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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2179/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI AR Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2179/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FILACARO ROSSELLA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA OVIDIO N. 32 - LMCA STUDIO
LE OM ,giusta procura in atti;
appellante e appellato incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 21 00100 OM;
E
appellata e appellante incidentale
E rappresentato e difeso dall'Avv. FILACARO ROSSELLA ed elettivamente domiciliata CP_2 presso lo studio dello stesso in VIA OVIDIO N. 32 - LMCA STUDIO LE OM ,giusta procura in atti;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10445 del 9.2.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma depositato in data 6.3.19 conveniva in giudizio CP_1 [...] in proprio e quale legale rappresentante di deducendo di aver lavorato CP_2 Parte_1 alle dipendenze di e della società dall' 1 aprile 2018 CP_2 Parte_1 benchè il rapporto fosse stato formalizzato con contratto di collaborazione autonoma fittizio, in data
18 aprile 2018 quale dipendente con mansioni di direttrice responsabile della ER d'arte denominata GA SO AI , osservando l'orario di lavoro 10-20 , per cinque giorni a settimana;
che in questa veste si era occupata - tra l'altro-di organizzare e curare il vernissage, allestire le opere d'arte, stendere la lista degli invitati, organizzare la logistica e l'affissione delle opere sulle pareti della ER, tenere i contatti con i giornalisti, curare i rapporti con gli artisti nonchè promuovere e curare i rapporti con la clientela;
che inoltre si era occupata della promozione del sushi bar denominato “Chez moi” , situato all'interno della IA con orario di apertura al pubblico dalle
13 alle 24, promuovendo il locale presso gli alberghi e acquisendo le prenotazioni;
lamentava che in data 11 luglio 2018, la società le ha comunicato il recesso dal contratto di consulenza professionale;
che aveva percepito la sola somma di euro 1000,00.
Chiedeva , in sintesi , nelle conclusioni , accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti resistenti, mai risolto, fin dal 1 aprile 2018 con inquadramento nel livello A del contratto collettivo dei dipendenti del settore commercio o, in subordine nel livello B1, nonché il diritto al pagamento di tutte le retribuzioni non corrispostele . In via subordinata, laddove il tribunale avesse ritenuto che la comunicazione di recesso da parte della società era idonea comunicazione di licenziamento, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'assenza di ogni giusta causa e/o giustificato motivo e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno di licenziamento sino a quello di effettiva reintegra ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 23 del 2015 . In ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per totale inesistenza di giusta causa con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 23 del 2015. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto evidenziando-in particolare - che mai alcuna attività era stata svolta dalla ricorrente prima del 18 aprile 2018; che il rapporto non aveva mai avuto natura subordinata;
che della ER in questione si occupava personalmente;
che, infine, CP_2 mai la ricorrente si era occupata dell'apertura e della gestione del sushi bar situato all'interno della ER;
che il recesso dal contratto di consulenza era stato determinato da grande inadempimento della ricorrente la quale, a partire dal 22 maggio 2019, non aveva più svolto un'attività lavorativa in favore della società .
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso CP_2 dal giudizio;
nel merito, contestava l'esistenza di ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti concludendo così per il rigetto della domanda
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, estrometteva per carenza di legittimazione , riteneva non provata la natura subordinata CP_2 del rapporto ma , al contempo, condannava la società al pagamento dell'indennità di preavviso di giorni 60 convenuta nel contratto di consulenza siglato tra le parti .
Ha proposto appello la società deducendo che la sentenza impugnata era viziata da ultrapetizione avendo riconosciuto il diritto al preavviso previsto dal contratto di consulenza mai richiesto alla originaria ricorrente
Si costituiva la contestando l'appello principale e chiedendo con appello incidentale CP_1
l'accoglimento delle originarie domande le cui conclusioni formalmente riportava nell'appello incidentale . Contestava la valutazione della prova da parte del tribunale e anche il rinvio in motivazione alla subordinazione attenuata e deduceva che il rapporto si era instaurato anteriromente alla formalizzazione con contratto di consulenza.
Si costituiva tardivamente contestando l'appello incidentale . CP_2
L'appello principale è fondato. Nelle conclusioni della nel giudizio di primo grado , riportate CP_1 nell'atto di appello incidentale la stessa chiedeva “accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e CP_1
in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
NO , è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 2094 CP_2
Cod. Civ.) a decorrere dal 1 aprile 2018; accertare e dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Sig.ra e a decorrere CP_1 Parte_1 dal 1 aprile 2018; accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuto al CP_1 rapporto di lavoro il c.c.n.l. per i dipendenti del settore commercio applicato dalla Società convenuta nonché il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuta la qualifica livello A d'inquadramento di CP_1 tale c.c.n.l., ovvero in subordine la qualifica livello B1 d'inquadramento; per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NO , CP_2 nonché questi in proprio, al ripristino del rapporto di lavoro con la riammissione della Sig.ra CP_1 in servizio nello svolgimento delle mansioni proprie di Direttore Responsabile della;
Parte_2 condannare altresì la Società appellante principale, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, NO , nonché questi in proprio, in solido tra loro, al CP_2 pagamento in favore della Sig.ra di tutte le retribuzioni non corrispostele dal 1 aprile 2018 in CP_1 poi sulla base dell'importo della retribuzione globale prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato per la qualifica di livello A d'inquadramento, pari ad Euro 2.168,21 lorde mensili, calcolate al 28 febbraio 2019, in Euro 31.442,25, giusti allegati conteggi, oltre alle successive sino al dì di deposito della sentenza da calcolarsi sulla base del suddetto importo mensile lordo, in subordine, sulla base della qualifica livello B1 d'inquadramento, pari ad Euro 1.896,47 lorde mensili, calcolate al 28 febbraio 2019, in Euro 27.757,53, giusti allegati conteggi, oltre alle successive sino al dì di deposito della sentenza, da calcolarsi sulla base del suddetto importo mensile lordo, somme da maggiorarsi in ogni caso di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere la comunicazione della Società convenuta dell'11 luglio 2018 idonea a costituire “licenziamento” dal rapporto di lavoro subordinato (ex art.
