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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1568/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con l'avv. ANNA PACINI Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'avv. FEDERICO SCAVETTA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/11/2025 e anno proposto Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 01/06/2005 in
Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2005, Parte I, atto n. 122. PE I coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nate le figlie in data 13.01.2006, e il 11.01.2008 e di aver ottenuto la separazione personale con decreto di omologa cron. Per_2
1 732 emesso dal Tribunale di Prato in data 28.02.2013 all'esito della procedura di separazione consensuale n. RG 36/2013, e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note autorizzate ai sensi dell'artt. 127 – ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate di seguito riportate: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n° 2 Lett. B), L.988/70 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Prato, in data 01.06.2005, Parte_1 Controparte_1 ordinando, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Disporre che le figlie avranno collocazione e residenza presso il padre;
3) Disporre la revoca dell'assegno mensile di mantenimento di € 300,00, previsto negli accordi della separazione a carico del sig. versato alla sig. a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie;
4) Disporre che la figlia , nata l'[...], sia PEona_3 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione e residenza presso il padre, ; 5) Le figlie potranno vedere la madre accordandosi Parte_1
PE direttamente con la stessa, 6) Dare atto che la figlia nata il [...], è maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in quanto attualmente in cerca di occupazione, e che i genitori provvederanno congiuntamente al suo mantenimento, in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, secondo quanto concordato tra le parti;
7) Le spese straordinarie, PE necessarie per e elencate nel Protocollo del Tribunale di Prato, saranno ripartite Per_3 al 50% tra le parti;
8) Dichiarare che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non sussistendo obblighi economici reciproci;
9) Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la loro partecipazione all'udienza e di rinunciare espressamente, ai sensi dell'art 473 bis 51, 2° comma c.p.c. a comparire dinanzi al Tribunale per essere sentiti e di acconsentire a tale rinuncia liberamente e coscientemente;
10) Spese legali compensate”.
Hanno, altresì, specificato che non è previsto alcun obbligo di mantenimento a carico della madre perché sarà il padre, quale genitore collocatario, ad occuparsi interamente del mantenimento ordinario delle stesse.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di
2 sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
rilevato che le parti hanno specificato che il mantenimento ordinario delle figlie è posto interamente a carico del padre;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che l'ascolto della prole appare manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Prato (PO) il 01/06/2005, tra Pt_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato
[...] Controparte_1
(PO) nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2005, parte I, atto n.122.
- OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
2) Disporre che le figlie avranno collocazione e residenza presso il padre;
3) Disporre la revoca dell'assegno mensile di mantenimento di € 300,00, previsto negli accordi della separazione a carico del sig. versato alla sig. a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie;
4) Disporre che la figlia nata l'[...], sia affidata in via condivisa ad PEona_3 entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione e residenza presso il padre,
Parte_1
5) Le figlie potranno vedere la madre accordandosi direttamente con la stessa, PE
6) Dare atto che la figlia nata il [...], è maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in quanto attualmente in cerca di occupazione, e che i genitori provvederanno congiuntamente al suo mantenimento, in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, secondo quanto concordato tra le parti;
PE
7) Le spese straordinarie, necessarie per e elencate nel Protocollo del Tribunale di Per_3
Prato, saranno ripartite al 50% tra le parti;
8) Dichiarare che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non sussistendo obblighi economici reciproci;
PE
9) il padre si occuperà interamente del mantenimento ordinario di
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
3 Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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