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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.26987/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avvocato Alessandra ADONE Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (00183) Roma, alla via Elvia Recina n.14 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 29.05.2020 CP_1 relativo all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.2017 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di € 7.943,61. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 7.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 12.7.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni: “- Parte_1 CP_1 CP_ Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito del 29.05.2020 relativi all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.20217 e per l'effetto dichiarare la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta;
- In subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo 01.01.2017-31.12.2017 era in possesso dei requisiti reddituali, e pertanto non essendo contestati gli altri requisiti richiesti dalla legge, dichiarare che il sig. ha diritto all'annullamento del Pt_1 provvedimento di indebito per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 ed ottenere la restituzione di quanto sin ora trattenuto. CP_
- Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad annullare l'indebito in parola e corrispondere all'istante le somme indebitamente trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo.
- Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”
Deduceva il ricorrente:
- che era titolare di Assegno sociale;
- che con nota del 29.5.2020 l' aveva accertato a suo carico un indebito CP_1 di €7943,61 dal 1.1.2017 al 31.12.2017 con la seguente motivazione: “Nel 2016 non erano state dichiarate entrate del coniuge che comportano la completa mancanza del diritto all'AS per l'anno 2017, mancando il requisito dello stato di bisogno. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
- che aveva presentato ricorso amministrativo senza esito;
- che era coniugato con la sig.ra e che entrambi per gli anni Controparte_2 di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 non avevano presentato dichiarazione dei redditi e non hanno percepito alcun reddito e allegava attestazione di Agenzia delle Entrate il 12.03.2024;
- che detta situazione reddituale era ben conosciuta all'Istituto in quanto soggetto erogatore della pensione non avendo il ricorrente e la sua coniuge altri redditi diversi dall'Assegno Sociale;
Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento di indebito sia perché generico sia perché fondato su presupposti errati e avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva che l'onere della prova relativo alla illegittimità dell'indebito gravava su parte ricorrente. Contestava la dedotta genericità del provvedimento che indicava tutti gli elementi a fondamento dell'indebito. Deduceva che la rideterminazione della prestazione del 29.5.2020, era stata operata d'ufficio sulla base dei redditi non comunicati dal ricorrente ma acquisiti dall tramite la procedura GAPNE, con riduzione dell'importo CP_1 spettante a titolo di assegno sociale dal 2015 fino al 2020,. Deduceva la correttezza di detta operazione avendo tenuto conto dei redditi del coniuge che rendevano ab origine non spettante l'assegno in misura intera. Deduceva che detta circostanza , essendo prevista dalla legge, non poteva essere ignorata dall'odierno ricorrente. In relazione alla riliquidazione delle quote di maggiorazione sociale, deduceva che la Sede aveva precisato che nel corso del 2020 il ricorrente aveva inviato una domanda di ricostituzione on line, a seguito della quale gli è stata notificata la comunicazione di rideterminazione, in cui l'interazione ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 448/2001 era stata calcolata erroneamente. Richiamava sul punto la disciplina di legge, che ha previsto dal 1° gennaio 2002 l'aumento della misura delle “maggiorazioni sociali” fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (un milione di lire) ai soggetti di età pari o superiore ai 70 anni. Precisava che il comma 3 della norma in esame aveva aggiunto che “l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.” Deduceva pertanto che il debito sull'assegno sociale era scaturito dalla mancata comunicazione all'Istituto dei redditi relativi agli anni de quo. Contestava che la parte avesse percepito solo i redditi dell'assegno sociale essendo tale fatto smentito dalla documentazione che risultava allegata CP_1 alla memoria. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 7.2.2025. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' sull'Assegno Sociale dallo stesso percepito in relazione al CP_1 periodo 1.1.2017-31.12.2017... E' pacifico che l'importo oggetto di indebito è pari a €7943,61, importo indicato nel provvedimento del 29.5.2020 che ha ad oggetto “accertamento delle somme indebitamente percepite su pensione del Signor Parte_1
cat. AS n.04016029” ( allegato 1 parte ricorrente) e nel
[...] provvedimento “ Comunicazione di riliquidazione d'ufficio Assegno 04016029 Cat.AS decorrenza 1 giugno 2015 dell' sempre del 29.5.2020 depositato CP_1 da ( allegato ). CP_1 CP_1 É documentato che su detto Assegno Sociale era stata applicata la maggiorazione sociale . 5.Assegno sociale e maggiorazione sociale sono sicuramente istituti di tipo assistenziale come confermato dalla Cassazione con sentenza n.13915/2021 che ha precisato: “La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a
516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 CP_1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. [... ] 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione
o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984,
n. 222. [...].
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).”
In tema di indebito assistenziale è opportuno richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n.13223/2020 del 30.6.2020 ha precisato: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. “ Tali principi sono stati confermati anche dalla sentenza n.13915/2021 della Corte di Cassazione che ha precisato: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della
l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e
l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
6.Nel caso di specie il provvedimento di accertamento dell'indebito è chiaramente motivato con riferimento alla mancata comunicazione di
“entrate” percepite dal coniuge del ricorrente non dichiarate e quindi alla mancanza dello stato di bisogno e al possesso di redditi in misura superiore al dovuto. 7.Era onere di parte ricorrente fornire la prova della illegittimità dell'indebito. Al riguardo parte ricorrente ha depositato certificazioni della Agenzia delle Entrate, relative sia alla persona del ricorrente che alla coniuge che attestano che gli stessi non hanno presentato Controparte_2 dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2021 e che hanno presentato la dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2022 per un reddito complessivo erogato da che l' “ha qualificato come esente”. CP_1 CP_1
A fronte di detta documentazione l' non ha allegato alcuna CP_1 documentazione che provi che il ricorrente o la moglie dello stesso abbia percepito redditi ulteriori. L'unico provvedimento allegato da è il provvedimento di riliquidazione CP_1 dell'assegno sociale del ricorrente del 29.5.2020. Il resto degli atti allegati da riguarda sentenze di merito. CP_1
Nessuna documentazione relativa ai pretesi redditi della coniuge relativi all'anno 2016 ( posti a fondamento del provvedimento di accertamento dell'indebito) sono invece stati depositati da , neppure in sede di note . CP_1
Peraltro sia la pensione della ricorrente che la pensione del coniuge erano dati conosciuti dall' e anche sotto tale profilo nessun dolo può essere CP_1 imputabile alla ricorrente.
8.L'indebito accertato a carico del ricorrente, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione e in precedenza richiamati è quindi illegittimo. Deve quindi essere dichiarata l'irripetibilità dell'indebito accertato da CP_1 nei confronti del ricorrente .
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 29.05.2020 CP_1 relativo all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.2017 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di € 7.943,61. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 7.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.26987/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avvocato Alessandra ADONE Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (00183) Roma, alla via Elvia Recina n.14 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 29.05.2020 CP_1 relativo all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.2017 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di € 7.943,61. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 7.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 12.7.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni: “- Parte_1 CP_1 CP_ Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito del 29.05.2020 relativi all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.20217 e per l'effetto dichiarare la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta;
- In subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo 01.01.2017-31.12.2017 era in possesso dei requisiti reddituali, e pertanto non essendo contestati gli altri requisiti richiesti dalla legge, dichiarare che il sig. ha diritto all'annullamento del Pt_1 provvedimento di indebito per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 ed ottenere la restituzione di quanto sin ora trattenuto. CP_
- Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad annullare l'indebito in parola e corrispondere all'istante le somme indebitamente trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo.
- Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”
Deduceva il ricorrente:
- che era titolare di Assegno sociale;
- che con nota del 29.5.2020 l' aveva accertato a suo carico un indebito CP_1 di €7943,61 dal 1.1.2017 al 31.12.2017 con la seguente motivazione: “Nel 2016 non erano state dichiarate entrate del coniuge che comportano la completa mancanza del diritto all'AS per l'anno 2017, mancando il requisito dello stato di bisogno. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
- che aveva presentato ricorso amministrativo senza esito;
- che era coniugato con la sig.ra e che entrambi per gli anni Controparte_2 di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 non avevano presentato dichiarazione dei redditi e non hanno percepito alcun reddito e allegava attestazione di Agenzia delle Entrate il 12.03.2024;
- che detta situazione reddituale era ben conosciuta all'Istituto in quanto soggetto erogatore della pensione non avendo il ricorrente e la sua coniuge altri redditi diversi dall'Assegno Sociale;
Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento di indebito sia perché generico sia perché fondato su presupposti errati e avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva che l'onere della prova relativo alla illegittimità dell'indebito gravava su parte ricorrente. Contestava la dedotta genericità del provvedimento che indicava tutti gli elementi a fondamento dell'indebito. Deduceva che la rideterminazione della prestazione del 29.5.2020, era stata operata d'ufficio sulla base dei redditi non comunicati dal ricorrente ma acquisiti dall tramite la procedura GAPNE, con riduzione dell'importo CP_1 spettante a titolo di assegno sociale dal 2015 fino al 2020,. Deduceva la correttezza di detta operazione avendo tenuto conto dei redditi del coniuge che rendevano ab origine non spettante l'assegno in misura intera. Deduceva che detta circostanza , essendo prevista dalla legge, non poteva essere ignorata dall'odierno ricorrente. In relazione alla riliquidazione delle quote di maggiorazione sociale, deduceva che la Sede aveva precisato che nel corso del 2020 il ricorrente aveva inviato una domanda di ricostituzione on line, a seguito della quale gli è stata notificata la comunicazione di rideterminazione, in cui l'interazione ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 448/2001 era stata calcolata erroneamente. Richiamava sul punto la disciplina di legge, che ha previsto dal 1° gennaio 2002 l'aumento della misura delle “maggiorazioni sociali” fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (un milione di lire) ai soggetti di età pari o superiore ai 70 anni. Precisava che il comma 3 della norma in esame aveva aggiunto che “l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.” Deduceva pertanto che il debito sull'assegno sociale era scaturito dalla mancata comunicazione all'Istituto dei redditi relativi agli anni de quo. Contestava che la parte avesse percepito solo i redditi dell'assegno sociale essendo tale fatto smentito dalla documentazione che risultava allegata CP_1 alla memoria. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 7.2.2025. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' sull'Assegno Sociale dallo stesso percepito in relazione al CP_1 periodo 1.1.2017-31.12.2017... E' pacifico che l'importo oggetto di indebito è pari a €7943,61, importo indicato nel provvedimento del 29.5.2020 che ha ad oggetto “accertamento delle somme indebitamente percepite su pensione del Signor Parte_1
cat. AS n.04016029” ( allegato 1 parte ricorrente) e nel
[...] provvedimento “ Comunicazione di riliquidazione d'ufficio Assegno 04016029 Cat.AS decorrenza 1 giugno 2015 dell' sempre del 29.5.2020 depositato CP_1 da ( allegato ). CP_1 CP_1 É documentato che su detto Assegno Sociale era stata applicata la maggiorazione sociale . 5.Assegno sociale e maggiorazione sociale sono sicuramente istituti di tipo assistenziale come confermato dalla Cassazione con sentenza n.13915/2021 che ha precisato: “La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a
516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 CP_1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. [... ] 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione
o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984,
n. 222. [...].
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).”
In tema di indebito assistenziale è opportuno richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n.13223/2020 del 30.6.2020 ha precisato: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. “ Tali principi sono stati confermati anche dalla sentenza n.13915/2021 della Corte di Cassazione che ha precisato: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della
l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e
l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
6.Nel caso di specie il provvedimento di accertamento dell'indebito è chiaramente motivato con riferimento alla mancata comunicazione di
“entrate” percepite dal coniuge del ricorrente non dichiarate e quindi alla mancanza dello stato di bisogno e al possesso di redditi in misura superiore al dovuto. 7.Era onere di parte ricorrente fornire la prova della illegittimità dell'indebito. Al riguardo parte ricorrente ha depositato certificazioni della Agenzia delle Entrate, relative sia alla persona del ricorrente che alla coniuge che attestano che gli stessi non hanno presentato Controparte_2 dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2021 e che hanno presentato la dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2022 per un reddito complessivo erogato da che l' “ha qualificato come esente”. CP_1 CP_1
A fronte di detta documentazione l' non ha allegato alcuna CP_1 documentazione che provi che il ricorrente o la moglie dello stesso abbia percepito redditi ulteriori. L'unico provvedimento allegato da è il provvedimento di riliquidazione CP_1 dell'assegno sociale del ricorrente del 29.5.2020. Il resto degli atti allegati da riguarda sentenze di merito. CP_1
Nessuna documentazione relativa ai pretesi redditi della coniuge relativi all'anno 2016 ( posti a fondamento del provvedimento di accertamento dell'indebito) sono invece stati depositati da , neppure in sede di note . CP_1
Peraltro sia la pensione della ricorrente che la pensione del coniuge erano dati conosciuti dall' e anche sotto tale profilo nessun dolo può essere CP_1 imputabile alla ricorrente.
8.L'indebito accertato a carico del ricorrente, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione e in precedenza richiamati è quindi illegittimo. Deve quindi essere dichiarata l'irripetibilità dell'indebito accertato da CP_1 nei confronti del ricorrente .
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 29.05.2020 CP_1 relativo all'indebito del periodo 01.01.2017-31.12.2017 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di € 7.943,61. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 7.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso