Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
L'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4238
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 029122/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IS IE N. IL 18/05/1976;
2) DE IS NZ N. IL 02/02/1946;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 TRIBUNALE di TIVOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile);
udito il difensore avv. Moretti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ti voli, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza in data 16 gennaio 2007 del Giudice di pace di Palombara Sabina, appellata da DE IS IE e DE IS CE, che aveva dichiarati responsabili, la prima, del delitto di ingiurie e minacce in danno di BI DE e BI TI, ed il secondo del delitto di ingiurie sempre in danno delle predette p.o., a favore delle quali, costituite parti civili, aveva pronunciato condanna al risarcimento del danno.
Ricorrono per cassazione gli imputati chiedendo con atti distinti l'annullamento della sentenza del Tribunale.
Il ricorso di DE IS IE si articola su cinque motivi. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione sulla questione sollevata nel corso del dibattimento di appello, e precisamente nelle conclusioni, quando aveva denunciato la nullità, rilevabile per lei in ogni stato e grado, della prima sentenza perché il Giudice di pace non avrebbe esplicitato l'indicazione della pena base considerata per il computo pena del reato continuato ed il Tribunale non avrebbe affrontato la doglianza in questione.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sul motivo appello che aveva lamentato la carenza di motivazione della prima sentenza in merito alla prova di sua responsabilità per i fatti occorsi il 29 settembre 2005.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in merito alle doglianze dell'appello con cui si contestava la natura minacciosa della frase pronunciata nei confronti della BI che non era consistita nell'espressione "ti faccio ammazzare il cane" ma "il tuo cane deve morire", di valore diverso, così come non sarebbero minacciose le frasi "vi faccio vendere a casa" e le altre. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione sull'invocata applicazione del disposto dell'art. 599 c.p. per la reciprocità delle offese, non avendo sul punto motivato ne' il Giudice di pace nè il Tribunale sul relativo motivo di appello.
Con il quinto motivo deduce mancanza di motivazione sull'invocata applicazione dell'art. 599 c.p., sotto il profilo della provocazione;
nell'atto di appello si era sostenuto che mancava la motivazione della sentenza del primo giudice in merito all'aggressione subita dal padre da parte del cane della BI ed altrettanto carente sarebbe la motivazione del Tribunale sull'apposito motivo di appello. Il ricorso di DE IS CE si articola su quattro motivi. Con il primo motivo deduce che il Tribunale non avrebbe motivato sulla dedotta genericità della querela perché non veniva evidenziato quali ingiurie avrebbe proferito il ricorrente. Con il secondo motivo lamenta che è stato ritenuto il delitto di ingiuria per aver pronunciato l'espressione "vaffanculo" che sarebbe stata ritenuta anche dalla giurisprudenza priva di valore offensivo ma entrata sia pure come espressione di maleducazione in un linguaggio di utilizzo generalizzato.
Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione sull'invocata applicazione del disposto dell'art. 599 c.p. per la reciprocità delle offese, non avendo sul punto motivato ne' il Giudice di pace nè il Tribunale sul relativo motivo di appello.
Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione sull'invocata applicazione dell'art. 599 c.p., sotto il profilo della provocazione;
nell'atto di appello si era sostenuto che mancava la motivazione della sentenza del primo giudice in merito all'aggressione subita dal padre da parte del cane della BI ed altrettanto carente sarebbe la motivazione del Tribunale sull'apposito motivo di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio preliminarmente che del tutto infondata è la richiesta della parte civile volta al rigetto del ricorso per mancata notificazione del medesimo alla predetta parte civile. Se è pur vero che l'art. 584 c.p.p. prevede che a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il ricorso sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato alle parti private, purtuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione non produce ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.; l'unico effetto dell'omissione rimanendo quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Manifestamente infondato è poi il primo motivo del ricorso di DE IS CE che lamenta mancata motivazione sulla dedotta genericità della querela, perché non veniva evidenziato quali ingiurie avrebbe proferito il ricorrente, e sostiene l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Invero è sufficiente che la querela esponga nella sua essenzialità il fatto ritenuto delittuoso, e nel caso di specie l'esame dell'atto di impulso processuale, consentito per la particolare natura della doglianza, permette di riscontrare che nel medesimo si riportano le espressioni attribuite a DE IS IE e si afferma che a quelle partecipava anche il padre, con ciò indicando che le varie espressioni riportate erano anche attribuibili al padre. Un tale atto evidenziava l'attribuzione al DE IS di un fatto costituente reato per il quale si chiedeva la punizione ed era sufficiente quale atto di impulso processuale per la successiva indagine preliminare che ha delimitato alle espressioni contenute nel relativo capo di imputazione (espressioni indicate già in querela come attribuite espressamente alla figlia e fra quelle a cui avrebbe partecipato il padre) la collaborazione del DE IS alla ritenuta aggressione ingiuriosa.
