Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 2
La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute.
La relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati.
Commentario • 1
- 1. Art. 112 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2010, n. 10996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10996 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 17/02/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 359
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 1346/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IT, n. a Castellammare di Stabia il giorno 8 febbraio 1930;
e EL RA, n. a Castellammare di Stabia il 26 giugno 1947;
nei confronti della sentenza in data 5 giugno 2008 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avvocati Di Criscio CO per la parte civile ASL Napoli n. 5; Bargi Alfredo per AN;
Vitiello Salvatore per EL.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella in data 27 gennaio 2005 del Tribunale di Torre Annunziata, appellata, tra gli altri, da AN IT e RA EL ha assunto le seguenti statuizioni. - Ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui al capo I), condannati in primo grado - il AN quale presidente del Comitato di gestione della ASL 35 di Castellammare di Stabia (oggi USL Napoli 5), e il EL quale impiegato dell'Ufficio tecnico dell'Ente - per il reato di corruzione propria di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, artt. 319 e 319 bis c.p., art. 321 c.p., art. 61 c.p., nn. 9) e 7), perché, in concorso tra loro e con altri pubblici ufficiali, e di volta in volta con gli imprenditori AN RA, AN US, IU AN, AR HI, RA IN, SO D'MO, CA OB e IA CO - i pubblici ufficiali, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri loro incombenti - ricevevano compensi variabili in denaro per ogni affidamento di lavori di straordinaria manutenzione in favore delle rispettive imprese, previsti dai relativi ordini di intervento, artificiosamente frazionati in quote dell'importo massimo di L. 20 milioni previsto per i lavori di ordinaria manutenzione, violando, altresì, i presupposti di urgenza e di presenza di fondi stanziati nel relativo capitolo di bilancio (dal dicembre 1990 al giugno 1991 per il AN, data della sua cessazione dall'incarico, e fino al giugno 1992 per EL). - Ha, inoltre, confermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di falso in atto pubblico ex art. 110 c.p., art. 476 c.p., art. 61 c.p., n. 2) di cui al capo L) perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, in concorso con altri pubblici ufficiali, formavano di volta in volta, nei rapporti con ciascuno degli imprenditori di cui al capo I), falsi ordini di affidamento dei lavori degli interventi manutentivi, firmando in bianco i moduli, il AN il CO e il De AR, moduli che poi venivano compilati da altri.
- Ha, quindi, confermato la declaratoria di responsabilità del solo AN per i reati di cui al capo B) concernenti la medesima imputazione di corruzione aggravata, nonché di quella di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p., perché, in concorso con altri pubblici ufficiali e con ON IN e IO RA, gestori di fatto della cooperativa L'Avvenire a r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, i medesimi pubblici ufficiali ricevevano dai responsabili della società, all'atto della riscossione dei mandati di pagamento, somme pari sino al 50% degli importi liquidati;
ciò, al fine di ritardare, in un primo tempo, la gara di aggiudicazione dell'appalto relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri per consentire alla società di conseguire la prescritta autorizzazione regionale per la partecipazione della gara;
poi, per adottare procedure di gara che consentivano l'aggiudicazione alla società stessa nonostante fosse sprovvista dei requisiti tecnici;
quindi, per consentire alla cooperativa di alterare i documenti comprovanti le quantità di rifiuti, facendole figurare in misura superiore a quelle effettivamente smaltiti;
successivamente, infine, per avere pilotato la gara dell'aprile 1991 in favore della cooperativa. Inoltre, per garantire la sollecita liquidazione delle fatture nel corso del rapporto.
- Ha, poi, confermato la declaratoria di responsabilità nei confronti dello stesso AN per il reato di cui al capo M) per le stesse imputazioni di cui al precedente capo, in concorso con altri pubblici ufficiali e diversi imprenditori, in numero superiore a cinque, perché i pubblici ufficiali ricevevano somme di importo imprecisato per consentire fraudolentemente l'aggiudicazione alla s.r.l. Iman Costruzioni della gara per l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici dell'ospedale S. Leonardo;
per appaltare, poi, alla medesima società, in assenza di idonei atti deliberativi, opere di manutenzione straordinaria e fornitura di materiali il cui valore era di gran lunga superiore al servizio appaltato;
per liquidare, infine, le somme dovute anche senza il completamento del necessario iter burocratico e in mancanza di iscrizione in bilancio dei relativi oneri.
