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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2336 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
, in persona del Direttore Generale Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sarti (C.F.:
, Fax: 041 5041807, PEC: C.F._1
ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del medesimo a Mestre (VE), Via Teatro
Vecchio, 1; appellante contro
, (CF ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dalll'avv. Antonio Noccioli (cod. fisc.
, PEC , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata a Ferrara presso il suo studio in Corso
Isonzo n. 109; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 941/2023 del Tribunale di
Rovigo pubblicata l'8-11-2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito in via principale: In integrale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta nel primo grado di giudizio da , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: In parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre i danni liquidati in favore di Controparte_1
a quanto risulti equo, provato e di giustizia, nei termini e per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite relativi al presente grado e compensazione totale delle spese con riferimento al primo grado di giudizio.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: In parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre i danni liquidati in favore di CP_1
a quanto risulti equo, provato e di giustizia, nei termini e
[...] per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite relativi al presente grado e compensazione parziale delle spese con riferimento al primo grado di giudizio.
In via istruttoria Disporre la rinnovazione della c.t.u. medico-legale e specialistica con nomina di CC.tt.uu. diversi dalla Dott.ssa
[...]
e dal Dott. che ebbero a redigere Per_1 Persona_2
l'elaborato in occasione del pregresso grado di giudizio, al fine di accertare la correttezza della condotta dei sanitari dell' Pt_1 appellante che ebbero in cura la sig.ra in Controparte_1 occasione dei fatti di causa, o comunque l'assenza di nesso causale tra la medesima e le sequele lamentate dall'appellata, distinguendo, sotto il profilo causale, la condotta suddetta da quella tenuta dai sanitari dell'Arcispedale Sant'Anna di Cona, delle cui conseguenze l'odierna appellante non potrà rispondere. Disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione a carico dell'appellata di tutta la documentazione clinica afferente al suo accesso al P.S. e al suo successivo ricovero presso l'Ospedale di Cona in occasione dei fatti di causa. Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che in data 20.3.2015 la sig.ra accedeva al Controparte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di AD per colica renale e in quell'occasione la paziente dopo l'ecografia rifiutò il ricovero per volersi rivolgere al proprio urologo di fiducia a Ferrara come risulta dal verbale di PS del 21.03.2015 che si esibisce sub doc. n. 01”; 2.
“Vero che il 24.06.2015 la sig.ra accedeva al Controparte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di AD per colica renale sinistra e che la stessa venne ricoverata presso il reparto di urologia come risulta dal verbale di PS del 24.06.2015 che si esibisce sub doc. n.
02”; 3. “Vero che la mattina del 25.6.2015 la sig.ra CP_1
chiese di essere dimessa volendo rivolgersi al proprio
[...] urologo di fiducia a Ferrara come emerge dal diario clinico che si esibisce sub doc. n. 03”; 4. “Vero che all'atto della dimissione volontaria la mattina del 25.6.2015 la sig.ra Controparte_1 era asintomatica e apiretica come risulta dalla cartella clinica sub doc. n. 03”; Si indicano come testimoni, con riserva di ulteriori indicarne:
1- dottoressa presso PR PE Tes_1
AD (ora ) sul capitolo n. 1; 2- dottoressa Parte_1 Tes_2
presso PR PE AD (ora ) sul
[...] Parte_1 capitolo n. 2; 3- dottor presso l' Ulss 3 Serenissima Testimone_3 sui capitoli nn. 2,3,4.
Per l'appellata
IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata.
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' Parte_2
contro la sentenza, resa dal Tribunale di Rovigo, Giudice
[...]
