Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1016/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, è chiamata la causa iscritta al n. 1016/2024 R.G.
Alle ore 12:24, sono comparsi: per la parte ricorrente, , l'Avv. CREA GUIDO MARIA;
Parte_1 per la parte resistente, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott.
[...] Controparte_2
L'Avv. Crea e il dott. congiuntamente chiedono la pronuncia di sentenza di cessazione della CP_2 materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, alle ore 16:43, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti, frattanto allontanatesi.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, al termine dell'udienza di discussione del giorno 20/03/2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1016 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Crea Guido Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte ricorrente e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che rappresenta e difende l'ente, unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D.Lgs. 150/2011, dott. Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, in servizio presso la sede di , via Pio XI, trav. De
[...] Controparte_8 Controparte_1
Blasio, n. 11-13, ove l'ente è elettivamente domiciliato;
parte resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 dinanzi alla sezione Lavoro dell'intestato Tribunale, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 353/2024,
[...] prot. n. 11853 del 15.05.2024, notificatagli in data 9.09.2024, esponendo che “a seguito di accertamento da parte di personale dell' di del 10.05.2022 presso l'Azienda Controparte_1 Controparte_1 agricola del Sig. GN, con sede legale e operativa in Stilo, C/da Mila, veniva constatato che l'opponente stava utilizzando n. 2 operai senza la prescritta assunzione prevista dalla legge. In virtù di
2 tale accertamento, in pari data veniva notificato al predetto provvedimento di sospensione dei lavori che poteva essere revocato a condizione che il sanzionato avesse versato le somme di € 2.100,00 ed €
3.024,00, il tutto in misura ridotta per le ragioni indicate nel provvedimento stesso (vedi provvedimento di sospensione e modelli F23). Successivamente, in data 01.07.2022 il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro si recava nuovamente presso l'Azienda agricola del Sig. GN , C/da Mila, Pt_2 constatava l'ottemperanza del provvedimento avanti richiamato e, contestualmente, notificava comunicazione di ammissione alla sanzione amministrativa, per la somma complessiva di € 6.291,17.
Anche tali sanzioni venivano pagate dallo GN nel rispetto dei termini ivi previsti (vedi documenti e modelli F23). In data 06.12.2022 con verbale n. 2022/204484-71, personale ispettivo dell' CP_1
di dichiarava conclusi gli accertamenti avviati in data 10.05.2022 e
[...] Controparte_1
diffidava lo GN al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni riscontrate, per un totale di € 3.600,00 (50% della sanzione edittale di € 7.200,00) per i motivi ivi indicati. Pure tali somme venivano regolarmente pagate, in modo tale da estinguere il procedimento sanzionatorio (vedi verbale e modello F23). Non solo, il Sig. GN in data 20.05.2022, appena dieci giorni dopo l'accertamento dell'Istituto opposto, provvedeva alla regolare assunzione a tempo determinato per tre mesi dei due lavoratori di cui al citato accertamento (vedi doc. allegati). Nonostante ciò, l' Controparte_1 notificava in data 09.09.2024 ordinanza-ingiunzione n. 353/2024 per il pagamento integrale della sanzione di cui sopra, maggiorata delle sanzioni, per un totale di € 7.211,60 (vedi ordinanza- ingiunzione), non tenendo neppure conto che l'istante aveva provveduto al versamento, in misura ridotta, di € 3.600,00”.
L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti i motivi di cui al presente ricorso, dichiarare illegittima e conseguentemente annullare l'ordinanza-ingiunzione di € 7.211,60 n. 353/2024 del 15.05.2024, notificata il 09.09.2024, emessa dall' e Controparte_1 dichiararla improduttiva di giuridici effetti”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Il procedimento veniva iscritto al n. 2789/2024 R.G. presso la Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Con decreto del 23.10.2024, il Giudice assegnatario del fascicolo rilevava che “nel caso di specie Par l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dall' per asserita violazione di una norma (art. 3, comma 3 e
3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. con l. n. 73/2002) non ricollegata all'omissione contributiva”, sicché
l'opposizione “non riguardando una violazione prevista dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non deve essere trattata da questa sezione specializzata, ma dalle sezioni civili di questo Tribunale (cfr. Cass. S.U. n. 63 del 2000, Cass. nn. 15819 del 2004, 10452 del 2006; Cass.
S.U. n. 2145/2021)” e disponeva pertanto la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione affinché valutasse l'opportunità di assegnarla alle competenti Sezioni Civili.
3 Con provvedimento del 30.10.2024, il Presidente di Sezione disponeva l'iscrizione del procedimento al
Registro Generale degli Affari Contenziosi, assegnandolo alla scrivente.
