Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 2
Le eccezioni in senso lato, ovvero rilevabili anche d'ufficio, qualora coinvolgano un interesse pubblico in campo processuale (quali le eccezioni di giudicato) possono essere rilevate addirittura in ogni stato e grado del processo, ma se sono relative ad un diritto di carattere sostanziale il cui esercizio in campo processuale non incide in alcun modo su interessi pubblici, quand'anche siano qualificabili come eccezioni in senso lato, hanno una rilevabilità condizionata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio. Ne consegue che (fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa , e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183, quinto comma, cod.proc.civ..(Principio affermato dalla S.C. in relazione ad eccezione concernente l'entità del massimale assicurativo ed a questione di tardività della medesima).
Il danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona che sia sopravvissuta a lesioni seriamente invalidanti per effetto di illecita condotta altrui deve tener conto anche delle sofferenze causate dalla situazione conseguita a dette lesioni, qualora le sofferenze stesse abbiano determinato una lesione della loro integrità psico-fisica, non essendo il relativo pregiudizio esaurito dalla liquidazione del danno morale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2007, n. 14581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14581 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
ALIANA 145 8 1/ 07 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA R.G.N. 14642/03 Presidente 17772/0317870/03 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Cron. 14581 Dott. Camillo FILADORO Consigliere 3892 Dott. Nino FICO - Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere Ud. 21/03/07 contributo unificato ha pronunciato la seguente PRENOTAZIONE A DEBITO SENTENZA sul ricorso proposto da: foglio notizie F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A., in dell'Amministratore Delegato Dott. Giuseppe persona Vecchione, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMIL LA BOVELACCI, difeso dALavvocato GIUSEPPE SAVINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA PO, MA IA, ZZ LA, 2007 MA TA, MA TA, MA AN IA, ND LV, ASSITALIA-Le Assicurazioni d'Italia 477 1 S.P.A., TT NI, AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimati e sul 2° ricorso n° 17772/03 proposto da: MA PO, MA IA, MA TA, MA TA, ZZ LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI LUCATTONI, difesi dALavvocato CARLO BELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
MEIE AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., già AURORA S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 201 presso 10 studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende unitamente ALavvocato LUIGI RINALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
TA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A., in dell'Amministratore Delegato dott. Giuseppepersona Vecchione, legale rapresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, difesa dALavvocato GIUSEPPE SAVINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale 2
contro
MA ANIA, elettivamente domiciliato in ROMA via A. CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIO SENSI, che lo difende unitamente agli avvocati DOMENICO BENELLI, PIETRO COTTIGNOLA, giusta delega a margine, UGO RUFFOLO e CARLO BERTI giusta procura speciale del Dott. Notaio Paolo Mario Plessi in Conselice due Marzo 200, Rep.n.73.825; - controricorrente al ricorso incidentale
contro
ASSITALIA S.P.A., in persona del Procuratore speciale, Avv. Simone Chini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende unitamen te ALavvocato ANFRANCO PAPA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
ND LV, TT NI;
- intimati e sul 3° ricorso n° 17870/03 proposto da: MA AN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIO SENSI, che lo difende unitamente agli avvocati PIETRO COTTIGNOLA e DOMENICO BENELLI, giusta delega a margine, UGO RUFFOLO, CARLO BERTI, giusta procura 3 ........... speciale con firma aut. dal Dott. Notaio Paolo Mario Plessi in Conselice 2/03/2007, Rep.n.73.825; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. già MEIE AURORA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende unitamente ALavvocato LUIGI RINALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
MA PO, MA IA, ZZ LA, MA TA, MA TA, TA FONDO ASSIC. TRA AGRICOLTORI SPA, ND LV, ASSITALIA LE ASSIC. D'ITALIA SPA, TT NI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 319/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, seconda sezione civile emessa il 7/02/2003, e depositata il 20.2.2003; rg.65/2001 e 174/2001 cause riunite;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/07 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SAVINI;
udito l'Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI (per delega Avv. 4 RL Bellini); uditi gli Avvocati UGO RUFFOLO E CARLO B ERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI che ha concluso per: riunione dei ricorsi;
accoglimento del 2° motivo ricorso principale AT (14642/03); del 2° motivo del ricorso incidentale di IN OP (17772/03) limitatamente al danno biologico;
del 1° motivo ricorso incidentale di IN OP (17772/03) e del 2° motivo del ricorso incidentale di IN G. AR (17870/03) limitatamente al punto responsabilità di RL Alvaro;
rigetto del resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Verso le ore 11,30 del 7/4/96, sulla S.S. E 45 in loc. Ponte Pattoli, si verificava un grave incidente stradale, che vedeva coinvolte le vetture V.W. OL (condotta dal proprietario IN AN AR e assicurata con la s.p.a. TA), ED (condotta dal proprietario OL ON e assicurata con la s.p.a. Aurora), e A.R. FA SU (condotta dal proprietario RL Alvaro e assicurata con la s.p.a. TA). La successione dinamica dei fatti, quale accertata dai C.C. intervenuti, era la seguente: -1'RL, avvertendo forti anomalie nella marcia della sua vettura, l'aveva arrestata nella corsia di destra, constatando la mancanza di uno dei quattro bulloni che fissano il cerchione;
si era quindi portato sul retro, per segnalare con ampi gesti la presenza dell'ostacolo; - il OL, sopraggiungendo da tergo, aveva iniziato il sorpasso della FA SU, occupando in tal. modo la corsia di sorpasso;
vedendo le segnalazioni dell'RL, aveva rallentato fortemente la propria andatura;
- il IN, sopraggiungendo da retro a forte velocità, si era trovato l'intera carreggiata occupata dalle altre due vetture;
pur frenando, non era riuscito ad arrestarsi in tempo, e le aveva colpite entrambe violentemente. A seguito dell'incidente IN OP, trasportato sulla vettura V.W. OL condotta da IN AN AR, riportava lesioni gravissime, 6 ALesito delle quali residuavano postumi permanenti del 95%. Onde ottenere il risarcimento dei danni, agivano in giudizio IN OP (rappresentato in giudizio dal procuratore speciale IN AN RL), IN AN RL e ZZ PA (genitori dell'infortunato), nonché IN AT e IN NE (sorelle dell'infortunato); a tal fine, convenivano innanzi al Tribunale di Ravenna tutti i conducenti dei veicoli coinvolti con i rispettivi assicuratori, ritenendoli a vario titolo responsabili solidali nella causazione del sinistro. Tutti i convenuti si costituivano protestando la regolarità del proprio comportamento, contestandone, quindi, l'incidenza causale nella verificazione dell'evento, ascrivibile a fatto e colpa degli altri conducenti coinvolti;
contestavano, comunque, l'eccessività della richiesta attorea e la ripetibilità di alcune componenti del preteso danno. Nel corso di istruttoria venivano prodotti documenti (tra i quali gli atti del procedimento penale), escussi i testi indotti, espletate consulenze medico legali sulle persone dell'infortunato e dei suoi familiari, nonché consulenza cinematica per la ricostruzione dinamica del sinistro. All'udienza del 21/1/00 veniva dato atto del versamento, da parte della s.p.a. TA, della somma di £ 650.000.000 in favore degli attori. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rilevava che: "1. la responsabilità del sinistro andava ascritta in via esclusiva al conducente della V.W. OL, IN AN AR, che: -a. malgrado l'ottima visibilità, data dalle favorevoli condizioni meteorologiche e dALandamento rettilineo della strada, era arrivato a ridosso dell'ostacolo a velocità eccessiva (stimata dal C.T.U. in 130- 7 135 km/h, contro i 110 km/h massimi consentiti), frenando solo ALultimo momento: ciò che era dimostrato, tra l'altro, dalla violenza dell'urto, tale da proiettare la ED a 111 metri dal luogo del tamponamento;
-b. conduceva un veicolo con pneumatici eccessivamente usurati, tali da ridurre l'efficienza della frenata: per tale fatto era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 72, c. 13, C.d.S.); - 2. nessuna responsabilità poteva essere ascritta ALRL che, correttamente, aveva arrestato la propria vettura sul margine destro, al fine di controllare la grave anomalia riscontrata nella marcia. Al riguardo, non poteva essere condiviso il giudizio di corresponsabilità espresso dal C.T.U. - secondo il quale l'RL sarebbe potuto arrivare alla successiva piazzola di emergenza o, quanto meno, accostare completamente a destra, sul presupposto che la ruota potesse essere validamente tenuta anche da tre soli bulloni - in quanto il guasto era oggettivamente tale da indurre un fondato stato di allarme;
peraltro, l'RL aveva messo in atto tutte le opportune cautele, effettuando segnalazioni atte a richiamare l'attenzione degli altri automobilisti sulla situazione di pericolo;
