Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2010, n. 32329
CASS
Sentenza 25 giugno 2010

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Massime1

L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. (Nella specie si è esclusa la configurabilità dell'errore di fatto nella condotta del concorrente in cessione illecita di stupefacenti, al quale era stato affidato in Olanda un borsone dichiaratamente contenente altre sostanze proibite, e cioè steroidi, che, attraverso l'Italia, si sarebbero dovuti trasportare in Grecia).

Commentario1

  • 1Ignorantia legis non excusat
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    La legge non ammette ignoranza (art. 5 c.p.), questo vuol dire che nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eluderne la sua applicazione. Questo dogma è espressivo della fattispecie dell'errore, il quale, tuttavia, nel diritto penale può considerarsi quale causa principale di esclusione della colpevolezza al ricorrere di determinare circostanze. E' opportuno fare una disamina su due delle tipologie di errore presenti all'interno del diritto penale: l'errore di fatto e l'errore di diritto disciplinate rispettivamente dall'art. 47 comma 1 e 2 c.p. e dall'art. 5 c.p.. L'errore sul fatto, che esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2010, n. 32329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32329
Data del deposito : 25 giugno 2010

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