- Ha, infine, dichiarato l'estinzione dei reati contestati al AN di associazione per delinquere di cui al capo A) e di falso di cui al capo A) del decreto di rinvio a giudizio del 20 novembre 1993. Ha quindi rideterminato la pena inflitta al AN in anni quattro e mesi 9 di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
3. AN ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 191 e 234 c.p.p.. Travisamento della ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2003. È stata acquisita in violazione delle norme anzidette la "relazione ispettiva" TT - Lago del Commissariato antimafia nell'esercizio delle attività investigative disposte dal P.m. e d'intesa con costui, relazione utilizzata anche dal G.i.p. L'atto avrebbe potuto essere utilizzato solo per estrarne dati di fatto ma non per il contenuto valutativo. L'intesa con i difensori di cui alla sentenza non sarebbe mai stata raggiunta, ne' ha rilievo che il TT sia stato escusso come teste.
3.2. Erronea applicazione degli artt. 319, 319 bis e 416 c.p., art.192 c.p.p.. Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Travisamento della prova e mancata applicazione dell'art. 129 c.p.. La prova del reato di corruzione di cui al capo I) sarebbe stata raggiunta ponendo a base di esso un accordo preventivo (peraltro il reato associativo è stato dichiarato estinto per prescrizione) senza prove, e anzi con travisamento della prova. Il concerto con gli altri imputati sarebbe basato sulla Delib. n. 1118, che non era stata adottata su impulso del AN ma dell'Ufficio Provveditorato e dell'Ufficio tecnico della SL 35 di Castellammare di Stabia, Uffici a loro volta incalzati dai vari primari ospedalieri. La delibera che consentiva il sistema di frazionamento dei lavori (non superiori a L. 20 milioni), quale rimedio per fronteggiare la mancanza di risorse economiche, non era un espediente corruttivo dell'imputato, anche perché il controllo del presupposto dell'affidamento dei lavori, la scelta dell'impresa cui appaltarli e il controllo di essi spettavano all'ufficio tecnico, e non al Presidente del CO.GE. Ciò era stato riferito dal teste OL De AR la cui deposizione era stata completamente pretermessa. Non era vero che RC (capo dell'Ufficio Bilancio e Programmazione) o HI avesse mai eccepito alcunché sul frazionamento delle opere. Non era vero che gli "ordini di servizio" con cui si disponevano i lavori erano rilasciati firma in bianco agli uffici competenti dal solo AN, perché anche il CO, successore del AN, si comportava in tal modo. Su tutti tali punti la sentenza era carente di motivazione, nonostante espressi rilievi formulati con l'atto di appello. Sostiene, inoltre, la mancanza di prova della riconducibilità del reato in esame al sodalizio criminoso di cui, pure, non v'era prova. Del reato associativo (dichiarato prescritto) si sarebbe dovuta ritenere insussistente la dimostrazione con assoluzione dell'imputato con formula ampia. Ciò che avrebbe fatto venire meno la prova del pactum sceleris dello stesso reato di corruzione. Il gruppo (o comitato di affari) faceva capo al duo De AR - AD, del tutto autosufficiente. Ciò risultava dalle dichiarazioni dello stesso De AR che aveva spiegato i ruoli assunti nel gruppo dai singoli dalla fase iniziale dello svolgimento delle gare sino alla riscossione delle tangenti, senza minimamente coinvolgere il AN. D'altronde, tutti i lavori erano affidati con delibere del CO.GE e non del solo presidente che non era il solo responsabile. Neppure dalle intercettazioni telefoniche si potevano ricavare specifici addebiti nei confronti del AN. A riprova della estraneità di quest'ultimo, v'era il fatto che analoghi reati erano stati contestati ai capo N) ed O) quando al AN era subentrato CO.
Ancora: le accuse di OL De AR che ha coinvolto l'imputato nel reato non sarebbero state riscontrate soggettivamente e oggettivamente. Inoltre mancherebbero i riscontri individualizzanti. Afferma che la Corte avrebbe dovuto ritenere insussistente anche il reato di cui al capo L): da alcun atto risulterebbe che i lavori non siano stati eseguiti in conformità alle fatture liquidate. Si duole poi della mancata assoluzione con formula ampia in ordine al reato associativo (capo A) e al reato di falso di cui al capo A) del decreto di rinvio a giudizio del 20 novembre 1993. Infine, afferma che "per gli altri capi di imputazione...come di seguito evidenziato, doveva quanto meno dichiararsi l'avvenuta estinzione dei delitti contestati per prescrizione degli stessi".
