano le ulteriori censure dei ricorrenti mentre alla seconda la sentenza, che ha ampiamente motivato sulle ragioni per cui non può ridursi il fatto ad una difettosa interpretazione da parte degli operanti della reazione del B. anche alla luce del complessivo sviluppo della vicenda, del momento in cui intervenne la decisione di denunziarlo per il reato di cui all'art. 337 c.p. (mai prospettato in precedenza, quando ancora gli imputati speravano di rinvenire postumi riscontri del suo coinvolgimento nell'attività di spaccio) e della descrizione nella comunicazione di notizia di reato della dinamica degli accadimenti in maniera consapevolmente non veritiera. Con tale articolato sviluppo argomentativo le censure svolte nel ricorso sostanzialmente non si confrontano, preferendo rilanciare la tesi dell'errata percezione del comportamento della persona offesa, peraltro sostenuta in maniera meramente assertiva e generica.
8.3 Generico è il quinto motivo del ricorso del C. che sostanzialmente evita di confutare il ragionamento probatorio svolto dai giudici dell'appello, che non si sono limitati a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, ma hanno altresì chiarito le ragioni per cui solo l'adesione di tutti coloro che concorsero nell'abuso aveva consentito di realizzare il piano finalizzato alla sua copertura. Quanto poi al fatto che l'imputato non sarebbe stato presente al momento della redazione e della spedizione degli atti attraverso cui il reato è stato commesso, si tratta di circostanza di cui, proprio alla luce della linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale, il ricorrente non ha saputo spiegare la decisività. O S C U R A T A 8.4 Inammissibili sono poi le censure contenute nel terzo motivo del ricorso del F. Già si è detto di come la sentenza, con precisi riferimenti al compendio probatorio di riferimento, abbia logicamente escluso che l'imputato (o qualche suo collega) si fosse qualificato, così implicitamente escludendo l'attendibilità di quanto C. interessatamente riferito dal nella sua relazione. Ed in tal senso il ricorso rivela la sua genericità proprio nella misura in cui non si dedica alla confutazione delle considerazioni svolte dai giudici del merito sul punto. Parimenti generica è l'eccepita illogicità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale sul perché gli imputati -e il F. primo fra tutti preferì non qualificarsi, giacchè la stessa si fonda in - maniera tutt'altro che irragionevole sull'analisi della dinamica complessiva dell'operazione. Quanto poi al fatto che il B. effettivamente fuggì e cercò di divincolarsi, il ricorrente dimentica come tali circostanze non abbiano rilevanza una volta assodato che egli non abbia avuto percezione di trovarsi di fronte a dei pubblici ufficiali e come dunque denunziarlo per il reato di resistenza fosse consapevolmente un arbitrio e ciò anche volendo prescindere dal fatto che il tentativo di divincolarsi è stata logicamente qualificata dai giudici di merito, coerentemente alle risultanze processuali, una mera reazione istintiva ad una inspiegabile aggressione e che la fuga (e cioè la prima presunta reazione che il B. avrebbe posto in essere) di per sé non è comportamento in grado di giustificare gli estremi del reato per cui venne fatta la denuncia calunniosa.
8.5 Per quanto riguarda le doglianze avanzate sul punto con il ricorso della F. deve rilevarsene il difetto di correlazione con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e comunque la manifesta infondatezza. Ed infatti si rivela generica ed assertiva la critica del percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale, la quale, in maniera tutt'altro che congetturale alla luce dell'evidenza disponibile, ha ritenuto che la scelta di denunziare il B. sia stata, come già ricordato, il frutto di un accordo a cui la stessa abbia aderito per coprire gli abusi perpetrati nel corso dell'operazione dalla stessa fortemente voluta. In particolare non può ritenersi manifestamente illogico - giacchè questo e non altro è il parametro della valutazione rimessa a questa Corte l'aver ritenuto che senza la complicità della F. l'idea di denunciare il B. per resistenza a pubblico ufficiale non avrebbe potuto concretizzarsi negli atti formali inviati all'autorità giudiziaria. Né valgono a mettere in discussione la tenuta del ragionamento dei giudici di merito le obiezioni della ricorrente, alcune delle quali invero già hanno trovato precisa confutazione nella motivazione della sentenza. In tal senso la circostanza che la F. si sia allontanata prima della formazione del verbale di identificazione è circostanza irrilevante, atteso che la calunnia si è consumata attraverso le comunicazioni redatte il giorno successivo, mentre il fatto che in quella con cui venne denunciato il vero spacciatore la sera precedente a quest'ultimo fosse stata attribuita la resistenza è stato logicamente valutato come O S C U R A T A sintomatico della successiva maturazione dell'idea di traslare l'accusa sul B. a giustificazione delle lesioni infertegli dopo aver avuto definitiva contezza dell'intenzione espressa dai suoi familiari di proporre una denuncia per quanto accaduto.
