Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. (Nella specie si è esclusa la configurabilità dell'errore di fatto nella condotta del concorrente in cessione illecita di stupefacenti, al quale era stato affidato in Olanda un borsone dichiaratamente contenente altre sostanze proibite, e cioè steroidi, che, attraverso l'Italia, si sarebbero dovuti trasportare in Grecia).
Commentario • 1
- 1. Ignorantia legis non excusatValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
La legge non ammette ignoranza (art. 5 c.p.), questo vuol dire che nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eluderne la sua applicazione. Questo dogma è espressivo della fattispecie dell'errore, il quale, tuttavia, nel diritto penale può considerarsi quale causa principale di esclusione della colpevolezza al ricorrere di determinare circostanze. E' opportuno fare una disamina su due delle tipologie di errore presenti all'interno del diritto penale: l'errore di fatto e l'errore di diritto disciplinate rispettivamente dall'art. 47 comma 1 e 2 c.p. e dall'art. 5 c.p.. L'errore sul fatto, che esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2010, n. 32329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32329 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Presidente - del 25/06/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1390
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19497/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OU OA;
avverso sentenza della Corte di Appello di Torino resa in data 31 marzo 2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv.to Colangeli Giorgio, in sostituzione dell'avv.to Liguoro Alberto, che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OA LA, dichiarato responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ex art. 80, comma 2, per avere in concorso con De GR JA, OV AR e UR EN, importato in Italia, su un treno proveniente da Parigi e diretto a Venezia, 158.946 pasticche di ectasy, contenute in un borsone, impugna la sentenza resa dalla Corte di Torino e deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento alla affermata responsabilità concorsuale, sottolineando il difetto del dolo, neanche configurabile sotto la forma di quello eventuale. Sostiene che egli non era consapevole del contenuto del borsone affidatogli in Olanda, da cui si era spostato, prima in taxi, fino a Parigi, poi in treno verso Venezia, dove avrebbe dovuto imbarcarsi verso la Grecia, sua destinazione finale, in quanto soggettivamente convinto di trasportare merce altrettanto proibita, ma differente, ovvero un carico di steroidi;
invoca al riguardo l'errore sul fatto, l'aberratio delicti e comunque la fattispecie del concorso anomalo e l'erronea individuazione del dolo eventuale, come ritenuto dal giudice di merito. Con riferimento alla varie soluzioni prospettate in linea graduale, indica le circostanze di fatto erroneamente valutate dalla Corte ed i vizi di logicità del percorso argomentativo ed analizza le dichiarazioni rese dal coimputato De GR, giudicato separatamente, che aveva sostanzialmente messo in luce come egli non conoscesse il contenuto del borsone, per desumere la sussistenza dell'ipotesi dell'errore di fatto. Comunque, egli era convinto di essere corriere per un fatto illecito meno grave, anche se rileva che non vi era stata con gli altri imputati alcun accordo criminoso comune e che egli aveva il compito del trasporto, essendo indifferente al resto della attività;
con altro motivo deduce la iniquità del trattamento sanzionatorio, specie se confrontato con quello inflitto dal Gip al De GR che non aveva collaborato, come egli aveva fatto, con le forze dell'ordine per fermare la consegna al destinatario finale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il LA, infatti, mediante la doglianza di erronea applicazione di legge con riferimento all'individuazione del suo apporto consapevole al reato di importazione, vorrebbe in questa sede che si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
Viceversa, il compito del Giudice di legittimità è quello di stabilire se il Giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al Giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella fattispecie, i giudici di merito, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, hanno individuato nella sua partecipazione al fatto, non negata dal punto di vista materiale, ed in specie dalle particolari modalità della stessa, l'elemento soggettivo nella forma del dolo diretto, ponendo logicamente in luce come la effettiva conoscenza da parte dell'imputato della natura del contenuto delle pillole riposte nel borsone si desumesse dallo stesso svolgimento dei fatti;
infatti, il ricorrente, residente negli Stati Uniti, officiato della necessità della importazione, dal suo conoscente UR EN, si era recato prima in Grecia, dove aveva incontrato appunto il committente, poi aveva raggiunto l'Olanda, dove era stato consegnato il collo e quindi aveva intrapreso il viaggio di ritorno verso la Grecia, con mezzi non solo importanti particolare dispendio (si pensi al viaggio in taxi dall'Olanda sino a Parigi), ma anche tutti caratterizzati dalla mancanza di controlli stabili alle frontiere. La Corte, richiamando sul punto la decisione di primo grado, ha osservato che oggettivamente il percorso era collegato alla importazione di sostanza stupefacente e non di steroidi, posto che il detto UR, anche a voler credere alle tesi dell'imputato, in precedenti occasioni aveva curato l'esportazione dei medicinali dalla Grecia agli Usa e non al contrario, come nel caso in esame;
negava, poi, che il corriere fosse stato tenuto all'oscuro del tipo di sostanza trasportata, sia per la logica considerazione che il corriere è di norma avvisato della qualità di quanto affidatogli, per evitare che costui facesse gesti avventati o abbandoni il carico, sia per le cautele che erano state adottate per il viaggio, sia per i rischi connessi alla operazione, che all'evidenza imponevano perfetta consapevolezza da parte del corriere, sia per le dichiarazioni rese dall'altro coimputato De GR, arrestato in Italia, grazie anche alla collaborazione del LE, che aveva ammesso di essere al corrente della natura della importazione e che non aveva affatto affermato che l'imputato fosse stato tenuto all'oscuro.
