Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
L'impugnazione "incidentale", prevista dalla legge con riferimento all'appello, non é contemplata in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2015, n. 20134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20134 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/04/2015
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 538
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 34660/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
VA RA N. IL 30/01/1973;
TE AR N. IL 14/12/1951;
EI NO N. IL 08/11/1953;
inoltre:
VA RA N. IL 30/01/1973;
avverso la sentenza n. 7028/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per inammissibilità ricorso VA e rigetto ric. PG;
uditi i difensori avv. Morabito M.A. per VA e IN M.S. per EN per il rigetto del ricorso del PG.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 9-13.6.2014 la Corte d'appello di Milano ha, tra l'altro, assolto perché il fatto non sussiste VA LA, ER AR e EI IN dal reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, artt. 110, 319 e 321 c.p. (originario capo B), così
riformando la loro condanna deliberata dal Tribunale di Monza in data 30.1.2013. L'imputazione riguarda la somma di 2.500 Euro corrisposta da EI (amministratore unico di società operante nel settore edilizio) a ER (dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Lissone) e VA (architetto formalmente incaricato della redazione di progetti in realtà curati da ER) in relazione al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio nella trattazione di un procedimento per la DIA relativa ad un immobile edificato alla via Pisacane del comune di Lissone, anche garantendo l'esito favorevole dell'intervento della commissione edilizia a seguito di un problema di verifica del rispetto delle distanze dai confini: fatti del 2007/2008. La Corte ambrosiana ha anche escluso la riqualificazione nel reato ex art. 323 o 318 c.p., dopo che il tema era stato proposto dalle stesse difese (pagg. 6, 8, 51 sent. app.).
2. Ha proposto ricorso il procuratore generale milanese. Svolte deduzioni sull'epoca di consumazione del reato (indicata al 17.12.2007, data della dazione della somma) e sull'infondatezza delle eccezioni in rito proposte nel processo dalle difese ER e EI, il ricorrente enuncia unico motivo di violazione di legge penale sostanziale. Deduce in particolare che nella fattispecie era pacifico in fatto (per come ricostruito dalla stessa Corte distrettuale) che: ER era stato il reale curatore del progetto apparentemente presentato dalla VA per conto della EI srl;
lo stesso si era attivato perché (come avvenuto) la pratica edilizia, la cui legittimità formale era stata attestata anche dal consulente tecnico del pubblico ministero p. 17 e 18 sent. app., godesse tuttavia di un iter privilegiato nei tempi di trattazione e nell'assistenza alla stessa, preoccupandosi ER dall'interno dell'Amministrazione di rimuovere gli ostacoli anche connessi ad una modifica della destinazione d'uso da produttiva a residenziale (pur anch'essa legittima, tuttavia era stata prevista già dalla fase della progettazione, con la realizzazione di una palazzina in luogo di un capannone industriale); ER non si era astenuto nella trattazione della medesima pratica e aveva ricevuto la somma indicata nel capo di imputazione.
Con tali premesse in fatto, evincibili appunto dalla stessa sentenza impugnata, erroneamente la Corte d'appello avrebbe giudicato insussistenti profili di illegittimità per violazione di legge (qui richiamando il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'art. 97 Cost. quanto al rispetto del dovere di imparzialità) e l'ingiustizia del compenso (la specifica somma essendo retribuzione non della sua attività quale progettista bensì delle modalità di gestione interna preferenziale della pratica, approfittando della sua qualità interna all'Amministrazione, anche con le concrete attività ricordate nella nota 1 del testo).
3. Nell'interesse di VA, la difesa ha proposto atto denominato ricorso per cassazione incidentale, che enuncia motivi di erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 129, 220 e 603 c.p.p., e della legge penale, con riferimento all'art. 319 c.p.; secondo il ricorrente, poi, la consumazione del reato andrebbe ricondotta al momento dell'accordo (da individuarsi al 30.6.06 o al 15.3.07, in relazione ai contatti ed alla corrispondenza intercorsa tra ER e le parti interessate) non della concreta dazione della somma, con la conseguente intervenuta prescrizione del reato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente rilevata l'autonoma ed assorbente inammissibilità sistematica dell'atto di impugnazione presentato nell'interesse di VA LA e denominato dalla difesa della ricorrente "ricorso per cassazione incidentale".