2094 Cod. Civ.), accertare e dichiarare la nullità del recesso operato dalla Società convenuta con comunicazione dell'11 luglio 2018 per tutti i motivi indicati in narrativa, nonchè perché del tutto privo di giustificazione, “giustificato motivo” e “giusta causa” e, per l'effetto, ordinare alla Società convenuta la reintegrazione della Sig.ra nel suo posto di lavoro nello svolgimento delle CP_1 mansioni dalla stessa sempre esercitate descritte in narrativa di Direttrice Responsabile della
IA o, comunque, conformi alla qualifica di livello A d'inquadramento del c.c.n.l. Pt_2 rivendicato ovvero in subordine al livello B1 d'inquadramento; per l'effetto, stante la nullità del recesso per i motivi di cui in narrativa, condannare la Società convenuta, in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al pagamento, oltre a quanto previsto al punto 5 che precede, in favore della Sig.ra di tutte le CP_1 retribuzioni spettantele dal giorno del recesso (11 luglio 2018) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del
c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra nella misura di 36 mensilità CP_1
(ex art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015), ovvero nella misura che il Tribunale vorrà discrezionalmente stabilire in misura inferiore entro le 6 mensilità minime di legge, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in estremo ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o
l'illegittimità del recesso e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra nella misura di 6 mensilità (ex art. 9 del d.lgs. n. CP_1
23 del 2015), ovvero nella misura che il Tribunale vorrà discrezionalmente stabilire in misura diversa, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
ordinare alla Società convenuta, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, il versamento di tutti i relativi contributi previdenziali ed assistenziali di legge. “
Il tribunale ha invece condannato la società al pagamento dei 60 giorni di preavviso convenuti nel contratto di consulenza . La condanna trova fondamento nella valutazione di conformità e coerenza delle prestazioni rese dalla rispetto agli accordi con la società nel contratto di lavoro autonomo CP_1 del 18.4.18. Benchè il Collegio, per le ragioni che saranno di seguito espresse, condivida l'assunto del tribunale in merito alla riconducibilità del rapporto , per come emerso all'esito dell'istruttoria , agli accordi convenuti tra le parti, la condanna disposta risulta esorbitare dai limiti della richiesta formulata dalla ed anzi porsi in contrasto con le conclusioni formulate dalla ricorrente. Tutte CP_1 le domande articolate dalla nel ricorso introduttivo del giudizio avevano infatti come CP_1 presupposto l'accertamento del carattere simulato del contratto di consulenza che sottintendeva invece un rapporto di lavoro dipendente. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (v. Cass., sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez.
II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez. III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo
(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda(Cass.
11514/2025) Detto principio, invece, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (v. Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991). In questa cornice, il Tribunale nel pronunciare sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso per recesso ante tempus dal contratto di consulenza – laddove l'attore aveva richiesto il solo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e le conseguenze di legge riconducibili a tale accertamento e, se del caso , ad un licenziamento illegittimo . Il tribunale ha dunque riconosciuto un bene della vita che non era stato neppure richiesto ,con la conseguenza che la sentenza deve essere dichiarata nulla per l'effetto e non dovuta la somma oggetto di condanna.
L'appello incidentale per altro verso è infondato .
La signora contesta la valutazione della prova testimoniale e la considerazione della CP_1 riconducibilità della prestazione nei parametri della subordinazione attenuata , mai allegata dalla lavoratrice.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
Preliminarmente si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo, e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass.Lav.5989/01; 224/01; 8187/99).
Si osserva ulteriormente che appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta “disponibilità funzionale del prestatore”, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. 326/1996; 3745/1995); e che solo eccezionalmente è possibile, al fine di operare la suddetta distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, far riferimento ai ricordati criteri complementari e sussidiari e ciò quando “l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto” (Cass.SS.UU. 379/1999).
Costituisce del pari consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative,
e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 326/1996; n. 4036/2000; n.
5989/2001; n. 12364/2003; n. 20669/2004; n. 4171/2006; n. 7966/2006; n. 17992/2010). Di recente la S.C, con la sentenza n. 15949/2024 ha precisato che “sotto il profilo dell'assoggettamento alle direttive viene considerato come "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo - non necessariamente stringente - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224)”. Quanto, invece, alla continuità della prestazione lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con particolare riferimento al personale addetto alla ricezione di scommesse nelle sale corse, che “elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali” (Cass. n.
2970/2001). Alla luce dei principi giurisprudenziali che precedono, adattabili al caso di specie, osserva il Collegio che nel giudizio di primo grado, la società ha contestato la Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, riportando gli accordi intrattenuti tra le parti nell'alveo della collaborazione autonoma formalizzata con contratto del 18.4.2018 a titolo di consulenza , avendo la ricorrente sempre operato nel mondo dell'arte come libera professionista, organizzando eventi e curando rapporti con clienti e artisti . Nella ricostruzione della società il rapporto di lavoro autonomo era poi cessato ante tempo per gravi inadempienze della che CP_1 dedicava pochissimo tempo all'attività convenuta , e comunque mai oltre il 22.5.19 e si era limitata solo all'allestimento delle mostre di due artisti da lei conosciuti ( oltre a svolgere attività in proprio, incassando i relativi proventi, a Palermo e PO).
Tale ricostruzione , avvalorata dall'accordo in atti, non ha trovato smentita né nella produzione documentale della parte che ne aveva interesse, né nell'esito della prova testimoniale svolta
Deve premettersi che la esclude espressamente che le mansioni svolte quale direttrice e CP_1 curatrice della ER d'arte avessero carattere di prestazioni intellettuale con alto grado di autonomia , rivendicando l'applicazione dei criteri della subordinazione classici sopra riportati.
Tanto premesso, nello specifico, dall'istruttoria svolta non è affatto emerso che la aveva CP_1
l'obbligo di osservare - ed aveva osservato - specifici e vincolanti orari di lavoro dall' 1 aprile 2018 alla cessazione del rapporto per recesso comunicato dalla società , non è emerso che ella aveva l'obbligo di svolgere l'attività secondo le disposizioni tecnico-funzionali di volta in volta impartitele dal Sig. , non è emerso che aveva l'obbligo di giustificare le assenze e richiedere permessi e CP_2 ferie;
non è emerso che sia stata sanzionata disciplinarmente per violazioni commesse durante la prestazione lavorativa
E' invece emerso che, in ragione dell'accordo di consulenza sottoscritto col , quale legale CP_2 rappresentante della società appellante , ella aveva lavorato dal 18 aprile 2018 e per al massimo un paio di mesi - la società assume per meno , solo fino alla fine del mese di maggio 2018- , data di risoluzione anticipata dell'accordo contrattuale, all'interno dei locali dell'odierna appellante principale in qualità di “Gallery Manager” della IA curatrice delle mostre, vernissage ed eventi.
Si tratta tuttavia proprio dell'attività convenuta nel contratto di consulenza del 18.4.18 .Non è
d'altronde emerso dall'istruttoria che l'attività sia iniziata prima del 18.4.2018 , ma se pure fosse emersa siffatta circostanza, la stessa non sarebbe risultata dirimente considerato che un rapporto di lavoro può atteggiarsi diversamente a seconda della volontà manifestata dalle parti contraenti, come rapporto di lavoro subordinato o come rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Nel menzionato negozio la società manifestava nell'accordo formalizzato, in effetti, alla sua controparte ( , la necessità di avvalersi della consulenza professionale di un CP_1 soggetto con esperienza in campo artistico per la gestione e la direzione della ER . L'oggetto del contratto era rappresentato dall'attività di consulenza e assistenza nell'ambito dell'attività di gestione e direzione della ER : il consulente assumeva per la durata del contratto l'incarico , tra l'altro, di gestire il rapporto con gli artisti , operare la selezione degli artisti le cui opere sarebbero state successivamente esposte, esporre le opere d'arte dei suddetti artisti, gestire le relazioni con gli artisti e con i clienti . Il contratto aveva una durata annuale e si prevedeva la facoltà di recesso con preavviso.
L'articolo sei prevedeva altresì la possibilità del consulente di avvalersi di collaboratori per lo svolgimento della prestazione, con oneri a suo carico.