- 3, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al OL che, alla guida della sua ED, aveva correttamente rallentato l'andatura, alla vista della vettura ferma nella corsia di destra e delle segnalazioni fatte dal suo conducente. Anche a tale riguardo, non poteva essere condiviso il giudizio di corresponsabilità espresso dal C.T.U. - secondo il quale l'incidente si sarebbe evitato, od avrebbe avuto conseguenze assai 8 minori, se la ED avesse mantenuto la propria velocità senza rallentare in maniera improvvisa - perché la riduzione dell'andatura messa in atto dal OL rispondeva a corretti canoni di prudenza, a fronte delle segnalazioni di pericolo effettuate dALRL;
4. priva di fondamento era la pretesa attorea, di una responsabilità oltre il massimale della s.p.a. TA per non aver prodotto tempestivamente la polizza assicurativa: nella fattispecie concreta, infatti, non risultava adeguatamente provata la mala gestio dell'assicuratore, che costituisce il presupposto indispensabile di una sua responsabilità oltre i limiti del massimale;
5. con riferimento alla data del sinistro, i danni risarcibili di IN OP andavano così individuati e quantificati: -a. danno biologico, alla stregua della non contestata C.T.U. medico legale in atti: £ 36.500.000 per i.t.t. (£ 50.000 X 730 giorni), e £ 499.458.605 per d.p. (£ 5.257.459 al punto X 95 punti di invalidità); -b. danno morale: £ 535.958.605 (in misura pari ALintero danno biologico, tenuto conto della gravità della lesione); -c. danno emergente connesso ALassistenza prestata da terzi, in misura di otto ore al giorno: £ 345.186.000 (£ 1.500.000 mensili, pari a £ 18.000.000 annui, moltiplicate per il coefficiente di sopravvivenza del 19,177, determinato in riferimento ALetà del leso). La residua assistenza, che il C.T.U. aveva riconosciuto necessaria nell'arco dell'intera giornata, poteva essere ragionevolmente assicurata dai familiari, in forza dei doverosi principi di solidarietà su di loro gravante;
-d. danno emergente per spese mediche: £ 200.000.000, equitativamente 9 determinate in considerazione, anche, della copertura fornita dal Servizio sanitario Nazionale;
-e. lucro cessante da mancata produzione di reddito: £ 598.322.400 (£ 39.000.000 quali sestuplo della pensione sociale X 19,177 quale coefficiente relativo ALetà - 20% di scarto tra vita fisica e lavorativa). L'adozione di un indice presuntivo di guadagno doppio di quello normalmente adottato in base ALart. 4 della L. 39/77 era determinato dalla condizione particolarmente agiata della famiglia, ancorché la posizione di imprenditore del padre, IN ANcarlo non potesse, di per sé sola, indurre la convinzione che il figlio ne avrebbe seguito le orme, realizzando i medesimi risultati;
- 6. con riferimento alla data del sinistro, i danni risarcibili dei genitori del leso andavano così individuati e quantificati: a danno biologico di ZZ PA, sulla base della C.T.U. medico legale in atti: £9.000.000 per i.t.t. (£50.0000 X 180 giorni); £ 3.000.000 per i.t.p. (£25.000 X 120 giorni); £ 7.579.400 per d.p. (£ 1.010.587 al punto X 7,5 punti); - b. danno biologico di IN ANcarlo, sulla base della C.T.U. medico legale in atti: £ 3.000.000 per i.t.t. (£ 50.0000 X 60 giorni); £ 3.000.000 per i.t.p. (£ 25.000 X 120 giorni); - 7. tutte le somme sopra indicate, in applicazione dei principi enunciati da Cass. Civ. S.U. 17/12/95 n. 1712, dovevano essere aumentate per rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno;
- 8. dALimporto complessivo di quanto dovuto doveva essere detratto 10 l'acconto di £ 650.000.000, versato dalla s.p.a. TA in data 13/10/99; 9. le spese processuali degli attori andavano poste a carico dei soccombenti IN AN AR e TA s.p.a., mentre andavano compensate integralmente le spese processuali tra gli attori e le restanti parti del giudizio. Avvero tale decisione venivano interposti distinti atti di appello, con conseguente instaurazione di due distinti giudizi. Nel primo (R.G. n. 65/01) la s.p.a. TA, assicuratrice per R.C.A. di RI AN AR, lamentava i seguenti motivi: I. in punto di responsabilità: - a. erronea esclusione di una responsabilità concorrente di RL Alvaro (... omissis …..); - b. erronea esclusione di una responsabilità concorrente di OL • ON (... omissis...); -c. erronea valutazione di responsabilità esclusiva di IN AN AR (...omissis ...); II. in punto di quantificazione dei danni: a. eccessiva liquidazione del danno morale (...omissis…..); b. eccessività della somma liquidata per assistenza giornaliera (... omissis...); ingiustificata attribuzione di rivalutazione ed interessi(... omissis...); c. ingiustificata attribuzione, per analoghi motivi, di rivalutazione ed interessi sulle spese mediche future;
d. ingiustificata liquidazione del danno patrimoniale da mancata produzione di reddito futuro (... omissis...); ingiustificata attribuzione di 11 rivalutazione ed interessi (... omissis ...). IN OP, IN ANcarlo, ZZ PA, IN NE e IN AT si costituivano richiamandosi interamente ALappello principale già autonomamente promosso, e conseguentemente interponevano appello incidentale, per motivi così riassumibili: in punto di responsabilità, sussistevano prove di concorrenti comportamenti colposi di tutti i conducenti coinvolti, oltre al IN AN AR: - a. quanto ALRL (... omissis...); - b. quanto al OL(... omissis ...); - B. erroneo accoglimento dell'eccezione di responsabilità nei limiti del massimale, quale formulata dalla s.p.a. TA (….. omissis…..); - C. in punto di liquidazione dei danni di IN OP: - a. insufficiente quantificazione del danno biologico(….. omissis …..); - - b. insufficiente quantificazione del danno morale (... omissis...); - c. insufficiente quantificazione delle spese di assistenza (... omissis ...); d. insufficiente liquidazione delle spese sanitarie(...omissis ...); - e. insufficiente liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno(...omissis ...); - D. in punto di liquidazione dei danni dei parenti di IN OP: - a. omessa pronuncia sulla richiesta di £ 500.000.000 per ciascun genitore e £ 250.000.000 per ciscuna sorella, a titolo di danno morale dei prossimi congiunti (...omissis ...); - b. insufficiente liquidazione del danno biologico dei genitori (...omissis...); 12 - c. erronea esclusione del danno biologico delle sorelle (... omissis…..). RL Alvaro e la s.p.a. TA si costituivano contestando ogni responsabilità nella determinazione dell'incidente(….. omissis …..). L'Aurora s.p.a. si costituiva rilevando l'assenza di responsabilità del proprio assicurato OL(... omissis ...). Anche IN AN AR si costituiva, contestando argomentazioni e richieste degli appellanti principali e, comunque, interponendo appello incidentale avverso le determinazioni del primo giudice per motivi che si possono così riassumere: 1°. erronea esclusione di responsabilità, esclusiva o almeno concorrente, degli altri conducenti coinvolti (... omissis...) - 2°. eccessiva quantificazione delle voci di danno spettanti a IN OP, ed erroneo riconoscimento del danno in capo ai suoi genitori (... omissis...) - 3°. erronea esclusione di una responsabilità ultra massimale della s.p.a. TA (... omissis...) OL ON restava contumace. Con distinto atto di citazione tutti gli originari attori interponevano appello avverso la sentenza di primo grado, esponendo motivi identici a quelli già precedentemente riportati nell'atto di costituzione con appello incidentale, nel procedimento originato dALappello principale della s.p.a. TA. Tutte le altre parti del giudizio di primo grado, ad eccezione del OL che rimaneva contumace, si costituivano con argomentazioni del tutto analoghe a quelle già in precedenza indicate nella narrativa dell'altro 13 procedimento di appello. All'udienza del 24/4/01 veniva disposta la riunione dei due procedimenti scaturiti dalle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, 946/00 del Tribunale di Ravenna. All'udienza del 24/9/02 la difesa di IN OP produceva numerosi nuovi documenti di spesa;
la causa veniva quindi ritenuta in decisione, previo scambio di comparse e memorie ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c., sulle conclusioni di tutte le parti costituite, quali riprodotte in epigrafe." - 20 febbraio 2003 la Corte d'Appello di Con sentenza 7 Bologna decideva come segue: 66 *...pronunciando non definitivamente sugliappelli principali ed incidentali di cui alle cause riunite n. 65/01 e n. 174/01, ogni altra domanda disattesa e reietta, così provvede: 1) conferma le statuizioni del Tribunale di Ravenna in punto di responsabilità, di cui al punto 1. del dispositivo della impugnata sentenza;
2) a modifica di quanto stabilito nel punto 2. del dispositivo della impugnata sentenza, condanna il TA Ass.ni s.p.a. e IN AN AR a risarcire a IN OP (rappresentato in giudizio dal padre IN ANcarlo) i danni, quantificati nelle misure e secondo i calcoli che seguono: a) € 841.938,00, equivalenti a £ 1.670.239.610 (di cui £ 36.000.000 per danno biologico temporaneo, £ 499.458.605 per danno biologico permanente, £ 535.958.605 per danno morale, £ 598.322.400 per danno 14 patrimoniale da mancata produzione di reddito), oltre la rivalutazione secondo indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, calcolati come segue: dalla data dell'incidente al 13/10/99 sull'importo di £ 1.670.239.610; dalla data del 13/10/99 al saldo sull'importo di £ 1.020.239.610 (per effetto della detrazione dell'acconto di £ 650.000.000); b) una rendita annua di e 27.889,00, equivalenti a £ 54.000.000, con decorrenza dalla data dell'incidente (7/4/96), e da corrispondere in due ratei annui anticipati e previa rivalutazione, a ciascun pagamento, secondo gli indici ISTAT;
