Art. 3.
L' articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
(Sommarie informazioni).
"Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto.Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238.
Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.
L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.
Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.
L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.
Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".
L' articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
(Sommarie informazioni).
"Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto.Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238.
Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.
L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.
Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.
L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.
Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".