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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 818/2024 tra Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE intimato e
CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 14,40, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. BRUNACCI CLAUDIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opposta conclude come da memoria integrativa del 28.10.2024 precisando che il conteggio del do riportato nelle conclusioni ivi rassegnate poiché due mensilità sono state pagate dal tramite gli assistenti sociali e la conduttrice è stata sfrattata nel gennaio 2025 Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 30 maggio 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(C ), cinio dell'avv. BARONI TIBERIO, Parte_1 C.F._1
in 8 presso il difensore avv. BARONI CP_2 CP_2
TIBERIO
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNACCI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 icili o presso il difensore avv. BRUNACCI CLAUDIA
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti parte opponente: conclude per il rigetto delle domande così come indicate da controparte nel primo atto difensivo perché infondate in fatto ed vazioni parte opposta: Condannare la sig.ra (C.F.: ) nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 01.07.1987 e domiciliata i n.51 al a ad oggi CP_2 maturata relativa ai canoni e accessori zione non pagati ammontante ad €.5.880,00 oltre ad interessi legali e spese processuali già maturate e liquidate dal Giudice relative al procedimento R.G. 3140/2023 pari ad €.717,32 per un totale di €.6.597,32. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa
Svolgimento del processo
Con citazione per la convalida il sig evocava avanti questo Tribunale la sig.ra CP_1 Pt_1 assumendo il mancato pagamento dei ca locazione dal dicembre 2022 in poi e chiede procedersi allo sfratto
Si costituiva la conduttrice la quale eccepiva la propria carenza di morosità per aver sempre pagato (dall'inizio del contratto nel lontano 2008) più di quanto formalmente previsto negli accordi contrattuali e che anche i canoni contestati erano stati pagati, ma senza ricevere le regolari ricevute con pagina 2 compensi dunque parzialmente o totalmente “in nero”. Depositava due ricevute ed un appunto da cui ricavare l'avvenuto pagamento sino a gennaio 2023. Formulava altresì in via subordinata domanda di termine di grazia.
Il GI, fatta rilevare l'incompatibilità dell'opposizione con la richiesta subordinata di termine di grazia chiedeva alla parte di esprimersi sulla stessa
La conduttrice chiedeva quindi termine di grazia con riserva dei motivi opposizione, ma non provvedeva alla sanatoria nel termine concesso, motivo per cui il GI dichiarava risolto il contratto con fissazione di rilascio e la causa proseguiva, con mutamento del rito, esclusivamente sul ”quantum” dovuto per canoni impagati
All'esito negativo del procedimento di conciliazione, il GI fissava termini per memorie integrative e all'esito di riserva, rigettava le istanze istruttorie dell'opponente fissando udienza di discussione
In quella sede, verificato che l'ordinanza non era stata notificata alle parti, era disposto rinvio a nuova udienza di discussione
Motivi della decisione
Confermato che il presente procedimento non attiene alla risoluzione del contratto di locazione, già conseguenza della mancata sanatoria nel termine di grazia, va dichiarato che le deduzioni della conduttrice su un preteso pagamento dei canoni non appaiono supportate da alcuna prova e devono essere respinte.
Parte opponente si è infatti limitata a dedurre di aver pagato in nero tutti i canoni contestati e di aver versato fin dall'inizio della locazione un c ggiorato. Nonostante che tale rapporto si sia protratto per circa 15 anni (dal 2008) la si limita a portare a sostegno della propria Pt_1 affermazione solo una prova testimoniale inammissibile in quanto totalmente priva di caratterizzazioni specifiche di tempo e luogo) e due ricevute che proverebbero il pagamento sino a gennaio 2023 (lasciando comunque scoperte le mensilità successive)
La verifica dei documenti depositati fa però emergere una realtà documentale totalmente diversa
Infatti, chiarito (specificazione fatta dalla stessa opponente) che la ricevuta del febbraio 2023 dà atto del pagamento dei mesi di agosto e novembre 2022 (e non 2023), le ricevute appaiono esattamente conformi agli accordi contrattuali con un pagamento (in largo ritardo) di 2 mensilità per € 500,00 complessivi.
Il “brogliaccio” a mano sempre del febbraio 2023 è chiaro nel distinguere tra un pagamento di “acqua e garage” fino a gennaio 23 ed un pagamento dell'affitto solo fino a novembre 2022; questo dato coincide con quanto contestato dal locatore, ossia che il pagamento dei canoni si sia interrotto a novembre 2022 mentre il pagamento delle utenze di acqua e del garage (escluso dal contratto), che non sono stati ricompresi nelle richieste svolte nel presente giudizio limitato al pagamento dei canoni, siano state saldate sino al gennaio 2023.
