Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
In tema di calunnia, non può ritenersi integrato il dolo quando la falsa incolpazione consegua ad un errore dell'agente circa profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta e consapevolmente forzata.
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- 1. Calunnia: se il convincimento del denunciante è fondato su elementi concreti manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
Leggi di più… - 2. Calunnia: se il convincimento del denunciante non è forzato o fraudolento manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvenzione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
Leggi di più… - 4. Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019
Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 22922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22922 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/05/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 986
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 17219/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
RG EB;
nei confronti di:
NA IE N. IL 12/09/1969;
avverso la sentenza n. 3195/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, Avv. Brighi, che ha chiesto accogliersi il ricorso, riportandosi alle conclusioni depositate. udito il difensore avv. Visciano, che ha concluso per come in memoria.
FATTO
Con sentenza del 13.12.2010 il Tribunale di Milano condannava AN LE alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile RG IA per il reato di cui all'art. 368 c.p., per avere, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Milano il 22.12.2006, incolpato falsamente RG IA, che sapeva innocente, dei reati di ingiurie, minacce e sequestro di persona.
Su appello del prevenuto, con sentenza del 22.02.2012 la Corte d'appello di Milano assolveva lo AN perché il fatto non costituisce reato, rilevando che la condotta dello stesso era frutto del clima di tensione esistente fra le parti, che gli aveva potuto indurre la convinzione di aver subito effettivamente gli illeciti denunciati, con riferimento in particolare al sequestro di persona. Tanto portava ad escludere, a sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e la parte civile. Il P.G. deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale:
- ribaltato la pronuncia di primo grado senza confutare in modo analitico e completo la dettagliata e argomentata valutazione delle risultanze processuali che aveva condotto il Tribunale alla decisione di condanna;
- accreditato una distorta percezione della realtà da parte dell'imputato, mai allegata dal medesimo e contrastata dalle prove acquisite, oltre che dalla circostanza che la denuncia venne presentata tre mesi dopo l'episodio e dopo che il RG aveva a sua volta denunciato lo AN;
- omesso qualsiasi rilievo sui reati di ingiurie e minacce pur oggetto della denuncia dello AN.
La p.c. formula sostanzialmente gli stessi motivi del P.G.. Ha presentato memoria la difesa dello AN, chiedendo fra l'altro la condanna del RG alla rifusione delle spese del giudizio.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne, invero, il delitto di calunnia, deve osservarsi, in via generale, che, perché si realizzi il dolo di tale reato, è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo.
Si è tuttavia precisato (v., per tutte, Sez. 6, 14 marzo 1996, Gardi) che tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. A quest'ultimo riguardo, occorrono però alcuni chiarimenti. Se, invero, l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. Quando invece l'erroneo convincimento riguarda profili essenzialmente valutativi della condotta oggetto di accusa, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, secondo la ricostruzione della Corte di appello, la falsità delle accuse rivolte dal prevenuto attiene precipuamente all'interpretazione soggettiva dell'operare dell'accusato, ritenuto dall'imputato - alla stregua delle sue valutazioni condizionate dal clima di tensione e dal contesto confuso dell'alterco, oltre che dallo stesso atteggiamento provocatorio e di sfida del RG - come connotato verosimilmente da finalità illecite. Ne è scaturita, quindi, secondo la detta ricostruzione, una rappresentazione falsata di intenti e caratteristiche dei fatti, determinata dalla particolarità della vicenda in cui il prevenuto si è trovato coinvolto, che lo ha indotto a leggere, senza comprovata malafede, alcuni passaggi della condotta dell'accusato in una luce ingiustamente aggressiva. Tale ricostruzione della Corte territoriale appare logicamente motivata e idonea a vincere le obiezioni sollevate nei ricorsi, che insistono sul diverso svolgimento dei fatti, quale scaturente dalla valutazione delle risultanze probatorie quale compiuta dal primo giudice, che non è oggettivamente in discussione, laddove è sul piano della non dolosa errata interpretazione degli stessi che si colloca il percorso argomentativo della decisione di appello. Le argomentazioni giustificative quivi sviluppate nella sentenza, pur se appaiono formalmente riferite solo alla calunnia di sequestro, ricomprendono in realtà nella sostanza anche l'imputazione della calunnia di ingiurie e minacce. Le ragioni dell'assoluzione e la situazione di prolungata conflittualità, anche giudiziaria, che caratterizza i rapporti fra le parti, giustifica l'integrale compensazione fra le stesse delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il RG al pagamento delle spese processuali.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013