- c. spese sanitarie, da determinare in prosieguo di giudizio tramite un supplemento di C.T.U., come da ordinanza annessa alla presente sentenza;
- 3) a modifica di quanto stabilito nel punto 3. della impugnata sentenza, condanna il TA Ass.ni s.p.a. e IN AN AR a risarcire i seguenti danni: a) quanto a IN ANcarlo, € 106.390,00 equivalenti a £ 206.000.000 (di cui £ 200.000.000 per danno morale e £ 6.000.000 per danno biologico); b) quanto a ZZ PA, € 113.403,00 equivalenti a £ 219.579.400 (di cui £ 200.000.000 per danno morale e £ 19.579.400 per danno biologico); c) quanto a IN NE e IN AT, per ciascuna, la somma di € 25.823,00 £ 50.000.000; oltre, per tutte le somme di cui al presente capo, la rivalutazione 15 secondo indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, con decorrenza dalla data del fatto fino al saldo;
4) riserva al prosieguo dell'istruttoria ogni determinazione in ordine al danno biologico di natura psichica lamentato da IN ANcarlo, ZZ PA, IN NE e IN AT;
5) dichiara la s.p.a. TA Ass.ni responsabile oltre i limiti del massimale di polizza, e conseguentemente la condanna a garantire e manlevare IN AN AR da ogni pagamento, anche per importi eventualmente eccedenti il massimale di polizza;
6) conferma le statuizioni di cui ai punti 5. e 6. del dispositivo della impugnata sentenza, in punto di spese processuali di primo grado;
7) rimette al giudizio definitivo la regolamentazione delle spese processuali del presente grado.". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a. (ricorso n. 14642/03). AN AR IN ha resistito al ricorso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale (17870/03). Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale (n. 17772/03) IN OP, IN ANcarlo, IN NE, IN AT e ZZ PA. Ha resistito a detto ricorso incidentale con controricorso AN AR IN. Ha resistito con controricorso anche la F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a.. Pure l'ASSITALIA LE - ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. ha resistito con controricorso. 16 Ha resistito con controricorso anche la MEIE AURORA s.p.a. (già AURORA s.p.a.). I ricorrenti incidentali IN OP, IN ANcarlo, IN NE, IN AT e ZZ PA, il ricorrente incidentale IN AN AR, e la controricorrente s.p.a. F.A.T.A. hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi. Per la trattazione dei medesimi appare opportuno seguire l'ordine logico-giuridico delle questioni oggetto dei vari motivi;
e quindi per primo il motivo concernente gli artt. 163 e 164 c.p.c.; poi i motivi concernenti la ricostruzione dell'incidente; quindi i motivi circa il quantum;
ed infine il primo motivo del ricorso principale in tema di eccezione concernente l'entità del massimale e di asserita tardività della medesima (motivo peraltro implicante le questioni giuridiche di maggior rilievo) ed il secondo motivo del ricorso medesimo, concernente la mala gestio (propria ed impropria).. Preliminare, come ora esposto, appare la valutazione del primo motivo del ricorso incidentale (n. 17870/03) di AN AR IN con cui detta parte denuncia “Nullità dell'atto introduttivo di primo grado per indeterminatezza della domanda e conseguente nullità degli atti susseguenti, ivi comprese le sentenze n.946/2000 emessa dal Tribunale di Ravenna e n.319/2003 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, per violazione dell'art. 163 c.p.c. e conseguente nullità della citazione ex art.164 c.p.c. in relazione ALart. 360 n. 3 c.p.c.- omessa motivazione su 17 un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c." ed espone che fin dal primo grado aveva eccepito l'inammissibilità della domanda attrice, rilevando che non venivano soddisfatti i requisiti di cui ALart. 163 c.p.c., con particolare riferimento al punto 3 di tale articolo;
e che gli attori, neppure nell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, avevano posto rimedio determinando l'oggetto della domanda (non solo con riferimento alla determinazione del quantum, ma anche alla precisa determinazione delle ragioni delle domande stesse). Il motivo è privo di pregio. Va rilevato anzitutto che, essendo denunciati errores in procedendo ex art. 112 c.p.c., questa Corte e' giudice anche del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere dovere di procedere direttamente ALesame ed ALinterpretazione degli atti processuali (cfr. tra le altre Cass. n. 01097 del 24/01/2003; Cass. n. 12909 del 13/07/2004 e Cass. n. 375 del 11/01/2005). Ciò premesso si osserva che l'atto introduttivo predetto non presenta le carenze denunciate in quanto contiene (esplicitamente od implicitamente) tutti gli elementi richiesti dALart. 163 cit. Vanno ora esaminati i motivi riguardanti la ricostruzione dell'incidente e la valutazione delle responsabilità. I ricorrenti incidentali IN OP, IN ANcarlo, IN NE, IN AT e ZZ PA (ricorso n. 17772/03), con il primo motivo denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 360 N. 3 IN 18 RELAZIONE AGLI ARTT. 40 E 41 C.P., 2043, 2055, 2056, 1223 C.C.) NONCHE' INSUFFICIENTE CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 5)" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La colpa di ANmaria IN, anche se indubbiamente grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'RL che, fermando inopinatamente la propria vettura in mezzo alla corsia di marcia normale della superstrada Orte-Roma, ad altissima densità di traffico, ha indubbiamente e colposamente dato l'avvio alla serie causale da cui è derivato il sinistro. L'affermazione secondo cui detto guidatore tenne un comportamento riprovevole ed ingiustificato è inconciliabile con l'esclusione di un suo contributo eziologico alla produzione dell'evento. Quanto al OL, in una arteria come quella in questione, diminuire la velocità a 30 km/h integra un sostanziale arresto;
e secondo la diligenza "...dell'homo eiusdem professionis et condicionis ...' " era prevedibile che un rallentamento di quella portata, in una strada così trafficata, con due sole corsie, avrebbe potuto cagionare determinare una grave turbativa per un'auto sopravveniente da tergo e, quindi, il sinistro. Inoltre si è provato che il conducente della ED omise di cedere la precedenza al veicolo che stava procedendo lungo la corsia di sorpasso (i ricorrenti incidentali citano brani della “…...confessione stragiudiziale resa dallo stesso, nell'immediatezza dei fatti, alla Polizia Giudiziaria..." e di “…..dichiarazione sottoscritta dallo stesso..."): AN AR IN, con il secondo motivo, denuncia 19 "Violazione e falsa applicazione degli artt. 141 C.d.S.; 342 Regolamento C.d.S.; 144 C.d.S.; 346 Regolamento C.d.S.; 162 C.d.S.; 157 C.d.S.; 176 C.d.S., in relazione ALart.360 n.3 c.p.c. - omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su tali punti decisivi della controversia, in relazione ALart. 360 n.5 c.p.c." esponendo censure che vanno riassunte come segue. Quanto al OL, l'art. 144 C.d.S. prevede precisi limiti al cambio di corsia (il ricorrente cita anche l'art. 346 Regolamento C.d.S.). L'utilizzo dei dispositivi retrovisori deve essere antecedente alla manovra di spostamento di corsia e non successivo, così come, invece, OL ha riconosciuto essere avvenuto;
il IN rileva che OL ON ha reso interrogatorio formale nel giudizio civile di primo grado ALudienza del 08.04.98 e, in questa sede ed in maniera esplicita, ha dichiarato che, di fronte al gesticolare di una persona - risultata, poi, essere l'altro convenuto RL AR, il medesimo si adeguava immediatamente togliendo il gas "ma quando, guardando con lo specchietto ho visto che sopraggiungeva ad altissima velocità (si tratta di secondi), ho cercato di accelerare di nuovo ma non è servito a niente..."; il OL ha dunque decelerato senza verificare prima nello specchietto l'eventuale sopraggiungere di altre auto. Quanto ad RL Alvaro la testimonianza della teste FI TA (pag.35 dell'impugnata sentenza) è stata erroneamente utilizzata, poiché dal tenore della stessa si ricava agevolmente la sua irrilevanza. Infatti da tale testimonianza non si ricava con certezza che IN AN AR potesse prevedere l'evento, collocandosi la dichiarazione del teste piuttosto a "ridosso” ed in uno spazio temporale successivo al sinistro 0 20 2 stesso. Inoltre la motivazione impugnata sottende un'erronea interpretazione del Codice della Strada in materia di sosta di autoveicoli ed, in particolare, dell'art.162 C.d.S. RL Alvaro ha lasciato l'autovettura nella corsia di destra, neppure attenendosi alla necessità di accostare il più possibile l'autovettura al margine destro della carreggiata. Con il terzo motivo AN AR IN denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art.2054 c.c., in relazione ALart.360 n.3 c.p.c. - omessa e/o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia, in relazione ALart.360 n.5 c.p.c.” esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Fin dal primo grado la difesa di IN AN AR ha sostenuto, perlomeno, la sussistenza di un concorso di colpa dei convenuti OL ON e RL Alvaro, concorso escluso anche nella sentenza impugnata. La Corte d'Appello ha trascurato di applicare l'art.2054 2° comma c.c., non valutando che l'eventuale infrazione di un soggetto alle norme del Codice della Strada non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento degli altri conducenti, al fine di stabilire, in rapporto alla situazione di fatto accertata, se sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Anche i motivi di ricorso in esame non possono essere accolti. Va rilevato anzitutto che le doglianze di AN AR IN, nella misura in cui appaiono volte a sostenere la