Si evince infatti dalle ricostruzioni di entrambe le parti che alcune delle utenze fossero in comune e quindi con poste di dare avere diverse ed ulteriori rispetto al semplice pagamento del canone
Di nessun valore appare la ricostruzione delle variazioni di canone intercorse nel corso della durata del contratto, peraltro quasi tutte a favore della conduttrice
Anche ove la richiesta testimoniale potesse considerarsi astrattamente ammissibile nella sua formulazione, questo giudicante ritine che la stessa non sarebbe stata comunque utilizzabile a supporto della tesi dell'opponente con riferimento all'insegnamento della Suprema Corte in tema di prova testimoniale sull'accordo dissimulato: (Cass. civ. n. 9672/2020) “In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato pagina 3 che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo”.
Ricordiamo poi che (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.” Pertanto il locatore ha pienamente dimostrato il proprio diritto ad ottenere i canoni, mentre nulla ha dimostrato la conduttrice sui pretesi pagamenti.
L'opposto ha precisato che il suo credito per canoni è pari a quello richiesto nella memoria integrativa, in quanto l'immobile è stato liberato e alcune mensilità sono state corrisposte dai Servizi Sociali del Comune e pertanto la condanna va limitata a quell'importo
Alla soccombenza segue la condanna alle spese anche della fase monitoria e di mediazione, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accertato che i mancati pagamenti di per canoni in favore di sono pari alle Parte_1 CP_1 mensilità dal dicembre 2023 al rilasc confer occorrer possa, la risoluzione del contratto di locazione tra le parti riferito all'immobile sito in loc Le Poggiole n 51 p. II e l'obbligo di rilascio CP_2
Condanna a corrispondere a i mancati canoni per € 5.880,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi da za al saldo
Condanna altresì a corrispondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
512,00 per comp nitoria, € 426,00 mediazione, € 2.540,00 per la fase di merito (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore minimo) oltre 15% per spese generali, € 104,97 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale informatico.
Arezzo, 30.05.25
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 818/2024 tra Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE intimato e
CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Oggi 30 maggio 2025 ad ore 14,40, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. BRUNACCI CLAUDIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opposta conclude come da memoria integrativa del 28.10.2024 precisando che il conteggio del do riportato nelle conclusioni ivi rassegnate poiché due mensilità sono state pagate dal tramite gli assistenti sociali e la conduttrice è stata sfrattata nel gennaio 2025 Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 30 maggio 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
(C ), cinio dell'avv. BARONI TIBERIO, Parte_1 C.F._1
in 8 presso il difensore avv. BARONI CP_2 CP_2
TIBERIO
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNACCI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 icili o presso il difensore avv. BRUNACCI CLAUDIA
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti parte opponente: conclude per il rigetto delle domande così come indicate da controparte nel primo atto difensivo perché infondate in fatto ed vazioni parte opposta: Condannare la sig.ra (C.F.: ) nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 01.07.1987 e domiciliata i n.51 al a ad oggi CP_2 maturata relativa ai canoni e accessori zione non pagati ammontante ad €.5.880,00 oltre ad interessi legali e spese processuali già maturate e liquidate dal Giudice relative al procedimento R.G. 3140/2023 pari ad €.717,32 per un totale di €.6.597,32. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa
Svolgimento del processo
Con citazione per la convalida il sig evocava avanti questo Tribunale la sig.ra CP_1 Pt_1 assumendo il mancato pagamento dei ca locazione dal dicembre 2022 in poi e chiede procedersi allo sfratto
Si costituiva la conduttrice la quale eccepiva la propria carenza di morosità per aver sempre pagato (dall'inizio del contratto nel lontano 2008) più di quanto formalmente previsto negli accordi contrattuali e che anche i canoni contestati erano stati pagati, ma senza ricevere le regolari ricevute con pagina 2 compensi dunque parzialmente o totalmente “in nero”. Depositava due ricevute ed un appunto da cui ricavare l'avvenuto pagamento sino a gennaio 2023. Formulava altresì in via subordinata domanda di termine di grazia.