Fatta questa premessa sul contenuto dell'accordo negoziale formalizzato tra le parti, dall'istruttoria svolta è proprio emerso che la ricorrente ha operato per la gestione della ER di proprietà della società appellante , organizzando l'esposizione di opere di artisti di sua conoscenza e presenziando personalmente durante dette esposizioni quale curatrice delle mostre. Tutte le dichiarazioni rese dai testi riportano lo svolgimento da parte della di attività coerente con l'impegno contrattuale CP_1 assunto .
In particolare il teste ha dichiarato di essere stato contattato dalla ricorrente , verosimilmente Tes_1 nel Marzo 2018 , evidentemente in vista dell'imminente accordo che questa era in procinto di stipulare con la società appellante , e che la gli proponeva in quell'occasione di realizzare una CP_1 mostra nella ER . Parte_1
Nello specifico il teste, artista conosciuto dalla ricorrente ancor prima dell'assunzione dell'incarico di curatrice della ER per cui è causa, ha dichiarato di aver frequentato la ER sempre la sera verso le 19,00/19,30 salvo un paio di volte in cui si era recato nella ER di mattina e di avere sempre incontrato la ricorrente nella ER e solo occasionalmente il signor . Il teste ha CP_2 dichiarato di aver visto la ricorrente ricevere telefonate e ricevere persone , ma di non saper dire cosa avessero ad oggetto tali telefonate , salvo comprendere che si trattava di conversazioni aventi ad oggetto l'esposizione di quadri. Il teste ha poi dichiarato che , in occasione della sua mostra e della preparazione della stessa , egli aveva preso accordi e parlato sempre e solo con la ricorrente e che gli era capitato di vedere la ricorrente che chiudeva la ER verso le 20,30/21,00 , di averla vista anche aprire la ER di mattina una delle due volte in cui si era recato in ER al mattino .
Si tratta di dichiarazioni assolutamente neutre rispetto alla qualificazione del rapporto della CP_1
In effetti la circostanza che la ricorrente si occupasse della preparazione della mostra e di tenere i contatti con l'artista rientrava esattamente nel contratto di consulenza , così come la sua presenza all'interno della ER di pomeriggio si giustificava con l'attività di curatrice delle mostre e per la gestione dei contatti con potenziali clienti e potenziali espositori. Allo stesso modo è irrilevante accertare che - in un'occasione - la ricorrente abbia aperto la ER al mattino e che andando via la sera verso le 20:30 21 abbia talvolta chiuso con le proprie chiavi la ER medesima: il fatto che ella si fosse trovata in alcune occasioni ad aprire o chiudere la ER può derivare dal fatto che fosse stata occasionalmente la prima a recarsi nei locali della ER ovvero l'ultima ad uscirne e d'altronde dovendo la svolgere un'attività strettamente connessa con l'utilizzo dei locali della CP_1 ER per la allocazione delle opere , la gestione dei rapporti interpersonali finalizzati alla promozione delle mostre , nonché i rapporti con i clienti e con gli artisti , è corretto ritenere che ella potesse organizzare la propria presenza all'interno dei locali della ER secondo criteri di funzionalità rispetto all'incarico conferito.
Il teste dichiarava di aver conosciuto sia la parte appellante che la parte appellata principale in Tes_2 occasione della mostra del 18 Aprile in cui esponeva l'artista , contattato dalla per Parte_3 CP_1
l'esposizione di apertura della ER;
il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente nella ER una quindicina di volte mentre selezionava gli artisti e le loro opere scegliendone la collocazione nella ER.
Dalla deposizione del emerge che la ricorrente aveva le chiavi della ER . La Tes_3 circostanza non è affatto dirimente poiché anche la teste ha dichiarato che aveva le Tes_4 chiavi della ER e la medesima teste ha riferito che anche altro personale deteneva le chiavi. Deve dunque escludersi che il possesso delle chiavi da parte della fosse funzionale all'apertura e CP_1 chiusura della IA da parte sua;
peraltro l'incarico di direttrice e curatrice della ER rendeva quasi imprescindibile che ella potesse utilizzare autonomamente la ER per incontri con gi artisti e i clienti e per studiare la corretta allocazione delle opere, negli orari ritenuti più consoni. La circostanza è dunque ininfluente ai fini del decidere. Il ha poi dichiarato che tutte le volte che andava in ER vedeva stazionare la Tes_3 CP_1 dalla mattina alla sera, che la era la responsabile della ER e pertanto sceglieva gli artisti, CP_1 organizzava le mostre, si occupava delle inaugurazioni;
era la curatrice. Per il resto il teste ha confermato che nell'allestimento delle sue opere d'arte ella si occupava della stesura della lista degli invitati , del coordinamento dell'ufficio stampa , dell'attività di coordinamento col graphic designer incaricato della predisposizione dei biglietti di invito , della presa di contatti con gli invitati, con i concierge delle strutture alberghiere di lusso del centro di Roma , con i direttori di prestigiose boutique del centro di Roma , con le segreterie delle ambasciate e dell'organizzazione di tutta la logistica per l'affissione delle opere sulle pareti della ER e per la gestione dei contatti con i giornalisti. Ha poi dichiarato che la andava tutti i giorni , anche di sabato e di domenica , presso CP_1 la ER e che era l'unica addetta alla ER.
Appare evidente come nessuna di tali dichiarazioni si palesi significativa in relazione alla qualificazione del rapporto , confermando invece una condotta attuativa dell'accordo contrattuale convenuto con l'azienda il 18 Aprile del 2018. Rientrava infatti nel contratto di consulenza la direzione e la gestione della ER , la scelta degli artisti , l'organizzazione delle mostre e quindi il ruolo di curatrice della ER medesima. Rientrava nelle sue competenze la gestione e l'allestimento delle opere d'arte all'interno dei locali , così come l'attività promozionale rispetto agli eventi che venivano di volta in volta organizzati all'interno della ER.
La circostanza che la ricorrente fosse presente continuativamente anche di sabato e di domenica non
è confermativa di un obbligo di presenza , ma esclusivamente del fatto che , in occasione delle manifestazioni e quindi delle mostre e degli eventi organizzati , la ricorrente in esecuzione dell'accordo convenzionale con la società , svolgeva il suo ruolo di curatrice , gestendo i rapporti con i clienti e con gli artisti personalmente così come si era impegnata a fare.
Il teste non ha potuto infatti riferire in merito ad un obbligo di presenza quotidiano della Tes_3 ricorrente ad orari predeterminati dalla parte datoriale e d'altronde è altamente verosimile che il teste riferisse in relazione alla sua conoscenza diretta , necessariamente correlata con le occasioni in cui le sue opere venivano esposte all'interno della ER.
Anche la deposizione del teste è risultata decisamente poco significativa. Il teste Tes_5 Testimone_6
ha dichiarato che: - “la ricorrente era in sostanza la curatrice della mostra: selezionava gli
[...] artisti, le loro opere, sceglieva la loro collocazione” . Il teste ha riferito di aver visto che la ricorrente aveva operato da curatrice in un'altra mostra tenutasi a giugno , avendo egli svolto le funzioni di ufficio stampa in quell'occasione per le opere di un artista denominato Fortuna. Ha poi dichiarato che nella primavera prima dell'estate 2018 la ricorrente aveva curato altre mostre in altre città (Palermo e PO ) ove egli stesso si era recato sempre in qualità di Ufficio Stampa.”
