Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2010, n. 10996
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Sentenza 17 febbraio 2010

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La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute.

La relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati.

Commentario1

  • 1Art. 112 - Circostanze aggravanti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2010, n. 10996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10996
Data del deposito : 17 febbraio 2010

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