La causa assumeva il n. 1016/2024 R.G. e, con decreto del 31.10.2024 di questo Giudice, veniva fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 6.02.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.01.2025 si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo in via preliminare “la mancata osservanza del termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato per la proposizione dell'opposizione” evidenziando che “l'impugnata O.I. risulta notificata al trasgressore/opponente il 9.9.2024, mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato iscritto al Ruolo
Generale il 31.10.2024. Se tale data (quale risulta dal sistema PST Giustizia) corrisponde alla data di effettivo deposito presso la cancelleria, l'odierno ricorrente, avendo superato il termine perentorio di
30 giorni dalla notifica dell'atto opposto, alla cui osservanza è correlata l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, propone un'opposizione tardiva e pertanto inammissibile”; in ogni caso, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere “atteso che l'impugnato provvedimento sanzionatorio
è stato revocato, come può evincersi dalla documentazione allegata”; nel merito, comunque, eccepiva l'infondatezza dei motivi di ricorso e la legittimità del provvedimento impugnato per le ragioni spiegate in comparsa, cui per brevità si rimanda. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Giudice adito, omnibus contrariis reiectis: Dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per superamento dei termini ex art.22 L.689/81 e ex art.6 D.Lgs 150/2011;
Ancora in via preliminare dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze di giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n. 149/2015; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite per le motivazioni rappresentate nella presente comparsa”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente ha contestato quanto dedotto in comparsa dall' in merito alla tardività del deposito del proprio ricorso, precisando di averlo CP_1 depositato tempestivamente, precisamente in data 8.10.2024 “come da ricevute esibite al Giudice in cartaceo, di cui riserva il deposito telematico nella giornata odierna”, poi puntualmente depositate. Nel merito, il ricorrente ha dichiarato di aderire “alla richiesta di cessazione della materia del contendere Par formulata dall' in comparsa, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alle spese di lite”. Il dott. ha insistito “nella richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite e, in subordine, alla compensazione integrale delle spese di lite”.
Il Giudice sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “Entrambe le parti dichiarano che la Par materia del contendere è cessata. Le spese di lite vengono compensate per metà, con condanna dell' alla rifusione della restante metà nei confronti di . Le spese vengono liquidate ai Parte_1 sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (cause di lavoro, scaglione fino a € 26.000,00, parametri minimi), nel seguente modo: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, escluse le fasi istruttoria e 4 decisoria, non espletate, con un compenso totale di € 1.300,00, su cui operare la compensazione per metà (e, quindi, dell'importo di € 650,00), oltre € 59,00 per esborsi, già applicata la compensazione per metà sugli esborsi” e le parti chiedevano la concessione di un termine per esaminarla;
alla medesima Par udienza l'Avv. Crea si impegnava “ove l' non possa, per ragioni di opportunità, accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, a rinunciare alla domanda di condanna di controparte alle spese e ad aderire alla richiesta avversaria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”; il dott. si impegnava “a sottoporre all'ITL la CP_2 proposta formulata dal Giudice;
prende atto della disponibilità dell'Avv. Crea e, in tal caso, rinuncia alla domanda di condanna di controparte alle spese di lite”.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.03.2025 per verificare l'eventuale accettazione della proposta formulata dal Giudice.
All'odierna udienza, le parti congiuntamente chiedevano al Giudice di pronunciare sentenza in cui fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
*****
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Come ha chiarito la Suprema Corte “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” (Cass. civ., Sez. 3, n.
16150/2010).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, invero, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio,
è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato,
così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. L, n.
6909/2009).
La Suprema Corta ha altresì statuito che “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario … una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei
5 precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. civ., Sez.
U, n. 1048/2000; Cass. Civ., Sez. L, n. 3122/2003; più di recente, Cass. civ., Sez. 6 - 5, n. 4167/2020).
È noto che l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità
giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere,
attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (Cass. civ., Sez.
3, n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. L, n. 5593/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, n. 622/1997: “La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per se non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia”).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi che, nella specie, è
certamente venuto a mancare, per un evento sopravvenuto, il motivo di contrasto che ha dato luogo alla proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
6 Ed invero, la parte resistente, costituendosi, ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere allegando l'ulteriore ordinanza-ingiunzione n. 677/2024 prot. n. 26524 dell'11.11.2024 con la quale, tra l'altro, l ha revocato l'ordinanza opposta nel presente procedimento (cfr. all. n. 2 CP_1 alla comparsa di costituzione dell' ). La parte ricorrente, all'udienza di prima comparazione ha CP_1
dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata ex adverso.
Per tutte le ragioni che precedono, preso atto della richiesta congiunta formulata dalle parti all'odierna udienza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Locri, il 20/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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