I restanti motivi di ricorso sono fondati e comportano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio sui punti oggetto di ricorso. Invero, a fronte della sentenza di primo grado che in modo del tutto generico aveva affermato che le testimonianze assunte dimostravano la responsabilità dei prevenuti, l'appello aveva articolato una serie di doglianze specifiche sulla valutazione delle testimonianze acquisite, a fronte delle quali la sentenza del giudice di appello ha motivato in modo ancora più generico di quanto non avesse fatto il primo giudice, riportandosi alla ricostruzione del fatto e degli elementi di responsabilità esplicitati nella sentenza del Giudice di pace.
Si tratta di motivazione del tutto insufficiente a dar conto delle ragioni che avevano portato il giudice del gravame a disattendere le doglianze dell'appello a fronte delle quali sarebbe stata necessaria una disamina delle emergenze processuali, in ipotesi ampliando l'analisi dei contributi testimoniali non specificamente affrontati dal primo giudice, che fornisse ragione dell'accoglimento o del rigetto delle argomentazioni spese dagli imputati nel loro atto di impugnazione, che a ciò sollecitava il Tribunale.
In particolare, e per quanto dedotto con i ricorsi:
- manca ogni disamina delle doglianze relative ai fatti ascritti a DE IS IE, come verificatisi il 29.5.2005, posto che il primo giudice non aveva distinto le scansioni temporali risultanti dal capo di imputazione;
- manca adeguata risposta alle doglianze dell'appellante circa la potenzialità intimidatoria delle espressioni ritenute minacciose dal primo giudice, anche con riferimento al fatto che il Giudice di pace da per accertata la minaccia concernente il cane riferendosi ad un'espressione (tifacelo ammazzare il cane) che non corrisponde a quella di cui al capo di imputazione (il tuo cane deve morire); il rilievo era stato ampiamente formulato dall'appellante, ma il giudice di appello non ha valutato la questione, se non con il generico riferimento alla generale adeguatezza della prima sentenza, del tutto insufficiente attesa la natura specifica delle doglianze;
- manca un'adeguata valutazione del contesto in cui si erano verificati i fatti oggetto del procedimento, che entrambi gli appellanti avevano diffusamente evidenziato facendo anche riferimento ad una serie di contributi testimoniali che sollecitavano il giudice di appello a valutare, come era nelle sue possibilità attesa la natura del giudizio di merito di secondo grado, mentre il Tribunale ha affrontato in modo del tutto generico le questioni relative all'ipotizzata reciprocità delle offese, nonché al ricorrere della provocazione, escludendo, con motivazione del tutto inadeguata a rendere conto del rigetto delle argomentazioni degli appellanti, l'applicabilità del disposto dell'art. 599 c.p.; l'omessa adeguata ricostruzione e valutazione del contesto in cui si erano verificati i fatti aveva anche impedito al giudice del merito di correttamente valutare se l'espressione (vaffanculo) attribuita a DE IS CE fosse ingiuriosa, posto che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 27966 del 23/5/2007 ric. Battaglino), lungi dal ritenere del tutto priva di valenza offensiva quell'espressione in assoluto, ha evidenziato come dipenda dal contesto in cui la medesima viene pronunciata se si possa interpretare solo come maleducata e volgare manifestazione di insofferenza o invece come manifestazione di spregio diretta alla persona cui viene rivolta.
Il giudice di rinvio dovrà rivalutare le situazioni di cui sopra con una più completa disamina delle risultanze processuali. Ogni altra questione sottoposta con il ricorso è assorbita.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009