Il GI, fatta rilevare l'incompatibilità dell'opposizione con la richiesta subordinata di termine di grazia chiedeva alla parte di esprimersi sulla stessa
La conduttrice chiedeva quindi termine di grazia con riserva dei motivi opposizione, ma non provvedeva alla sanatoria nel termine concesso, motivo per cui il GI dichiarava risolto il contratto con fissazione di rilascio e la causa proseguiva, con mutamento del rito, esclusivamente sul ”quantum” dovuto per canoni impagati
All'esito negativo del procedimento di conciliazione, il GI fissava termini per memorie integrative e all'esito di riserva, rigettava le istanze istruttorie dell'opponente fissando udienza di discussione
In quella sede, verificato che l'ordinanza non era stata notificata alle parti, era disposto rinvio a nuova udienza di discussione
Motivi della decisione
Confermato che il presente procedimento non attiene alla risoluzione del contratto di locazione, già conseguenza della mancata sanatoria nel termine di grazia, va dichiarato che le deduzioni della conduttrice su un preteso pagamento dei canoni non appaiono supportate da alcuna prova e devono essere respinte.
Parte opponente si è infatti limitata a dedurre di aver pagato in nero tutti i canoni contestati e di aver versato fin dall'inizio della locazione un c ggiorato. Nonostante che tale rapporto si sia protratto per circa 15 anni (dal 2008) la si limita a portare a sostegno della propria Pt_1 affermazione solo una prova testimoniale inammissibile in quanto totalmente priva di caratterizzazioni specifiche di tempo e luogo) e due ricevute che proverebbero il pagamento sino a gennaio 2023 (lasciando comunque scoperte le mensilità successive)
La verifica dei documenti depositati fa però emergere una realtà documentale totalmente diversa
Infatti, chiarito (specificazione fatta dalla stessa opponente) che la ricevuta del febbraio 2023 dà atto del pagamento dei mesi di agosto e novembre 2022 (e non 2023), le ricevute appaiono esattamente conformi agli accordi contrattuali con un pagamento (in largo ritardo) di 2 mensilità per € 500,00 complessivi.
Il “brogliaccio” a mano sempre del febbraio 2023 è chiaro nel distinguere tra un pagamento di “acqua e garage” fino a gennaio 23 ed un pagamento dell'affitto solo fino a novembre 2022; questo dato coincide con quanto contestato dal locatore, ossia che il pagamento dei canoni si sia interrotto a novembre 2022 mentre il pagamento delle utenze di acqua e del garage (escluso dal contratto), che non sono stati ricompresi nelle richieste svolte nel presente giudizio limitato al pagamento dei canoni, siano state saldate sino al gennaio 2023.
Si evince infatti dalle ricostruzioni di entrambe le parti che alcune delle utenze fossero in comune e quindi con poste di dare avere diverse ed ulteriori rispetto al semplice pagamento del canone
Di nessun valore appare la ricostruzione delle variazioni di canone intercorse nel corso della durata del contratto, peraltro quasi tutte a favore della conduttrice
Anche ove la richiesta testimoniale potesse considerarsi astrattamente ammissibile nella sua formulazione, questo giudicante ritine che la stessa non sarebbe stata comunque utilizzabile a supporto della tesi dell'opponente con riferimento all'insegnamento della Suprema Corte in tema di prova testimoniale sull'accordo dissimulato: (Cass. civ. n. 9672/2020) “In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato pagina 3 che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo”.
Ricordiamo poi che (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.” Pertanto il locatore ha pienamente dimostrato il proprio diritto ad ottenere i canoni, mentre nulla ha dimostrato la conduttrice sui pretesi pagamenti.
L'opposto ha precisato che il suo credito per canoni è pari a quello richiesto nella memoria integrativa, in quanto l'immobile è stato liberato e alcune mensilità sono state corrisposte dai Servizi Sociali del Comune e pertanto la condanna va limitata a quell'importo
Alla soccombenza segue la condanna alle spese anche della fase monitoria e di mediazione, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accertato che i mancati pagamenti di per canoni in favore di sono pari alle Parte_1 CP_1 mensilità dal dicembre 2023 al rilasc confer occorrer possa, la risoluzione del contratto di locazione tra le parti riferito all'immobile sito in loc Le Poggiole n 51 p. II e l'obbligo di rilascio CP_2
Condanna a corrispondere a i mancati canoni per € 5.880,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi da za al saldo
Condanna altresì a corrispondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
512,00 per comp nitoria, € 426,00 mediazione, € 2.540,00 per la fase di merito (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore minimo) oltre 15% per spese generali, € 104,97 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale informatico.
Arezzo, 30.05.25
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4