Dott. Marco Pesoli, in data 07.11.2023, pubblicata in data
08.11.2023, notificata via PEC in data 22.11.2023, contrassegnata al n. 941/2023 e, per l'effetto, confermarla in ogni sua statuizione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'8-11-2023 n.941 il Tribunale di Rovigo, all'esito di espletamento di C.T.U. medico-legale, accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto condannava la convenuta al risarcimento del
[...] danno, in favore dell'attrice, quantificato in €14.805,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite e di C.T.U.. Il Tribunale, nel condividere le risultanze dell'elaborato peritale, rilevava che l'approccio terapeutico adottato dal personale medico dell'ospedale di AD poteva considerarsi corretto, tranne che in relazione alla condotta dei sanitari al momento della sottoscrizione di dimissioni volontarie da parte della paziente e del suo trasferimento all' . In Controparte_2 particolare, il Tribunale osservava che la , pur essendo, CP_1 all'atto delle dimissioni, asintomatica e apiretica, era nondimeno una paziente monorene con una ostruzione del giunto pielo-ureterale, ossia si trovava in una condizione da ritenersi richiedente intervento d'urgenza e tale, pertanto, da rendere necessario quantomeno un trasferimento mediante ambulanza medicalizzata, previo contatto telefonico della struttura dimettente (ospedale di AD) con la struttura ricevente ). Il Tribunale Controparte_2 condivideva le conclusioni del collegio peritale, secondo cui “il medico dimettente [aveva] l'onere di provvedere alla prescrizione e all'allestimento di una ambulanza – ancorché privata, quindi senza oneri sul Sistema Sanitario Regionale – per il trasferimento, versando la paziente in una situazione non ancora critica, ma certamente con elevate probabilità di evoluzione in tal senso nel breve termine”. Quanto al nesso causale tra l'omesso trasferimento in ambulanza medicalizzata e l'aggravamento delle condizioni dell'attrice, il Collegio peritale aveva ravvisato un'efficienza causale quantomeno parziale, nel senso che “il trasporto effettuato tramite mezzo medicalizzato avrebbe consentito di far fronte all'ingravescente condizione clinica della paziente attraverso il monitoraggio dei temperatura corporea, saturazione di ossigeno, valori pressori, erogazione della necessaria terapia
(somministrazione di cristalloidi per il reintegro volemico, ossigenoterapia) e percorso di assistenza e sostegno che solo in parte avrebbe potuto contenere, ma non elidere l'evolutività sfavorevole dell' uropatia ostruttiva non trattata verso un quadro di conclamata insufficienza renala acuta”, e rilevava che l'omesso trasporto in ambulanza aveva certamente compromesso la
“continuità assistenziale”. Circa il nesso causale, i consulenti d'ufficio, chiamati a chiarimenti, avevano ribadito che “il trasporto in un mezzo medicalizzato era essenziale giacché paziente in condizioni di equilibrio precario: il monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa e saturazione d'ossigeno), attività certamente svolta dal personale sanitario del mezzo medicalizzato, avrebbe evitato, attraverso adeguati interventi terapeutici, il quadro di ipotensione e desaturazione in area ambiente così come rilevato all'arrivo presso il nosocomio di Rovigo. Dal punto di vista clinico, il protrarsi dell'alterazione della pressione arteriosa e saturazione in ossigeno, cosi come altri parametri direttamente correlati a questi (ionemia) in soggetto già oligurico hanno contribuito non tanto all'evoluzione del quadro clinico verso l'insufficienza renale acuta inevitabile in ragione dell'uropatia già presente, ma allo sviluppo di un quadro di sofferenza della sfera psichica in ragione del vissuto della paziente ben delineato dal CTU specialista”. I sintomi psichiatrici sofferti dalla erano stati inquadrati in un disturbo da stress post CP_1 traumatico di entità parziale, tale da minare in modo trasversale diversi aspetti della vita che prima risultavano funzionali e comportare un peggioramento della sua qualità di vita. Il consulente specialista in psichiatria aveva affermato che “nel caso in questione il Disturbo da Stress Post-Traumatico si manifesta in modo parziale in quanto, pur presentando vari sintomi corrispondenti ai criteri diagnostici, tuttavia non è riconoscibile una vera e propria compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. La signora fa fatica a confrontarsi con le situazioni sociali ma riesce, seppure con determinati accorgimenti (si fa accompagnare, esce in certi orari), ad affrontarle. Anche dal punto di vista lavorativo ha una buona continuità”. Sulla scorta di tali considerazioni, e in ragione della limitatezza delle conseguenze dannose patite, il Tribunale condivideva anche la quantificazione dei consulenti del un danno biologico permanente nella misura dell'8%