Siffatta logica concatenazione, che non è affatto centrata sulla individuazione del dolo eventuale, e sull'accettazione del rischio, ma al contrario sulla rappresentazione della piena consapevolezza della natura della affare illecito da compiere, desunta da un dato certo, affidamento della droga al corriere, previo accordo sull'itinerario, sul compenso, sulle modalità della condotta da tenere nel viaggio, sulla indicazione delle persone cui rivolgersi in caso di difficoltà, con ragionamento inferenziale corretto e privo di salti logici. Tale argomentare si sottrae, dunque, a rinvenibili vizi di violazione di legge o di illogicità, la quale, peraltro, la norma di cui all'art. 606 c.p.p. vuole dover essere "manifesta", cioè deducibile immediatamente, ictu oculi.
A fronte di ciò, il ricorrente ripropone la tesi dell'errore sul fatto, cui adeguatamente ha dato risposta il giudice distrettuale;
vale ribadire che l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base;
mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. Nel caso in specie, escluso in radice che il ricorrente non avesse consapevolezza della natura del carico è evidente che non vi è alcun presupposto per invocare la speciale causa di non punibilità, senza dire che l'errore rilevante ex art. 47 c.p. è quello che determina il convincimento della sussistenza di una situazione di fatto che non ha rispondenza nella realtà; nel caso in esame al più nel ricorrente, anche a voler credere alla ipotesi del preesistente contatto tra le parti per l'acquisto di steroridi, poteva generarsi il dubbio sulla sostanza trasportata;
il dubbio però come tale determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'erronea certezza richiesta dalla norma. Una volta ribadita la partecipazione diretta all'importazione, restano assorbite le rimanenti censure in ordine alla configurabilità dell'aberratio delicti, peraltro mal invocato, posto che la detta fattispecie riguarda la realizzazione di un evento non voluto, cagionato per colpa, ed in ordine alla applicabilità dell'art. 116 c.p. in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto;
tutte e due le ipotesi confliggono con la acclarata volontà del IO di partecipare con gli altri alla realizzazione del fatto criminoso come configurato nella imputazione a suo carico. Analoga pronuncia di inammissibilità riguarda la doglianza inerente al trattamento sanzionatorio, determinato a dire del ricorrente illogicamente in misura deteriore rispetto ad altro concorrente nel reato.
La Corte sul punto ha espresso adeguata motivazione sulla commisurazione della pena, rilevando che a fronte di un'importazione di elevata quantità, la sanzione era stata anche attenuata con la concessione nella massima estensione delle attenuanti generiche, sì da renderla proporzionata alla persona dell'imputato ed alla sua condotta.
Ha poi risolto, con riferimento alla pari importanza dei ruoli svolti, la equiparazione della pena inflitta al LA con quella erogata al De GR;
tale iter argomentativo si sottrae alle censure di illogicità e non può in questa sede essere rivalutato con le considerazioni di puro merito che il ricorrente ha introdotto con la sua censura.
In conclusione, in conseguenza della rilevata inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010