Art. 18. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
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27 febbraio 1977
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
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- 1. Cassazione civile n. 1471/1998https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l'una volta all'affermazione di una responsabilità aquiliana, ex art. 2054 c.c., l'altra di tipo diretto, giusto disposto dell'art. 18 legge n. 990 del 1969. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Paola, sentenza 09/08/2022, n. 593Provvedimento: […] CONCLUSIONI: come in atti. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente evidenziato che nel presente giudizio (azione di rivalsa ai sensi dell'art. 18 legge n. 990/1969) non sussiste litisconsorzio necessario con il conducente dell'autoveicolo. 1. Sull'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, comma 2 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta. L'eccezione è fondata.Leggi di più...
- garanzia assicurativa speciale·
- art. 310 c.p.c.·
- art. 50 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- litispendenza·
- rivalsa assicurativa·
- prescrizione·
- art. 18 legge n. 990/1969·
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