corresponsabilità di LE ON ed RL Alvaro, debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio) in quanto detta parte non afferma 21 (specificamente e ritualmente) di aver esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri asseriti corresponsabili o di aver chiesto espressamente, in vista di tale regresso, l'accertamento in questione in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (cfr. Cass. n. 15687 del 12/12/2001: "In tema di fatto illecito imputabile a piu' persone, la questione della gravita' delle rispettive colpe e dell'entita' delle conseguenze che ne sono derivate puo' essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilita' nel diverso rapporto con il danneggiato. "; cfr. anche, nello stesso senso: Cass. n. 18639 del 05/12/2003; e Cass. n. 18497 del 25/08/2006). Comunque (anche a prescindere da quanto ora esposto) tutte le doglianze esposte nei motivi di ricorso in esame sono prive di pregio (in tutti i loro punti) in quanto la decisione della Corte appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare va rilevato quanto segue: - A) la circostanza che il OL abbia parlato di “sorpasso” dell'FA SU non è di per sé idonea suffragare le tesi in questione in quanto (secondo il comune modo di esprimersi) tale espressione indica semplicemente il superamento di 2 2 22 2 altro veicolo, ma non implica anche che per eseguirlo sia stato necessario nella fattispecie il cambio di corsia e che questo sia avvenuto immediatamente prima del sopraggiungere di AN AR IN (in altri termini è compatibile con la tesi della Corte di Appello secondo la quale "...al momento in cui il OL intraprese il sorpasso il veicolo condotto da IN AN AR si trovava ancora assai lontano..."); - B) l'attribuzione di una colpa ad un conducente non è in contrasto logico e/o giuridico con l'esclusione di un rapporto eziologico tra la colpa medesima e la produzione dell'incidente (essendo ben possibile che in concreto il comportamento del conducente in questione, pur di per sé contrastante con norme stradali o di prudenza non abbia in realtà concorso a produrre gli specifici danni in questione nella causa); - C) con riferimento alla posizione dell'FA SU al momento dell'incidente, la Corte di merito ha rilevato in fatto che "...quand'anche l'FA SU fosse stata in aderenza al margine destro, non sarebbe comunque rimasto spazio per il passaggio di un terzo veicolo...”; trattasi di motivazione (sufficiente a sostenere la decisione sul punto) non ritualmente e specificamente censurata (e comunque immune dai vizi in questione); e quanto poi alla circostanza che detta FA SU non aveva raggiunto la successiva piazzola di sosta, la Corte ha evidentemente (anche se implicitamente) fatto proprio il rilievo (attribuito nella sua stessa sentenza, a pag. 16, al Giudice di primo grado) che 66 ...non poteva essere condiviso il giudizio di corresponsabilità espresso dal C.T.U. secondo il quale l'RL sarebbe potuto arrivare alla successiva piazzola di emergenza o, quanto meno, accostare 23 completamente a destra, sul presupposto che la ruota potesse essere validamente tenuta anche da tre soli bulloni - in quanto il guasto era oggettivamente tale da indurre un fondato stato di allarme...”; in altri termini ha implicitamente (ma in modo immune dai vizi) ritenuto giustificato l'arresto immediato del veicolo;
-D) quanto alla valutazione delle ulteriori risultanze ed in particolare della testimonianza di TA FI, va ricordato che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, ALuopo, valutarne le prove, controllarne - l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998; cfr. inoltre, tra le successive : cass. n. 21193 del 05/11/2004; Cass. n. 1101 del 20/01/2006; e Cass. 9234 del 20/04/2006); quindi, nella specie, tutte le doglianze che, al di là della loro formale enunciazione, consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, ALinterpretazione, ALattendibilità ed 24 alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, non costituiscono rituali motivi di ricorso e debbono essere considerate inammissibili prima ancora che prive di pregio;
le residue censure sono invece, come già esposto, prive di pregio;
-E) il ricorso alla presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. era escluso dato che il Giudice di merito ha proceduto alla ricostruzione dell'incidente (cfr. tra le altre Cass. n. 8936 del 18/04/2006 e Cass. n. 00456 del 12/01/2005). Vanno ora esaminati i motivi concernenti il quantum. Appare opportuna una trattazione congiunta dei medesimi. Con il terzo motivo la F.A.T.A. denuncia ex “Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2057, 1223 e 1226 C.C. nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa la determinazione delle spese di assistenza e circa la corresponsione sotto forma di rendita (punto C.c.)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado ha da un lato triplicato l'importo per le spese di assistenza riconosciute dal Tribunale di Ravenna e dALaltro ne ha disposto la corresponsione sotto forma di rendita vitalizia in rate semestrali da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il riconoscimento di spese di assistenza commisurate alla presenza per otto ore giornaliere di un collaboratore domestico appariva sufficientemente equo e conforme a obiettivi criteri risarcitori laddove la cifra annuale stabilita dalla Corte d'Appello risulta immotivata e disancorata da qualsiasi risultanza processuale e probatoria, il cui onere 25 gravava sulla parte danneggiata. La decisione fondata sulle argomentazioni esposte dalla Corte non è dotata di linearità logico- giuridica e la decisione di liquidare una componente del danno sotto 接 forma di rendita non appare conformă ai criteri in precedenza adottati per le altre voci di danno. La costituzione della rendita, ancorché in astratto consentita dALart. 2057 c.c., non può essere adottata solo per una componente del danno sulla scorta di una inutilizzabilità dei coefficienti di sopravvivenza di cui al R.D. 1043/22, utilizzato al contrario per le altre voci di danno, ma dovrebbe in ipotesi concernere l'intero danno in quanto sostenuta da idonea e congrua motivazione. Con il quarto motivo la F.A.T.A. denuncia ex "Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli arti. 1223, 2056 e 2059 C.C. nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione nella parte in cui ha riconosciuto il danno morale dei genitori e delle sorelle di IN OP (punto D.a.)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. La Corte territoriale ha riconosciuto, a titolo di danno morale, l'importo di L. 200.000.000, per ciascun genitore e di L. 50.000.000 per ciascuna sorella di IN OP, richiamando "... il pressoché costante orientamento affermativo tenuto, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza del Supremo Collegio." Tale filone interpretativo, però, seppur in apparenza predominante, non è del tutto convincente soprattutto ove si consideri la previsione dell'art. 1223 C.C. (richiamato dALart. 2056 c.c.); infatti i prossimi congiunti, subendo un turbamento conseguente allo stato del loro familiare, non sono colpiti in modo diretto e 26 immediato dalla condotta lesiva del terzo. In altre parole, in ipotesi di lesioni personali, l'unico soggetto danneggiato è la vittima del reato. Comunque la quantificazione monetaria effettuata dalla Corte di Appello pare essere esorbitante e non giustificata. Inoltre la Corte Territoriale ha ritenuto di poter determinare con certezza il danno morale dei congiunti, liquidato in maniera economicamente rilevantissima, pur non avendo ancora stabilito se e in quale misura sussista anche un danno psichico e cioè senza aver focalizzato con precisione la posta risarcitoria che, non solo, tende a sovrapporsi con il danno morale dei congiunti, ma che viene normalmente utilizzata quale tr paramento per la sua quantificazione monetaria. Con il quinto motivo la F.A.T.A. denuncia ex “Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2056 C.C. nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa il danno biologico psichico dei genitori e delle sorelle di IN OP (punti D.b. e D.c.)" esponendo le seguenti doglianze. Anche per tale voce di danno l'impugnata sentenza incorre in una evidente contraddizione in quanto nel disporre un supplemento di consulenza medica al fine di accertare il danno psichico non considera che il prof. UN aveva già valutato tale danno sotto forma di danno biologico e non vi era stata alcuna richiesta di convocazione del CTU medico a chiarimenti e tantomeno alcuna richiesta di rinnovo della consulenza. In ogni caso si rileva la evidente contraddizione tra la decisione di disporre un supplemento di perizia e la conferma del danno biologico liquidato ai genitori di IN OP 27 dal Tribunale di Ravenna sulla scorta delle conclusioni della perizia del prof. UN avente riguardo unicamente al danno di carattere psichico (non potendo ovviamente sussistere altra forma di danno ALintegrità psico fisica). Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali IN OP, ANcarlo, NE e AT, noché ZZ PA denunciano “VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 360 N. 3 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2056 E 1226 C.C.) NONCHE' DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AD UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” lamentando che nell'appello OP IN si era doluto della erronea e comunque insufficiente liquidazione del danno biologico, calcolato dal giudice di primo grado senza alcuna personalizzazione del punto di invalidità; ma la Corte ha confermato la sentenza di primo grado senza considerare che occorre tener conto del pregiudizio arrecato alle attitudini di vita della persona che è diverso da soggetto a soggetto e per tener conto del quale si deve provvedere ad adeguare i parametri fissi a ciascuna situazione concreta. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali IN OP, ANcarlo, NE e AT, noché ZZ PA denunciano "VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 360 N. 3 IN RELAZIONE ALL'ART. 115 C.P.C. PER AVERE POSTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE UNA ERRATA NOZIONE DI “FATTO CHE RIENTRANO NELLA COMUNE ESPERIENZA", ED IN NONCHE' RELAZIONE ALL'ART. 36 COSTITUZIONE), MOTIVAZIONE OMESSA, INSUFFICIENTE E 28 CONTRADDITTORIA CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” esponendo doglianze che vanno riassunte nel modo seguente. La Corte ha considerato dato di comune esperienza che il costo della prestazione collaborativa di un collaboratore domestico a tempo pieno, compensivo di retribuzione e contributi, si aggirasse su importi non inferiori a 4.500.000 mensili;