(otto per cento), mentre non risultavano allegate spese mediche vive, e non risultava alcun periodo di invalidità temporanea riconducibile all'evento de quo. Infine secondo il Tribunale non poteva assumere rilievo l'esame delle attività mediche svolte presso l'ospedale di Ferrara, per non avere la parte convenuta tempestivamente allegato le circostanze, limitandosi a contestare, nelle rituali scansioni di rito, l'idoneità eziologica della condotta dei medici dell'ospedale di AD. 2. Avverso questa sentenza l' ha Parte_2 proposto appello, affidato a sette motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si è costituita chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile o comunque rigettarsi l'appello, con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. All'esito dell'accoglimento, con ordinanza di questa Corte del 10-
4-2024, dell'istanza di inibitoria presentata dall'appellante, la causa
è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
4. L'appellante denuncia: i) con il primo motivo la “nullità della sentenza derivata dalla parziale nullità della c.t.u. medico-legale e specialistica, nonché dei successivi chiarimenti dei CC.tt.uu., o, in subordine, erroneità della sentenza per aver accertato la responsabilità dell' sulla base di una c.t.u. medico-legale e Pt_1 specialistica e di successivi chiarimenti dei CC.tt.uu. parzialmente nulli”; ii) con il secondo motivo la “nullità della sentenza per omesso esame di un fatto tempestivamente allegato e/o per rigetto dell'istanza di acquisizione documentale sul medesimo dei CC.tt.uu.
o, in subordine, erroneità e contraddittorietà della sentenza per aver accertato la responsabilità dell' senza esaminare un fatto Pt_1 tempestivamente allegato – istanza di rinnovazione della c.t.u.”; iii) con il terzo motivo “l'erroneità e carenza di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità in capo all' Parte_1
– istanza di rinnovazione della c.t.u.”; iv) con il quarto
[...] motivo “l'erroneità e carenza di motivazione nell'accertamento del danno biologico permanente in favore di – Controparte_1 istanza di rinnovazione della c.t.u.”; v) con il quinto motivo “l'erroneità nella liquidazione del danno biologico permanente in favore di ”; vi) con il sesto motivo “l'erroneità Controparte_1
e carenza di motivazione nel riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c.”; vii) con il settimo motivo
“l'erroneità nella liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91,
c. 1 c.p.c.”.
5. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
5.1. L'appellante deduce, con il primo motivo, che il Tribunale di
Rovigo, dopo aver dato atto delle allegazioni e delle domande formulate dalle parti, ha fondato la propria decisione di accoglimento della domanda attorea sulle risultanze della c.t.u. medico-legale e specialistica disposta in corso di causa, benché l'unico profilo di censura nella condotta dei sanitari afferenti all'Azienda convenuta accertato nel predetto elaborato, nonché nei successivi chiarimenti dei CC.tt.uu. – omesso trasporto della paziente in ambulanza medicalizzata dal PR PE di AD (RO) a quello di Cona
(FE) – non fosse mai stato dedotto da parte attrice nei termini riservati all'attività assertiva, sicché qualunque indagine esulante dall'inadempimento effettivamente allegato dall'attrice avrebbe dovuto configurarsi extra petita. Deduce che mediante la c.t.u. era stata accertata l'assoluta correttezza della condotta sanitaria svolta presso l'Ospedale di AD, dall'arrivo della paziente al P.S. fino alle sue dimissioni volontarie (c.t.u., pagg. 12-14), mentre la condotta sanitaria successiva, ossia l'addebito in ordine all'omesso apprestamento di un'ambulanza medicalizzata per consentire il trasferimento della all'Ospedale di Cona, mai era stato CP_1 posto a fondamento della domanda risarcitoria e non poteva in alcun modo formare oggetto dell'accertamento peritale, pena la violazione, oltre che delle preclusioni processuali, anche del diritto di difesa dell'odierna appellante, tutelato dall'art. 24 Cost..
