Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (consistente nella privazione della libertà di un soggetto), ma si differenziano per l'elemento soggettivo, che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo caso è diretto comunque a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente, sia pure privandola della libertà in maniera illegale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il meno grave reato di cui all'art. 606 cod. pen., ravvisando quello di sequestro di persona nell'indebito trattenimento di una persona, per alcune ore, presso un posto di polizia ferroviaria).
Commentario • 1
- 1. Art. 606 - Arresto illegalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2010, n. 23423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 26/03/2010
Dott. GRAMENDOLA CE P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 676
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 28323/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU LU, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 25 ottobre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, sull'impugnazione di GI LU, che era stato condannato dal Tribunale di Bolzano alla pena di quattro anni di reclusione, per essersi reso responsabile, in qualità di comandante del Posto di Polizia Ferroviaria di Bressanone, di vari episodi di truffa aggravata, falso, peculato, concussione e sequestro di persona, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la colpevolezza dell'imputato in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per essersi procurato un ingiusto profitto nella misura della retribuzione percepita per le ore ordinarie e straordinarie in cui attestava essere presente in ufficio, contrariamente al vero (capo A); ai reati di peculato d'uso e di peculato proprio in relazione all'indebito utilizzo dell'autovettura di servizio, del telefono, del telefax e del collegamento internet (capi B e C); al delitto di sequestro di persona, per avere privato CE AN della sua libertà, portandolo al Posto di Polizia Ferroviaria di Bressanone, dove veniva trattenuto senza alcun motivo e senza redigere alcuna relazione di servizio (capo I). Per i residui reati la Corte territoriale in parte assolveva e in parte dichiarava l'improcedibilità per difetto di querela ovvero l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
di conseguenza, riduceva la pena a tre anni di reclusione, dichiarandola interamente condonata. 2. - Nell'interesse dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione il difensore di fiducia.
Con riferimento al capo A) dell'imputazione, riguardante la truffa aggravata ai danni dell'amministrazione statale ha dedotto i seguenti motivi:
- vizio di motivazione in relazione al viaggio in Romania del 26.6.2000, in quanto si censurano le sentenze di merito che hanno ritenuto non credibile che l'imputato potesse aver raggiunto la Romania partendo da Bressanone alle ore 14, cioè alla fine dell'orario di servizio e si rileva come tale affermazione sia frutto di un erronea apprezzamento circa i tempi concreti di percorrenza, basato su giudizi di verosimiglianza anziché sui risultati processuali, non potendo escludersi che l'imputato abbia effettivamente raggiunto il confine rumeno entro le ore 24;
- vizio di motivazione in relazione ai viaggi in Romania del 5.6.2000 e del 30.6.2000, non avendo i giudici di merito fornito le prove che l'imputato in quei giorni non stesse svolgendo attività sindacale, regolarmente autorizzata, e inoltre non avendo considerato che il 30.6.2000 GI stava effettuando il viaggio di ritorno dalla Romania;
- erronea applicazione dell'art. 640 c.p., nonché mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla sussistenza del danno dell'erario con riferimento alle presunte assenze dal lavoro per motivi personali, che si sarebbero verificate tra il 29.10.2002 e il 7.2.2003, con la falsa attestazione dello svolgimento di 130 ore di servizio.
Con riguardo al capo B) dell'imputazione, riferita al reato di peculato d'uso per l'indebito utilizzo dell'autovettura di servizio, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto la sussistenza del reato nonostante l'uso dell'autovettura sia stato occasionale e in alcuni casi legato ad esigenze di servizio, come quando l'imputato si è recato a Brennero per problemi legati agli alloggi di servizio ovvero quando si è recato a Verona in missione, per poi trattenersi in città per assistere ad un incontro di calcio. Con riferimento al capo C) dell'imputazione, relativa al peculato per l'appropriazione della linea telefonica del posto di polizia ferroviaria di Bressanone, per avere effettuato telefonate e telefax per complessive 17 ore e per aver navigato in internet per oltre 49 ore, il ricorrente assume l'erronea applicazione dell'art.314 c.p., comma 1 e la manifesta illogicità della motivazione sotto distinti profili: innanzitutto contesta che possano essere ritenuti oggetto di peculato anche i fax ricevuti dall'imputato, che al massimo avrebbero potuto essere qualificati come peculato d'uso;
inoltre, rileva come l'attribuzione dell'uso privato del collegamento ad internet per complessive ore 49 sia stato effettuato in base ad un ragionamento privo di ogni riscontro concreto, essendo emerso che tutti gli appartenenti dell'ufficio avevano libero accesso a tale collegamento, in quanto non vi era un sistema di password personalizzate, sicché l'attribuzione all'imputato dell'intero tempo di connessione internet avvenuta nell'ufficio non appare ragionevole, nè può essere giustificata, come ha fatto la sentenza impugnata, con il fatto che il GI avesse interesse ad un utilizzo privato;
infine, si rileva come l'uso del telefono sia stato del tutto sporadico, tale da escludere la sussistenza del peculato. Con riferimento al capo I) dell'imputazione, relativo al reato di sequestro di persona, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 605 c.p. e il vizio di motivazione, censurando la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di sequestro di persona anziché quello, meno grave, di arresto illegale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente deve rilevarsi che i reati contestati al capo A) dell'imputazione sono estinti per intervenuta prescrizione. Si tratta di reati commessi il 5, 26 e 30 giugno 2000, con il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, calcolato ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 157 c.p., e seg., modificati dalla L. n. 251 del 2005. 3.1. - Riguardo agli altri episodi contenuti nel medesimo capo di imputazione e relativi alle assenze dal lavoro connotate da "motivi privati", avvenuti in epoche non coperte dalla prescrizione (29.10.2002; 7.2.2003), i relativi motivi di ricorso sono generici, in quanto l'imputato si limita a contestare la sentenza senza alcun apporto critico, proponendo letture alternative dei fatti così come ricostruiti dai giudici di merito. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
4. - Il ricorso è fondato, in parte, in relazione al peculato contestato al capo C).
Secondo la sentenza impugnata la condotta appropriativa dell'imputato avrebbe riguardato anche l'uso del fax e di internet, ma la motivazione sul punto appare carente e illogica.
Riguardo all'uso del fax la sentenza non specifica ne' in cosa sia consistito l'uso, ne' la durata, ne' infine in base a quali elementi attribuisca l'utilizzo all'imputato.
Con riferimento all'uso di internet la sentenza contiene, invece, una illogicità intrinseca, là dove dopo avere riconosciuto che il relativo collegamento era a "disposizione di tutti", conclude nel senso di ritenere che comunque sia stato il GI a utilizzare tale collegamento "nella maggior parte dei casi", senza fornire alcuna seria giustificazione in ordine a tale affermazione, ma formulando una spiegazione sostanzialmente inespressa, comunque non comprensibile ("era il GI che aveva motivo per usarlo a fini privati per via del brevetto del trapano che voleva ottenere e per il fatto di essere funzionario di un'associazione sportiva di Bressanone"). Nè appare sufficiente la spiegazione secondo cui era il GI l'utilizzare quasi esclusivo in quanto si trattava di un provider privato, dal momento che non risulta ancora dimostrato il presupposto del ragionamento, cioè perché solo l'imputato avrebbe dovuto utilizzare il collegamento internet.
Infine, non risulta detto come si sia giunti a rilevare la durata complessiva del collegamento, che l'imputazione fissa in 49 ore, 23 minuti e 22 secondi.
Tali vistose carenze argomentative determinano la necessità che questo capo di sentenza venga annullato, con rinvio per un nuovo giudizio, limitato all'accertamento del peculato in relazione all'utilizzo del fax e di internet, con esclusione di quella parte dello stesso capo che riguarda le telefonate, per le quali la sentenza ha offerto una motivazione adeguata, riferendo quanto sostenuto dal teste SI sull'utilizzo assolutamente smisurato del telefono di servizio.
5. - Per il resto il ricorso è infondato.
5.1. - Quanto al capo B), relativo all'uso dell'autovettura di servizio (artt. 81 cpv. e 314 c.p.), la sentenza ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla testimonianza di SI, risultando dimostrato che abbia usato l'auto di servizio in più occasioni, per esigenze del tutto estranee alla funzione svolta, quali assistere alle partite di calcio, recarsi alla sala giochi presso l'Hotel Tourist, o ancora per andare al Brennero per viaggi privati.
Rispetto a quanto ricostruito in sentenza circa l'impropria utilizzazione dell'auto di servizio, il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, deducendo un vizio di motivazione non accoglibile in questa sede. 5.2. - Infondato è, infine, anche il motivo con cui il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di sequestro di persona di cui al capo I), in quanto la sentenza ha correttamente applicato la norma incriminatrice di cui all'art. 605 c.p. e adeguatamente motivato sul punto, dovendo escludersi che nella specie ricorra il reato meno grave di cui all'art. 606 c.p.. Il delitto di sequestro di persona posto in essere da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale, consistente nella privazione della libertà di un soggetto, ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la vittima nella sfera del suo dominio, mentre nell'altro caso l'elemento soggettivo è diretto comunque a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente, seppure privandola della libertà in maniera illegale (Sez. 5, 19 dicembre 2005, n. 6773, DRAGO;
Sez. 5, 16 ottobre 2002, n. 38247, Liburdi). Nella specie, la Corte d'appello ha fatto una attenta applicazione dei criteri differenziali dei due reati e ha riconosciuto la sussistenza del sequestro di persona ex art. 605 c.p. in quanto l'imputato ha operato un indebito trattenimento del AN per alcune ore nel suo ufficio, privandolo della libertà solo perché si era sentito offeso dal suo comportamento, senza neppure prendere in considerazione la possibilità di metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria ed evitando di redigere e trasmettere un'eventuale denuncia.
6. - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli episodi di cui al capo A) commessi il 5, 26 e 30 giugno 2000 perché i reati sono estinti per prescrizione;
la stessa sentenza deve essere annullata relativamente al capo C), con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio su tale capo, nonché per la determinazione della pena per i residui episodi;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi di cui al capo A) commessi il 5, 26 e 30 giugno 2000 perché estinti per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza relativamente al capo C) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo, nonché per la determinazione della pena per i residui episodi, alla Corte d'appello di Trento. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010