OR , giova evidenziare , in relazione alle mostre organizzate nelle città di Palermo e PO , che il teste ha specificato che la ricorrente ha organizzato le mostre a PO e a Palermo Tes_3 dopo la cessazione del rapporto con la ER, in tal modo confermando sostanzialmente l'allegazione della società che , in sede di costituzione , ha dichiarato la sua estraneità rispetto alle mostre organizzate in Palermo e PO autonomamente dalla ricorrente , acquisendo ella, in proprio, gli introiti delle attività degli eventi promossi . Ancora una volta le dichiarazioni del teste Tes_7 confermano il ruolo e le competenze della totalmente riconducibili all'oggetto dell'accordo di CP_1 consulenza( ruolo di curatrice della mostra selezione degli artisti e delle opere scelta della loro allocazione all'interno della ER gestione dei rapporti con l'ufficio stampa) e senza che da esse emergesse alcun elemento idoneo a ricondurre la modalità di svolgimento di dette mansioni nei binari della subordinazione.
Non è d'altronde stato provato che la ricorrente fosse stata richiesta di svolgere un'attività promozionale in relazione al piccolo sushi bar presente nella ER (nella ricostruzione della società, non contestata dalla ricorrente , si trattava di un locale con soli 7 sgabelli per i potenziali visitatori della ER) e che dovesse assumere le prenotazioni per tale esercizio. In considerazione delle dimensioni e dell'allocazione all'interno della ER , si trattava di un'attività potenzialmente idonea ad attrarre anche clienti della ER e in quest'ottica può legittimarsi un interesse della ricorrente - richiesta dell'attività di cura e promozione delle mostre all'interno della ER - di utilizzare il punto ristoro per potenziali clienti della ER . Solo in questi termini può leggersi la deposizione del teste il quale riportava che la ricorrente gli aveva riferito della volontà di sviluppare il sushi bar Tes_1 posizionato in un angolo della ER e gli aveva financo richiesto se, nell'ambito delle sue conoscenze, egli poteva invitare delle persone al sushi bar. Al contrario, la richiesta della ricorrente all'artista si giustifica solo in quanto questa attività ristorativa poteva risultare utile per la riuscita degli eventi da lei organizzati perché rappresentava un quid pluris rispetto all'ordinario offerta artistica. L'interesse della rispetto al sushi bar e alla sua promozione si legittima proprio per CP_1
l'incarico di consulenza promozionale a lei conferito laddove , se la fosse stata una mera CP_1 lavoratrice dipendente , ella non avrebbe avuto interesse alcuno a promuovere l'offerta ristorativa della ER.
Non si concorda dunque con la difesa della ricorrente che ravvisa nel ruolo della NOa quello CP_1 di alter ego dell'imprenditore in quanto unica addetta alla IA di cui aveva piena responsabilità̀. Il ruolo della signora era infatti esattamente ed esclusivamente quello di curatrice e direttrice CP_1 della ER , e cioè l'incarico conferitole dal contratto di consulenza
Operate queste premesse in relazione alle deposizioni dei testi che , nella prospettazione di parte ricorrente , non erano state adeguatamente valorizzate dal Tribunale e che , viceversa , al collegio risultano assolutamente inidonee a supportate la tesi attorea circa la natura subordinata del rapporto lavorativo intrattenuto dalla con la società, deve confutarsi anche l'affermazione secondo cui CP_1 il Giudice di primo grado avrebbe escluso la subordinazione sulla base della sola testimonianza della teste , ritenuta dalla del tutto irrilevante, generica e compiacente. Tes_8 CP_1
Infatti anche prescindendo dalle dichiarazioni della testa , la ricorrente non aveva provato Tes_4 come sarebbe stato suo preciso onere , la natura subordinata della relazione intercorsa con la società
(e con il suo legale rappresentante, peraltro autonomamente convenuto e poi estromesso)
In ogni caso deve confutarsi la pretesa genericità delle dichiarazioni della teste . Infatti la Tes_4 circostanza che la signora fosse dipendente dell'albergo e non della ER non depriva di Tes_4 significatività le sue dichiarazioni considerato che l'albergo era posizionato nello stesso stabile in cui era posizionata la ER, risultando viceversa irrilevante la circostanza che la teste non presenziò all'inaugurazione del 18 Aprile 2018 (perché in quell'occasione si stava occupando di un progetto editoriale, sempre come dipendente dell' . Pt_4
La teste non risulta poi inattendibile – bensì sincera - laddove dichiara di non sapere chi decidesse quali opere esporre , né chi si occupasse delle mostre degli artisti e e di non Persona_1 Parte_3 ricordare sino a quando la ricorrente lavorò nella IA, pur rammentando che questa collaborazione durò pochissimo tempo ( forse all'incirca per un mese) e di averla vista pochissime volte. Non vi è ragione di ritenere che le dichiarazioni rese fossero inattendibili in quanto la teste riferisce espressamente di non sapere una serie di circostanze e ne riporta invece altre di cui aveva cognizione diretta.
La teste in effetti rammentava di aver conosciuto la qualche giorno dopo l'inaugurazione , ma CP_1 di averne sentito parlare perché satellitava “nel mondo del centro “e che nell'orario da lei rispettato - di sole 18 ore settimanali - non sempre le capitava di incontrarla.
La teste è credibile quando dichiara che nelle 18 ore settimanali ella si occupava assieme al e CP_2 ad altri collaboratori , della ER , che si trattava di un locale su strada facente parte dell'albergo dove c'era un sushi bar sulle cui pareti , a un certo punto , il decise di appendere delle opere CP_2
d'arte in modo da sfruttare quello spazio anche come ER. La teste dichiarava di essersi sempre occupata della gestione del personale del bar , e anche dell'accoglienza in questo locale e che aveva la disponibilità delle chiavi e talvolta le capitava di aprire il locale. La teste ha pure riferito di essersi sempre occupata dall'organizzazione del sushi bar della scelta dei menù , del rapporto con i fornitori, della scelta del personale e che c'erano anche altri collaboratori (e cioè il maestro di sushi nonché un suo aiutante )che si occupavano della gestione del bar e di non aver mai visto la ricorrente occuparsene.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non v'è chi non veda come la sentenza sia assolutamente corretta laddove il Giudice di primo grado , basatosi su tutte le testimonianze assunte , ha negato la prova della subordinazione.
