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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6499/2022 RG discussa all'udienza del 9.4.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Zecca Parte_1
Giancosimo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall' avv. S. Graziuso CP_1
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2022, la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Cooperativa Agricola RU nell' anno 2019 (per un numero di giornate pari a 40 per l' anno 2019), occupandosi della coltivazione e raccolta degli ortaggi e della raccolta manuale e molitura delle olive presso i terreni siti in agro di Copertino sulla strada comunale
Copertino-Santa Barbara denominata località RU (adibita a piantagione di uliveto e coltivazione di ortaggi), su un terreno di circa 2 ettari sito in agro di Copertino sulla strada provinciale Copertino Copertino-Monteroni di Lecce in località “Li Rizzi” (adibito a coltivazione di ortaggi) e nel frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo n 67 - esponeva che con provvedimento del 20.1.2022 l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo dalla stessa CP_1 prestate nell' anno 2019 con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l' anno e per il numero di giornate riportate in ricorso.
CP_ Si costitutiva l che eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 21.07.2021, n.
2020008636/DDL, relativo alla Società Cooperativa Agricola RU riferito al periodo dal
1.1.2017 al 31.3.2021 all' esito del quale era stato disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta cooperativa.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente darsi atto che nel verbale di accertamento ispettivo del 21.7.2021, redatto nei confronti della società cooperativa agricola RU, gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una puntale indagine, esaminando la documentazione aziendale, individuando i terreni indicati nelle denunce aziendali dalla stessa presentate, effettuando sopralluoghi sui terreni agricoli, acquisendo le dichiarazioni del legale rappresentante della società e di alcuni Parte_2
lavoratori trovati sui terreni oggetto di accertamento.
Tanto premesso, appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione sugli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della soc coop agricola RU ove la ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa.
In particolare dalla lettura del verbale ispettivo emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- sono sintetizzate le dichiarazioni acquisite dagli ispettori in data 16.7.2020 da , Parte_2 legale rappresentante della cooperativa il quale ha dichiarato che “da circa un anno e mezzo conduceva un terreno agricolo ubicato in Galatina;
che tale terreno, per la sua conduzione, gli era stato proposto dal sig;
che si trattava di un terreno di circa quattro ettari, coltivato Parte_3
ad oliveto;
che per la coltivazione del terreno, occasionalmente assumeva personale a giornata;
che per la conduzione del terreno non corrisponde alcun canone di affitto e non ha sottoscritto alcun contratto formale ma solo “orale”; che il terreno che conduce è impiantato a oliveto e che nella campagna 2018/2019 e 2019/2020 aveva occupato solo due o tre persone perché l' annata non era stata buona;
che non era in grado di indicare nessun nome di persone che avevano lavorato alle sue dipendenze nelle suddette campagne olearie (v pag 3 del verbale di accertamento)”.
- Nella stessa giornata gli ispettori si recavano insieme al nella contrada indicata Parte_2 al fine di verificare l' esistenza dei terreni e lo stato dei luoghi, constatando il totale abbandono dei terreni, e la presenza di lavoratori (che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_4
intenti a svolgere lavori edili quali la realizzazione di muretti a secco e la costruzione di
[...] una piscina all' interno di una realizzando complesso immobiliare (v pag 4 del verbale). - Dal sopralluogo effettuato sui terreni della cooperativa gli operanti non riscontravano alcuna piantagione di fragole o di ortaggi o di culture indicate nella denuncia aziendale né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Al contrario sui terreni oggetto di ispezione era dato rilevare la presenza di solo alberi d'ulivo attaccati da e tutto il CP_2
terreno risultava coperto da erbacce e gli unici lavori esperibili erano riconducibili ad attività edile.
- A fronte del descritto stato dei luoghi si evidenzia che dall' esame della documentazione amministrativa e contabile emergeva, che alla data del 16.7.2020, risultavano assunti alle dipendenze della Cooperativa RU numerosi dipendenti di cui-per come emerge dalle dichiarazioni rese- lo stesso legale rappresentante della cooperativa ignorava l' esistenza e nessuno dei quali veniva rinvenuto sui fondi al momento dell' accesso ispettivo (v pag 5 del verbale di accertamento).
- Nel verbale si dà atto altresì del rilevante numero di lavoratori assunti anche negli anni precedenti l' accesso ispettivo per nulla giustificato in considerazione dello stato dell' oliveto-pesantemente colpito dalla xylella- e dello stato di abbandono dei fondi sopra descritto (v pag 4 e 5 del verbale).