8.6 Alla luce di quanto testè osservato infondate e per certi versi inammissibili sono altresì le censure svolte nel secondo motivo del ricorso del D.B. che sostanzialmente discendono dalla ritenuta estraneità dell'imputato all'arresto del B. mentre, come si è già avuto modo di rilevare, la sua partecipazione all'azione è stata motivatamente affermata dalla Corte territoriale.
9. Passando alle imputazioni di falso, manifestamente infondate e generiche sono innanzi tutto le censure svolte con il quinto motivo del ricorso del F.
9.1 Già si è detto dell'intrinseca non corrispondenza al vero della descrizione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto l'arresto del B. correttamente ritenuta dalla Corte territoriale sulla base del principio per cui la falsità in atto pubblico sussiste non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute o non attesta i fatti avvenuti in sua presenza, ma anche quando un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti (Sez. 5, n. 48755 del 4 novembre 2014, P.M. in proc. Kosara, Rv. 261295). E' dunque irrilevante che alcuni degli atti in contestazione contengano la descrizione anche di fatti realmente accaduti una volta che la loro illustrazione sia stata manipolata ed epurata di alcune circostanze determinanti ai fini della loro oggettiva rappresentazione.
9.2 Quanto invece alla inconfigurabilità della contestata aggravante della fidefacienza si tratta di obiezione irrilevante in quanto concernente solo alcuni dei dettagli riportati negli atti oggetto dell'imputazione e dunque, anche laddove dovesse essere ritenuta fondata, risulta inidonea ad escludere la sussistenza dell'aggravante medesima. Ad ogni buon conto è appena il caso di ricordare come · diversamente da quanto domostra di - credere il ricorrente - la condotta tipica ai sensi dell'art. 479 c.p. non si esaurisce in quella di falsa attestazione di fatti come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.
9.3 Non solo. Deve infatti ribadirsi anche il costante insegnamento di questa Corte per cui le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovverosia che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate (Sez. 5, n. 38085 del 5 luglio 2012, Luperi e altri, Rv. 253543). In tal senso limitarsi a riportare gli esiti della refertazione delle lesioni sofferte dai colleghi, così come condizionati dalle dichiarazioni rese dagli stessi ai sanitari che li hanno visitati, senza precisare l'esatta dinamica dei fatti nel cui contesto le stesse vennero causate e ai quali il pubblico ufficiale aveva O S C U R A T A assistito, è certamente una alterazione del contenuto della relazione in grado di integrare l'aggravante in questione. 10. Quanto illustrato al punto che precede è sufficiente per rivelare la manifesta infondatezza delle analoghe doglianze svolte con il tredicesimo motivo del ricorso di S. S. e in merito alla tipicità delle condotte contestate e alla A. configurabilità della menzionata aggravante. Ed analoga valutazione meritano le obiezioni fondate sulla presunta natura colposa della responsabilità eventualmente addebitabile agli imputati, che si fondano sulla già confutata tesi dell'errore di persona e della configurabilità dell'esimente putativa dell'adempimento del dovere. 10.1 Con riguardo invece all'evocazione nello stesso motivo dell'esercizio del diritto di non auto incriminarsi, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (che trova eccezione in un unico precedente rimasto isolato), secondo cui in tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell'atto non può invocare la scriminante di cui all'art. 51 c.p., sub specie del principio nemo tenetur se detegere, per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (ex multis Sez. 5, n. 38085 del 5 luglio 2012, Luperi e altri, Rv. 253545; Sez. 5, n. 8252 del 15 gennaio 2010, Bassi e altro, Rv. 246157). 10.2 Circa le censure svolte con il dodicesimo motivo dello stesso ricorso, per l'affermazione della loro inammissibilità è anche in questo caso sufficiente richiamare quanto osservato in precedenza in ordine alla tenuta della linea argomentativa dei giudici di merito sull'esistenza di un accordo tra tutti coloro che avevano operato l'arresto del B. per rappresentare in maniera distorta l'effettiva dinamica dei fatti al fine di occultare gli abusi perpetrati e la gratuità del pestaggio della persona offesa. Peraltro anche i rilievi contenuti in questo ricorso si limitano sul punto alla generica ed assertiva contestazione della congetturalità del ragionamento della Corte territoriale, senza sviluppare una analitica critica della motivazione della sentenza. 