ma detta valutazione non può rientrare nella nozione di fatto notorio di comune esperienza in quanto il costo dell'assistenza familiare presenta connotati tecnici (come ad es. il calcolo dei contributi previdenziali), a loro volta correlati alle caretteristiche della singola prestazione. Inoltre il Giudice non ha provocato sul punto il contraddittorio delle parti. Dato che l'importo dovuto di cui alla contrattazione collettiva nazionale è pari a 12.950.000 mensili la differenza tra detto importo e quello liquidato dovrà essere pagato dalla famiglia IN. Non si può ottenere la disponibilità di tre persone per 24 ore su 24, festività comprese, per £ 4.500.000 mensili lorde. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti incidentali IN OP, ANcarlo, NE e AT, noché ZZ PA denunciano “VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 360 N. 3 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2056 E 1226 C.C.) NONCHE' DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AD UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” esponendo censure che vanno riassunte come segue. Nell'appello OP IN aveva rilevato l'erronea e comunque insufficiente liquidazione del mancato guadagno affermando che era possibile presumere che sarebbe diventato un 29 imprenditore/professionista di successo, con un reddito conseguenzialmente elevato. Il Giudice di secondo grado ha errato nel confermare la sentenza di primo grado sul punto senza considerare le prove testimoniali e la documentazione in atti. Va anche tenuto conto del fatto che l'incidente aveva costretto IN ANcarlo ad assentarsi per diversi anni dalla gestione della società. Inoltre non si considerano gli ammortamenti. Il ricorrente incidentale AN AR IN, con il quarto motivo, denuncia “Erronea determinazione delle spese di assistenza di IN OP con violazione e falsa applicazione degli artt. 2057, - omessa e/o 1223 e 1226 c.c., in riferimento ALart. 360 n. 3 c.p.c., insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia, in relazione ALart.360 n.5 c.p.c." lamentando in ordine alla quantificazione delle spese di assistenza di IN OP, che il relativo onere probatorio gravava ovviamente sulla parte danneggiata e l'assenza di prova sul punto non consentiva alla Corte una quantificazione che ha numericamente triplicato quanto deciso dal Tribunale di Ravenna, senza fornire, in realtà, elemento alcuno a sostegno di quello che la Corte stessa, senza motivazione alcuna, qualifica dato di comune esperienza. Con il quinto motivo AN AR IN, denuncia "Erroneo riconoscimento di un danno morale risarcibile in relazione ai genitori ed alle sorelle di IN OP con violazione e/o falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in riferimento ALart.360 n.3 c.p.c.;- omessa e/o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della 30 0 3 controversia, in relazione ALart.360 n.5 c.p.c.” esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Nella sentenza d'appello sono stati riconosciuti i danni morali a tutti i componenti il nucleo familiare di IN OP con una motivazione carente ed avulsa da un qualsiasi riferimento ricavabile dal processo. La mera titolarità di un rapporto familiare non poteva essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria. Gli accertamenti peritali già eseguiti deponevano per escludere sia un danno morale che un danno biologico delle sorelle NE e AT e per parametrare, comunque, il danno morale dei genitori ad un danno biologico realisticamente quantificato. Contraddittoriamente, poi, la decisione su tale punto è stata ritenuta disancorata da quella circa il danno biologico-psichico, per il quale, come risulta dalla sentenza, è stata disposta un'integrazione peritale. Con il sesto motivo AN AR IN, denuncia "Erroneo riconoscimento della risarcibilità di un danno biologico-psichico in capo ai genitori ed alle sorelle di IN OP con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., in riferimento ALart.360 n.3 c.p.c.;- omessa e/o insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia, in relazione ALart.360 n.5 c.p.c." esponendo che la contraddittorietà della decisione circa il danno morale, oggetto di autonomo motivo di impugnazione, è evidente, laddove ex officio la Corte d'Appello ha disposto un supplemento peritale volto ad accertare il danno biologico sotto il profilo psichico di tutti i familiari in presenza di una perizia che in primo grado aveva già valutato tale aspetto e in assenza di un'effettiva critica alle conclusioni del perito di primo grado. 31 I motivi sopra riassunti concernenti il quantum non possono essere accolti in quanto la decisione sui punti in in esame appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare va rilevato quanto segue: -A) il Giudice di secondo grado ha fatto ricorso (anche) alla liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. in modo del tutto esente da vizi;
tra l'altro anche in quanto la sussistenza del danno medesimo appare (esplicitamente od implicitamente) oggetto di argomentazioni sufficienti, logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in questione;
B) la - liquidazione di un danno permanente sotto forma di una rendita ex art. 2057 C.C. ben può avere per oggetto solo una voce del danno totale;
- C) va ribadito il seguente principio di diritto: "Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Atteso il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo che, come tale, non può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto, se non in casi eccezionali, il danno morale dei prossimi congiunti può essere accertato anche sulla base di indizi che consentano di pervenire a una sua prova presuntiva." (cfr. Cass. n. 13754 del 14/06/2006) ; va ribadito anche il seguente principio di diritto (chiaramente applicabile anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, con riferimento alle sofferenze causate ai congiunti medesimi dalla situazione conseguente alle lesioni subite dal predetto 32 soggetto): "Il danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui deve tener conto anche delle sofferenze causate dalla perdita del congiunto che abbiano determinato una lesione della loro integrità psico-fisica, non essendo il relativo pregiudizio esaurito dalla liquidazione del danno morale." (Cass. n. 11761 del 19/05/2006); in altri termini va affermato il seguente principio di diritto: "Il danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona che sia sopravvissuta a lesioni seriamente invalidanti per effetto di illecita condotta altrui deve tener conto anche delle sofferenze causate dalla situazione conseguita a dette lesioni, qualora le sofferenze stesse abbiano determinato una lesione della loro integrità psico-fisica, non essendo il relativo pregiudizio esaurito dalla liquidazione del danno morale."; le tesi contrarie esposte nei motivi di ricorso sono pertanto giuridicamente errate;
- D) non sussiste alcuna contraddizione tra le decisioni della Corte in tema di liquidazione del danno e la decisione di riservare “…al prosieguo dell'istruttoria ogni determinazione in ordine al danno biologico di natura psichica lamentato da IN ANcarlo, ZZ PA, IN NE e IN AT..."; -E) la doglianza della F.A.T.A concernente la valutazione del prof. UN (quinto motivo) appare generica e quindi inammissibile in quanto non riporta ritualmente il contenuto delle osservazioni di detto professore;
infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; Cass. n. 05608 del 04/05/2000; Cass. n. 16132 del 02/08/2005; Cass. n. 10357 del 17/05/2005; Cass. n. 00376 dell' 11/01/2005; Cass. n. 376 del 33 11/01/2005; Cass. n. 20321 del 20/10/2005 e Cass. n. 8960 del 18/04/2006) ai fini della specificita' del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, qualora sia necessario per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione in tutte le sue parti rilevanti;
F) parimenti inammissibili per i medesimi motivi sono tutte le 1 altre doglianze basată su risultanze non ritualmente riportate;
G) con riferimento alla valutazione del danno biologico di OP IN deve ritenersi che vi sia statata una personalizzazione del calcolo basato sui punti di invalidità; infatti dalle argomentazioni della Corte si evince 34 implicitamente che questa ha tenuto conto delle particolarità del caso concreto emergenti dalla C.T.U., pur pervenendo alla conclusione (giuridicamente possibile) di non doversi discostare dal risultato del calcolo basato sui punti di invalidità (nel presupposto implicito che sulla base di tutte dette particolarità il risultato finale doveva coincidere con quello emerso dal calcolo predetto); -G) in tema di valutazione delle spese per la collaborazione domestica necessaria per assistere OP IN la Corte non ha violato alcun principio di diritto in tema di fatto notorio;
mentre debbono ritenersi inammissibili in quanto generiche le doglianze sul punto dei ricorrenti incidentali IN-ZZ poiché non specificano le norme ed il (completo) computo che li hanno portati ad affermare che “...l'importo dovuto di cui alla contrattazione collettiva nazionale è pari a 12.950.000 mensili...”. Vanno ora presi in esame (congiuntamente in quanto connessi) i primi due motivi del ricorso principale della F.A.T.A. Detta F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a. (ricorso n. 14642/03), con il primo motivo di ricorso, denuncia ex "Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1888, 1905, 1917 C.C. e 18 L. 990/69 nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa la condanna della compagnia F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. oltre il massimale con riguardo al limite di esposizione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Afferma la sentenza impugnata che la deduzione circa i limiti del massimale costituirebbe una eccezione tardivamente sollevata oltre i 35 limiti temporali di cui ALart. 180 c.p.c. con conseguente inammissibilità della stessa. La corte territoriale omette di affrontare la problematica relativa al dilemma se il massimale si ponga come fatto impeditivo dell'azione proposta dal danneggiato in riferimento alla parte del danno eventualmente eccedente ovvero al contrario se debba essere considerato come fatto costitutivo con riguardo alla parte di danno compresa in quel limite (la parte ricorrente cita Cass. 12.2.1998 n. 1473); inoltre si pone il problema di stabilire se la produzione della polizza con la conseguente evidenziazione dell'entità del massimale costituisca una eccezione in senso stretto (e come tale soggetta alle preclusioni di cui ALart. 180 c.p.c.) ovvero in senso lato e come tale rilevabile anche d'ufficio, ove naturalmente vi sia stata la produzione della polizza nel corso del giudizio. Il rendere noto in giudizio l'entità del massimale non costituisce affatto una eccezione in senso proprio. Senza voler accollare ALattore l'onere di provare preventivamente i limiti dell'azione diretta dallo stesso esercitata, deve intendersi comunque ammissibile nel corso del giudizio la produzione della polizza con i relativi massimali di cui il Giudice non può non tener conto. D'altro canto l'accertamento del massimale di polizza costituisce un prius logico rispetto a quello dell'eventuale mala gestio della lite. La stessa domanda di manleva dell'assicurato per la parte di danno eccedente il massimale così come la domanda diretta del terzo danneggiato, implicitamente contengono l'allegazione della esistenza di un massimale tale da comportare l'accoglimento solo parziale della domanda e deve pertanto ritenersi che la questione rientri già 36 nell'oggetto del processo, attivando il dovere del Giudice di decidere anche in ordine ad essa. Per di più nella fattispecie vi è da considerare che la domanda introduttiva del giudizio è risultata sin dALinizio assolutamente generica ed indeterminata e di fronte ad una domanda risarcitoria effettuata unicamente con un generico richiamo ai principi di equità non si vede come possa ritenersi l'eccezione del massimale soggetta ai rigorosi limiti di cui ALart. 180 c.p.c. Vero è che gli attori hanno reso note le loro richieste risarcitorie solo con la comparsa conclusionale divenendo dunque attuale solo in quel momento l'interesse per i convenuti tutti - non solo per il F.A.T.A. - di rendere noto il massimale onde specificare l'effettiva portata dell'azione diretta esercitata dai danneggiati. Per completezza occorre rilevare che le parti attrici in primo grado mai hanno proposto nei confronti degli asseriti responsabili e segnatamente nei confronti della compagnia ricorrente alcuna domanda di mala gestio c.d. impropria che deve invece formare, secondo la pacifica giurisprudenza, oggetto di specifica richiesta. Sempre per completezza si deve rilevare che la questione relativa alla precisazione del massimale da parte dell'assicuratore, lungi dal costituire una eccezione in senso proprio, potrebbe in ogni caso considerarsi come una specificazione della più ampia richiesta di reiezione della domanda già articolata con la comparsa di risposta ed effettuata alla luce delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo la F.A.T.A. denuncia ex "Art. 360 n. 3 e -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in n. 5 c.p.c. relazione agli artt. 1888, 1905, 1917 c.c. e 18 L. 990/69 nonché 37 insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa la condanna della compagnia F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. oltre il massimale con riguardo al limite di esposizione dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La sentenza di appello ha accolto, per utilizzare la sua stessa formula (pag. 36), 1' "azione di mala gestio propriamente detta, quale sollevata da IN AN AR". Va però considerato che l'assicurato IN AN AR non ha mai formulato una valida domanda di mala gestio, ma si è limitato a riproporre le eccezioni della parte danneggiata - relative ad un'azione del tutto diversa da quella in esame - cercando, in realtà, di ampliare il più possibile l'ambito della domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni;
in tal modo i confini tra le due ipotesi di condanna ultra massimale si sono illegittimamente sovrapposti, tanto da condurre il giudice di appello ad una decisione illogica ed errata [nel riportare gli eventi processuali in questione la parte ricorrente espone tra l'altro: "...alla successiva udienza del 21/01/2000 (fissata per la precisazione delle conclusioni) la difesa TA, per mero tuziorismo, ha espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
e IN AN AR, per la prima volta, ha proposto domanda di garanzia e manleva nei confronti del TA Ass.ni S.p.A. (contro la quale, come sopra evidenziato, non aveva proposto precedentemente nessuna domanda) anche per l'importo eventualmente eccedente i massimali e la conseguente domanda di condanna del TA a rimborsare IN AN AR eventuali somme dallo stesso pagare a qualsiasi titolo..."]. 38 La sentenza del giudice di appello ha condannato il TA (per mala gestio propria) a manlevare e garantire l'assicurato oltre i limiti di massimale, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: I. l'assicuratore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente l'assicurato della possibile incapienza del massimale, comunicandogli la rinuncia al patto di gestione della lite, a fronte del possibile insorgere di un conflitto di interessi tra assicuratore e assicurato;
II. tale conflitto di interessi è una specifica difesa "(azione e/o eccezione)" e come tale è sottoposta ai termini di cui ALart. 18° c.p.c.; III. l'azione di mala gestio era stata tempestivamente formulata (ALudienza del 21/01/2000) dALassicurato alla prima udienza successiva a quella (08/06/1999) in cui il TA aveva sollevato per la prima volta la questione dell'eventuale incapienza del massimale;
IV. la dinamica del sinistro e la gravità delle lesioni rendevano ingiustificata la dilazione dell'inadeguato pagamento di L. 650.000.000, talché si rendeva evidente la prova della mala gestio, erroneamente negata dal giudice di primo grado. La sorprendente delibazione del giudice di appello (punti nn. I e II sopra evidenziati) relativa ALobbligo di rinuncia al patto di gestione della lite a fronte del possibile insorgere di un conflitto di interessi (tra assicuratore e assicurato), risulta del tutto inconferente posto che l'assicurato si è costituito in primo grado svolgendo le sue difese in modo autonomo e indipendente da quelle della ricorrente. Nel giudizio di primo grado, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello (punto n. III sopra evidenziato), mai l'assicurato IN AN 39 AR ha affermato che la lite fosse stata mal gestita e mai ha dichiarato che il TA fosse venuto meno (nella trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia) ALobbligo di diligenza stabilito dALart. 1176 c.c., determinando un pregiudizio ad esso connaturato. Solo incidentalmente va evidenziato che, in ogni caso, l'asserita tempestività della domanda di mala gestio non ha alcun fondamento posto che tale domanda avrebbe dovuto essere proposta in limine litis e non al momento delle precisazione delle conclusioni dopo che il TA ha formalizzato l'offerta reale che, eventualmente, ha ridotto e non cagionato il presunto danno economico del danneggiato. In realtà IN AN AR solo con l'appello incidentale ha tardivamente e assai confusamente proposto la domanda de qua. IN AN AR non solo non ha mai provato l'inerzia del TA e la conseguente violazione del principio di diligenza impostagli dal rapporto contrattuale, ma, a ben vedere, non ha neppure affermato tale violazione limitandosi a contestare genericamente "la tempistica" adottata dalla compagnia per formulare l'offerta reale. Tutto ciò mentre lo stesso assicurato, che vorrebbe vedere riconosciuta una mala gestio della compagnia, ha continuato a contestare in entrambi i gradi del giudizio la sua responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro. Per quanto attiene infine al richiamo alla sentenza del Tribunale di Ravenna (punto IV sopra evidenziato) occorre ribadire che la decisione del Tribunale di Ravenna non ha affatto analizzato la mala gestio contrattuale in quanto, come detto, mai era stata formulata alcuna richiesta in tal senso da IN AN AR negli atti introduttivi della causa. 