Con il secondo motivo l'appellante rileva che erroneamente il
Tribunale di Rovigo aveva rigettato l'istanza di acquisizione documentale formulata dai consulenti tecnici sulle cure rese all'attrice presso l'Ospedale di Cona, al fine di accertare il nesso causale fra l'omesso trasferimento della in ambulanza CP_1 medicalizzata dal di AD al suddetto PR. Il Giudice CP_3 di prime cure aveva accertato la sussistenza di una responsabilità dell' convenuta per i danni lamentati dall'attrice sulla scorta Pt_1 della c.t.u. medico-legale e specialistica, nonché dei successivi chiarimenti, senza consentire all'esperimento peritale di estendersi, al fine di accertare il nesso causale fra l'omesso trasferimento della in ambulanza medicalizzata dal Nosocomio di AD a quello CP_1 di Cona e i danni lamentati, alle cure rese alla stessa presso quest'ultimo, così da non disporre di un elemento fondamentale ai fini della ricostruzione corretta dei fatti di causa.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che erroneamente il
Tribunale di Rovigo aveva affermato, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico-legale e specialistica e dei successivi chiarimenti resi dai CC.tt.uu., la censurabilità della condotta dei sanitari afferenti all'Azienda convenuta per l'omesso trasporto dell'attrice in ambulanza medicalizzata dall'Ospedale di AD a quello di Cona e il nesso causale fra tale condotta e i danni accertati. Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sulla scorta degli esiti della c.t.u. medico-legale e specialistica e dei successivi chiarimenti resi dai CC.tt.uu., non sussisteva alcun errore in capo ai sanitari dell'Azienda convenuta nell'omesso trasporto della sig.ra in ambulanza CP_1 medicalizzata dall'Ospedale di AD a quello di Cona, trattandosi di comportamento assunto in conformità alle disposizioni normative regionali, oltre che alle condizioni cliniche della paziente. In ogni caso, non può affermarsi la sussistenza di un nesso di causa tra tali condotte e le sequele accertate, essendo queste ultime esclusivamente riconducibili al differente antecedente causale delle cure prestate, successivamente alla dimissione dell'attrice, dai sanitari del predetto PR di Cona. Lamenta la violazione degli artt. 1218, 2043, 2697 c.c.., poiché il Tribunale di Rovigo, aderendo acriticamente alle risultanze della c.t.u. medico-legale e specialistica, nonché a quelle dei successivi chiarimenti resi dai CC.tt.uu., ha ritenuto che l'omesso trasporto della sig.ra mediante CP_1 ambulanza medicalizzata dal PR ospedaliero di AD a quello di
Cona fosse, oltre che erroneo, anche all'origine delle sequele dannose accertate. Di contro, la condotta dei sanitari era stata correttamente assunta in conformità alle disposizioni normative regionali, oltre che alle condizioni cliniche della paziente. Inoltre, e in ogni caso, era insussistente il nesso di causa tra tale condotta e le sequele accertate. Nelle Disposizioni dettate dalla CP_4 in materia di soccorso e trasporto sanitario, adottate con DGRV
1411/2011 (v. docc.
5-6 prodotti nel primo grado di giudizio), al punto 4 paragrafo 4.4.2, è previsto che, a Controparte_5 proposito delle richieste di trasferimento su richiesta dell'utente,
“L'onere è sempre a carico dell'utente e la struttura ospedaliera non
è tenuta a garantirlo”. Pertanto, a fronte delle dimissioni volontarie della paziente, l' non aveva anche l'obbligo di predisporre Pt_1 un'ambulanza medicalizzata, a maggior ragione considerando che, come riconosciuto paradossalmente nello stesso elaborato peritale,
“Tale trasferimento – in quanto resosi necessario su richiesta della paziente e non motivato da reali esigenze sanitarie – non sarebbe stato a carico del Sistema Sanitario Regionale (quindi organizzato tramite ambulanza pubblica), ma tramite ambulanza privata (con onere a carico della Sig. )” (c.t.u., pag. 16). Rileva CP_1 l'appellante che nessun obbligo di allestimento dell'ambulanza a spese private è ravvisabile a carico della struttura sanitaria nel caso in cui il paziente decida volontariamente di dimettersi e sono insussistenti reali esigenze sanitarie giustificative del trasporto presso un altro ospedale. La necessità di garantire una reale continuità assistenziale, a parere dell'appellante, non implica in ogni caso la predisposizione di un mezzo medicalizzato, ma semmai la necessità di vagliare, volta per volta, le condizioni del paziente a tal fine. A tale riguardo rimarca l'appellante che la C.T.U. era generica e contraddittoria, poiché le condizioni della erano CP_1 rappresentate sia come un'emergenza medica, sia come un'urgenza
