Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 44960
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Sentenza 30 settembre 2014

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In tema di misure cautelari reali, l'omessa notificazione alle parti private del ricorso in cassazione non determina né l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del successivo grado di giudizio, potendo da detta omissione in astratto derivare soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, che risulta non consentita in sede di legittimità.

Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato si fonda anche sull'interpretazione letterale degli artt. 263, comma terzo, e 324, comma ottavo, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 44960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44960
    Data del deposito : 30 settembre 2014

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