- A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati anche presso il frantoio oleario non si rinveniva attività lavorativa o si riscontrava la presenza di pochi lavoratori intenti alla raccolta delle olive che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_5
- Dal' esame dei documenti emergeva che fra la documentazione consegnata vi erano due scritture private non regolarmente registrate datate rispettivamente 18.1.2017 e 13.2.2017. Con la prima i fratelli concedevano alla RU società cooperativa agricola fino al 31.12.2017 i terreni di Pt_3
loro proprietà (circa 60 ettari) per la raccolta di frutto pendente;
con la seconda invece i fratelli Pt_3 unitamente all' concedevano in uso a titolo oneroso alla Parte_6
RU soc coop agricola gli stessi terreni già concessi nel contratto di cessione di frutto pendente con l' aggiunta del frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo 67. I signori e Parte_3
tuttavia non potevano sottoscrivere alcun contratto di cessione di frutto pendente con Parte_4 la RU poiché i terreni in questione erano già stati concessi ai propri familiari, questi tra l' altro titolari di posizione imprenditoriale agricola. Ne consegue che la RU soc coop agricola non ha mai svolto alcuna attività lavorativa sui terreni siti in contrada RU nè presso l' Oleificio di proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti fra i fratelli Pt_3
e la RU soc coop di fatto sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari. Pt_3
Infine emergeva che da gennaio 2017 a giugno 2021 la società coop agricola RU non aveva mai versato all' alcun contributo;
che la RU non aveva un conto corrente dal quale poter CP_1
rilevare un flusso finanziario dell' effettiva attività di impresa;
che le uniche fatture emesse nell' anno 2018 dalla RU si riferivano all' attività di molitura delle olive pari ad euro 50.528,25 mentre le fatture d' acquisto ricevute da terzi si riferivano al pagamento del carburante per l' importo di euro 30.148,00; che in capo alla società vi era un saldo passivo determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra gli ispettori, considerato che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada
RU non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla e Parte_7
rilevato che lo stato dei luoghi era in stato di abbandono, hanno ritenuto che la cooperativa RU
“è stata costituita al solo scopo di creare un contenitore dove, con artifici e raggiri per eludere le normative vigenti, sono stati assunti fittiziamente e dichiarati all' un gran numero di soggetti CP_1
al solo scopo di percepire indebite erogazioni pubbliche senza averne titolo”.
***
Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021, n. 11934/2019).
Nella specie -tralasciando le valutazioni dei verbalizzanti circa le finalità perseguite dalla società cooperativa- gli accertamento oggettivi effettuati sui luoghi direttamente dagli ispettori, valutati unitamente alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e di altri lavoratori trovati sul posto (che hanno dichiarato di lavorare per ) e ai riscontri documentali inducono a dubitare Pt_3
della genuinità dei rapporti di lavoro denunciati dalla Cooperativa RU negli anni oggetto di accertamento.
Tali conclusioni si evincono dalle condizioni di abbandono dei terreni verificate direttamente al momento dell' accesso ispettivo del luglio 2020, valutate unitamente al fenomeno del disseccamento di molti degli alberi d' olivo causate dal batterio della xylella notoriamente presente nel territorio salentino ormai da molti anni e dalla circostanza che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada
RU o presso il Frantoio oleario sito in Copertino non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla . Parte_7
Unitamente a tali diretti riscontri probatori, deve valutarsi anche la gestione aziendale assolutamente antieconomica laddove “…si evince in capo alla RU soc coop un saldo passivo complessivo, determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44” e la circostanza che la RU non ha mai svolto attività lavorativa sui terreni siti in contrada RU (né presso l' oleificio dei fratelli ) di proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due Pt_3 Pt_3
contratti sottoscritti con la soc. RU, sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
Tutti i suesposti elementi contribuiscono a completare il quadro probatorio emerso dall'accertamento ispettivo e inducono a ritenere la insussistenza di attività agricola da parte della
RU soc coop agricola e, di conseguenza, la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di accertamento ispettivo.
Tanto si deve ritenere anche con riferimento alla specifica posizione della parte ricorrente, attesa, altresì, la inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali richieste dal ricorrente, ove valutate in considerazione del loro contenuto (volte a dimostrare di aver effettuato coltivazione di ortaggi o molitura di olive mai praticate sui fondi dai dipendenti della RU alla luce dello stato dei luoghi riscontrato dagli ispettori) e della qualità dei testi escussi (in gran parte colleghi di lavoro, anch'essi destinatari di provvedimento di cancellazione) e alla luce di quanto emerso all'esito degli accertamenti ispettivi.
Ne consegue il rigetto della domanda volta alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni in esame.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Lecce, 9.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Francesca Costa