(“La era una paziente monorene con una ostruzione del CP_1 giunto pielo-ureterale. Tale condizione rappresenta probabilmente
l'emergenza urologica per definizione: non a caso, infatti,
l'ostruzione di un rene in soggetto monorene rappresenta una delle indicazioni ad intervento chirurgico d'urgenza” – v. c.t.u., pag. 15), nel senso che i consulenti d'ufficio avevano confuso il caso in cui un paziente dovesse essere operato immediatamente da quello in cui l'intervento dovesse avvenire in tempi rapidi. Poiché, nel caso di specie, l'addebito consisteva solo nell'omesso trasporto in ambulanza medicalizzata per un tragitto di 65 km, l'appellante rimarca che la si era autodimessa la mattina ed era giunta CP_1 all'Ospedale ferrarese nel pomeriggio, e, soprattutto, una volta giunta al P.S. del PR di Cona, non era stata operata subito, ma ne era stato programmato l'intervento per la mattina successiva, poiché l'operazione venne anticipata nella notte per un aggravamento delle condizioni cliniche (v. c.t.u., pag. 6). Evidenzia
l'appellante che non si versava in una situazione emergenziale, la paziente era deambulante, asintomatica e apiretica, sicché non vi era motivo alcuno per i sanitari di AD, di predisporre, all'atto delle auto-dimissioni della paziente, un trasporto medicalizzato. Il grado di criticità delle condizioni della paziente stessa al momento delle autodimissioni era descritto dai consulenti d'ufficio, i quali confermavano che la versava “in una situazione non ancora CP_1 critica, ma certamente con elevate probabilità di evoluzione in tal senso nel breve termine” (c.t.u., pag. 16). Come rilevato dai
CC.tt.pp. dell'Azienda in sede di osservazioni alla bozza peritale, “Nel caso di specie, al momento della dimissione la paziente era deambulante, apiretica, asintomatica, non richiedeva il monitoraggio dei parametri vitali, non aveva bisogno di una linea venosa, non dipendeva dalla somministrazione continua di O2 per mantenere la propria stabilità e non doveva essere trasferita in Terapia Intensiva.
Pertanto, era certamente classificabile come una Classe I SIAARTI con un RSTP di 0 [indice che, come pure annotavano i CC.tt.pp., era stato citato anche dai CC.tt.uu. ma non calcolato, n.d.r.], ovvero una paziente non critica e non presentante patologie ad evolutività nota, che aveva bassissime possibilità di complicanze e che, conseguentemente, non necessitava di trasporto con personale sanitario”. Pertanto la valutazione dei CC.tt.uu. era stata dettata esclusivamente da un erroneo criterio ex post – senza tenere conto del fatto che, una volta accolta presso l'Ospedale di arrivo, la paziente non era stata immediatamente operata, né subito trasferita in terapia intensiva.
5.2. La disamina delle censure appena sintetizzate necessita di una preliminare ricostruzione delle allegazioni delle parti, e nello specifico dell'attrice e odierna appellata, e dei fatti acclarati in causa.
L'attrice e odierna appellata, monorene congenita, nella citazione di primo grado imputava ai sanitari la condotta di “errata diagnosi medica e/o omissione di trattamento”, in particolare l'”assenza di alcun valido intervento terapeutico e la persistenza di anuria”, deduceva di essere stata dimessa dai sanitari con terapia a domicilio di tachipirina, di avere chiesto senza esito un mezzo di trasporto per essere trasferita in un ospedale “più adeguato” (pag. 2 citazione di primo grado) e di essere stata trasportata dal marito presso l'ospedale di Cona, ove era giunta anurica e dispnoica con sepsi grave, poiché durante il tragitto aveva collassato e perso conoscenza. Nella memoria ex art.183, comma 6 n.1, c.p.c., l'attrice affermava: ”Nel caso di specie l'errore diagnostico e/o l'omissione di terapia commesso dal personale di AD è evidente poiché non solo non si è adoperato per la risoluzione della sintomatologia della sig.ra
, ma al contrario l'ha dimessa nonostante i dolori” (pag.8 CP_1 della citata memoria).
Risulta, invece, accertato in causa, in base alle risultanze della C.T.U. condivise dal Tribunale e non poste in discussione dall'odierna appellata, che: a) la paziente non venne dimessa dai sanitari, ma decise di firmare dimissioni volontarie per farsi curare presso l'ospedale di Cona (ubicato a 65 km. di distanza), da ella ritenuto
“più adeguato”; b) la diagnosi e gli interventi terapeutici posti in essere dai sanitari dell'ospedale di AD furono corretti nella cura della paziente, che, all'atto delle dimissioni volontarie, era asintomatica e apiretica e non era in condizioni critiche (diagnosi alla dimissione: “colica renale sinistra con calcolosi ureterale ostruente in pz monorene”); c) il trasferimento – in quanto resosi necessario su richiesta della paziente e non motivato da reali esigenze sanitarie
– non avrebbe potuto porsi a carico del Sistema Sanitario Regionale, quindi non avrebbe potuto organizzarsi tramite ambulanza pubblica, ma solo tramite ambulanza privata, ossia con onere a carico della
; d) il trasporto in ambulanza medicalizzata non avrebbe CP_1 potuto “elidere l'evolutività sfavorevole dell' uropatia ostruttiva non trattata verso un quadro di conclamata insufficienza renale acuta”, anche se, secondo i consulenti, la paziente “versava comunque in una condizione ad alto rischio di evoluzione sfavorevole”, ma avrebbe solo assicurato una “continuità assistenziale”; e) le conseguenze pregiudizievoli lamentate consistevano esclusivamente in un disturbo post traumatico da stress.
In ordine alla diagnosi e all'eziologia di detto disturbo, si legge nella
C.T.U. : “Ha subito un forte trauma, in quanto è stata protagonista di due ricoveri successivi ciascuno con caratteristiche negative.
Ricorda quasi tutto di quei ricoveri. Pare ci sia un vuoto di memoria riguardante la fase di trasferimento da un ospedale all'altro in cui riporta di non avere ricordi anche a causa delle perdite di conoscenza occorse a più riprese. Nonostante poi la situazione di acuzie si sia risolta, è rimasta viva nella signora la paura per l'episodio e per le sue condizioni di salute. Si è dovuta confrontare per un discreto periodo di tempo con alterazioni della conoscenza;
si è risvegliata poi in reparto di Rianimazione dove è rimasta per altri giorni e poi essere trasferita nel reparto di Urologia. La signora lamenta sintomatologia di tipo ansioso (difficoltà nelle situazioni sociali, ipervigilanza agli stimoli, ricerca di una via di fuga nei contesti sociali). Certe situazioni come il buio della notte che le ricorda il reparto di Rianimazione la inducono a trovare rassicurazione in una luce che tiene accesa tutta la notte. Il pensiero dei ricoveri è intrusivo
e ricorrente” (pag.9 C.T.U.).
5.3. Ora, all'evidenza la prospettazione iniziale della in CP_1 ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (condotta negligente dei medici che non l'avevano curata e l'avevano dimessa
“nonostante i dolori”) non ha trovato riscontro alcuno, posto che, come si è visto, non furono i medici a dimetterla, ma fu la CP_1
a decidere di volersi far curare presso altro ospedale, e che l'attività terapeutica prestata dai sanitari dell'ospedale di AD non fu affatto omessa, né tantomeno inadeguata, come, si ripete, indubitabilmente acclarato dai consulenti d'ufficio.
E' ben vero che nella citazione di primo grado è menzionata la richiesta della paziente e dei suoi familiari di trasporto all'altro ospedale mediante ambulanza, che si assume negato “per mancanza di mezzi”, e tuttavia detta condotta non risulta individuata come foriera delle lamentate conseguenze pregiudizievoli di carattere psichico, che sono state invece ricondotte, nell'iniziale prospettazione attorea, espressamente e solo a errore diagnostico e/o omissione di terapia e alle dimissioni dalla struttura, in tesi disposte dai medici.