40 I due motivi di ricorso in esame concernono tra l'altro la vexata quaestio concernente la necessità (o meno) di allegazione delle eccezioni in senso lato. Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 01099 del 03/02/1998 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In relazione ALopzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneita' modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace percio' alle preclusioni previste per le attivita' di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volonta' della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarita' di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilita' d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, cio' comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere - dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si 41 traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo pero' in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.”. Vennero dunque enunciati essenzialmente i seguenti due principi, riferiti nella fattispecie al processo del lavoro ma ritenuti pacificamente (da dottrina e giurisprudenza) potenzialmente suscettibili di applicazione (salve ovviamente le critiche aventi ad oggetto il contenuto dei medesimi) anche al processo ordinario in quanto caratterizzato da preclusioni severe (specialmente dopo le novelle sul punto): -A) nel nostro ordinamento vige il principio generale della rilevabilità di ufficio delle eccezioni (il punto è stato espresso in forma particolarmente incisiva nella successiva sentenza S.U. n. 226/2001, della quale si riparlerà nel prosieguo della presente sentenza); quindi l'eccezione in senso stretto ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva esclusivamente ALinteressato l'iniziativa per la decisione sul fatto estintivo, modificativo, impeditivo e a quelle in cui essa si coordina ALesercizio di un'azione costitutiva;
B) anche se si trova di fronte ad una eccezione in senso lato (e quindi rilevabile d'ufficio), il giudice non può procedere a detto rilievo d'ufficio del fatto estintivo, modificativo, impeditivo, se questo non è stato tempestivamente allegato. E ciò perché una cosa è l'allegazione dei 42 fatti, spettante alla parte;
ed altra cosa è il rilievo d'ufficio; quest'ultimo presuppone l'avvenuta tempestiva allegazione. Deroga alla preclusione dell'allegabilità dei fatti nuovi può determinarsi solo in forza di sopravvenienze, che comunque andranno dedotte nel primo atto successivo al loro verificarsi. Mentre il principio sub A) veniva accolto in modo abbastanza pacifico, il principio sub B) sollevava, soprattutto nella dottrina, vivaci critiche da parte di coloro i quali sostenevano la tesi secondo cui il fatto estintivo, modificativo, impeditivo è rilevabile dal giudice indipendentemente da una sua deduzione ad opera della parte interessata, purché risulti da prove ritualmente acquisite (fermo rimanendo secondo la maggior parte degli interpreti - l'obbligo del - giudice ex art. 183 c.p.c. di provocare il contraddittorio delle parti al riguardo). La Giurisprudenza invece condivideva generalmente detto principio sub B (v. tra le altre, in senso conforme: Cass. sez. L. 27.7.1999 n. 8158, Cass. sez. L. 22.11.1999 n. 12918 e Cass. sez. 3 9.3.2001 n. 3475). Nel 2001 questa Corte a S.U. enunciava un principio di diritto che veniva poi citato dai critici del principio sub B) a suffragio del proprio assunto. Trattasi della sent. n. 00226 del 25/05/2001la quale affermava quanto segue: "Poiche' nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilita' di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessita' dell'istanza di parte solo dALesistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato 43 ...----- esterno, e', al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice e' tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorita' che e' quella prevista dALart. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi ALunica finalita' rappresentata dALeliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilita' delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorita' del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi nei limiti in cui cio' sia concretamente possibile - per l'intera comunita'. Piu' in non e' particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilita' rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione puo' essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da cio' consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardivita' dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimita' - accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dALinterpretazione data al riguardo dal giudice del merito." 44 Con sentenza SEZ. L. n. 18263 del 28/11/2003 questa Corte enunciava il seguente principio di diritto: "In relazione alle opzioni difensive del convenuto occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace percio' alle preclusioni previste per le attivita' di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volonta' della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarita' di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (quale, per la prescrizione, l'art. 2938 cod. civ.), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilita' di ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi e, a maggior ragione, l'inesistenza di fatti costitutivi - ove risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Peraltro, il difetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del convenuto puo' avere rilievo, nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, rendendo inutile la prova dei fatti costitutivi della domanda non conoscibili d'ufficio dal giudice, mentre non rileva, ai fini della tempestivita' della contestazione, la tardivita' della costituzione in giudizio, in quanto puo' configurarsi una preclusione (argomentabile dal sistema) alla contestabilita' soltanto sul 45 presupposto non ravvisabile nel solo fatto della contumacia di un atteggiamento originario di non contestazione. “. Successivamente le Sez. U di questa Corte, con sentenza n. 15661 del 27/07/2005: esponevano quanto segue: “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde ALesercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.“. Parte della dottrina ha interpretato tale sentenza come confermativa della sent. n. 226/01 (v. a proposito di questa quanto sarà esposto in seguito) nel senso che avrebbe confermato la non necessità che i fatti di cui ALeccezione in senso lato siano tempestivamente 46 ........ - ........ allegati. In realtà tale tesi appare priva di pregio per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza Sez L. 30 gennaio 2006 n. 2035 (alla quale si rinvia); ed in particolare in quanto tale particolare questione (la predetta necessità di tempestiva allegazione) non appare oggetto di specifica trattazione nella motivazione della decisione n. 15661 cit. ed i ripetuti rinvii in questa contenuti alla sentenza n. 1099 del 1998 dimostrano la volontà di non contestare quanto affermato in quest'ultima decisone sul punto. Seguivano le seguenti decisioni: Sez. L, Sentenza n. 2035 del 30/01/2006: “L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere deve essere, però, esercitato come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi - sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui ALart. 2938 cod. civ., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dALattore come controeccezione, purchè sia stato 47 ritualmente introdotto in giudizio.”. Sez. L, Sentenza n. 2468 del 06/02/2006: "L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, con l'effetto che tale definizione della suddetta eccezione, pur comportando conseguenze in ordine alla rilevabilità "ex officio" e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, non determina, tuttavia, la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha respinto il ricorso, rilevando che, correttamente, con la sentenza di appello era stata ritenuta la tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione in ordine ALesercizio del diritto ad ottenere dALI.N.P.S. la rivalutazione e gli interessi sui ratei di pensione corrisposti al ricorrente in ritardo, siccome formulata solo con l'atto di appello, ravvisandosi, nel contempo, l'inammissibilità della produzione in sede di discussione nel giudizio di appello di altra documentazione attestante l'avvenuta interruzione)". Sez. 3, Sentenza n. 6092 del 20/03/2006: "L'eccezione di interruzione della prescrizione, che è una controeccezione, integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la cui deduzione, pertanto, non è soggetta al regime 48 delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.”. Sez. L, Sentenza n. 4135 del 22/02/2007: “L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, con l'effetto che tale definizione della suddetta eccezione, pur comportando conseguenze in ordine alla rilevabilità "ex officio" e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, non determina, tuttavia, la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (principio affermato in controversia concernente opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ex art. 3 l.n.335 del 1995, in assenza di validi atti interruttivi)”. In linea generale si può affermare che dopo la sent. n. 1099/98 cit. vi è stato da parte della giurisprudenza di questa Corte un sempre più largo riconoscimento di eccezioni in senso lato;
e che ciò ha evidenziato il problema della compatibilità di una siffatta tendenza con l'attuale processo civile sempre più fondato su ferree (almeno secondo le evidenti intenzioni del legislatore) preclusioni con funzione essenzialmente sollecitatoria. Ovvimente chi ritiene essenziale rispettare tale palese ratio del 49 legislatore tende a porre l'accento sulla necessità che la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato sia comuque condizionata dalla circostanza che i fatti su cui le medesime si basano siano siano stati tempestivamente allegati. Quella parte della dottrina che sostiene invece idee opposte obietta che seguendo la tesi predetta l'individuazione della natura di un'eccezione diverrebbe inutile, in quanto si verrebbe produrre una sostanziale parifcazione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, e si rinuncerebbe a quella opportuna elasticità che queste ultime possono rappresentare in un processo dotato di ferme preclusioni. Si discute inoltre (come già si è accennato sopra) sul se la stessa giurisprudenza delle S.U., nella sopra citata sentenza n. 226/01, abbia smentito l'impostazione restrittiva in questione allorché, qualificando eccezione rilevabile d'ufficio l'eccezione di giudicato, ha espressamente affermato che, l'allegazione e dimostrazione ad opera della parte, per quanto necessaria, non è soggetta a termini particolari, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
a coloro che sostengono la tesi della smentita si oppongono infatti coloro i quali ritengono che la ratio decidendi di tale pronuncia non possa estendersi oltre la particolare eccezione considerata nella sentenza proprio per la specificità della medesima. Sembra opportuno cominciare con il prendere posizione su tale punto. Va a tal proposito affermata la fondatezza del secondo assunto e non del primo. Infatti l'enfasi posta dalla Corte sulle peculiarità degli 50 istituti giuridici in questione (giudicato esterno ed interno) e sull'interesse pubblico posto a base dei medesimi (v. in particolare, nell'ambito del principio di diritto sopra citato, il seguente brano: “…il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorita' che e' quella prevista dALart. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi ALunica finalita' rappresentata dALeliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilita' delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorita' del giudicato, riconosciuta non lo ha provocato, manell'interesse del singolo soggetto che nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi nei limiti in cui cio' sia concretamente possibile - per l'intera comunita'...") rende evidente l'impossibilità di estendere la ratio in questione ad altre situazioni. Va evidenziato a tal proposito che allorquando è in questione un interesse pubblico in campo processuale è normale la rilevabilità d'ufficio (talora addirittura in ogni stato e grado;
si consideri ad es. l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, che deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del v. Cass. n. 26632 del 13/12/2006; ed il difetto di legitimatioprocesso - ad processum, che parimenti deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio;
v. Cass. Sentenza n. 20819 del 26/09/2006). Nella specie è invece in questione un diritto di carattere sostanziale il cui esercizio anche in campo processuale non incide in alcun modo su interessi pubblici. 51 Non vi è dunque alcun ostacolo a che trovi piena applicazione il principio dispositivo (tradizionalmente considerato uno dei più basilari principi del processo civile;
e tuttora pienamente valido nel processo civile ordinario;
mentre per quanto riguarda il processo del lavoro la questione meriterebbe una trattazione a parte, che ovviamente non va affrontata nella presente sentenza concernente il solo processo ordinario) in base al quale (fatte salve talune eccezioni) è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti (o comunque non risultanti dagli atti di causa). In particolare si ritiene in genere (ed è comunque fondato affermare) che nel principio dispositivo sia compreso il principio della disponibilità (spettante appunto alle parti) dell'oggetto del processo. Una volta accettata tale impostazione appare impossibile sostenere che il giudice può basare la propria decisione su un fatto (ritenuto dal giudicante stesso estintivo, modificativo od impeditivo) che nessuna delle parti (ed in particolare neppure quella interessata) ha mai in alcun modo dedotto in causa (sia pure ad altri fini); è infatti evidente che in tal caso detto giudice violerebbe il predetto principio. All'accettazione della tesi qui criticata si oppone anche il principio del contraddittorio. Infatti se si ammette che i fatti posti a fondamento di eccezioni rilevabili d'ufficio non debbono necessariamente essere allegati (nel senso suddetto) dalla parte quando si tratta di allegazioni “silenti” (espressione usata da parte della dottrina) e cioè, di cui le parti (si noti: tutte le parti) non hanno consapevolezza (ad es. perché emergenti da 52 documenti prodotti per dimostrare fatti del tutto diversi), si perviene necessariamente alla conclusione che la parte in danno della quale il giudice rileva d'ufficio l'eccezione vede leso (generalmente) il suo diritto ad una difesa efficace e pronta (nel senso di tempestiva;
e cioè realizzabile quando lo svolgersi del processo non ha l'ha ancora resa giuridicamente od anche solo di fatto impossibile;
ovvero comunque più difficile). In realtà però può accadere di peggio;
infatti se si abbandona il principio della disponibilità dell'oggetto del processo spettante alle parti, persino la parte che vede accolta in suo favore l'eccezione (in senso lato) sulla base di fatti che ignorava o che aveva consapevolmente deciso di non far rientrare nel processo, può veder lesi i suoi diritti;
può infatti capitare che quegli eventi posti dal giudice a base della sua decisione e quindi destinati a rientrare nell'oggetto (in senso lato) del giudicato, se non altro a causa degli effetti riflessi di quest'ultimo, pregiudichino pesantemente (ad es. in altre cause) gli interessi della parte che ha visto accolta in suo favore l'eccezione predetta (e che in ipotesi proprio per scongiurare un siffatto evento aveva deciso di non farne oggetto del processo). Va rilevato che in genere, anche coloro i quali sostengono l'ammissibilità delle allegazioni “silenti”, affermano la necessità che il giudice provochi sui fatti in questione il contraddittorio ex art 183 quarto comma c.p.c.; le problematiche relative a tale norma non debbono però essere affrontate nell'ambito della presente decisione apparendo pacifico che in primo grado il Giudice non ha mai provocato 53 detto contraddittorio. Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che l'allegazione è necessaria, e che deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (secondo la tesi criticata invece tale determinazione, con riferimento alla suddetta allegazione, non sarebbe definitiva) e probandum;
e cioè entro la prima udienza di trattazione ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 cit. "...per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte...." e "...per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime..." (tale principio di diritto è stato così esposto con riferimento AL art. 183 non novellato in quanto è questo quello applicabile nella causa in esame;
il medesimo principio vale però anche con riferimento ALart. 183 novellato che prevede un termine perentorio per fini corrispondenti) A questo punto non è necessario stabilire se nella fattispecie in esame si sia di fronte ad una eccezione in senso lato o ad una eccezione in senso stretto;
in quanto comunque appare pacifico che non vi è stata allegazione entro il termine predetto. La doglianza sul punto va dunque respinta (ovviamente è del tutto estranea alla fattispecie e non va quindi in alcun modo considerata la giurisprudenza in tema di eccezioni concernenti il massimale nelle ipotesi di intervento del Fondo di garanzia). Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento ai rapporti tra danneggiati ed assicuratore, va rilevato che la ritenuta (dalla Corte di 54 merito) inammissibilità dell'eccezione concernente il massimale fa venire meno (una volta assodata l'immunità da vizi della pronuncia) la rilevanza di ogni altra questione connessa, dato che l'impossibilità giuridica di ritenere sussistente detto limite a causa della tardività dell'eccezione rende priva di rilevanza ogni questione concernente la possibilità di superarlo. Con riferimento ALazione di mala gestio in senso proprio proposta da AN AR IN (la Corte -v. in particolare l'ultimo periodo a pag. 36 della sentenza ha sostenuto l'inammissibilità - dell'eccezione anche con riferimento a detta azione) valgono le medesime considerazioni. Tanto basta per ritenere non accoglibile i motivi di ricorso in esame. Non sembra peraltro inutile aggiungere che pure le ulteriori considerazioni esposte (evidentemente come ulteriori rationes decidendi oltre quella basta sulla sopra citata inammissibilità) dalla Corte di merito in tema di mala gestio debbono ritenersi immuni dai vizi ritualmente denunciati. Sulla base di quanto sopra esposto i ricorsi vanno respinti. Data la complessità delle questioni trattate va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. A I R E L Così deciso a Roma il 21.3.2007. L a t 1 7 E s i 0 C C t t 0 N a 2 E IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE . B A R U Albud. Ten C o pascociton E I z I N G n I L e L 2 O c E o T 2 C n A 55 T n N I I A S C IL CANCELLIERE C1 O P L l I E Innocents BINGE g D g O