Questa Corte ha già più volte chiarito (da ultimo Sez. 2 sent. 44960/2014; SU sent. 1235/2011, punto 8.2 della motivazione)) che l'art. 584 c.p.p., il quale prevede la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, senza peraltro comminare una sanzione in caso di violazione dell'obbligo, e quindi comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (art. 595 c.p.p., comma 1), è esclusivamente funzionale ad assicurare l'esercizio della facoltà di proposizione di quest'ultimo. Il vigente sistema delle impugnazioni non prevede, invece, una corrispondente facoltà di proposizione incidentale del ricorso per cassazione (cfr., nei medesimi termini, Sez. 6 sent. 30980/2007, in motivazione), ne' per il giudizio di cassazione (come si evince dall'espressa previsione per il solo giudizio di appello dell'art. 595 c.p.p., comma 1), ne' per il procedimento incidentale avente ad oggetto le misure cautelari (SU 1235/2011 cit.). La proposta impugnazione incidentale è pertanto inammissibile. Nè, essendo stata depositata comunque oltre i termini utili al ricorso ordinario, può essere riqualificata in tal senso.
L'atto ha pertanto efficacia di mera memoria ex art. 121 c.p.p., limitatamente alle deduzioni contenute nel secondo motivo e in ordine alla prescrizione.
La VA va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
5. Il ricorso della parte pubblica va dichiarato inammissibile. Ricordato che il ricorso riguarda il solo capo B (il reato di cui al capo A essendo stato dichiarato prescritto), risulta assorbente il rilievo che con specifica motivazione la Corte d'appello ha escluso esservi prova che la somma di 2.500 Euro (sola indicata nel capo di imputazione e giudicata effettivamente consegnata) fosse prezzo di corruzione piuttosto che parte della retribuzione che EI corrispondeva al tecnico comunale ER (che aveva in concreto predisposto il progetto) ed all'arch. VA (professionista apparente autonoma curatrice formale dello stesso ed invece "esecutrice prettamente materiale delle idee del ER", pagg. 5, 42, 48-50) proprio e solo per l'attività svolta: EI e VA sono interessati al solo capo B.
La Corte distrettuale ricostruisce la vicenda relativa all'immobile di via Pisacane da p. 40 e in particolare i rapporti economici tra ER, VA e EI (p. 45 e 46) secondo una ripartizione del compenso che vede nove parti a ER e una alla VA;
a p. 47 la Corte da conto della conversazione telefonica nella quale EI parlando con ER chiede se i soldi alla VA deve darli direttamente o se ci pensa ER e, successivamente (p. 51), esclude esservi prova agli atti che ER abbia percepito compensi ulteriori a quello pattuito per l'attività professionale effettivamente svolta (da ER con l'apporto formale, e in concreto minimale, di VA). Da qui la conclusione che manca la prova di un rapporto corruttivo e che comunque l'irregolare prestazione professionale non può essere ricondotta al delitto di abuso d'ufficio (p. 51).
Il ricorso attacca la ricostruzione in fatto della Corte d'appello sulle ragioni della dazione della somma in termini solo assertivi:
nella terza pagina (l'atto di impugnazione non reca numerazione dei singoli fogli) la parte pubblica afferma che, invece, il parametro della parcella sarebbe stato solo lo spunto per quantificare il prezzo della corruzione, non sussistendo alcuna retribuzione per attività professionale, sia pure illegittima. Ma si tratta, appunto, di censura al tempo stesso in fatto e generica (che tra l'altro non affronta in tale diversa ricostruzione il ruolo della VA e le problematiche della sua consapevolezza quale concorrente esterna nel reato proprio). In particolare nessuna argomentazione sull'insostenibilità logica della ricostruzione operata dalla Corte d'appello (e nel ristretto ambito solo permesso dalla lettera E dell'art. 606 c.p.p., comma 1) è contenuta nel ricorso (che lamenta l'inosservanza della legge penale), che si risolve in doglianza di merito e del tutto generica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna VA LA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015