In questo particolare contesto, il trasporto in ambulanza medicalizzata non può ritenersi specificazione della condotta e della negligenza imputata ai medici dall'attrice con la citazione e con la memoria ex art.183, comma 6 n.1, c.p.c. (Cass. 7074/2024), perché in netto contrasto con i presupposti fattuali allegati (la dimissione era stata volontaria, nell'insussistenza in quel momento di condizioni di salute critiche), oltre che nettamente smentita dalle risultanze peritali, che hanno riscontrato la piena correttezza sia della diagnosi sia delle cure prestate fintanto che la paziente era rimasta ricoverata presso l'ospedale di AD.
5.4. Non rilevano, infatti, nel senso invocato dall'appellata i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità citata negli atti difensivi, poiché la Cassazione ha chiarito in che modo debbano intendersi le specificazioni della condotta inizialmente indicata dall'attore, nel senso che deve considerarsi il fatto costitutivo nella “sua essenzialità materiale” (Cass.10901/2024 in caso di omessa vigilanza post operatoria) in ragione dell'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici di norma acquisibili solo all'esito dell'espletamento di una C.T.U. ed ha altresì chiarito che la specificazione del titolo della pretesa azionata è quella che comprende “tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto” (Cass. 24656/2024). Nel caso di specie assume decisivo rilievo che sia stata riconducibile ad esclusiva iniziativa della paziente la decisione di trasferirsi in altro ospedale, benché la diagnosi e le cure prestate durante il suo ricovero presso l'ospedale di AD fossero state corrette, unitamente al fatto che la paziente, all'atto delle dimissioni volontarie, non versava in condizioni critiche. I consulenti d'ufficio affermano, infatti, espressamente che il trasferimento – in quanto resosi necessario su richiesta della paziente e non motivato da reali esigenze sanitarie – non sarebbe stato a carico del Sistema Sanitario
Regionale, quindi non avrebbe potuto organizzarsi tramite ambulanza pubblica, ma solo tramite ambulanza privata, ossia con onere a carico della . Riguardo a quest'ultimo profilo, nella CP_1
C.T.U. si dà atto che la paziente era apiretica e asintomatica e risulta inoltre che, quando giunse all'altro ospedale, non venne sottoposta ad intervento d'urgenza, che venne programmato per il giorno seguente (pag. 6 C.T.U.), anticipato nella notte solo per l'aggravarsi delle condizioni cliniche della . Inoltre sempre dalla C.T.U. CP_1 risulta che il trasporto in ambulanza medicalizzata non avrebbe potuto “elidere l'evolutività sfavorevole dell' uropatia ostruttiva non trattata verso un quadro di conclamata insufficienza renala acuta”.
Resta da aggiungere, per quanto occorra, che detto trasporto in ambulanza medicalizzata sarebbe potuto avvenire solo e se la avesse accettato di assumersene l'onere di spesa, poiché il CP_1 trasferimento sarebbe stato possibile solo con ambulanza privata, per quanto si è detto;
non risulta in causa alcun riscontro di assenso della paziente in tal senso, l'appellata non precisa alcunché sul punto e il Tribunale, pur ravvisando solo in ciò l'addebito imputabile ai medici, ha obliterato questo accertamento, limitandosi a richiamare un generico dovere di “continuità assistenziale”, poiché la paziente
“versava comunque in una condizione ad alto rischio di evoluzione sfavorevole”. In definitiva, considerate tutte le circostanze del caso concreto, ritiene il Collegio che l'addebito imputato ai medici (mancata prescrizione e mancato allestimento di ambulanza privata per il trasferimento della paziente) non possa configurarsi relativo o strumentale o accessorio alla prestazione di cura dedotta in giudizio, nel senso chiarito dalla Cassazione con le pronunce sopra citate.
Sotto tale specifico profilo, la censura espressa con il primo motivo merita accoglimento, e tanto basta a determinare il rigetto della pretesa risarcitoria, in applicazione dei citati principi affermati dalla
Corte Suprema.