10.4 Analogamente deve concludersi per le doglianze contenute nel terzo motivo del ricorso della F. e nel secondo di quello del D.B. che costituiscono sostanzialmente la replica di quelle avanzate dai due ricorrenti con riguardo all'attribuibilità ai medesimi del reato di calunnia e che sono state confutate in precedenza. In particolare deve ribadirsi come sia tutt'altro che illogico il ragionamento della Corte territoriale, per cui, a prescindere da chi abbia materialmente redatto gli atti di cui si discute, il loro contenuto deve essere attribuito a tutti gli imputati che a diverso titolo concorsero nella consumazione degli abusi commessi sul SU e che necessitavano di trovare una giustificazione di facciata. O S C U R A T A 10.5 E identiche considerazioni devono essere svolte con riguardo alle censure coltivate con il sesto motivo del ricorso del C. (salvo quanto si dirà in seguito con riguardo ad alcuni dei fatti contestati nel capo 13). In particolare, con riguardo all'obiezione per cui le comunicazioni all'autorità giudiziaria precedettero e non seguirono la redazione delle relazioni di servizio, è lo stesso ricorrente a ricordare come alcune invero furono allegate alle prime e comunque va osservato come la sentenza non ha mai affermato il contrario, ma si è limitata a rilevare come il contenuto delle relazioni contribuì ad avvalorare la falsa accusa formulata nei confronti del B. e non già a formare il contenuto della comunicazione di reato. Quanto poi alla asserita veridicità di alcune delle circostanze riportate negli atti di cui si tratta è sufficiente rimandare a quanto osservato rispondendo alle analoghe obiezioni avanzate con il ricorso del Generiche infine sono le doglianze relative all'inserimento dei F. dati del B. nello SPIS che sostanzialmente si limitano a riproporre quelle confutate dai giudici d'appello con specifica motivazione con il cui contenuto sostanzialmente il ricorrente non si è confrontato. 11. Fondate sono invece le censure svolte nel quarto motivo del ricorso del C. in merito alla sua condanna per i reati contestatigli al capo H), dai quali invece in prime cure era stato assolto. 11.1 In proposito è necessario ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679). Principi che questa Corte ha costantemente ribadito dopo il pronunziamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l'altro di precisare che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17 gennaio 2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17 ottobre 2008, Pappalardo, Rv. 242330), giungendo ad affermare l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio" (Sez. 6, n. 49755 del 21 novembre 2012, G., Rv. 253909). In definitiva il giudice d'appello, quando, immutato il materiale, O S C U R A T A probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità. 11.2 Non è dubbio, come eccepito dal ricorrente, che la Corte territoriale non abbia per nulla assolto l'onere di motivazione rinforzata conseguente alla scelta di riformare la pronunzia assolutoria di primo grado, limitandosi per l'appunto a sostituire la propria interpretazione delle risultanze processuali a quella del Tribunale, senza esibirsi nell'analitica confutazione della linea argomentativa che questo aveva seguito per giungere alla conclusione dell'insussistenza della prova di responsabilità dell'imputato facendo riferimento alla contraddittorietà delle testimonianze dei minori soggetti passivi dei reati contestati in merito all'identificazione del C. quale coautore degli stessi. 11.3 Analogamente - sempre in relazione ai reati di cui al capo H) - devono ritenersi fondate le censure svolte nel quattordicesimo motivo del ricorso del S. con il quarto ed il quinto del ricorso del D.B. e con il quarto del ricorso del C. registrandosi i lamentati difetti di motivazione in ordine ai rilievi svolti dagli imputati con i rispettivi gravami di merito per quanto riguarda la loro effettiva responsabilità per i reati contestati nel summenzionato capo. In proposito la sentenza si è limitata infatti a confutare - peraltro con motivazione logica che resiste alle critiche svolte nel ricorso le quali invero si rivelano manifestamente infondate e generiche nella misura in cui si limitano a riproporre la doglianza senza confrontarsi come le argomentazioni dei giudici dell'appello - esclusivamente l'obiezione del S. relativa all'osservanza di una direttiva della Procura dei Minori di Bologna, ma non anche quelle ulteriori proposte con i motivi d'appello. 11.4 Con riguardo al capo H) e in relazione alla posizione dei quattro menzionati ricorrenti, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Annullamento che deve essere esteso con riguardo alla posizione del C. sempre alla luce del tenore dei motivi d'appello proposti nel suo interesse, anche al reato di cui al capo 13) nella parte relativa alla falsità di quanto riportato nella comunicazione del 30 settembre 2008 a proposito dell'accompagnamento dei minori N. A. M. C.12. Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso del in merito all'identificazione del ricorrente come l'autore dei reati di cui al capo E). Ed infatti anche su questo punto la Corte territoriale ha omesso di confutare le obiezioni sollevate con i O S C U R A T A motivi d'appello anche in riferimento al contenuto di specifiche risultanze probatorie non valutate nemmeno implicitamente dai giudici dell'appello. L'accoglimento sotto questo profilo del motivo di ricorso determina l'annullamento con rinvio della sentenza e l'assorbimento delle altre censure avanzate con il medesimo motivo. 13. Infondato e per certi aspetti inammissibile è invece il secondo motivo del ricorso del F. 13.1 Quanto all'aggravante di cui all'art. 3 I. n. 122/1993 deve ribadirsi che questa è configurabile quando la condotta dell'agente si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza (Sez. 5, n. 49694 del 29 ottobre 2009, B. e altri, Rv. 245828), quando cioè l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (Sez. 5, n. 11590 del 28 gennaio 2010, P.G. in proc. Singh, Rv. 246892). In tale prospettiva non assume rilievo la mozione soggettiva dell'agente, ma nel senso che una volta oggettivatasi la finalità in un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine su quest'ultima. In altri termini, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. In definitiva l'aggravante sussiste allorquando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale. Infondate sono dunque le obiezioni sollevate dal ricorrente in merito alle finalità perseguite attraverso il ricorso ad epiteti dall'oggettivo contenuto discriminatorio. 13.2 Quanto alle altre censure è appena il caso di ricordare il carattere oggettivo dell'aggravante in questione e dunque l'irrilevanza dell'identità di chi tra più autori del reato sia stato colui che abbia colorato la propria condotta con atteggiamenti in grado di integrarla e come le dichiarazioni della persona offesa siano sufficienti a fondare la prova a carico dell'imputato, non essendo necessaria l'acquisizione di riscontri specificamente riguardanti tutte le circostanze oggetto del suo racconto ai fini della verifica della loro attendibilità. In tal senso dunque la Corte territoriale ha legittimamente e motivatamente ritenuto quella del B. anche sulle modalità di consumazione dei reati di cui al capo C) in forza di una ampia analisi dei molteplici riscontri che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato nell'ulteriore compendio probatorio di riferimento. O S C U R A T A 14. Inammissibile è anche il quindicesimo ed ultimo motivo del ricorso di A. S. e S. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27 gennaio 2015, D. G., Rv. 263486). 14.1 Inammissibili sono anche le censure relative all'interruzione del nesso causale. La Corte territoriale ha infatti fornito logica spiegazione dell'apparente discrasia rilevata tra quanto accertato al pronto soccorso e la successiva diagnosi svolta dai sanitari che operarono il B. che i ricorrenti si limitano a confutare riproponendo assertivamente la presunta attendibilità degli esiti della prima visita, sollecitando sostanzialmente una rivisitazione del compendio probatorio di riferimento per l'appunto inammissibile in questa sede. 14.2 Quanto ai motivi nuovi proposti nell'interesse dei medesimi ricorrenti, gli stessi rimangono assorbiti dalle considerazioni svolte con riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo G) per la parte in cui non si risolvono nella mera reiterazione delle argomentazioni già svolte con i ricorsi principali. Ed analoghe conclusioni devono rassegnarsi con riguardo ai motivi nuovi proposti dagli altri ricorrenti, rilevandosi l'irrilevanza ai fini del presente giudizio delle valutazioni compiute dalla Corte d'appello e del di Bologna (in diversa composizione) nel procedimento a carico del F. V. 15. Da ultimo deve darsi conto della richiesta proposta dalla difesa del F. con la memoria dell'8 aprile 2015. Anche prescindendo dall'intempestività della stessa (che non è in discussione atteso che il d. lgs. n. 28/2015 è entrato in vigore il 2 aprile 2015) e al fatto che sia stata trasmessa via fax, deve rilevarsi come impregiudicata ogni valutazione sulla possibilità di invocare nel giudizio di legittimità l'esclusione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. della punibilità per particolare tenuità del fatto commesso anteriormente all'introduzione del suddetto articolo la richiesta risulti oltremodo generica, non contenendo nemmeno l'indicazione delle ragioni per cui ricorrerebbero i presupposti normativi per l'operatività dell'esimente in questione. B.16. Venendo al ricorso della parte civile manifestamente infondata è l'eccezione relativa alla mancata notifica alla stessa dei ricorsi degli imputati. Va infatti ricordato che l'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, opzione invero non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 5525/09 del 25 novembre 2008, De Angelis e altro, Rv. 243157; Sez. 2, n. 44960 del O S C U R A T A 30 settembre 2014, Simec Spa e altri, Rv. 260319; Sez. 6, n. 20134 del 14 aprile 2015, Pg in proc. Valotti e altri, Rv. 263397). i 19.1 Colgono invece nel segno le altre doglianze svolte con il ricorso. La valutazione di sostanziale genericità dell'appello della parte civile effettuata dalla Corte territoriale risulta del tutto apodittica, atteso che la sentenza non spiega in cosa consisterebbe il difetto di specificità dell'appello a fronte della natura delle statuizioni civili assunte nel primo grado di giudizio e dell'oggetto della richiesta proposta con l'impugnazione e cioè l'estensione delle medesime anche al responsabile civile, esclusa dal Tribunale con motivazione criticata attraverso il gravame. In definitiva la sentenza non ha ritenuto generici i motivi del gravame, bensì le richieste della parte civile, senza però spiegare in che senso queste non emergerebbero dal contesto dell'atto d'appello, mentre le ulteriori annotazioni in merito all'omessa precisazione delle medesime al momento della discussione non hanno fondamento giuridico oltre a risultare in contraddizione con gli stessi principi affermati dai giudici d'appello circa l'irrilevanza del deposito di conclusioni scritte. E' poi irrilevante invece che la parte civile come eccepito dal difensore del responsabile civile non abbia impugnato anche l'ordinanza emessa all'udienza del 27 gennaio 2014 con cui era stata dichiarata tardiva la memoria di precisazione delle conclusioni. 19.2 Conseguentemente anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna che dovrà decidere sulla richiesta di condanna del responsabile civile avanzata dal B. 19.3 Ed analogo annullamento deve essere infine disposto in accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso del C. in merito all'esclusione della responsabilità civile del Comune di Parma. Ed infatti la Corte territoriale ha in sostanza fondato la propria decisione sul fatto che gli imputati avrebbero agito in violazione dei propri doveri d'ufficio, circostanza di per sé non dirimente ai fini della configurabilità ex art. 2049 c.c. In tal senso è infatti necessario ribadire i consolidati principi stabiliti da questa Corte sul punto per cui la responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze (e perfino per puro interesse personale) ed anche se ha violato gli obblighi a lui imposti (ex multis Sez. 3, n. 40613 del 5 giugno 2013, P. e altro, Rv. 256978). L'eventuale limite alla suddetta responsabilità può rinvenirsi nell'eventualità che il danno costituisca uno sviluppo imprevedibile dello scorretto esercizio delle funzioni pubbliche, ma l'imprevedibilità deve per l'appunto attenere alle conseguenze dell'azione dannosa e non al fatto che quest'ultima venga tenuta, valutazione che viene a monte assorbita da quella sull'occasionalità necessaria (Sez. 6, n. 13799 del 20 gennaio 2015, P.C. in proc. Pinzone, Rv. 262945). O S C U R A T A 20. Devono infine ritenersi assorbiti tutti i motivi proposti dai ricorrenti in merito al trattamento sanzionatorio loro riservato atteso che gli annullamenti disposti comportano inevitabilmente il rinvio per la loro eventuale rideterminazione.
P.Q.M.
C.G.senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Annulla limitatamente al reato di cui al capo G) per non aver commesso il fatto e quanto al capo H) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Qualificato il reato di cui al capo G) ai sensi dell'art. 606 c.p. annulla la sentenza S. impugnata nei confronti di F. S. A. F. C. D.B. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena. C. limitatamente ai reati di cui aiAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di capi E), H) ed 13) ultima parte, nei confronti di D.B. e S. limitatamente al reato di cui al capo H), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame quanto al rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Comune di Parma quale responsabile civile e quanto alla dichiarata inammissibilità dell'appello della parte civile | B. Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati. Così deciso il 10/4/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Aniello Nappi Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERA addi 16 LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Qu vex