Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la S.C. ha censurato, la decisione con cui il giudice di merito, attribuendo 'una valenza impropria ai motivi dell'agirè, ha escluso l'aggravante in questione nei confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all'interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, e alludendo alla stessa avevano detto: 'adesso gli dai una gomma negra come leì).
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La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
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Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
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L'aggravante ella finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, quando cioè l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 04/02/2013) 15-07-2013, n. 30525 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2009, n. 49694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49694 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1926
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 17323/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PERUGIA;
nei confronti di:
1) B.K. N. IL (OMISSIS);
2) R.C. N. IL (OMISSIS);
3) C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 188/2003 TRIB. SEZ. DIST. di ASSISI, del 21/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Palleschi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica di Perugia avverso la sentenza del Tribunale di Perugia - Sez. dist. di Assisi - in data 21 aprile 2008 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.K., R.C. e C.A. in ordine ai reati loro rispettivamente contestati, per intervenuta remissione di querela. Le tre imputate erano state tratte a giudizio per rispondere del reato di ingiurie (la sola B.), minacce e lesioni personali volontarie aggravate dalla finalità di odio razziale D.L. 26 aprile 1993, n. 122, ex art. 3, e dal numero delle persone (tutte, anche in concorso con minorenni, tra le quali V., F., B.
ed altre), in relazione ad un episodio di aggressione verbale e fisica verificatosi il (OMISSIS), all'interno prima di un autobus e poi di un bar, nei confronti di una studentessa di colore. La B., in particolare, aveva detto, nella prima circostanza, evidentemente rivolgendosi ad altra interlocutrice ma alludendo alla vittima, "adesso gli dai una gomma negra come lei" e successivamente, con le altre, aveva pronunciato la frase: "muoviti e esci subito;
hai paura che ti spacchiamo i denti;
non hai i soldi per ricomprarli". Le lesioni contestate come malattia di durata pari a giorni quaranta, erano risultate, nel contesto di altro giudizio celebrato a carico delle coimputate minorenni, non superiori a gg 20.
Il giudice, acquisite le testimonianze indotte dalle parti, perveniva alla conclusione che l'intera vicenda avesse avuto la semplice natura di scontro e contrapposizione tra studenti, per motivi personali e non anche per finalità di odio etnico.
Pertanto riteneva insussistente la aggravante della finalità in questione e prendeva atto della intervenuta remissione di querela. Il PM deduce:
la erronea applicazione del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art.
3. Il Tribunale sarebbe incorso in una decisione illegittima nell'escludere la sussistenza della aggravante, non avendo fatto corretto uso della elaborazione dei principi interpretativi della norma, come effettuata dalla Corte di legittimità.
In particolare, non risulterebbe attagliato al caso di specie neanche l'approdo ermeneutico più esigente in materia, secondo il quale dovrebbe escludersi l'aggravante quando l'odio razziale connoti e colori soltanto i motivi "interni" della condotta dell'agente e non si manifesti all'esterno in condotte percepibili anche da terzi, finalizzate a compromettere in concreto il riconoscimento dell'esercizio di diritti in condizioni di parità.
Tutte le condizioni richieste da tale orientamento interpretativo erano infatti risultate integrate.
Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. La scelta del ricorso per saltum limita l'orizzonte del sindacato alla violazione di legge, posto che il vizio di motivazione comporterebbe la investitura del giudice del merito di secondo grado. Orbene, è indubbio, che la prospettiva avanzata dal ricorrente è corretta e fondata. L'orientamento venutosi a consolidare nella giurisprudenza di questa Corte ed al quale si aderisce è quello secondo cui, per la configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (D.L. n. 122 del 1993, art. 3, conv. in L. n. 205 del 1993), non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Rv. 235199). La circostanza aggravante in parola è configurabile invero quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (Rv. 242219).
È altrettanto indubbio che il giudice non ha fatto corretto uso dei principi appena enunciati in quanto ha mostrato di risolvere la vicenda processuale attribuendo una valenza impropria ai motivi dell'agire e non piuttosto analizzando il materiale probatorio per verificare in quale contesto e con quale obiettivo significato fosse stata pronunciata la offerta della "gomma negra" alla studentessa e, soprattutto, quale fosse il collegamento storico e funzionale tra la frase pronunciata dalla B. e i successivi comportamenti minacciosi e violenti ascritti anche alle altre coimputate. L'accoglimento del ricorso del PM comporterebbe però la necessità di colmare il detto vizio di motivazione ad opera del giudice del merito, evenienza non realizzabile per la prescrizione dei reati - ormai maturata anche tenendo conto delle cause di sospensione del decorso del termine - da computare ai sensi delle nuove norme regolanti la materia che sono quelle da applicare al caso di specie in quanto al tempo di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, non era stata emessa la sentenza di primo grado.
Al riguardo questa Corte, in base al disposto dell'art. 129 c.p.p., procede all'immediato riconoscimento della detta causa di estinzione del reato, non risultando, da quanto accertato nella motivazione della sentenza ed in particolare dalla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici del merito, ragioni di evidente innocenza delle imputate.
Basta qui ricordare la deposizione della teste M.T., menzionata in sentenza, testimonianza dalla quale è emerso che alcune ragazze avevano effettivamente invitato la Ce. ad uscire dal bar dove si trovava per parlare ed era poi nata la discussione. Il tono usato, all'inizio non era minaccioso, ... Successivamente veniva a sapere delle lesioni. Confermava tuttavia che V.P. aveva chiamato "negra" la Ce. all'interno del pullman e che le avrebbe dato una gomma "negra".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009