5.5. Sotto ulteriore dirimente profilo e ad abundantiam, osserva il
Collegio che la decisione del Tribunale e le conclusioni della C.T.U. non possono essere condivise anche con riferimento all'accertamento del nesso causale.
Infatti, anche qualora si volesse ritenere l'addebito omissivo di cui sopra strumentale ed accessorio alle prestazioni di cura, difetterebbe in ogni caso nella specie la prova del collegamento causale con il pregiudizio lamentato, che attiene solo al disturbo da stress post traumatico.
Si ribadisce che è pacifica la mancanza di nesso causale con la patologia urologica di seguito curata presso l'ospedale di Cona, poiché detta patologia non è stata in alcun modo incisa o aggravata dal mancato trasporto in ambulanza medicalizzata.
In considerazione di tale conclusione, si ripete chiaramente espressa nella C.T.U. ed invero ammessa dalla stessa appellata, che si duole solo del disturbo psichico, devono ritenersi superate gran parte delle censure espresse con il secondo motivo d'appello, atteso che, peraltro, nella C.T.U. si dà atto dei dati salienti relativi al successivo ricovero (pag. 6 C.T.U.).
Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova del nesso causale non può evincersi dalle risultanze dell'elaborato peritale, che sono in più tratti contraddittorie o generiche, come denuncia l'appellante con il terzo motivo.
In primo luogo, si ribadisce che, in assenza di criticità delle condizioni di salute della paziente al momento delle sue dimissioni volontarie, al trasporto in ambulanza privata quest'ultima avrebbe dovuto prestare consenso, accollandosene l'onere di spesa, sicché la
“prestazione omessa”, in sé, era inidonea a concretizzarsi, e dunque a rivestire incidenza causale, senza la “cooperazione” della paziente.
Secondariamente e soprattutto, il consulente d'ufficio psichiatra così si è espresso: “Ha subito un forte trauma, in quanto è stata protagonista di due ricoveri successivi ciascuno con caratteristiche negative. Ricorda quasi tutto di quei ricoveri. Pare ci sia un vuoto di memoria riguardante la fase di trasferimento da un ospedale all'altro in cui riporta di non avere ricordi anche a causa delle perdite di conoscenza occorse a più riprese” (pag.9 C.T.U.). Nella relazione a chiarimenti (pag. 3) si legge: “…Tramite la valutazione psicodiagnostica effettuata si rileva come: l'evento traumatico subito abbia costituito un'esposizione a minaccia di morte (criterio A); - la perizianda riporta dei flashback che riguardano sempre il periodo trascorso in Rianimazione;
in particolare le si fanno vivi alla memoria gli ematomi sui polsi dovuti ai prelievi per emogas, il sondino naso- gastrico ed il catetere venoso centrale (criterio B)…”.
Dunque, il trauma è stato ricondotto causalmente ai due ricoveri
(anzi nella relazione a chiarimenti solo al secondo, stante il riferimento esclusivamente al periodo in rianimazione, avvenuto presso l'ospedale di Cona), mentre la paziente nulla ricorda del trasferimento da un ospedale all'altro, sicché non è dato comprendere, in base alla stessa ricostruzione del consulente psichiatrico, come e perché detto trasferimento sia stato, in contraddizione con le premesse, di seguito individuato dai consulenti d'ufficio e dal Tribunale come il trauma produttivo del disturbo psichico. Dalle descritte considerazioni del consulente psichiatrico discende, invece ed inevitabilmente, l'insussistenza di ogni collegamento causale tra l'unico addebito imputato ai medici dell'ospedale di AD e il suddetto disturbo.
6. In conclusione, i motivi primo, secondo e terzo meritano accoglimento nei limiti precisati, mentre i restanti motivi, inerenti all'accertamento e alla quantificazione del danno e alle spese di lite, restano assorbiti. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell' . Parte_1
7. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori tariffari medi per quattro fasi nel primo grado e per tre fasi nel presente).
Le spese della c.t.u. medico legale vanno poste definitivamente a carico della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.941/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro
5.077,00 per compensi e, quanto al giudizio di appello, in euro
3.966,00, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
3) pone le spese della c.t.u. medico legale definitivamente a carico di;
Controparte_1
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise