Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 5525
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Sentenza 25 novembre 2008

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L'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 5525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5525
    Data del deposito : 25 novembre 2008

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