3.3. Erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi I) ed L). Il reato di cui al capo I) si sarebbe dovuto dichiarare comunque prescritto, in quanto non sussistevano le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 9), perché la qualità personale è elemento costitutivo del reato di corruzione, mentre l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 era venuta meno perché gli altri imputati erano stati assolti. Nel caso, era applicabile la precedente disciplina della prescrizione (15 anni dalla consumazione del reato - 1991 -, anche a tenere conto dei "circa due anni di sospensione" rilevati dalla Corte). Per i reati di cui agli altri capi di imputazione (capi B) ed M), afferma che si trattava di episodi ricompresi nel periodo di presidenza CO (1992). Il reato di cui al capo L) si sarebbe dovuto dichiarare prescritto tout court.
3.4. Contraddittorietà della motivazione con cui è stata negata la rinnovazione del dibattimento per l'escussione di AN FA sui vari passaggi che implicava l'affidamento dei lavori in applicazione della Delib. n. 1118 del 1990.
3.5. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per il contesto ambientale in cui la SL operava (il coimputato AD era stato ucciso), sia per presunti rapporti con sodalizi di criminalità organizzata operante in Campania, sia per la necessità di dover agire in contatto con altri organi, sia ancora per l'età avanzata, sia, infine, per l'assenza di precedenti penali.
4. Ricorso EL:
4.1. Difetto di motivazione e lesione del diritto al contraddicono. La sentenza sarebbe scritta con grafia illeggibile.
4.2. erronea applicazione di norme processuali (art. 64 c.p.p.). Si sarebbero dovute (e si devono) ritenere inutilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie dei coimputati in quanto, nella specie, era applicabile la disciplina transitoria della L. n. 63 del 2001: era stata violata la disposizione dell'art. 26 il quale stabiliva che le dichiarazioni dei testi assistititi ex art. 197 bis c.p.p., a dibattimento già iniziato, dovevano essere precedute dall'avviso ai sensi dell'art. 64 c.p.p.. 4.3. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine ai denunciati vizi di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, poiché erano state assunte con impianti esterni alla Procura della Repubblica senza una motivazione sulla urgenza e sulla inidoneità o insufficienza degli stessi impianti dell'Ufficio giudiziario.
4.4. Violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416, 319, 319 bis e 476 c.p. e artt. 192 e 533 c.p.p. La Corte erroneamente aveva ritenuto che l'imprenditore D'MO fosse stato assoggettato al sistema tangentizio sin dal 1986 e che l'imprenditore AN (titolare della ditta Iman) fosse stato assoggettato a tale sistema di "tassazione degli utili" (pagamento di tangenti in cambio di sollecita erogazione dei pagamenti) sin dal 1989, in quanto era AD a percepire i soldi. Erroneamente, poi, la Corte aveva ritenuto che EL avesse partecipato al sistema spartitorio di cui alla Delib. n. 1118, quale persona incaricata dal capo De AR, insieme con AL, di certificare l'ordinaria manutenzione (contabilizzando opere ineseguite), asserendo che proprio a lui il dirigente aveva consegnato i moduli sottoscritti in bianco dopo la morte di AD. Le dichiarazioni di AN provenivano da soggetto concorrente necessario nel reato plurisiggettivo. Anche D'MO ha affermato che pagava le tangenti a AD. Peraltro, D'MO aveva detto che EL gli aveva riferito che lui non prendeva soldi: quindi era ravvisabile travisamento della prova. Contesta, infine, il concorso nel delitto di falso (capo L), in quanto non v'era prova che egli attestasse falsamente l'atomizzazione delle opere.
4.5. Erronea applicazione della legge penale;
difetto ed erroneità della legge penale per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il reato di associazione per delinquere doveva dichiararsi estinto per prescrizione. Doveva anche dichiararsi estinto per prescrizione il reato di corruzione aggravata di cui al capo I), non sussistendo le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., nn. 7) e 9) in ordine alla cui esclusione nessuna motivazione conteneva la sentenza.
4.6. Si duole infine della violazione della legge penale e della carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena.
5. Il ricorso di AN non è fondato.
5.1. Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile. La questione sollevata dal ricorrente è stata già esaminata da questa Corte di Cassazione la quale, con giurisprudenza che si condivide, ha stabilito che: "La relazione con la quale è documentata l'attività ispettiva di inchiesta svolta da pubblici funzionari, è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 c.p.p. e utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti in essa rappresentati" (Sez. 6, Sentenza n. 20953 del 15/03/2005 Ud. - dep. 06/06/2005, Rv. 231633). Ciò premesso, va rilevato che il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto con esso non si specifica - posto che lo stesso ricorrente sembra condividere tale principio - quali sarebbero i passi della motivazione nei quali la Corte di merito avrebbe utilizzato apprezzamenti e valutazioni tratti dalla relazione ispettiva, anziché semplici elementi di fatto.
5.2. Il secondo motivo è infondato. Con riferimento al reato di cui al capo I), non riveste alcuna importanza, ai fini della prova dell'accordo corruttivo (o meglio dei vari accordi corruttivi), che la Delib. n. 1118 non fosse un espediente corruttivo, come afferma il ricorrente, nel senso che essa rappresenti, in concreto, un elemento costitutivo del reato: in nessun passo delle sentenze di merito risultano affermazioni in tal senso. Essa però è stato comunque uno strumento che ha ampliato certamente la possibilità di intervento (i margini di manovra) del gruppo associativo in un settore (la concessione di appalti) in cui già da tempo operava la pratica sistematica della corruzione cui partecipava il nucleo di persone individuate nelle sentenze di primo e di secondo grado.
5.3. La prova del patto corruttivo esistente nella ASL 35 tra IT AN, OL De AR, AL HE, RA EL e AD ST anteriormente alla assunzione di quella delibera, cui di volta in volta partecipavano i singoli imprenditori, non è certamente diretta, ma si ricava, con ogni evidenza, da una serie di elementi indiziali, fortemente incisivi, e in particolare dalla pratica, emersa dalle dichiarazioni di alcuni aderenti al "cartello" e da molti dei predetti imprenditori, delle sistematiche dazioni di denaro (ma anche dalla esecuzione di opere edilizie ovviamente gratuite nelle case dei corrotti): esse costituivano un modello costante e col tempo divenuto tacito, in forza del quale non v'era appalto assegnato dall'Ente pubblico cui non corrispondesse il pagamento di una tangente in denaro (o il conseguimento di altre utilità).
5.3.1. La possibilità di assegnare con il sistema del frazionamento dell'importo di spesa le opere di straordinaria manutenzione non poteva, in altre parole, non ampliare i margini di intervento delle persone che percepivano tangenti in cambio di assegnazione di lavori, sostanzialmente senza vincoli di gare per gli appalti e anzi con superamento dei vincoli imposti dal CORECO al momento della approvazione della Delib. n. 1118 (urgenza e divieto di frazionamento dei lavori).
5.3.2 I giudici di appello, descrivendo il sistema posto in essere, danno conto della libertà di movimento di cui godevano gli infedeli pubblici ufficiali. Anche per rispondere alla obiezioni contenute nel ricorso con le quali il AN deduce che i lavori erano affidati con Delib. del COGE, e che la scelta degli imprenditori e il controllo dei lavori passavano per altri uffici, ragione per la quale egli non poteva che essere estraneo al sistema, si deve richiamare l'accurata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata sul funzionamento del meccanismo adottato. La delibera non stabiliva a quale organo spettasse designare l'impresa e a quale la valutazione del presupposto dell'urgenza. Ne derivava la conseguenza che il presupposto era, in concreto, ignorato ed era stato sostituito "dall'arrembaggio degli imprenditori". Infatti il modulo corruttivo consentiva di affidare i lavori ad personam a titolari di imprese disposti a pagare per il loro conseguimento e per importi molto superiori al limite dei L. 20 milioni, per mezzo del sistema del frazionamento.
5.3.3. Il sistema corruttivo, infatti, come si legge nella sentenza impugnata, esisteva sin da epoca risalente. Significative sono in proposito le assegnazioni di lavori a diversi imprenditori, dietro pagamento di tangenti, anteriori alla data di adozione della Delib. 30 novembre 1990, n. 1118, richiamate alla pag. 4 bis della decisione impugnata (D'MO nel 1986; AN nel 1989; RA e OB nel 1988).
5.3.4. Ma non v'è dubbio che il metodo derivante dalla adozione della Delib. n. 1118 era ben studiato e funzionale non solo ad eseguire gli appalti relativamente agli immobili necessitanti di lavori, ma era certamente funzionale anche a semplificare enormemente l'attività del gruppo dei corrotti attraverso l'assegnazione dei lavori senza gara e a trattativa privata: si raggiungevano così importi esorbitanti per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria con il sistema di frazionamento degli appalti per importi di centinaia di milioni con lo stratagemma di assegnare e fatturare lavori tagliati in tranches di L. 20 milioni alla volta che fruttavano ovviamente introiti illeciti in proporzione (con tale sistema, a esempio erano assegnati alla ditta Iman di AN lavori per L. 346.793.127; alla ditta D'MO per L. 301.067.554, solo per citare gli importi più elevati: v. pag. 58 della sentenza di primo grado). Non solo. L'assoluta invadenza del "gruppo di affari" è dimostrata dal fatto che - mentre in data anteriore alla adozione della ripetuta delibera l'affidamento dei lavori, sovente d'iniziativa del AN, veniva ratificato ex post dall'organo consiliare (anche se pro forma) - con il nuovo meccanismo la ratifica veniva addirittura eliminata e la previsione della Delib. n. 1118 era nel senso di provvedere a saldare le fatture sulla base degli ordini di servizio, avallati apparentemente dagli attestati di De AR il quale nella sua deposizione ha riferito che il sistema permetteva di "risolvere" una serie di problemi "quali la necessità di pilotare le gare, di attenersi all'impegno di spesa, (consentendo anche) di tenere legate le ditte amiche" (pag.
4-bis della sentenza).
5.3.5. In base al lavoro ricostruttivo dei giudici di merito si spiega perché AN costituiva l'asse portante del sistema:
egli si serviva, quali meri strumenti, dell'ufficio diretto dal De AR e del faccendiere AD ST, impiegato (già operaio) dello stesso ufficio. AN consegnava gli ordini di servizio da lui sottoscritti in bianco a AD che li completava di volta in volta con i nominativi delle imprese e quanto altro necessario. Non è francamente credibile - ed è stata correttamente disattesa dai giudici di merito - la giustificazione dell'imputato secondo cui l'assegnazione dei lavori e il controllo di essi erano di competenza di altri uffici, onde egli doveva ritenersi estraneo ad essi: era proprio il Presidente del COGE che con la sua firma sui moduli in bianco permetteva il funzionamento di quel sistema senza alcun controllo se non quello formale dell'ufficio tecnico che attestava, spesso falsamente, la regolare esecuzione dei lavori, gonfiando le fatture.
5.3.6. La sentenza della Corte d'appello ha cura di evidenziare le prove dirette a carico del AN. Vengono in considerazione la deposizione del teste assistito De AR che ha spiegato i rapporti del AN con AD e che ha riferito sul fatto che i soldi "andavano a tutti", anche al presidente, come gli aveva riferito AD. Ha riferito, inoltre, sia sul concerto tra i due (AN - AD) sulla ditta da prescegliere tra quelle disposte a pagare il corrispettivo illecito, sia, ancora, sul periodico versamento ogni tre-quattro mesi al AD delle tangenti, il quale le distribuiva tra i componenti dell'ufficio tecnico, cioè lo stesso De AR, il AL e il EL. Ha parlato, infine, sull'affidamento dei lavori sempre alle stesse imprese (AN F., AN G., IA, HI, RA, D'MO, OB). Circostanze tutte confermate da AL, altro teste assistito. Riscontri penetranti di tali affermazioni sono dati dalle deposizioni testimoniali degli imprenditori IU AN e D'MO. La conferma del coinvolgimento dell'imputato e anzi la propulsione del sistema tangentizio è data dalla prova fondamentale del rinvenimento degli ordini di servizio firmati in bianco dal AN al AD e trovati, in parte, dopo la morte violenta del AD, in casa di EL (come si dirà esaminando la posizione di tale imputato).
5.3.7. Va infine sottolineato che il modello illecito non si limitava alla percezione di denaro, ma anche alla percezione di altre utilità (per quanto riguarda, per esempio, i lavori gratuiti eseguiti dal D'MO nella abitazione di AN, v. pag.
5-bis della sentenza impugnata).
5.3.8. Il quadro della responsabilità del AN è completato, ad abundantiam, dagli elementi di prova che si traggono dalle intercettazioni telefoniche indicate nelle pagg. da 11 a 14 della sentenza di primo grado (e richiamate nella sentenza impugnata alla pag.
6-bis): tali captazioni esprimo icasticamente l'abitualità del fenomeno corruttivo e il coinvolgimento del AN.
5.3.9. Nè possono sorgere dubbi sulla corretta utilizzazione di tali elementi probatori anche in ordine al reato di cui al capo I) (la loro descrizione si rinviene nella sentenza di primo grado ai fini della prova della partecipazione del AN al reato associativo, dichiarato prescritto). Dal fatto che il reato di associazione per delinquere avente lo scopo di commettere più reati di corruzione nella gestione degli appalti sia stato dichiarato prescritto in sede di appello non possono trarsi le conclusioni volute dal ricorrente, secondo cui sarebbe venuta meno la prova del pactum sceleris posta a base dei singoli reati di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 c.p. che rappresentano i reati scopo e che ancora occupano la Corte in questo grado di giudizio. Anzi, dai fatti accertati in relazione al reato associativo si traggono elementi di conferma sia del patto corruttivo sia del reato di cui al capo I). E invero, la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per la quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria della causa estintiva. Con l'estinzione del reato non viene meno il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza - come è accaduto nella specie - con congrua motivazione, del suo accertamento.
5.3.10. Per quanto riguarda l'istanza di annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al capo L e al capo A (quest'ultimo già dichiarato prescritto con la sentenza di secondo grado) va sottolineato che, per quel che attiene al reato associativo (capo A), dalle sentenze di merito non risulta affatto l'evidenza della innocenza dell'imputato. È sufficiente richiamare quanto detto sopra. Per ciò che attiene al capo L) va osservato che il falso non è contestato perché si è attestata, contrariamente al vero, la regolare esecuzione dei lavori: il falso è stato contestato, come spiega bene la sentenza impugnata, perché gli ordini di servizio erano stati approntati compilando i moduli in bianco con la firma già predisposta. Ciò che lasciava affermare che solo in apparenza gli ordini di servizio provenivano dal titolare della pubblica funzione. Il reato di cui al capo L) deve comunque dichiararsi prescritto, perché ferma la mancanza di evidenza dell'innocenza, sono decorsi più di quindici anni dalla data del fatto. Già la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione maturata nell'anno 2006 (l'epoca di cessazione dalla carica del AN risale al giugno 1991).
5.3.11. Va infine osservato come l'atto di ricorso non contenga specifiche critiche al contenuto della sentenza impugnata e tanto meno a quello della sentenza di primo grado in ordine ai reati di cui ai capi B) ed M). Il ricorso è strutturato in due parti: una prima (pagg. 1-36) che contiene i motivi sopra elencati;
una seconda che è fotocopia di una memoria (denominata "Note in difesa di AN IT") depositata nel giudizio di primo grado (le pagine sono separatamente numerate: pagg. 1-66). I motivi di ricorso avverso i reati di cui ai capi B) ed M) sarebbero affidati a tale memoria, ma tale metodo non può dar luogo a un valido atto di ricorso che critichi le motivazioni della sentenza d'appello e quella di primo grado, essendo stata evidentemente redatta la memoria prima di entrambe le sentenze. Il ricorso avverso tali capi va ritenuto pertanto inammissibile.
6. Passando all'esame del terzo motivo, va rilevato che il reato di cui al capo I) non è prescritto. Certamente, ai fini del calcolo della prescrizione, va eliminata l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9). Il reato di corruzione presuppone la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio): l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (che costituiscono l'ontologia dell'aggravante) sono anche elemento costitutivo del reato di corruzione, ragione per la quale l'aggravante stessa deve ritenersi assorbita nel reato di corruzione per il principio di specialità.
6.1. Non possono ritenersi insussistenti le altre tre aggravanti contestate: non quella di cui all'art. 319 bis c.p., trattandosi di corruzione correlata alla stipulazione di contratti di appalto nei quali è interessata la pubblica amministrazione. Sulla aggravante del danno di rilevante gravità nei confronti della persona offesa, la sentenza d'appello motiva chiaramente con l'enorme quantità di denaro pubblico dilapidato: è evidente la sussistenza di tale tipo di danno sulla scorta del valore degli appalti assegnati di cui vi è menzione in varie parti della sentenza (si vedano a esempio gli importi degli appalti sopra indicati). Non può dunque mettersi in dubbio la sussistenza anche dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità subito dalla ASL.
6.2. Più delicato appare il problema di stabilire se debba ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n.
1. Va in proposito richiamata la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui l'aggravante in argomento, ove si verta in ipotesi di reato a concorso necessario - come la corruzione - il numero minimo delle persone perché scatti l'aggravante e quello di sei (due concorrenti necessari più i concorrenti eventuali) (Cass., Sez. 6., Sentenza n. 8767 del 14 marzo 1989 Ud. (dep. 21/6/1989), Rv. 181615; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 4 /5/2006 Ud. (dep. 5/1/2006), Rv. 23466). Per ricostruire il numero dei concorrenti nel caso di specie devono essere compresi coloro che erano concorrenti nel reato al momento del fatto, esclusi gli assolti, ma comprese le persona decedute (Cass., Sez. 5, n. 8043, 2 maggio 1983 Ud. (dep. 8 ottobre 1983) e coloro che hanno definito la loro posizione col patteggiamento.
Considerato che
RC è stato assolto e che AD, pur deceduto, era concorrente al momento del fatto, si raggiunge il numero di sei concorrenti, cioè: AN, AD, EL, AL, De AR più, di volta in volta, gli imprenditori corruttori che sono concorsi nei singoli episodi. Discende, dunque, che ogni episodio di corruzione di cui consta il reato descritto al capo I) è di sei persone, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'aggravante.
6.3. Ora, poiché nel caso di specie è applicabile la precedente disciplina della prescrizione, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 27 gennaio 2005 (appello quindi già pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3), e poiché il precedente sistema prevedeva che ai fini della determinazione della prescrizione dovesse tenersi conto dell'aumento per le aggravanti (nel caso non sono state concesse attenuanti), essendo quelle applicabili alla specie in numero di tre, discende che il termine di prescrizione superava la fascia dei dieci anni, per raggiungere quella dei quindici, i quali ultimi, aumentati della metà per gli atti internativi, portano il computo della prescrizione a ventidue anni e sei mesi, con la conseguenza che il reato contestato non può ancora ritenersi prescritto.
7. Sono, infine, infondati gli ultimi due motivi di ricorso che attengono alla mancata riapertura della istruzione dibattimentale e al diniego di concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha ritenuto implicitamente che l'istruzione dibattimentale non dovesse essere riaperta in quanto disponeva di materiale sufficiente per poter emettere la decisione in ordine al sistema instaurato con la Delib. n. 1118. Le attenuanti generiche sono state motivatamente negate sia per la gravità dei fatti, sia per la ripetizione degli episodi protrattasi nel tempo, fattori denotanti una spiccata capacità a delinquere. Tali elementi, con giudizio insindacabile, hanno fatto aggio su quelli evidenziati dalla difesa.
8. Anche il ricorso di EL deve essere rigettato.
9. Infondato è il primo motivo. La sentenza, scritta a mano, è leggibile nella quasi totalità dei vocaboli utilizzati. Per qualcuno occorre una seconda lettura. Nel complesso il provvedimento è leggibile e il significato della varie proposizioni è comprensibile. Non ricorrono le condizioni per dichiararne la nullità per tale causa (nullità che il ricorrente riconduce alla violazione del principio del contraddittorio).
10. Neppure il secondo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che: "Ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., l'imputato in un procedimento connesso o collegato può
sempre essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia dell'art. 64 c.p.p., rimane, in questo caso, priva di funzione. (Sez. 6, Sentenza
n. 24075 del 07/05/2003 Ud. (dep. 30/05/2003), Rv. 226081; Sez. 4, Sentenza n. 10346 del 18/02/2009 Ud. (dep. 06/03/2009), Rv. 242981;
Sez. 6, Sentenza n. 5781 del 06/11/2006 Ud. (dep. 12/02/2007), Rv. 235709; Sez. 1, Sentenza n. 29421 del 09/05/2006 Ud. (dep. 25/08/2006), Rv. 235101). Il Collegio giudicante non ritiene di andare di diverso avviso, pienamente condividendo la ratio decidendi delle pronunce richiamate.
11.1 motivi 4.3 e 4.4. del ricorso di EL possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, riguardando il percorso logico argomentativo delle sentenze di merito in specie sulla valutazione delle prove, problema in ordine al quale va trattata anche la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
11.1. Orbene, se si esamina la motivazione della sentenza conforme di primo grado sulla responsabilità del EL in ordine al capo I) ci si avvede subito che la prova è ravvisata in tutt'altri elementi che non siano le intercettazioni telefoniche (v. pagg. 56 a 65). Il pieno inserimento del EL nel sistema tangentizio è ricavato: a) dalla analisi della Delib. n. 1118 e dalla corrispondenza scambiata tra AN e IU RC, responsabile dell'Ufficio Bilancio e Programmazione sulle illegittimità che si andavano compiendo;
b) dalla nota del capo del servizio tecnico De AR in data 2 aprile 1992 sulla applicazione distorsiva della delibera;
c) dalle dichiarazioni rese da De AR e da AL che descrivono minuziosamente i sistemi illeciti di assegnazione dei lavori e di pagamento delle tangenti, chiarendo che tutti percepivano compensi non dovuti, e quindi illeciti;
d) dai riscontri di tali dichiarazioni dati dalle stesse dichiarazioni dell'imprenditore IU AN e dello stesso EL sull'uso illegittimo della delibera (anche se costui ha sempre negato di avere preso soldi); e) dagli esiti della perquisizione in casa del EL dove quest'ultimo conservava i moduli in bianco sottoscritti dal presidente AN;
f) dalle dichiarazioni dell'imprenditore Maiocchi AR. A tale elencazione si aggiungano le dichiarazioni di AN e di costagliela, richiamate nella sentenza impugnata. 11.2. La sentenza di appello si riporta, ora esplicitamente ora implicitamente alla sentenza di primo grado. Nella pag. 6 bis si aggiungono 19 righe in cui si fa riferimento alla intercettazioni:
solo una di esse riguarda EL. In essa tale imputato diceva, in dialetto, rispondendo a De AR, che l'"imbroglio" degli appalti senza gara doveva consistere proprio nel frazionare l'importo complessivo in diverse commissioni (in modo da non superare i L. 20 milioni alla volta).
11.3. Non par dubbio, alla luce di tali considerazioni che la conversazione intercettata non ha aggiunto altro a quanto già emerso dalle ulteriori prove richiamate. Non occorre dunque spendere parole per esaminare la questione della inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, delle quali può ben escludersi il peso decisivo in entrambe le decisioni dei giudici di merito. 12. È fondato il penultimo motivo. Applicando il precedente regime della prescrizione ed escludendo le aggravanti a effetto speciale del reato associativo che sono state escluse dai giudici di merito, i reati di associazione per delinquere e di falso di cui al capo L) devono ritenersi prescritti con il decorso di quindici anni (a far tempo dal 1992) pur tenendo conto dei due anni di sospensione della prescrizione rilevati dalla Corte d'appello.
13. È invece infondato l'ultimo motivo, avendo ampiamente motivato la Corte d'appello, e già da prima il Tribunale, sulla esclusione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena base irrogata. 14. Per ciò che attiene alla rideterminazione delle pene conseguenti alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui si è detto, va osservato che questa Corte non può provvedere alla riduzione di quella inflitta al AN (avendo la Corte d'appello rideterminato la pena complessiva in anni quattro e mesi nove di reclusione, a seguito della estinzione per prescrizione del reato associativo, senza indicare gli aumenti per la continuazione per i reati ulteriori rispetto a quelli di cui al capo I, ritenuto più grave), ragione per la quale, limitatamente alla pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, solo nei confronti di tale imputato. Per EL, la pena può essere ridotta da questa stessa Corte con eliminazione di un anno di reclusione (essendo stato ritenuto reato più grave quello di cui al capo I, ed essendo stato inflitto un aumento di mesi sei per ciascuno dei reati satelliti di cui ai capi A ed L: v. pag. 93 della sentenza di primo grado).
15. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del AN in relazione al reato di cui al capo L) perché estinto per prescrizione. Va, peraltro, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli relativamente a tale imputato per la sola rideterminazione della pena. La sentenza stessa va annullata nei confronti del EL relativamente ai capi A) ed L) perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione di un anno di reclusione. I ricorsi vanno rigettati nel resto. Il AN e il EL devono essere condannati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ASL Napoli n. 5, liquidate in Euro 1.500, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN IT in relazione al reato sub L) perché estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di EL RA in relazione ai reati sub A) ed L) perché estinti per prescrizione ed elimina la corrispondente pena di un anno di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena nei confronti del AN. Condanna il AN e il EL in solido alla rifusone delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ASL Napoli n. 5, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010