L'accoglimento delle domande proposte dalla società nel presente grado – nel quale ha CP_1 resistito chiedendo il rigetto dell'appello e con appello incidentale l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio - legittima la condanna di al pagamento CP_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate sulla scorta del valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'istruttoria svolta solo nel primo grado di giudizio
PQM
Rigetta l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara non dovuto dalla società il pagamento dell'indennizzo Parte_1 per i 60 giorni di preavviso oltre accessori di cui al contratto di consulenza del 18.4.18 ; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno degli appellati incidentali CP_1 in complessivi euro 3900,00 per il primo grado e in complessivi euro 3500 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
IA NI AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI OM
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI AR Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2179/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FILACARO ROSSELLA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA OVIDIO N. 32 - LMCA STUDIO
LE OM ,giusta procura in atti;
appellante e appellato incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 21 00100 OM;
E
appellata e appellante incidentale
E rappresentato e difeso dall'Avv. FILACARO ROSSELLA ed elettivamente domiciliata CP_2 presso lo studio dello stesso in VIA OVIDIO N. 32 - LMCA STUDIO LE OM ,giusta procura in atti;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10445 del 9.2.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma depositato in data 6.3.19 conveniva in giudizio CP_1 [...] in proprio e quale legale rappresentante di deducendo di aver lavorato CP_2 Parte_1 alle dipendenze di e della società dall' 1 aprile 2018 CP_2 Parte_1 benchè il rapporto fosse stato formalizzato con contratto di collaborazione autonoma fittizio, in data
18 aprile 2018 quale dipendente con mansioni di direttrice responsabile della ER d'arte denominata GA SO AI , osservando l'orario di lavoro 10-20 , per cinque giorni a settimana;
che in questa veste si era occupata - tra l'altro-di organizzare e curare il vernissage, allestire le opere d'arte, stendere la lista degli invitati, organizzare la logistica e l'affissione delle opere sulle pareti della ER, tenere i contatti con i giornalisti, curare i rapporti con gli artisti nonchè promuovere e curare i rapporti con la clientela;
che inoltre si era occupata della promozione del sushi bar denominato “Chez moi” , situato all'interno della IA con orario di apertura al pubblico dalle
13 alle 24, promuovendo il locale presso gli alberghi e acquisendo le prenotazioni;
lamentava che in data 11 luglio 2018, la società le ha comunicato il recesso dal contratto di consulenza professionale;
che aveva percepito la sola somma di euro 1000,00.
Chiedeva , in sintesi , nelle conclusioni , accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti resistenti, mai risolto, fin dal 1 aprile 2018 con inquadramento nel livello A del contratto collettivo dei dipendenti del settore commercio o, in subordine nel livello B1, nonché il diritto al pagamento di tutte le retribuzioni non corrispostele . In via subordinata, laddove il tribunale avesse ritenuto che la comunicazione di recesso da parte della società era idonea comunicazione di licenziamento, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'assenza di ogni giusta causa e/o giustificato motivo e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno di licenziamento sino a quello di effettiva reintegra ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 23 del 2015 . In ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per totale inesistenza di giusta causa con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 23 del 2015. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto evidenziando-in particolare - che mai alcuna attività era stata svolta dalla ricorrente prima del 18 aprile 2018; che il rapporto non aveva mai avuto natura subordinata;
che della ER in questione si occupava personalmente;
che, infine, CP_2 mai la ricorrente si era occupata dell'apertura e della gestione del sushi bar situato all'interno della ER;
che il recesso dal contratto di consulenza era stato determinato da grande inadempimento della ricorrente la quale, a partire dal 22 maggio 2019, non aveva più svolto un'attività lavorativa in favore della società .
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso CP_2 dal giudizio;
nel merito, contestava l'esistenza di ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti concludendo così per il rigetto della domanda
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, estrometteva per carenza di legittimazione , riteneva non provata la natura subordinata CP_2 del rapporto ma , al contempo, condannava la società al pagamento dell'indennità di preavviso di giorni 60 convenuta nel contratto di consulenza siglato tra le parti .
Ha proposto appello la società deducendo che la sentenza impugnata era viziata da ultrapetizione avendo riconosciuto il diritto al preavviso previsto dal contratto di consulenza mai richiesto alla originaria ricorrente
Si costituiva la contestando l'appello principale e chiedendo con appello incidentale CP_1
l'accoglimento delle originarie domande le cui conclusioni formalmente riportava nell'appello incidentale . Contestava la valutazione della prova da parte del tribunale e anche il rinvio in motivazione alla subordinazione attenuata e deduceva che il rapporto si era instaurato anteriromente alla formalizzazione con contratto di consulenza.
Si costituiva tardivamente contestando l'appello incidentale . CP_2
L'appello principale è fondato. Nelle conclusioni della nel giudizio di primo grado , riportate CP_1 nell'atto di appello incidentale la stessa chiedeva “accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e CP_1
in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
NO , è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 2094 CP_2
Cod. Civ.) a decorrere dal 1 aprile 2018; accertare e dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Sig.ra e a decorrere CP_1 Parte_1 dal 1 aprile 2018; accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuto al CP_1 rapporto di lavoro il c.c.n.l. per i dipendenti del settore commercio applicato dalla Società convenuta nonché il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuta la qualifica livello A d'inquadramento di CP_1 tale c.c.n.l., ovvero in subordine la qualifica livello B1 d'inquadramento; per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NO , CP_2 nonché questi in proprio, al ripristino del rapporto di lavoro con la riammissione della Sig.ra CP_1 in servizio nello svolgimento delle mansioni proprie di Direttore Responsabile della;
Parte_2 condannare altresì la Società appellante principale, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, NO , nonché questi in proprio, in solido tra loro, al CP_2 pagamento in favore della Sig.ra di tutte le retribuzioni non corrispostele dal 1 aprile 2018 in CP_1 poi sulla base dell'importo della retribuzione globale prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato per la qualifica di livello A d'inquadramento, pari ad Euro 2.168,21 lorde mensili, calcolate al 28 febbraio 2019, in Euro 31.442,25, giusti allegati conteggi, oltre alle successive sino al dì di deposito della sentenza da calcolarsi sulla base del suddetto importo mensile lordo, in subordine, sulla base della qualifica livello B1 d'inquadramento, pari ad Euro 1.896,47 lorde mensili, calcolate al 28 febbraio 2019, in Euro 27.757,53, giusti allegati conteggi, oltre alle successive sino al dì di deposito della sentenza, da calcolarsi sulla base del suddetto importo mensile lordo, somme da maggiorarsi in ogni caso di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere la comunicazione della Società convenuta dell'11 luglio 2018 idonea a costituire “licenziamento” dal rapporto di lavoro subordinato (ex art.
2094 Cod. Civ.), accertare e dichiarare la nullità del recesso operato dalla Società convenuta con comunicazione dell'11 luglio 2018 per tutti i motivi indicati in narrativa, nonchè perché del tutto privo di giustificazione, “giustificato motivo” e “giusta causa” e, per l'effetto, ordinare alla Società convenuta la reintegrazione della Sig.ra nel suo posto di lavoro nello svolgimento delle CP_1 mansioni dalla stessa sempre esercitate descritte in narrativa di Direttrice Responsabile della
IA o, comunque, conformi alla qualifica di livello A d'inquadramento del c.c.n.l. Pt_2 rivendicato ovvero in subordine al livello B1 d'inquadramento; per l'effetto, stante la nullità del recesso per i motivi di cui in narrativa, condannare la Società convenuta, in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al pagamento, oltre a quanto previsto al punto 5 che precede, in favore della Sig.ra di tutte le CP_1 retribuzioni spettantele dal giorno del recesso (11 luglio 2018) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del
c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra nella misura di 36 mensilità CP_1
(ex art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015), ovvero nella misura che il Tribunale vorrà discrezionalmente stabilire in misura inferiore entro le 6 mensilità minime di legge, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
in estremo ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o
l'illegittimità del recesso e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nonché questi in proprio, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra nella misura di 6 mensilità (ex art. 9 del d.lgs. n. CP_1
23 del 2015), ovvero nella misura che il Tribunale vorrà discrezionalmente stabilire in misura diversa, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 2.168,21 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello A d'inquadramento, ovvero, in subordine, sulla base della retribuzione lorda mensile di Euro 1.896,47 prevista dal tabellare del c.c.n.l. rivendicato corrispondente alla qualifica di livello B1 d'inquadramento, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
ordinare alla Società convenuta, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, il versamento di tutti i relativi contributi previdenziali ed assistenziali di legge. “
Il tribunale ha invece condannato la società al pagamento dei 60 giorni di preavviso convenuti nel contratto di consulenza . La condanna trova fondamento nella valutazione di conformità e coerenza delle prestazioni rese dalla rispetto agli accordi con la società nel contratto di lavoro autonomo CP_1 del 18.4.18. Benchè il Collegio, per le ragioni che saranno di seguito espresse, condivida l'assunto del tribunale in merito alla riconducibilità del rapporto , per come emerso all'esito dell'istruttoria , agli accordi convenuti tra le parti, la condanna disposta risulta esorbitare dai limiti della richiesta formulata dalla ed anzi porsi in contrasto con le conclusioni formulate dalla ricorrente. Tutte CP_1 le domande articolate dalla nel ricorso introduttivo del giudizio avevano infatti come CP_1 presupposto l'accertamento del carattere simulato del contratto di consulenza che sottintendeva invece un rapporto di lavoro dipendente. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (v. Cass., sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez.
II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez. III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo
(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda(Cass.
11514/2025) Detto principio, invece, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (v. Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991). In questa cornice, il Tribunale nel pronunciare sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso per recesso ante tempus dal contratto di consulenza – laddove l'attore aveva richiesto il solo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e le conseguenze di legge riconducibili a tale accertamento e, se del caso , ad un licenziamento illegittimo . Il tribunale ha dunque riconosciuto un bene della vita che non era stato neppure richiesto ,con la conseguenza che la sentenza deve essere dichiarata nulla per l'effetto e non dovuta la somma oggetto di condanna.
L'appello incidentale per altro verso è infondato .
La signora contesta la valutazione della prova testimoniale e la considerazione della CP_1 riconducibilità della prestazione nei parametri della subordinazione attenuata , mai allegata dalla lavoratrice.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
Preliminarmente si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo, e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass.Lav.5989/01; 224/01; 8187/99).
Si osserva ulteriormente che appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta “disponibilità funzionale del prestatore”, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. 326/1996; 3745/1995); e che solo eccezionalmente è possibile, al fine di operare la suddetta distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, far riferimento ai ricordati criteri complementari e sussidiari e ciò quando “l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto” (Cass.SS.UU. 379/1999).
Costituisce del pari consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative,
e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 326/1996; n. 4036/2000; n.
5989/2001; n. 12364/2003; n. 20669/2004; n. 4171/2006; n. 7966/2006; n. 17992/2010). Di recente la S.C, con la sentenza n. 15949/2024 ha precisato che “sotto il profilo dell'assoggettamento alle direttive viene considerato come "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo - non necessariamente stringente - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224)”. Quanto, invece, alla continuità della prestazione lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con particolare riferimento al personale addetto alla ricezione di scommesse nelle sale corse, che “elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali” (Cass. n.
2970/2001). Alla luce dei principi giurisprudenziali che precedono, adattabili al caso di specie, osserva il Collegio che nel giudizio di primo grado, la società ha contestato la Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, riportando gli accordi intrattenuti tra le parti nell'alveo della collaborazione autonoma formalizzata con contratto del 18.4.2018 a titolo di consulenza , avendo la ricorrente sempre operato nel mondo dell'arte come libera professionista, organizzando eventi e curando rapporti con clienti e artisti . Nella ricostruzione della società il rapporto di lavoro autonomo era poi cessato ante tempo per gravi inadempienze della che CP_1 dedicava pochissimo tempo all'attività convenuta , e comunque mai oltre il 22.5.19 e si era limitata solo all'allestimento delle mostre di due artisti da lei conosciuti ( oltre a svolgere attività in proprio, incassando i relativi proventi, a Palermo e PO).
Tale ricostruzione , avvalorata dall'accordo in atti, non ha trovato smentita né nella produzione documentale della parte che ne aveva interesse, né nell'esito della prova testimoniale svolta
Deve premettersi che la esclude espressamente che le mansioni svolte quale direttrice e CP_1 curatrice della ER d'arte avessero carattere di prestazioni intellettuale con alto grado di autonomia , rivendicando l'applicazione dei criteri della subordinazione classici sopra riportati.
Tanto premesso, nello specifico, dall'istruttoria svolta non è affatto emerso che la aveva CP_1
l'obbligo di osservare - ed aveva osservato - specifici e vincolanti orari di lavoro dall' 1 aprile 2018 alla cessazione del rapporto per recesso comunicato dalla società , non è emerso che ella aveva l'obbligo di svolgere l'attività secondo le disposizioni tecnico-funzionali di volta in volta impartitele dal Sig. , non è emerso che aveva l'obbligo di giustificare le assenze e richiedere permessi e CP_2 ferie;
non è emerso che sia stata sanzionata disciplinarmente per violazioni commesse durante la prestazione lavorativa
E' invece emerso che, in ragione dell'accordo di consulenza sottoscritto col , quale legale CP_2 rappresentante della società appellante , ella aveva lavorato dal 18 aprile 2018 e per al massimo un paio di mesi - la società assume per meno , solo fino alla fine del mese di maggio 2018- , data di risoluzione anticipata dell'accordo contrattuale, all'interno dei locali dell'odierna appellante principale in qualità di “Gallery Manager” della IA curatrice delle mostre, vernissage ed eventi.
Si tratta tuttavia proprio dell'attività convenuta nel contratto di consulenza del 18.4.18 .Non è
d'altronde emerso dall'istruttoria che l'attività sia iniziata prima del 18.4.2018 , ma se pure fosse emersa siffatta circostanza, la stessa non sarebbe risultata dirimente considerato che un rapporto di lavoro può atteggiarsi diversamente a seconda della volontà manifestata dalle parti contraenti, come rapporto di lavoro subordinato o come rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Nel menzionato negozio la società manifestava nell'accordo formalizzato, in effetti, alla sua controparte ( , la necessità di avvalersi della consulenza professionale di un CP_1 soggetto con esperienza in campo artistico per la gestione e la direzione della ER . L'oggetto del contratto era rappresentato dall'attività di consulenza e assistenza nell'ambito dell'attività di gestione e direzione della ER : il consulente assumeva per la durata del contratto l'incarico , tra l'altro, di gestire il rapporto con gli artisti , operare la selezione degli artisti le cui opere sarebbero state successivamente esposte, esporre le opere d'arte dei suddetti artisti, gestire le relazioni con gli artisti e con i clienti . Il contratto aveva una durata annuale e si prevedeva la facoltà di recesso con preavviso.
L'articolo sei prevedeva altresì la possibilità del consulente di avvalersi di collaboratori per lo svolgimento della prestazione, con oneri a suo carico.
Fatta questa premessa sul contenuto dell'accordo negoziale formalizzato tra le parti, dall'istruttoria svolta è proprio emerso che la ricorrente ha operato per la gestione della ER di proprietà della società appellante , organizzando l'esposizione di opere di artisti di sua conoscenza e presenziando personalmente durante dette esposizioni quale curatrice delle mostre. Tutte le dichiarazioni rese dai testi riportano lo svolgimento da parte della di attività coerente con l'impegno contrattuale CP_1 assunto .
In particolare il teste ha dichiarato di essere stato contattato dalla ricorrente , verosimilmente Tes_1 nel Marzo 2018 , evidentemente in vista dell'imminente accordo che questa era in procinto di stipulare con la società appellante , e che la gli proponeva in quell'occasione di realizzare una CP_1 mostra nella ER . Parte_1
Nello specifico il teste, artista conosciuto dalla ricorrente ancor prima dell'assunzione dell'incarico di curatrice della ER per cui è causa, ha dichiarato di aver frequentato la ER sempre la sera verso le 19,00/19,30 salvo un paio di volte in cui si era recato nella ER di mattina e di avere sempre incontrato la ricorrente nella ER e solo occasionalmente il signor . Il teste ha CP_2 dichiarato di aver visto la ricorrente ricevere telefonate e ricevere persone , ma di non saper dire cosa avessero ad oggetto tali telefonate , salvo comprendere che si trattava di conversazioni aventi ad oggetto l'esposizione di quadri. Il teste ha poi dichiarato che , in occasione della sua mostra e della preparazione della stessa , egli aveva preso accordi e parlato sempre e solo con la ricorrente e che gli era capitato di vedere la ricorrente che chiudeva la ER verso le 20,30/21,00 , di averla vista anche aprire la ER di mattina una delle due volte in cui si era recato in ER al mattino .
Si tratta di dichiarazioni assolutamente neutre rispetto alla qualificazione del rapporto della CP_1
In effetti la circostanza che la ricorrente si occupasse della preparazione della mostra e di tenere i contatti con l'artista rientrava esattamente nel contratto di consulenza , così come la sua presenza all'interno della ER di pomeriggio si giustificava con l'attività di curatrice delle mostre e per la gestione dei contatti con potenziali clienti e potenziali espositori. Allo stesso modo è irrilevante accertare che - in un'occasione - la ricorrente abbia aperto la ER al mattino e che andando via la sera verso le 20:30 21 abbia talvolta chiuso con le proprie chiavi la ER medesima: il fatto che ella si fosse trovata in alcune occasioni ad aprire o chiudere la ER può derivare dal fatto che fosse stata occasionalmente la prima a recarsi nei locali della ER ovvero l'ultima ad uscirne e d'altronde dovendo la svolgere un'attività strettamente connessa con l'utilizzo dei locali della CP_1 ER per la allocazione delle opere , la gestione dei rapporti interpersonali finalizzati alla promozione delle mostre , nonché i rapporti con i clienti e con gli artisti , è corretto ritenere che ella potesse organizzare la propria presenza all'interno dei locali della ER secondo criteri di funzionalità rispetto all'incarico conferito.
Il teste dichiarava di aver conosciuto sia la parte appellante che la parte appellata principale in Tes_2 occasione della mostra del 18 Aprile in cui esponeva l'artista , contattato dalla per Parte_3 CP_1
l'esposizione di apertura della ER;
il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente nella ER una quindicina di volte mentre selezionava gli artisti e le loro opere scegliendone la collocazione nella ER.
Dalla deposizione del emerge che la ricorrente aveva le chiavi della ER . La Tes_3 circostanza non è affatto dirimente poiché anche la teste ha dichiarato che aveva le Tes_4 chiavi della ER e la medesima teste ha riferito che anche altro personale deteneva le chiavi. Deve dunque escludersi che il possesso delle chiavi da parte della fosse funzionale all'apertura e CP_1 chiusura della IA da parte sua;
peraltro l'incarico di direttrice e curatrice della ER rendeva quasi imprescindibile che ella potesse utilizzare autonomamente la ER per incontri con gi artisti e i clienti e per studiare la corretta allocazione delle opere, negli orari ritenuti più consoni. La circostanza è dunque ininfluente ai fini del decidere. Il ha poi dichiarato che tutte le volte che andava in ER vedeva stazionare la Tes_3 CP_1 dalla mattina alla sera, che la era la responsabile della ER e pertanto sceglieva gli artisti, CP_1 organizzava le mostre, si occupava delle inaugurazioni;
era la curatrice. Per il resto il teste ha confermato che nell'allestimento delle sue opere d'arte ella si occupava della stesura della lista degli invitati , del coordinamento dell'ufficio stampa , dell'attività di coordinamento col graphic designer incaricato della predisposizione dei biglietti di invito , della presa di contatti con gli invitati, con i concierge delle strutture alberghiere di lusso del centro di Roma , con i direttori di prestigiose boutique del centro di Roma , con le segreterie delle ambasciate e dell'organizzazione di tutta la logistica per l'affissione delle opere sulle pareti della ER e per la gestione dei contatti con i giornalisti. Ha poi dichiarato che la andava tutti i giorni , anche di sabato e di domenica , presso CP_1 la ER e che era l'unica addetta alla ER.
Appare evidente come nessuna di tali dichiarazioni si palesi significativa in relazione alla qualificazione del rapporto , confermando invece una condotta attuativa dell'accordo contrattuale convenuto con l'azienda il 18 Aprile del 2018. Rientrava infatti nel contratto di consulenza la direzione e la gestione della ER , la scelta degli artisti , l'organizzazione delle mostre e quindi il ruolo di curatrice della ER medesima. Rientrava nelle sue competenze la gestione e l'allestimento delle opere d'arte all'interno dei locali , così come l'attività promozionale rispetto agli eventi che venivano di volta in volta organizzati all'interno della ER.
La circostanza che la ricorrente fosse presente continuativamente anche di sabato e di domenica non
è confermativa di un obbligo di presenza , ma esclusivamente del fatto che , in occasione delle manifestazioni e quindi delle mostre e degli eventi organizzati , la ricorrente in esecuzione dell'accordo convenzionale con la società , svolgeva il suo ruolo di curatrice , gestendo i rapporti con i clienti e con gli artisti personalmente così come si era impegnata a fare.
Il teste non ha potuto infatti riferire in merito ad un obbligo di presenza quotidiano della Tes_3 ricorrente ad orari predeterminati dalla parte datoriale e d'altronde è altamente verosimile che il teste riferisse in relazione alla sua conoscenza diretta , necessariamente correlata con le occasioni in cui le sue opere venivano esposte all'interno della ER.
Anche la deposizione del teste è risultata decisamente poco significativa. Il teste Tes_5 Testimone_6
ha dichiarato che: - “la ricorrente era in sostanza la curatrice della mostra: selezionava gli
[...] artisti, le loro opere, sceglieva la loro collocazione” . Il teste ha riferito di aver visto che la ricorrente aveva operato da curatrice in un'altra mostra tenutasi a giugno , avendo egli svolto le funzioni di ufficio stampa in quell'occasione per le opere di un artista denominato Fortuna. Ha poi dichiarato che nella primavera prima dell'estate 2018 la ricorrente aveva curato altre mostre in altre città (Palermo e PO ) ove egli stesso si era recato sempre in qualità di Ufficio Stampa.”
OR , giova evidenziare , in relazione alle mostre organizzate nelle città di Palermo e PO , che il teste ha specificato che la ricorrente ha organizzato le mostre a PO e a Palermo Tes_3 dopo la cessazione del rapporto con la ER, in tal modo confermando sostanzialmente l'allegazione della società che , in sede di costituzione , ha dichiarato la sua estraneità rispetto alle mostre organizzate in Palermo e PO autonomamente dalla ricorrente , acquisendo ella, in proprio, gli introiti delle attività degli eventi promossi . Ancora una volta le dichiarazioni del teste Tes_7 confermano il ruolo e le competenze della totalmente riconducibili all'oggetto dell'accordo di CP_1 consulenza( ruolo di curatrice della mostra selezione degli artisti e delle opere scelta della loro allocazione all'interno della ER gestione dei rapporti con l'ufficio stampa) e senza che da esse emergesse alcun elemento idoneo a ricondurre la modalità di svolgimento di dette mansioni nei binari della subordinazione.
Non è d'altronde stato provato che la ricorrente fosse stata richiesta di svolgere un'attività promozionale in relazione al piccolo sushi bar presente nella ER (nella ricostruzione della società, non contestata dalla ricorrente , si trattava di un locale con soli 7 sgabelli per i potenziali visitatori della ER) e che dovesse assumere le prenotazioni per tale esercizio. In considerazione delle dimensioni e dell'allocazione all'interno della ER , si trattava di un'attività potenzialmente idonea ad attrarre anche clienti della ER e in quest'ottica può legittimarsi un interesse della ricorrente - richiesta dell'attività di cura e promozione delle mostre all'interno della ER - di utilizzare il punto ristoro per potenziali clienti della ER . Solo in questi termini può leggersi la deposizione del teste il quale riportava che la ricorrente gli aveva riferito della volontà di sviluppare il sushi bar Tes_1 posizionato in un angolo della ER e gli aveva financo richiesto se, nell'ambito delle sue conoscenze, egli poteva invitare delle persone al sushi bar. Al contrario, la richiesta della ricorrente all'artista si giustifica solo in quanto questa attività ristorativa poteva risultare utile per la riuscita degli eventi da lei organizzati perché rappresentava un quid pluris rispetto all'ordinario offerta artistica. L'interesse della rispetto al sushi bar e alla sua promozione si legittima proprio per CP_1
l'incarico di consulenza promozionale a lei conferito laddove , se la fosse stata una mera CP_1 lavoratrice dipendente , ella non avrebbe avuto interesse alcuno a promuovere l'offerta ristorativa della ER.
Non si concorda dunque con la difesa della ricorrente che ravvisa nel ruolo della NOa quello CP_1 di alter ego dell'imprenditore in quanto unica addetta alla IA di cui aveva piena responsabilità̀. Il ruolo della signora era infatti esattamente ed esclusivamente quello di curatrice e direttrice CP_1 della ER , e cioè l'incarico conferitole dal contratto di consulenza
Operate queste premesse in relazione alle deposizioni dei testi che , nella prospettazione di parte ricorrente , non erano state adeguatamente valorizzate dal Tribunale e che , viceversa , al collegio risultano assolutamente inidonee a supportate la tesi attorea circa la natura subordinata del rapporto lavorativo intrattenuto dalla con la società, deve confutarsi anche l'affermazione secondo cui CP_1 il Giudice di primo grado avrebbe escluso la subordinazione sulla base della sola testimonianza della teste , ritenuta dalla del tutto irrilevante, generica e compiacente. Tes_8 CP_1
Infatti anche prescindendo dalle dichiarazioni della testa , la ricorrente non aveva provato Tes_4 come sarebbe stato suo preciso onere , la natura subordinata della relazione intercorsa con la società
(e con il suo legale rappresentante, peraltro autonomamente convenuto e poi estromesso)
In ogni caso deve confutarsi la pretesa genericità delle dichiarazioni della teste . Infatti la Tes_4 circostanza che la signora fosse dipendente dell'albergo e non della ER non depriva di Tes_4 significatività le sue dichiarazioni considerato che l'albergo era posizionato nello stesso stabile in cui era posizionata la ER, risultando viceversa irrilevante la circostanza che la teste non presenziò all'inaugurazione del 18 Aprile 2018 (perché in quell'occasione si stava occupando di un progetto editoriale, sempre come dipendente dell' . Pt_4
La teste non risulta poi inattendibile – bensì sincera - laddove dichiara di non sapere chi decidesse quali opere esporre , né chi si occupasse delle mostre degli artisti e e di non Persona_1 Parte_3 ricordare sino a quando la ricorrente lavorò nella IA, pur rammentando che questa collaborazione durò pochissimo tempo ( forse all'incirca per un mese) e di averla vista pochissime volte. Non vi è ragione di ritenere che le dichiarazioni rese fossero inattendibili in quanto la teste riferisce espressamente di non sapere una serie di circostanze e ne riporta invece altre di cui aveva cognizione diretta.
La teste in effetti rammentava di aver conosciuto la qualche giorno dopo l'inaugurazione , ma CP_1 di averne sentito parlare perché satellitava “nel mondo del centro “e che nell'orario da lei rispettato - di sole 18 ore settimanali - non sempre le capitava di incontrarla.
La teste è credibile quando dichiara che nelle 18 ore settimanali ella si occupava assieme al e CP_2 ad altri collaboratori , della ER , che si trattava di un locale su strada facente parte dell'albergo dove c'era un sushi bar sulle cui pareti , a un certo punto , il decise di appendere delle opere CP_2
d'arte in modo da sfruttare quello spazio anche come ER. La teste dichiarava di essersi sempre occupata della gestione del personale del bar , e anche dell'accoglienza in questo locale e che aveva la disponibilità delle chiavi e talvolta le capitava di aprire il locale. La teste ha pure riferito di essersi sempre occupata dall'organizzazione del sushi bar della scelta dei menù , del rapporto con i fornitori, della scelta del personale e che c'erano anche altri collaboratori (e cioè il maestro di sushi nonché un suo aiutante )che si occupavano della gestione del bar e di non aver mai visto la ricorrente occuparsene.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non v'è chi non veda come la sentenza sia assolutamente corretta laddove il Giudice di primo grado , basatosi su tutte le testimonianze assunte , ha negato la prova della subordinazione.
L'accoglimento delle domande proposte dalla società nel presente grado – nel quale ha CP_1 resistito chiedendo il rigetto dell'appello e con appello incidentale l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio - legittima la condanna di al pagamento CP_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate sulla scorta del valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'istruttoria svolta solo nel primo grado di giudizio
PQM
Rigetta l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara non dovuto dalla società il pagamento dell'indennizzo Parte_1 per i 60 giorni di preavviso oltre accessori di cui al contratto di consulenza del 18.4.18 ; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno degli appellati incidentali CP_1 in complessivi euro 3900,00 per il primo grado e in complessivi euro 3500 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
IA NI AR